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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/10/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio,
ha pronunciato all'udienza del 16 ottobre la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1857/2023 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 , trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, promossa da
, ), rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Manni, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Marino (RM), Corso Vittoria Colonna n. 196,
ATTORE
nei confronti di
) rappresentato e difeso ai fini del presente atto Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Eugenio Pisani, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Marino via Edmondo De Amicis n.11;
CONVENUTO
E
), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
1 Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 ottobre 2025 ;
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che lo stesso, dipendente Parte_1
a tempo determinato di giusto contratto di lavoro del 20.8.18, aveva subito un sinistro Controparte_1 in data 22.8.18 alle ore 8.00 circa mentre stava svolgendo le sue mansioni lavorative presso il cantiere edile sito in Ciampino via Lucrezia Romana;
che, a causa del sinistro, l'attore aveva riportato gravi danni fisici e psichici, come da documentazione medica in atti;
che l'infortunio era stato denunciato all' CP_3 la quale aveva certificato in capo all'attore una menomazione dell'integrità psico-fisica del 40%, come da certificato in atti;
che invero la perizia di parte attestava un danno maggiore riportato dall'attore quantificabile nel 80%; che l'attore aveva introdotto il giudizio n. R.G. 2921/2921 contro l' per CP_3 veder accertare il maggior grado di menomazione subito in conseguenza del sinistro;
che il sinistro del
20.8.18 era stato oggetto del procedimento penale, n. R.G. 2859/19 R.G. - 7738/18 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza n. 122/21 emessa dal Tribunale di Velletri di condanna di per i reati Controparte_1 lui ascritti;
che tale sentenza aveva tra l'altro “condannato al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione Parte_1 delle spese di costituzione e difesa”; che tale sentenza era stata notificata al convenuto Controparte_1 unitamente all'atto di precetto per il recupero delle spese liquidate;
che il convenuto, consapevole del danno cagionato all'attore e dell'azione per il risarcimento del danno da parte di quest'ultimo, nel 2019 aveva posto in essere una serie di atti dispositivi sul suo patrimonio idonei a sottrarli alla garanzia dei suoi creditori;
che infatti l'attore si era avveduto che il convenuto non aveva più beni immobili;
che in particolare il convenuto con atto di divisione tra vivi del 17.04.2019, Rep. 34511/15084, a firma del
Notaio in Roma, Dott. aveva ceduto a e la sua proprietà di Persona_1 Parte_2 Controparte_4
½ dell'unità immobiliare sita in Marino (RM) Viale XXIV Maggio n. 8 int. 2, piano 1, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Marino (RM): Categoria A/2, Foglio 23, Particella 429, Sub. 506 e magazzino sempre sito in Marino (RM) Viale XXIV Maggio n. 8, piano S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marino (RM): Categoria C/2, Foglio 23, Particella 429, Sub. 504; che in tale atto, e Parte_2
avevano contestualmente ceduto le proprie quote dell'unità immobiliare sita in Marino Controparte_4
(RM) Viale XXIV Maggio n. 8, piano 1, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Marino (RM):
Categoria A/2, Foglio 23, Particella 429, Sub. 505, a che ne era divenuto l'unico Controparte_1 proprietario;
che , con successivo atto di compravendita del 8 maggio 2019, Rep. Controparte_1
34533/15097, a firma del Notaio in Roma, Dott. trascritto in data 14 maggio 2019 presso Persona_1
l'Ufficio Provinciale di Roma 2 al Reg. Gen. 23301 al n. Reg. Part. 16224, aveva venduto a CP_2
sua compagna convivente, l'unità immobiliare da ultimo citata ossia quella sita in Marino
[...]
(RM) Viale XXIV Maggio n. 8, piano 1; che gli atti compiuti dal erano stati posti in essere per CP_1
2 compromettere le ragioni creditorie dell'attore; che sussistevano quindi i presupposti per disporre la revocatoria ex art. 2901 c.c. del predetto atto di compravendita del 8.5.2019 stante che sussisteva il diritto di credito dell'attore nei confronti del , che l'atto era idoneo a compromettere le ragioni Controparte_1 di credito e che la parte acquirente, era ben consapevole della idoneità di tale atto a Controparte_2 ledere i diritti dell'attore stante il rapporto che la legava al
Per questi motivi
, ha chiesto di CP_1 dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita del 8 maggio 2019, Rep. 34533, Racc.
