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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6452 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
PE De LI - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
PE VO NT - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1693 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Petrolino e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elisa Maione.
CP_1
e
(c.f. e p.iva ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Piccolo.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1718/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
8.10.2021, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
15.9.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) l'8.4.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_2 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. pagina 1 di 11 1718/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 8.10.2021, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, Parte_1 [...]
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di Controparte_3 sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, esistenziale, alla vita di relazione e morale) e patrimoniali (rimborso delle spese mediche e riduzione della capacità lavorativa) per le lesioni patite
(“ferita da taglio regione mentoniera sinistra, al labbro superiore con perdita di sostanza, ferita da taglio al gomito sinistro, contusione escoriata della coscia sinistra”; cervicobrachialgia bilaterale nei movimenti di dorsoflessione del capo con fenomenologia vertiginosa”, comportanti una invalidità permanente nella misura del 32% nonché:
I.T.T. per gg. 15 e I.T.P. per gg. 63, di cui 20 al 75% e 43 al 50%), in conseguenza di un sinistro avvenuto, secondo la prospettazione attorea, in data 11.4.2007 alle ore 18.45 circa, sulla superstrada Cercola -
Sant'Anastasia, allorquando, mentre era a bordo del proprio motociclo Beverly 250 (tg. CG53307), quale unico conducente, e mentre si apprestava a svoltare verso destra (con l'indicatore di segnalazione già azionato) presso l'uscita “Paesi Vesuviani”, veniva tamponato (finendo contro il guard – rail con la parte laterale sinistra del ciclomotore) da una autovettura di colore scuro che proveniva da tergo ad alta velocità e che, dopo l'urto, non si fermava, facendo perdere le proprie tracce.
La convenuta si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione,
l'improponibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda, contestandone, comunque, la fondatezza, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
All'esito dell'istruttoria espletata (articolatasi mediante l'escussione dei testi , Testimone_1 [...]
e , e l'espletamento di una c.t.u. medico legale), il Tribunale di Nola, con la Testimone_2 Testimone_3 sentenza n. 1718/2021 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attore, condannando quest'ultimo al pagamento, in favore della compagnia assicurativa convenuta, dei compensi processuali (liquidati in euro 7.254,00, oltre rimborso per spese generali Iva e cpa come per legge).
Il primo giudice ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che il sinistro, così come lamentato dall'attore, non fosse stato provato a causa, soprattutto, della inattendibilità dei testi per le seguenti ragioni:
1) Per la mancata indicazione, nella denuncia/querela dell'accaduto, presentata dall'attore alla stazione di
Carabinieri di Sant'Anastasia il giorno successivo all'evento traumatico, dei detti testimoni, poi invece escussi in giudizio, evidenziando, sul punto, il Tribunale, che tale circostanza, sebbene non potesse comportare il rigetto automatico della domanda, potesse nondimeno convincere, insieme agli altri elementi esaminati, in ordine alla non pagina 2 di 11 genuinità delle deposizioni, ed aggiungendo che né l'attore, né i testi, avessero spiegato il motivo di tale insolita circostanza.
2) Per non avere, né il teste né il teste , riferito della circostanza raccontata in sede di Tes_1 Tes_2 denunzia dal - il quale aveva asserito di aver percorso, dopo l'impatto e a piedi, la rampa della discesa Pt_1 che era intenzionato a percorrere prima dell'impatto - avendo, anzi, entrambi i testimoni, riferito di aver superato il punto di impatto, di aver parcheggiato la macchina più avanti e di essere poi tornati indietro sul luogo del sinistro (e non oltre la rampa, il che sarebbe stato legittimo aspettarsi, visto e considerato che, secondo quanto raccontato in sede di denunzia, l'attore si era allontanato a piedi dal luogo del sinistro, percorrendo a piedi la rampa di uscita); Per_
3) per avere, al riguardo, il teste (indicato erroneamente dal primo giudice con il cognome “ ”), Tes_1 riferito che l'attore si fosse alzato e che non fu lui, ma loro (i testi escussi), a percorrere strada a piedi, a ritroso, per raggiungere il mal capitato, e per avere dichiarato, il teste , di avere soccorso l'attore sebbene Tes_2 quest'ultimo, in sede di denunzia dinanzi alle autorità, non avesse parlato affatto né di testimoni né di soccorritori, eccetto di un suo conoscente (di cui non aveva saputo neanche precisare il nome) che lo avrebbe accompagnato in ospedale;
4) per non essere state depositate foto del motoveicolo successive al sinistro, in particolare raffiguranti la parte posteriore del motoveicolo (ritenendo, il primo giudice, che, trattandosi di tamponamento, avrebbero dovuto verosimilmente riscontrarsi dei danni alla parte posteriore del veicolo) al fine di poter valutare la compatibilità tra il sinistro riferito ed i fatti così come realmente accaduti.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 1718/2021 sulla base di un unico, articolato, motivo, con cui ha Parte_1 lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e il conseguente errato convincimento, da parte del primo giudice, circa la mancata dimostrazione del sinistro, così come lamentato in citazione.
