CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO RI RI, Presidente
PAGANO ANDREA, OR
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3722/2022 depositato il 04/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3551/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 29/12/2021
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. ME0119799-2019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3551/21, la C.T.P. di Messina ha integralmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe, ritenendo infondato e non adeguatamente motivato l'accertamento.
Tale sentenza è stata gravata con atto di appello dall'ufficio, che ha instato per l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si è costituito l'appellato, instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Sennonché, in data 22.12.25, il contribuente ha prodotto l'accordo conciliativo fuori udienza stipulato con l'ufficio.
All'esito della udienza odierna, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, a fronte della documentazione da ultimo pervenuta dal contribuente, che documenta, in modo inequivocabile, il perfezionamento di un accordo conciliativo, non può che dichiararsi estinto il giudizio, ex art. 48 D.lgs. 546/92, oggi art. 99 Testo Unico della Giustizia Tributaria di cui al d.lgs. 175/24.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente EA AN RI LL EL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO RI RI, Presidente
PAGANO ANDREA, OR
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3722/2022 depositato il 04/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3551/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 29/12/2021
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. ME0119799-2019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3551/21, la C.T.P. di Messina ha integralmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe, ritenendo infondato e non adeguatamente motivato l'accertamento.
Tale sentenza è stata gravata con atto di appello dall'ufficio, che ha instato per l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si è costituito l'appellato, instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Sennonché, in data 22.12.25, il contribuente ha prodotto l'accordo conciliativo fuori udienza stipulato con l'ufficio.
All'esito della udienza odierna, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, a fronte della documentazione da ultimo pervenuta dal contribuente, che documenta, in modo inequivocabile, il perfezionamento di un accordo conciliativo, non può che dichiararsi estinto il giudizio, ex art. 48 D.lgs. 546/92, oggi art. 99 Testo Unico della Giustizia Tributaria di cui al d.lgs. 175/24.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente EA AN RI LL EL