15097, a firma del Notaio in Roma, Dott. trascritto in data 14 maggio 2019 presso l'Ufficio Persona_1
Provinciale di Roma 2 al Reg. Gen. 23301 al n. Reg. Part. 16224 stipulato tra e Controparte_1
Controparte_2
Alla prima udienza del 4.7.23, verificata la regolare citazione in giudizio dei convenuti non costituiti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. ritualmente citata in giudizio Controparte_2 come da relata di notifica in atti, è rimasta contumace. Con comparsa del 1.9.2023 si è costituito
[...]
con l'avv. Pisani ( ma non anche per nonostante quanto rappresentato
CP_1 Controparte_2 all'ultimo paragrafo della pag. 1 della comparsa, essendo per altro la procura allegata in atti emessa solo dal deducendo che la aveva acquistato il bene oggetto di causa al valore che lo stesso
CP_1 CP_2 aveva all'epoca dell'atto di compravendita, che la stessa nulla sapeva delle vicende personali del
CP_1 che l'atto era stato compiuto nel giugno 2019 a ridosso dello scioglimento della comunione ereditaria con altri coeredi;
che la vendita non era stata posta in essere in frode all'attore; che la vendita era stata posta in essere per ragioni economiche del (dovendosi interpretare quale refuso l'indicazione in
CP_1 comparsa del cognome chiaramente riferibile all'attore e non al convenuto); che il era in Pt_1 CP_1 grande difficoltà economica per contribuire alle spese dei figli minori ed che convivevano Per_2 Per_3 ancora oggi con la madre che per evitare una denuncia penale per il mancato pagamento degli CP_2 alimenti, vista già la pendenza del procedimento penale relativo al sinistro occorso al il si Pt_1 CP_1 era accordato con la di venderle l'immobile quale ristoro del mantenimento non corrisposto, CP_2 versando per contro una parte del valore del cespite;
che ad oggi il era ancora inadempiente al
CP_1 pagamento dei ratei concordati contestualmente con la ex compagna;
che all'epoca dei fatti il e la
CP_1
erano già separati;
che il abitava presso l'abitazione della famiglia di provenienza;
che il CP_2 CP_1 aveva tenuto una condotta colposa eziologicamente rilevante nella dinamica del sinistro del 20.8.18. Pt_1
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attore.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive sino a 10 giorni prima. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
3 La domanda spiegata da parte attrice è fondata.
L'attore , allegando di essere creditore di , ha chiesto di dichiarare inefficace nei suoi Controparte_1 confronti l'atto di compravendita del 8 maggio 2019, Rep. 34533, Racc. 15097, a firma del Notaio in
Roma, Dott. trascritto in data 14 maggio 2019 presso l'Ufficio Provinciale di Roma 2 al Persona_1
Reg. Gen. 23301 al n. Reg. Part. 16224 in quanto stipulati dal in epoca successiva al sorgere del CP_1 credito e sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c..
Come noto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa con la conseguente irrilevanza, ai fini dell'esperimento dell'azione in esame, dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, potendo anche essere il credito sub iudice ovvero litigioso. Sul punto deve rammentarsi che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cass. Civ., Sez.
VI-3, ord. 4212/2020, cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI-3 , ord. 3369/2019, Cass. Civ., Sez. III, ord.
15275/2023, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 30231/2024).
Ciò premesso, va rilevato che sussiste in capo all'attore un credito litigioso derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nei confronti del fondato sul sinistro occorso all'attore in data 20.8.18 Controparte_1 mentre lo stesso stava svolgendo presso un cantiere la propria attività lavorativa in favore del convenuto
Caucci. Il sinistro del 20.8.18 è stato quindi oggetto del procedimento penale R.G. 2859/19 R.G. -
7738/18 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza n. 122/21 emessa dal Tribunale di Velletri nella quale è stata riconosciuta la responsabilità penale ex art. 590 II comma c.p. del per tale sinistro con CP_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno nei confronti dell'odierno attore da liquidarsi in separata sede. In tale sentenza si dà anche atto che il convenuto era stato rinviato a giudizio per CP_1 rispondere del predetto reato con decreto del GIP del 20.9.2018. In questo contesto, quindi, deve ritenersi da una parte sussistente in capo all'attore l'allegato diritto di credito, per quanto ancora incerto nell'an e nel quantum, nei confronti del per il risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro CP_1 del 20.8.18 e che, dall'altra, l'atto dispositivo in esame del 8.5.19 sia stato posto in essere allorquando, essendo stato già emesso il decreto di rinvio a giudizio dal GIP del 20.9.18, il convenuto aveva oramai certezza dell'instaurazione del procedimento penale per l'accertamento della sua responsabilità penale per le lesioni riportate dall'attore e quindi del potenziale diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno.
4 Ritenuto pertanto che l'atto oggetto di causa sia posteriore al sorgere del diritto di credito dell'attore, va premesso che ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta rispetto ad un atto a titolo oneroso (quale pacificamente quelli oggetto di causa trattandosi di atto definitivo di compravendita) compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito, è necessario che l'attore alleghi e provi l'eventus damni, integrato dalla riduzione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore, la scientia damni in capo a quest'ultimo, intesa come consapevolezza generica di arrecare pregiudizio al soddisfacimento dei suoi creditori mediante la diminuzione del suo patrimonio sottraendolo alla sua funzione ex art. 2740 c.c., nonché infine la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio derivato dall'atto stipulato alle ragioni dei creditori del suo dante causa, elemento quest'ultimo da provare anche mediante presunzioni.
