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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2491/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Alto Jonio Reggino - 90021490801
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1448457 TRIBUTI BONIF 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1448457 TRIBUTI BONIF 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: una pronuncia che dichiarativa della legittimità delle somme pretese, quanto meno della componente relativa alle opere irrigue e la liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso in appello di controparte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1, nella sua qualità di procuratore di Nominativo_1, si era opposto all'avviso di pagamento n. 1448457, emesso per conto del Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino per gli anni 2019 e 2020, avendo dedotto violazione di legge, difetto di motivazione, nonché l'infondatezza della pretesa somma di € 18.358,00.
Si era costituito il Consorzio ed aveva controdedotto.
Parte contribuente aveva prodotto relazione tecnica a firma dell'agronomo dott. Nominativo_2.
L'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso ed aveva condannato parte soccombente alle spese di lite.
Avverso quella decisione il Consorzio proponeva appello e chiedeva una pronuncia che dichiarasse la legittimità delle somme pretese, quanto meno della componente relativa alle opere irrigue e la liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio.
Deduceva in primo luogo che la maggior parte della pretesa contenuta nell'avviso opposto era costituita dal beneficio irriguo, cioè dalle opere irrigue effettuate per consentire al fondo oggetto dell'imposizione di fruire dell'acqua corrente destinata alla coltivazione.
Deduceva altresì che, in riferimento alla componente della pretesa afferente al contributo di bonifica, l'Ente si era attenuto ai nuovi criteri contenuti nella legge regionale n. 13 del 2017 che ha novellato e modificato l'art. 23 della precedente normativa n. 11 del 2003, escludendo dal calcolo quella che era la quota a) oggetto di censura costituzionale, quindi parametrando il contributo esclusivamente all'inserimento nel perimetro di contribuenza e ai benefici ricadenti sul fondo per il complesso di attività del Consorzio nell'area di riferimento inclusa nel Piano di Classifica. Sosteneva che il presupposto dell'imposizione e del correlativo obbligo di contribuzione risiedeva negli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla sola base dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
Deduceva che, nel caso in cui vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Richiamava in proposito giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole. Deduceva che l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di generale vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento.
Conseguentemente, la presunzione in oggetto deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Produceva copia del contratto irriguo e chiedeva la riforma della decisione con vittoria delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il contribuente e, dopo avere eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello di controparte per aspecificità dei motivi dedotti, nel merito controdeduceva in termini di manifesta infondatezza delle ragioni di gravame, in considerazione del fatto che nessuna opera era stata effettuata, né ai fini delle opere irrigue, né, tanto meno, ai fini della bonifica del terreno per cui è imposizione, come dimostrato dalla relazione tecnica a firma dot. Nominativo_2, che era stata prodotta in primo grado. Chiedeva il rigetto del ricorso in appello di controparte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla documentazione prodotta in grado di appello da parte dell'appellante, questo Collegio osserva preliminarmente che, ratione temporis, la produzione è del tutto legittima, per cui nessuna sanzione di inammissibilità, per come sostenuto da parte appellata, è comminata dall'ordinamento in tale evenienza.
Grazie alla produzione effettuata del contratto e dei pagamenti relativi alla fornitura acqua, la Corte rileva che sono state poste in essere le opere che consentono, in concreto, di fruire dell'acqua del torrente Stilaro
a scopo irriguo a beneficio del fondo in argomento. D'altra parte, parte appellata giammai ha contestato nel merito quel contratto, quei pagamenti, così come il fatto di avere acqua a servizio della coltivazione.
Per quanto riguarda l'altra componente della pretesa (contributo di bonifica), la Corte osserva che, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale con la nota sentenza n. 188/2018 del 19 ottobre 2018, la giurisprudenza di legittimità è oramai univoca nel ritenere che il presupposto impositivo consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (v., da ultimo, Cass. Sez. 5 - , sentenza n. 11431 dell'8/4/2022, in C.E.D. Cass.
664350 - 01).
Alla luce dei superiori principi, va osservato che, nel caso sottoposto a scrutinio, la documentazione prodotta dal Consorzio dimostra l'avvenuta adozione del piano di classifica e l'inserimento dei terreni nel perimetro dell'ente consortile.
Per apprezzare se parte contribuente abbia - o meno - assolto al proprio onere di provare l'inadempimento del consorzio, occorre avere riguardo alla documentazione dallo stesso allegata. Con la relazione tecnica il contribuente ha assolto in concreto e sufficientemente l'onere che gli incombeva per effetto della presunzione di cui sopra, che non può che essere iuris tantum e non certamente iuris et de iure. Per contro,
a tali rilievi in punto di opere di bonifica nessuna prova in senso contrario ha articolato il Consorzio.
L'appello deve essere, pertanto, accolto solo con riferimento alla componente relativa alle opere irrigue.
