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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 952/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 952/2024
Parti: / - Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
DI PRATO
[...]
Oggi, 04/07/2025 ore 10.40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Laura Giusti in sostituzione dell'avv. Di Puorto;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Giusti rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 2.12.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Giusti discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.07
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 4 luglio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 952/ 2024 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Di Puorto e dell'Avv. Vito Di Parte_1
Puorto;
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_3
Controparte_4
, in persona del direttore pro tempore, contumaci;
[...]
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dal valore complessivo di € 2.500,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 2.12.2024), non si è costituito CP_1 rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
3 da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
4 “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
La C.G.U.E. ha recentemente confermato il proprio orientamento, con riferimento alle supplenze brevi, con la sentenza del 3.7.2025 nella causa C-268/2024.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 25 ore settimanali ovvero pari al 50% dell'orario lavorativo completo per l'annualità 2020/2021.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
5 12. Resta da chiarire se anche per l'annualità 2021/2022 si possa concludere nel senso della corresponsione del bonus della carta docenti. In effetti, la prova offerta da parte ricorrente identifica una supplenza articolata in più segmenti temporali e in particolare: dal 30.9.2021 all'8.3.2022; dal
9.3.2022 all'8.5.2022 e, infine, dal 9.5.2022 al 30.6.2022.
Ebbene, la questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo
2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 30.9.2021, la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico, neppure con soluzioni di continuità costituite dalle ferie natalizie e pasquali e dalle giornate delle domeniche e festivi (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, la docente risulta essere stata assunta in sostituzione di personale assente, ovvero la docente con conseguente piena Persona_1 sovrapponibilità di un servizio annuale di fatto prestato analogamente alla docente di ruolo.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità. Del resto, tale è anche l'avviso, con riferimento alle supplenze brevi, della recente
C.G.U.E..
6 13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 essere stata assunta, da ultimo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. contratto di lavoro allegato): elemento che, in assenza di elementi di segno contrario, certamente depone per la permanenza della lavoratrice nelle vigenti graduatorie.
14. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocata in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione passiva.
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (cfr. Cass. n. 32938 del 2021). Il rapporto processuale, così come il CP_1 rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che CP_1 possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio con la sua singola articolazione periferica
(e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della IG.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo Pt_1 di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della
7 parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche l'approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
;
[...]
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta CP_1 carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €.
8 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 952/2024
Parti: / - Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
DI PRATO
[...]
Oggi, 04/07/2025 ore 10.40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Laura Giusti in sostituzione dell'avv. Di Puorto;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Giusti rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 2.12.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Giusti discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.07
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 4 luglio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 952/ 2024 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Di Puorto e dell'Avv. Vito Di Parte_1
Puorto;
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_3
Controparte_4
, in persona del direttore pro tempore, contumaci;
[...]
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dal valore complessivo di € 2.500,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 2.12.2024), non si è costituito CP_1 rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
3 da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
4 “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
La C.G.U.E. ha recentemente confermato il proprio orientamento, con riferimento alle supplenze brevi, con la sentenza del 3.7.2025 nella causa C-268/2024.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 25 ore settimanali ovvero pari al 50% dell'orario lavorativo completo per l'annualità 2020/2021.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
5 12. Resta da chiarire se anche per l'annualità 2021/2022 si possa concludere nel senso della corresponsione del bonus della carta docenti. In effetti, la prova offerta da parte ricorrente identifica una supplenza articolata in più segmenti temporali e in particolare: dal 30.9.2021 all'8.3.2022; dal
9.3.2022 all'8.5.2022 e, infine, dal 9.5.2022 al 30.6.2022.
Ebbene, la questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo
2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 30.9.2021, la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico, neppure con soluzioni di continuità costituite dalle ferie natalizie e pasquali e dalle giornate delle domeniche e festivi (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, la docente risulta essere stata assunta in sostituzione di personale assente, ovvero la docente con conseguente piena Persona_1 sovrapponibilità di un servizio annuale di fatto prestato analogamente alla docente di ruolo.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità. Del resto, tale è anche l'avviso, con riferimento alle supplenze brevi, della recente
C.G.U.E..
6 13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 essere stata assunta, da ultimo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. contratto di lavoro allegato): elemento che, in assenza di elementi di segno contrario, certamente depone per la permanenza della lavoratrice nelle vigenti graduatorie.
14. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocata in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione passiva.
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (cfr. Cass. n. 32938 del 2021). Il rapporto processuale, così come il CP_1 rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che CP_1 possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio con la sua singola articolazione periferica
(e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della IG.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo Pt_1 di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della
7 parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche l'approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
;
[...]
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta CP_1 carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €.
8 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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