Risulta in primo luogo sussistente il requisito dell'eventus damni integrato dalla riduzione della consistenza patrimoniale del a seguito della alienazione del cespite di cui agli atti impugnati. A CP_1 fronte di tale emergenza, il come era suo onere, non ha dato prova dell'esistenza di altri immobili CP_1 atti a garantire il credito dell'attore.
Sussiste in secondo luogo il requisito della scientia damni in capo al essendo lo stesso ben CP_1 consapevole dell'esistenza al momento della sottoscrizione dell'atto impugnato della pretesa creditoria di essendo stato informato del suo rinvio a giudizio penale per tale sinistro, nonché del Parte_1 pregiudizio derivante a tale credito a causa dell'atto oggetto di causa in quanto diminuente il suo patrimonio immobiliare.
Appare infine sussistere il requisito della consapevolezza del terzo, odierna convenuta , della CP_2 potenziale lesività dell'atto di compravendita in esame rispetto alle ragioni dei suoi creditori.
Sul punto, parte attrice ha allegato che la era compagna more uxorio del all'epoca della CP_2 CP_1 stipula dell'atto di compravendita oggetto di causa e che quindi la stessa non poteva non essere consapevole dell'esistenza del giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 122/21 e prima del rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 590 II comma c.p. del in relazione al sinistro occorso all'attore CP_1 in data 20.8.18.
Il convenuto ha allegato che l'atto di compravendita era stato posto in essere a seguito di un accordo raggiunto con la , all'epoca non più convivente more uxorio, per la regolamentazione delle spese CP_2 di mantenimento dei figli minori;
che lo stesso non abitava più con la , essendosi trasferito CP_2 presso l'abitazione della famiglia di origine.
Tali allegazioni, oltre che sfornite di qualsivoglia prova documentale, sono smentite in primo luogo dal certificato di stato di famiglia (cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione) del 7.3.2023 dal quale risulta che
5 il e la insieme ai figli e alla sig.ra risiedevano a tale data insieme presso CP_1 CP_2 Per_4
l'immobile di via XXIV Maggio 8, quello oggetto di compravendita , e in secondo luogo dall'esito della notifica dell'atto di citazione ricevuta a mani dallo stesso in data 2.3.2023, presso appunto CP_1
l'immobile di via XXIV Maggio 8. Il complesso di tale documentazione porta a ritenere non verosimile quanto allegato dal convenuto circa il suo stato di separazione di fatto con la , apparendo per CP_2 altro non plausibile che, a fronte dell'allegato inadempimento agli obblighi di mantenimento, le parti non abbiano ricorso al Tribunale civile ordinario per la regolamentazione delle spese per il mantenimento dei minori.
In ragione dell'allegato rapporto more uxorio in essere tra la parte acquirente, , e la parte CP_2 venditrice, sussistono i presupposti per ritenere che la prima fosse consapevole delle potenziali CP_1 ragioni creditorie dell'attore nei confronti del per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal CP_1 sinistro del 20.8.18 e della idoneità dell'atto a pregiudicare tale ragione creditorie, avendo ad oggetto l'unico cespite rimasto all'epoca di proprietà del CP_1
Non è invero necessaria nel caso in esame la prova della collusione tra il terzo e il debitore ai fini della verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame stante che “in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori” (Cass. Civ. Sez. II, n. 1897/2023).
Ne consegue che va accolta la domanda revocatoria proposta dall'attore in relazione all'atto di compravendita del 8 maggio 2019, Rep. 34533, Racc. 15097, a firma del Notaio in Roma, Dott. Per_1
trascritto in data 14 maggio 2019 presso l'Ufficio Provinciale di Roma 2 al Reg. Gen. 23301 al n.
[...]
Reg. Part. 16224 che va quindi dichiarato inefficace nei suoi confronti ex art. 2901c.c..
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi stante la non complessità della causa e del valore della controversia come dichiarato in citazione (indeterminabile complessità bassa) , e le spese vive documentate (spese di notifica ma non quelle di contributo unificato in quanto non documentate), vanno poste a carico dei convenuti in solido in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda spiegata dall'attore;
6 2) dichiara inefficace nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. l'atto di compravendita del 8 maggio 2019, Rep. 34533, Racc. 15097, a firma del Notaio in Roma, Dott.
trascritto in data 14 maggio 2019 presso l'Ufficio Provinciale di Roma 2 al Reg. Persona_1
Gen. 23301 al n. Reg. Part. 16224 ;
3) condanna i convenuti alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi € 23,40 per spese vive ed € 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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