Quanto al regolamento delle spese, l'affinarsi della giurisprudenza nella materia trattata e l'accoglimento in via parziale induce il Collegio all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – V sezione di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in appello proposto per quanto di ragione. Spese interamente compensate.-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2491/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Alto Jonio Reggino - 90021490801
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1448457 TRIBUTI BONIF 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1448457 TRIBUTI BONIF 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: una pronuncia che dichiarativa della legittimità delle somme pretese, quanto meno della componente relativa alle opere irrigue e la liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso in appello di controparte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1, nella sua qualità di procuratore di Nominativo_1, si era opposto all'avviso di pagamento n. 1448457, emesso per conto del Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino per gli anni 2019 e 2020, avendo dedotto violazione di legge, difetto di motivazione, nonché l'infondatezza della pretesa somma di € 18.358,00.
Si era costituito il Consorzio ed aveva controdedotto.
Parte contribuente aveva prodotto relazione tecnica a firma dell'agronomo dott. Nominativo_2.
L'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso ed aveva condannato parte soccombente alle spese di lite.
Avverso quella decisione il Consorzio proponeva appello e chiedeva una pronuncia che dichiarasse la legittimità delle somme pretese, quanto meno della componente relativa alle opere irrigue e la liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio.
Deduceva in primo luogo che la maggior parte della pretesa contenuta nell'avviso opposto era costituita dal beneficio irriguo, cioè dalle opere irrigue effettuate per consentire al fondo oggetto dell'imposizione di fruire dell'acqua corrente destinata alla coltivazione.
Deduceva altresì che, in riferimento alla componente della pretesa afferente al contributo di bonifica, l'Ente si era attenuto ai nuovi criteri contenuti nella legge regionale n. 13 del 2017 che ha novellato e modificato l'art. 23 della precedente normativa n. 11 del 2003, escludendo dal calcolo quella che era la quota a) oggetto di censura costituzionale, quindi parametrando il contributo esclusivamente all'inserimento nel perimetro di contribuenza e ai benefici ricadenti sul fondo per il complesso di attività del Consorzio nell'area di riferimento inclusa nel Piano di Classifica. Sosteneva che il presupposto dell'imposizione e del correlativo obbligo di contribuzione risiedeva negli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla sola base dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
Deduceva che, nel caso in cui vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Richiamava in proposito giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole. Deduceva che l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di generale vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento.
Conseguentemente, la presunzione in oggetto deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Produceva copia del contratto irriguo e chiedeva la riforma della decisione con vittoria delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il contribuente e, dopo avere eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello di controparte per aspecificità dei motivi dedotti, nel merito controdeduceva in termini di manifesta infondatezza delle ragioni di gravame, in considerazione del fatto che nessuna opera era stata effettuata, né ai fini delle opere irrigue, né, tanto meno, ai fini della bonifica del terreno per cui è imposizione, come dimostrato dalla relazione tecnica a firma dot. Nominativo_2, che era stata prodotta in primo grado. Chiedeva il rigetto del ricorso in appello di controparte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla documentazione prodotta in grado di appello da parte dell'appellante, questo Collegio osserva preliminarmente che, ratione temporis, la produzione è del tutto legittima, per cui nessuna sanzione di inammissibilità, per come sostenuto da parte appellata, è comminata dall'ordinamento in tale evenienza.
Grazie alla produzione effettuata del contratto e dei pagamenti relativi alla fornitura acqua, la Corte rileva che sono state poste in essere le opere che consentono, in concreto, di fruire dell'acqua del torrente Stilaro
a scopo irriguo a beneficio del fondo in argomento. D'altra parte, parte appellata giammai ha contestato nel merito quel contratto, quei pagamenti, così come il fatto di avere acqua a servizio della coltivazione.
Per quanto riguarda l'altra componente della pretesa (contributo di bonifica), la Corte osserva che, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale con la nota sentenza n. 188/2018 del 19 ottobre 2018, la giurisprudenza di legittimità è oramai univoca nel ritenere che il presupposto impositivo consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (v., da ultimo, Cass. Sez. 5 - , sentenza n. 11431 dell'8/4/2022, in C.E.D. Cass.
664350 - 01).
Alla luce dei superiori principi, va osservato che, nel caso sottoposto a scrutinio, la documentazione prodotta dal Consorzio dimostra l'avvenuta adozione del piano di classifica e l'inserimento dei terreni nel perimetro dell'ente consortile.
Per apprezzare se parte contribuente abbia - o meno - assolto al proprio onere di provare l'inadempimento del consorzio, occorre avere riguardo alla documentazione dallo stesso allegata. Con la relazione tecnica il contribuente ha assolto in concreto e sufficientemente l'onere che gli incombeva per effetto della presunzione di cui sopra, che non può che essere iuris tantum e non certamente iuris et de iure. Per contro,
a tali rilievi in punto di opere di bonifica nessuna prova in senso contrario ha articolato il Consorzio.
L'appello deve essere, pertanto, accolto solo con riferimento alla componente relativa alle opere irrigue.
Quanto al regolamento delle spese, l'affinarsi della giurisprudenza nella materia trattata e l'accoglimento in via parziale induce il Collegio all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – V sezione di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in appello proposto per quanto di ragione. Spese interamente compensate.-