Nello specifico ha sostenuto, in primo luogo, che la circostanza che non avesse indicato in denuncia i nominativi dei testi, non potesse essere considerata indice del fatto che quelli escussi non fossero in realtà presenti sul luogo e in occasione del sinistro e che, quindi, le loro deposizioni non fossero attendibili, posto che non solo non gli fu richiesto dall'ufficiale che raccolse la denuncia di indicare se ai fatti avessero assistito eventuali testi ma, in ogni caso, che, avendo riportato, in conseguenza del sinistro, non solo danni fisici, ma anche psicologici, fosse ben plausibile che il giorno dopo l'incidente, quando andò a sporgere la denuncia, la sua lucidità non fosse tale da consentirgli di rendere dichiarazioni più circostanziate.
Ha evidenziato, al riguardo, che avendo riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni piuttosto gravi, “forse” non fosse in condizione di raccogliere le generalità dei testi e che fosse ben possibile che i testi avessero pagina 3 di 11 rilasciato, piuttosto, le loro generalità al suo (dell'attore/appellante, si intende) conoscente che, in seguito, a sua volta, gli avesse riferito i dati delle persone che avrebbero potuto testimoniare.
In secondo luogo l'appellante ha criticato quanto rilevato dal Tribunale circa la contraddizione tra le dichiarazioni Per_ rese dal teste (indicato per refuso come ) e quelle del teste (in quanto il primo avrebbe Tes_1 Tes_2 dichiarato che dopo il sinistro l'attore si fosse alzato, mentre il secondo che essi testi gli avessero prestato soccorso), sostenendo che non vi fosse stata alcuna contraddizione tra queste due dichiarazioni posto che egli
(l'attore/appellante, dopo il sinistro), dopo il sinistro, si era rialzato (tanto è vero che poi aveva percorso la rampa in discesa dell'uscita “Paesi Vesuviani”), ma, pur essendosi rialzato, aveva manifestato un'evidente esigenza di essere soccorso e, perciò, il teste ed il teste si sarebbero diretti verso di lui. Tes_1 Tes_2
Secondo l'appellante, inoltre, neanche la circostanza – valorizzata dal Tribunale di Nola- secondo cui nessuno dei due testi avesse riferito se, nell'immediatezza dei fatti, gli avessero detto di aver assistito alla scena e se, dopo aver lasciato i recapiti per essere rintracciati, si fossero resi disponibili a rendere testimonianza, avrebbe potuto rappresentare un indizio circa l'inattendibilità dei testi, posto che ad essi non era stato affatto chiesto, in sede di escussione, se gli avessero detto di avere assistito alla scena e se avessero manifestato la loro disponibilità a testimoniare.
ha, dunque, dedotto che dalle dichiarazioni rese non fosse emerso come i testi fossero stati Parte_1 individuati ed indicati solo perché tale circostanza non era stata affatto chiesta in sede di testimonianza, essendo
“possibile che i testi non resero le loro generalità al sig. , bensì al suo conoscente che ad un certo punto Pt_1 arrivò sul posto e lo accompagnò in ospedale.”.
Quanto, poi, alla ulteriore contraddizione tra le deposizioni dei testi (che riferirono di aver superato il luogo del sinistro, scesi lungo la rampa e poi risaliti a piedi per andare a soccorrerlo) e quelle da lui (dall'attore/appellante, si intende) rese in denuncia (ossia che dopo l'incidente percorse la rampa a piedi in discesa verso i “Paesi
Vesuviani”), ha sostenuto che tale contraddizione fosse solo apparente e frutto di una Parte_1 considerazione inesatta dello svolgersi degli eventi, deducendo, sul punto: dichiara in denuncia di avere Pt_1 disceso la rampa a piedi, ma non dice affatto quando la discese e con chi. Ecco allora come è ragionevole ritenere che si svolsero i fatti: i testi superano il punto del sinistro perché, come dichiarano, non possono fermarsi lì con le loro auto in quanto ci sono altri veicoli che stanno impegnando lo svincolo. Discesa la rampa, possono arrestare in sosta i loro veicoli e risalire la rampa stessa per raggiungere l'attore e soccorrerlo. Di seguito, insieme al sig.
