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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 7787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7787 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13134/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 13134/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Crispino, pec: Controparte_1
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Pilato, CP_2 C.F._1 pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 665/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data
11.02.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_2 di Pace di Barra l' e la proponendo opposizione Controparte_4 Controparte_3 avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120140076006257 000, riguardante il mancato pagamento della tassa automobilistica, lamentando la prescrizione del credito.
Parte attrice chiedeva di accertare l'illegittima iscrizione a ruolo del relativo debito, dichiarando l'estinzione del diritto a procedere ad esecuzione e cancellando le cartella impugnata dal ruolo, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario e con risarcimento del danno.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Parte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva, il mancato decorso del termine prescrizionale e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno.
Dunque, domandava in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione o il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda di risarcimento del danno. Il tutto veniva richiesto con risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e con la vittoria di spese.
La non si costituiva in giudizio Controparte_3
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 665/2022, depositata in data 11.02.2022, riconosceva la propria giurisdizione e accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando la al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1 della decisione. In particolare, reiterando quanto già rilevato in primo grado, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice di pace in favore del giudice tributario, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la correttezza della notifica, la cui prova veniva fornita e non veniva disconosciuta nelle forme ex lege previste, e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, l'appellante chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza di primo grado, con dichiarazione del difetto di giurisdizione, dell'inammissibilità della domanda, dell'inammissibilità dell'eccezione della prescrizione, della non intervenuta prescrizione o della legittimità della cartella esattoriale impugnata. Il tutto veniva richiesto con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e pagina 2 di 6 competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che deduceva la violazione degli art. 339, 342 e 348 bis c.p.c., CP_2
l'infondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione, l'ammissibilità della domanda, la sussistenza dell'interesse ad agire, la nullità delle notifiche effettuate ex art. 143 per violazione dell'iter normativo prescritto e contestava la documentazione prodotta da controparte.
Domandava, dunque, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e di rigettare l'eccepito difetto di giurisdizione, mentre nel merito concludeva per il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritualmente citata, la rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_3
2. Relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dall'appellata si rileva che il gravame è conforme al CP_2 dettato normativo di cui alla citata norma, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
Parimenti, infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non si ravvisano i presupposti legislativi previsti, non risultando l'appello proposto inammissibile o manifestamente infondato.
3. Sempre in via preliminare, infondata è da ritenere l'eccezione di inappellabilità ex art. 339 c.p.c. che viene formulata sul presupposto che l'opposizione a cartelle esattoriali, avendo valore inferiore ad euro
1.100,00, sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Si osserva infatti che l' ha impugnato la sentenza invocando il difetto di giurisdizione del giudice CP_5 ordinario, nonché la violazione dell'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire, censure queste che attengono indubitabilmente alla violazione di norme sul procedimento, con la conseguenza che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da rigettare. pagina 3 di 6 4. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il motivo dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che risulta essere meritevole di accoglimento.
Infatti, rammentando che la controversia ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo riguardante l'omesso versamento della tassa automobilistica, con ente impositore la CP_3
va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, in
[...] quanto la controversia rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, avuto riguardo alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nel caso di specie, sia di natura tributaria attenendo alla tassa automobilistica. E difatti, a far data dal 1° gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e s.m.i., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n.
114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia, poi, ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione pagina 4 di 6 finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario
e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
(vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). La Cassazione ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n.
1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“.
Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Il principio così enunciato appare adeguato al caso di specie nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli
pagina 5 di 6 elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
3. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
665/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 11.02.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G 7077/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_3
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da al giudice CP_2 tributario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 04.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 13134/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Crispino, pec: Controparte_1
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Pilato, CP_2 C.F._1 pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 665/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data
11.02.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_2 di Pace di Barra l' e la proponendo opposizione Controparte_4 Controparte_3 avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120140076006257 000, riguardante il mancato pagamento della tassa automobilistica, lamentando la prescrizione del credito.
Parte attrice chiedeva di accertare l'illegittima iscrizione a ruolo del relativo debito, dichiarando l'estinzione del diritto a procedere ad esecuzione e cancellando le cartella impugnata dal ruolo, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario e con risarcimento del danno.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Parte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva, il mancato decorso del termine prescrizionale e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno.
Dunque, domandava in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione o il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda di risarcimento del danno. Il tutto veniva richiesto con risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e con la vittoria di spese.
La non si costituiva in giudizio Controparte_3
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 665/2022, depositata in data 11.02.2022, riconosceva la propria giurisdizione e accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando la al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1 della decisione. In particolare, reiterando quanto già rilevato in primo grado, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice di pace in favore del giudice tributario, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la correttezza della notifica, la cui prova veniva fornita e non veniva disconosciuta nelle forme ex lege previste, e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, l'appellante chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza di primo grado, con dichiarazione del difetto di giurisdizione, dell'inammissibilità della domanda, dell'inammissibilità dell'eccezione della prescrizione, della non intervenuta prescrizione o della legittimità della cartella esattoriale impugnata. Il tutto veniva richiesto con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e pagina 2 di 6 competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che deduceva la violazione degli art. 339, 342 e 348 bis c.p.c., CP_2
l'infondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione, l'ammissibilità della domanda, la sussistenza dell'interesse ad agire, la nullità delle notifiche effettuate ex art. 143 per violazione dell'iter normativo prescritto e contestava la documentazione prodotta da controparte.
Domandava, dunque, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e di rigettare l'eccepito difetto di giurisdizione, mentre nel merito concludeva per il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritualmente citata, la rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_3
2. Relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dall'appellata si rileva che il gravame è conforme al CP_2 dettato normativo di cui alla citata norma, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
Parimenti, infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non si ravvisano i presupposti legislativi previsti, non risultando l'appello proposto inammissibile o manifestamente infondato.
3. Sempre in via preliminare, infondata è da ritenere l'eccezione di inappellabilità ex art. 339 c.p.c. che viene formulata sul presupposto che l'opposizione a cartelle esattoriali, avendo valore inferiore ad euro
1.100,00, sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Si osserva infatti che l' ha impugnato la sentenza invocando il difetto di giurisdizione del giudice CP_5 ordinario, nonché la violazione dell'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire, censure queste che attengono indubitabilmente alla violazione di norme sul procedimento, con la conseguenza che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da rigettare. pagina 3 di 6 4. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il motivo dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che risulta essere meritevole di accoglimento.
Infatti, rammentando che la controversia ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo riguardante l'omesso versamento della tassa automobilistica, con ente impositore la CP_3
va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, in
[...] quanto la controversia rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, avuto riguardo alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nel caso di specie, sia di natura tributaria attenendo alla tassa automobilistica. E difatti, a far data dal 1° gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e s.m.i., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n.
114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia, poi, ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione pagina 4 di 6 finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario
e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
(vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). La Cassazione ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n.
1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“.
Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Il principio così enunciato appare adeguato al caso di specie nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli
pagina 5 di 6 elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
3. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
665/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 11.02.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G 7077/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_3
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da al giudice CP_2 tributario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 04.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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