ridiscendono la rampa a piedi e ciò sia perché il era in grado di discendere la rampa a piedi (si era Pt_1 Pt_1 rialzato, come ha dichiarato il teste e sia perché non c'erano alternative allo spostamento a piedi (salvo Tes_1 chiamare un'ambulanza) in quanto le auto dei soccorritori si trovavano ai piedi della rampa e non potevano certo risalirla contromano per prelevare il sig. .”. Pt_1
pagina 4 di 11 Quanto, infine, al rilievo del Tribunale concernente la mancata allegazione delle foto del proprio veicolo,
l'appellante ha evidenziato che, data la tipologìa di azione proposta (risarcimento danni causati da c.d. pirata della strada), non vi fosse alcuna esigenza di produrre quelle foto, posto che in tali casi, come è noto, i danni al veicolo non sono risarcibili.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente l'autoveicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa;
2) e per l'effetto, condannare
, già (c.f.: , in persona del l.r.p.t., quale impresa designata alla Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 liquidazione sinistri nella regione Campania per conto della Consap s.p.a. - Gestione Autonoma F.G.V.S., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , ed in particolare: per invalidità permanente, I.T.T. per gg. 15, I.T.P. Parte_1 per gg. 63, per danno biologico, ivi incluso quello estetico nella percentuale del 32% così come specificati, determinati e calcolati nella relazione di consulenza medico legale del Dott. allegata in atti, oltre al danno morale, nella misura complessiva di €. Persona_2
216.410,13 (euro duecentosedicimilaquattrocentodieci/13) - calcolati tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Milano, da applicarsi su tutto il territorio nazionale alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, 7.6.2011, n. 12408; per danno alla capacità lavorativa generica ed alla capacità lavorativa specifica, per danno esistenziale, danno funzionale, danno alla vita di relazione, danno alla sfera psicologica, danni questi ultimi da valutarsi anche equitativamente secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, ricorrendone il caso, nonché al rimborso delle spese mediche, cliniche, farmaceutiche, fisioterapiche e quant'altre sostenute e sostenende dall'attore in dipendenza dell'evento lesivo, nella misura risultante dalle fatture e ricevute allegate - ovvero in quella somma maggiore o minore che risulti dovuta anche dalle risultanze della espletata CTU medico-legale, o in quella diversa che l'adito
Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo fino al soddisfo. Il tutto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio a carico dell'appellata ed attribuzione ai procuratori anticipatari.”.
Iscritta la causa al n. 1693/2022 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 26.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.6.2022, la quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, ed eccependo, in via subordinata, comunque il concorso di colpa del danneggiato in ordine al verificarsi del sinistro.
Con ordinanza del 29.11.2022 è stata fissata l'udienza del 5.3.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 16.7.2025 è stata disposta la trattazione scritta per il giorno 16.9.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022.
E, depositate le note di trattazione scritta (dalle difese di entrambe le parti il 15.9.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.9.2025, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza, avendo il Tribunale di Nola - nel rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attore per non essere stato sufficientemente provato l'incidente così come descritto in citazione (ossia, in altri termini, che non fosse stato sufficientemente dimostrato che esso fosse imputabile alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato) - fatto buon governo delle risultanze istruttorie, motivando adeguatamente il proprio convincimento (motivazione da integrare parzialmente in questa sede per l'effetto pagina 6 di 11 devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
A tal proposito, infatti, occorre rammentare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
Così come è opportuno aggiungere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023,
n. 10540; Sez. VI – 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. Anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia a seguito del verificarsi di sinistri Parte_2 stradali cagionati da un veicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016,
n. 3019).
Premessi tali principi, risulta innanzitutto condivisibile quanto rilevato dal Tribunale – a proposito della reputata insufficienza del quadro probatorio- circa il fatto che nessuno dei testimoni avesse riferito della circostanza, esposta in sede di denunzia dal (ridepositata in questo grado di giudizio) - secondo cui quest'ultimo Pt_1 avrebbe percorso, dopo l'impatto e a piedi, la rampa della discesa che era intenzionato a percorrere prima dell'impatto- e che, anzi, entrambi i detti testimoni avessero riferito di aver superato il punto di impatto, di aver pagina 7 di 11 parcheggiato la macchina più avanti e di essere poi tornati indietro sul luogo del sinistro per soccorrere l'attore che si era “rialzato” (cfr. i verbali di tali testimonianze contenute nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, rese dal il 16.12.2024 e dal il 24.5.2016), e non oltre la rampa, così come, invece, sarebbe Tes_1 Testimone_2 stato effettivamente ragionevole aspettarsi, visto e considerato che, secondo quanto raccontato in sede di denunzia, l'attore si era allontanato a piedi dal luogo del sinistro, percorrendo a piedi la rampa di uscita.
A fronte, invero, di quanto riportato nella detta denuncia e di quanto riferito dai testi, non risulta alcun elemento probatorio di riscontro circa la versione di come si fossero potuti svolgere i fatti (nel senso che i testi sarebbero scesi nuovamente lungo la rampa, a piedi, insieme al , dopo averlo soccorso) contenuta nell'atto di appello Pt_1
e, cioè, che “…i testi superano il punto del sinistro perché, come dichiarano, non possono fermarsi lì con le loro auto in quanto ci sono altri veicoli che stanno impegnando lo svincolo. Discesa la rampa, possono arrestare in sosta i loro veicoli e risalire la rampa stessa per raggiungere l'attore e soccorrerlo. Di seguito, insieme al sig.
ridiscendono la rampa a piedi e ciò sia perché il era in grado di discendere la rampa a piedi (si era Pt_1 Pt_1 rialzato, come ha dichiarato il teste e sia perché non c'erano alternative allo spostamento a piedi (salvo Tes_1 chiamare un'ambulanza) in quanto le auto dei soccorritori si trovavano ai piedi della rampa e non potevano certo risalirla contromano per prelevare il sig. .”. Pt_1
Inoltre la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata dall'attore nell'atto introduttivo del primo grado non risultava neanche supportata - come rilevato dal Tribunale di Nola - da adeguata documentazione fotografica del motoveicolo successiva al sinistro.
Trattandosi, infatti, di un tamponamento, le fotografie della parte posteriore del motociclo tamponato (ossia della parte verosimilmente danneggiata) avrebbero potuto contribuire a delineare il quadro probatorio e, in particolare - come ritenuto dal primo giudice- alla valutazione circa la compatibilità tra il sinistro riferito ed fatti così come realmente accaduti, non essendo rilevante, a tal fine, quanto sostenuto dall'appellante secondo cui, data la tipologìa di azione proposta (che non consentiva la risarcibilità dei danni al veicolo), non vi fosse alcuna esigenza di produrre quelle foto.
A rendere ulteriormente incerto il quadro probatorio vi è anche il mancato intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti.
Tale circostanza - inconsueta, stando all'id quod plerumque accidit, in un sinistro di siffatta gravità - non ha, infatti, consentito di eseguire i consueti rilievi che, sebbene non costituiscano, in generale, un presupposto necessario per domandare in giudizio il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, tuttavia nel caso di specie avrebbero potuto comunque integrare un quadro probatorio così carente.
A ciò si aggiunge che l'attore, anziché citare come teste la persona (un suo conoscente) che, come riportato nella denuncia, l'avrebbe soccorso e trasportato in ospedale, ha citato altri testimoni, neanche indicati nella detta denuncia. pagina 8 di 11 E ciò, come correttamente rilevato dal Tribunale di Nola, ha contribuito a ritenere non pienamente attendibili le dichiarazioni dei testi e a reputare, di conseguenza, non sufficientemente dimostrato che il sinistro fosse imputabile (come descritto in citazione) proprio alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Al riguardo va infatti detto che, in tema di sinistri stradale, la mancanza di un accertamento da parte dell'autorità di polizia sulla dinamica dell'incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta
(in quanto priva dell'indicazione dei testimoni) da parte della vittima costituiscono degli indizi che rientrano nell'ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 15/09/2017, n. 21373).
In particolare la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno (come nel caso di specie), non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico (come nel caso in esame) della inattendibilità dei testimoni stessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/03/2016, n. 5892; Sez. III, 18/06/2012, n. 9939).
D'altra parte l'appellante, nel criticare la decisione impugnata, sul punto, e nell'indicare le ragioni per le quali non avrebbe indicato i nominativi dei detti testimoni nella querela, si è espresso in termini meramente ipotetici
(nonostante, avendo introdotto il giudizio, dovesse essere evidentemente a conoscenza dei fatti di causa) deducendo che, trattandosi di lesioni piuttosto gravi, “forse” non fosse in condizione di raccogliere le generalità dei testi e che fosse ben possibile che i testi avessero rilasciato, piuttosto, le loro generalità al suo
(dell'attore/appellante, si intende) conoscente che, in seguito, a sua volta, gli avesse riferito i dati delle persone che avrebbero potuto testimoniare (essendo “possibile che i testi non resero le loro generalità al sig. , Pt_1 bensì al suo conoscente che ad un certo punto arrivò sul posto e lo accompagnò in ospedale.”).
Non è superfluo precisare, del resto, all'esito della disamina di tali elementi probatori, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro,
07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n.
36298).
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili pagina 9 di 11 contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord.,
16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (ossia, si ribadisce “…di
€. 216.410,13 …o in quella maggiore o minore che risulti dovuta…”, secondo la domanda dell'appellante; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805 cit.).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1693/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1718/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Nola, pubblicata in data 8.10.2021.
pagina 10 di 11 2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 11.12.2025.
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE VO NT
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
PE De LI - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
PE VO NT - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1693 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Petrolino e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elisa Maione.
CP_1
e
(c.f. e p.iva ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Piccolo.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1718/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
8.10.2021, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
15.9.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) l'8.4.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_2 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. pagina 1 di 11 1718/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 8.10.2021, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, Parte_1 [...]
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di Controparte_3 sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, esistenziale, alla vita di relazione e morale) e patrimoniali (rimborso delle spese mediche e riduzione della capacità lavorativa) per le lesioni patite
(“ferita da taglio regione mentoniera sinistra, al labbro superiore con perdita di sostanza, ferita da taglio al gomito sinistro, contusione escoriata della coscia sinistra”; cervicobrachialgia bilaterale nei movimenti di dorsoflessione del capo con fenomenologia vertiginosa”, comportanti una invalidità permanente nella misura del 32% nonché:
I.T.T. per gg. 15 e I.T.P. per gg. 63, di cui 20 al 75% e 43 al 50%), in conseguenza di un sinistro avvenuto, secondo la prospettazione attorea, in data 11.4.2007 alle ore 18.45 circa, sulla superstrada Cercola -
Sant'Anastasia, allorquando, mentre era a bordo del proprio motociclo Beverly 250 (tg. CG53307), quale unico conducente, e mentre si apprestava a svoltare verso destra (con l'indicatore di segnalazione già azionato) presso l'uscita “Paesi Vesuviani”, veniva tamponato (finendo contro il guard – rail con la parte laterale sinistra del ciclomotore) da una autovettura di colore scuro che proveniva da tergo ad alta velocità e che, dopo l'urto, non si fermava, facendo perdere le proprie tracce.
La convenuta si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione,
l'improponibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda, contestandone, comunque, la fondatezza, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
All'esito dell'istruttoria espletata (articolatasi mediante l'escussione dei testi , Testimone_1 [...]
e , e l'espletamento di una c.t.u. medico legale), il Tribunale di Nola, con la Testimone_2 Testimone_3 sentenza n. 1718/2021 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attore, condannando quest'ultimo al pagamento, in favore della compagnia assicurativa convenuta, dei compensi processuali (liquidati in euro 7.254,00, oltre rimborso per spese generali Iva e cpa come per legge).
Il primo giudice ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che il sinistro, così come lamentato dall'attore, non fosse stato provato a causa, soprattutto, della inattendibilità dei testi per le seguenti ragioni:
1) Per la mancata indicazione, nella denuncia/querela dell'accaduto, presentata dall'attore alla stazione di
Carabinieri di Sant'Anastasia il giorno successivo all'evento traumatico, dei detti testimoni, poi invece escussi in giudizio, evidenziando, sul punto, il Tribunale, che tale circostanza, sebbene non potesse comportare il rigetto automatico della domanda, potesse nondimeno convincere, insieme agli altri elementi esaminati, in ordine alla non pagina 2 di 11 genuinità delle deposizioni, ed aggiungendo che né l'attore, né i testi, avessero spiegato il motivo di tale insolita circostanza.
2) Per non avere, né il teste né il teste , riferito della circostanza raccontata in sede di Tes_1 Tes_2 denunzia dal - il quale aveva asserito di aver percorso, dopo l'impatto e a piedi, la rampa della discesa Pt_1 che era intenzionato a percorrere prima dell'impatto - avendo, anzi, entrambi i testimoni, riferito di aver superato il punto di impatto, di aver parcheggiato la macchina più avanti e di essere poi tornati indietro sul luogo del sinistro (e non oltre la rampa, il che sarebbe stato legittimo aspettarsi, visto e considerato che, secondo quanto raccontato in sede di denunzia, l'attore si era allontanato a piedi dal luogo del sinistro, percorrendo a piedi la rampa di uscita); Per_
3) per avere, al riguardo, il teste (indicato erroneamente dal primo giudice con il cognome “ ”), Tes_1 riferito che l'attore si fosse alzato e che non fu lui, ma loro (i testi escussi), a percorrere strada a piedi, a ritroso, per raggiungere il mal capitato, e per avere dichiarato, il teste , di avere soccorso l'attore sebbene Tes_2 quest'ultimo, in sede di denunzia dinanzi alle autorità, non avesse parlato affatto né di testimoni né di soccorritori, eccetto di un suo conoscente (di cui non aveva saputo neanche precisare il nome) che lo avrebbe accompagnato in ospedale;
4) per non essere state depositate foto del motoveicolo successive al sinistro, in particolare raffiguranti la parte posteriore del motoveicolo (ritenendo, il primo giudice, che, trattandosi di tamponamento, avrebbero dovuto verosimilmente riscontrarsi dei danni alla parte posteriore del veicolo) al fine di poter valutare la compatibilità tra il sinistro riferito ed i fatti così come realmente accaduti.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 1718/2021 sulla base di un unico, articolato, motivo, con cui ha Parte_1 lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e il conseguente errato convincimento, da parte del primo giudice, circa la mancata dimostrazione del sinistro, così come lamentato in citazione.
Nello specifico ha sostenuto, in primo luogo, che la circostanza che non avesse indicato in denuncia i nominativi dei testi, non potesse essere considerata indice del fatto che quelli escussi non fossero in realtà presenti sul luogo e in occasione del sinistro e che, quindi, le loro deposizioni non fossero attendibili, posto che non solo non gli fu richiesto dall'ufficiale che raccolse la denuncia di indicare se ai fatti avessero assistito eventuali testi ma, in ogni caso, che, avendo riportato, in conseguenza del sinistro, non solo danni fisici, ma anche psicologici, fosse ben plausibile che il giorno dopo l'incidente, quando andò a sporgere la denuncia, la sua lucidità non fosse tale da consentirgli di rendere dichiarazioni più circostanziate.
Ha evidenziato, al riguardo, che avendo riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni piuttosto gravi, “forse” non fosse in condizione di raccogliere le generalità dei testi e che fosse ben possibile che i testi avessero pagina 3 di 11 rilasciato, piuttosto, le loro generalità al suo (dell'attore/appellante, si intende) conoscente che, in seguito, a sua volta, gli avesse riferito i dati delle persone che avrebbero potuto testimoniare.
In secondo luogo l'appellante ha criticato quanto rilevato dal Tribunale circa la contraddizione tra le dichiarazioni Per_ rese dal teste (indicato per refuso come ) e quelle del teste (in quanto il primo avrebbe Tes_1 Tes_2 dichiarato che dopo il sinistro l'attore si fosse alzato, mentre il secondo che essi testi gli avessero prestato soccorso), sostenendo che non vi fosse stata alcuna contraddizione tra queste due dichiarazioni posto che egli
(l'attore/appellante, dopo il sinistro), dopo il sinistro, si era rialzato (tanto è vero che poi aveva percorso la rampa in discesa dell'uscita “Paesi Vesuviani”), ma, pur essendosi rialzato, aveva manifestato un'evidente esigenza di essere soccorso e, perciò, il teste ed il teste si sarebbero diretti verso di lui. Tes_1 Tes_2
Secondo l'appellante, inoltre, neanche la circostanza – valorizzata dal Tribunale di Nola- secondo cui nessuno dei due testi avesse riferito se, nell'immediatezza dei fatti, gli avessero detto di aver assistito alla scena e se, dopo aver lasciato i recapiti per essere rintracciati, si fossero resi disponibili a rendere testimonianza, avrebbe potuto rappresentare un indizio circa l'inattendibilità dei testi, posto che ad essi non era stato affatto chiesto, in sede di escussione, se gli avessero detto di avere assistito alla scena e se avessero manifestato la loro disponibilità a testimoniare.
ha, dunque, dedotto che dalle dichiarazioni rese non fosse emerso come i testi fossero stati Parte_1 individuati ed indicati solo perché tale circostanza non era stata affatto chiesta in sede di testimonianza, essendo
“possibile che i testi non resero le loro generalità al sig. , bensì al suo conoscente che ad un certo punto Pt_1 arrivò sul posto e lo accompagnò in ospedale.”.
Quanto, poi, alla ulteriore contraddizione tra le deposizioni dei testi (che riferirono di aver superato il luogo del sinistro, scesi lungo la rampa e poi risaliti a piedi per andare a soccorrerlo) e quelle da lui (dall'attore/appellante, si intende) rese in denuncia (ossia che dopo l'incidente percorse la rampa a piedi in discesa verso i “Paesi
Vesuviani”), ha sostenuto che tale contraddizione fosse solo apparente e frutto di una Parte_1 considerazione inesatta dello svolgersi degli eventi, deducendo, sul punto: dichiara in denuncia di avere Pt_1 disceso la rampa a piedi, ma non dice affatto quando la discese e con chi. Ecco allora come è ragionevole ritenere che si svolsero i fatti: i testi superano il punto del sinistro perché, come dichiarano, non possono fermarsi lì con le loro auto in quanto ci sono altri veicoli che stanno impegnando lo svincolo. Discesa la rampa, possono arrestare in sosta i loro veicoli e risalire la rampa stessa per raggiungere l'attore e soccorrerlo. Di seguito, insieme al sig.
ridiscendono la rampa a piedi e ciò sia perché il era in grado di discendere la rampa a piedi (si era Pt_1 Pt_1 rialzato, come ha dichiarato il teste e sia perché non c'erano alternative allo spostamento a piedi (salvo Tes_1 chiamare un'ambulanza) in quanto le auto dei soccorritori si trovavano ai piedi della rampa e non potevano certo risalirla contromano per prelevare il sig. .”. Pt_1
pagina 4 di 11 Quanto, infine, al rilievo del Tribunale concernente la mancata allegazione delle foto del proprio veicolo,
l'appellante ha evidenziato che, data la tipologìa di azione proposta (risarcimento danni causati da c.d. pirata della strada), non vi fosse alcuna esigenza di produrre quelle foto, posto che in tali casi, come è noto, i danni al veicolo non sono risarcibili.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente l'autoveicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa;
2) e per l'effetto, condannare
, già (c.f.: , in persona del l.r.p.t., quale impresa designata alla Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 liquidazione sinistri nella regione Campania per conto della Consap s.p.a. - Gestione Autonoma F.G.V.S., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , ed in particolare: per invalidità permanente, I.T.T. per gg. 15, I.T.P. Parte_1 per gg. 63, per danno biologico, ivi incluso quello estetico nella percentuale del 32% così come specificati, determinati e calcolati nella relazione di consulenza medico legale del Dott. allegata in atti, oltre al danno morale, nella misura complessiva di €. Persona_2
216.410,13 (euro duecentosedicimilaquattrocentodieci/13) - calcolati tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Milano, da applicarsi su tutto il territorio nazionale alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, 7.6.2011, n. 12408; per danno alla capacità lavorativa generica ed alla capacità lavorativa specifica, per danno esistenziale, danno funzionale, danno alla vita di relazione, danno alla sfera psicologica, danni questi ultimi da valutarsi anche equitativamente secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, ricorrendone il caso, nonché al rimborso delle spese mediche, cliniche, farmaceutiche, fisioterapiche e quant'altre sostenute e sostenende dall'attore in dipendenza dell'evento lesivo, nella misura risultante dalle fatture e ricevute allegate - ovvero in quella somma maggiore o minore che risulti dovuta anche dalle risultanze della espletata CTU medico-legale, o in quella diversa che l'adito
Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo fino al soddisfo. Il tutto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio a carico dell'appellata ed attribuzione ai procuratori anticipatari.”.
Iscritta la causa al n. 1693/2022 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 26.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.6.2022, la quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, ed eccependo, in via subordinata, comunque il concorso di colpa del danneggiato in ordine al verificarsi del sinistro.
Con ordinanza del 29.11.2022 è stata fissata l'udienza del 5.3.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 16.7.2025 è stata disposta la trattazione scritta per il giorno 16.9.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022.
E, depositate le note di trattazione scritta (dalle difese di entrambe le parti il 15.9.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.9.2025, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza, avendo il Tribunale di Nola - nel rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attore per non essere stato sufficientemente provato l'incidente così come descritto in citazione (ossia, in altri termini, che non fosse stato sufficientemente dimostrato che esso fosse imputabile alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato) - fatto buon governo delle risultanze istruttorie, motivando adeguatamente il proprio convincimento (motivazione da integrare parzialmente in questa sede per l'effetto pagina 6 di 11 devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
A tal proposito, infatti, occorre rammentare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
Così come è opportuno aggiungere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023,
n. 10540; Sez. VI – 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. Anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia a seguito del verificarsi di sinistri Parte_2 stradali cagionati da un veicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016,
n. 3019).
Premessi tali principi, risulta innanzitutto condivisibile quanto rilevato dal Tribunale – a proposito della reputata insufficienza del quadro probatorio- circa il fatto che nessuno dei testimoni avesse riferito della circostanza, esposta in sede di denunzia dal (ridepositata in questo grado di giudizio) - secondo cui quest'ultimo Pt_1 avrebbe percorso, dopo l'impatto e a piedi, la rampa della discesa che era intenzionato a percorrere prima dell'impatto- e che, anzi, entrambi i detti testimoni avessero riferito di aver superato il punto di impatto, di aver pagina 7 di 11 parcheggiato la macchina più avanti e di essere poi tornati indietro sul luogo del sinistro per soccorrere l'attore che si era “rialzato” (cfr. i verbali di tali testimonianze contenute nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, rese dal il 16.12.2024 e dal il 24.5.2016), e non oltre la rampa, così come, invece, sarebbe Tes_1 Testimone_2 stato effettivamente ragionevole aspettarsi, visto e considerato che, secondo quanto raccontato in sede di denunzia, l'attore si era allontanato a piedi dal luogo del sinistro, percorrendo a piedi la rampa di uscita.
A fronte, invero, di quanto riportato nella detta denuncia e di quanto riferito dai testi, non risulta alcun elemento probatorio di riscontro circa la versione di come si fossero potuti svolgere i fatti (nel senso che i testi sarebbero scesi nuovamente lungo la rampa, a piedi, insieme al , dopo averlo soccorso) contenuta nell'atto di appello Pt_1
e, cioè, che “…i testi superano il punto del sinistro perché, come dichiarano, non possono fermarsi lì con le loro auto in quanto ci sono altri veicoli che stanno impegnando lo svincolo. Discesa la rampa, possono arrestare in sosta i loro veicoli e risalire la rampa stessa per raggiungere l'attore e soccorrerlo. Di seguito, insieme al sig.
ridiscendono la rampa a piedi e ciò sia perché il era in grado di discendere la rampa a piedi (si era Pt_1 Pt_1 rialzato, come ha dichiarato il teste e sia perché non c'erano alternative allo spostamento a piedi (salvo Tes_1 chiamare un'ambulanza) in quanto le auto dei soccorritori si trovavano ai piedi della rampa e non potevano certo risalirla contromano per prelevare il sig. .”. Pt_1
Inoltre la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata dall'attore nell'atto introduttivo del primo grado non risultava neanche supportata - come rilevato dal Tribunale di Nola - da adeguata documentazione fotografica del motoveicolo successiva al sinistro.
Trattandosi, infatti, di un tamponamento, le fotografie della parte posteriore del motociclo tamponato (ossia della parte verosimilmente danneggiata) avrebbero potuto contribuire a delineare il quadro probatorio e, in particolare - come ritenuto dal primo giudice- alla valutazione circa la compatibilità tra il sinistro riferito ed fatti così come realmente accaduti, non essendo rilevante, a tal fine, quanto sostenuto dall'appellante secondo cui, data la tipologìa di azione proposta (che non consentiva la risarcibilità dei danni al veicolo), non vi fosse alcuna esigenza di produrre quelle foto.
A rendere ulteriormente incerto il quadro probatorio vi è anche il mancato intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti.
Tale circostanza - inconsueta, stando all'id quod plerumque accidit, in un sinistro di siffatta gravità - non ha, infatti, consentito di eseguire i consueti rilievi che, sebbene non costituiscano, in generale, un presupposto necessario per domandare in giudizio il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, tuttavia nel caso di specie avrebbero potuto comunque integrare un quadro probatorio così carente.
A ciò si aggiunge che l'attore, anziché citare come teste la persona (un suo conoscente) che, come riportato nella denuncia, l'avrebbe soccorso e trasportato in ospedale, ha citato altri testimoni, neanche indicati nella detta denuncia. pagina 8 di 11 E ciò, come correttamente rilevato dal Tribunale di Nola, ha contribuito a ritenere non pienamente attendibili le dichiarazioni dei testi e a reputare, di conseguenza, non sufficientemente dimostrato che il sinistro fosse imputabile (come descritto in citazione) proprio alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Al riguardo va infatti detto che, in tema di sinistri stradale, la mancanza di un accertamento da parte dell'autorità di polizia sulla dinamica dell'incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta
(in quanto priva dell'indicazione dei testimoni) da parte della vittima costituiscono degli indizi che rientrano nell'ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 15/09/2017, n. 21373).
In particolare la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno (come nel caso di specie), non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico (come nel caso in esame) della inattendibilità dei testimoni stessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/03/2016, n. 5892; Sez. III, 18/06/2012, n. 9939).
D'altra parte l'appellante, nel criticare la decisione impugnata, sul punto, e nell'indicare le ragioni per le quali non avrebbe indicato i nominativi dei detti testimoni nella querela, si è espresso in termini meramente ipotetici
(nonostante, avendo introdotto il giudizio, dovesse essere evidentemente a conoscenza dei fatti di causa) deducendo che, trattandosi di lesioni piuttosto gravi, “forse” non fosse in condizione di raccogliere le generalità dei testi e che fosse ben possibile che i testi avessero rilasciato, piuttosto, le loro generalità al suo
(dell'attore/appellante, si intende) conoscente che, in seguito, a sua volta, gli avesse riferito i dati delle persone che avrebbero potuto testimoniare (essendo “possibile che i testi non resero le loro generalità al sig. , Pt_1 bensì al suo conoscente che ad un certo punto arrivò sul posto e lo accompagnò in ospedale.”).
Non è superfluo precisare, del resto, all'esito della disamina di tali elementi probatori, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro,
07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n.
36298).
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili pagina 9 di 11 contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord.,
16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (ossia, si ribadisce “…di
€. 216.410,13 …o in quella maggiore o minore che risulti dovuta…”, secondo la domanda dell'appellante; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805 cit.).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1693/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1718/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Nola, pubblicata in data 8.10.2021.
pagina 10 di 11 2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 11.12.2025.
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE VO NT
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