Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2024, n. 20505
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Sentenza 24 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dal Collegio presieduto dal Dott. Adriano Piergiovanni Patti, pubblicata il 24 luglio 2024. Le parti in causa, un lavoratore e la società Montecolino S.p.A., si sono contese la legittimità della proroga di un contratto a tempo determinato. Il ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'illegittimità della proroga e la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato, sostenendo che la proroga fosse acausale, in violazione della normativa vigente, poiché il periodo complessivo di lavoro superava i 12 mesi. La Corte d'Appello di Brescia aveva respinto il ricorso, affermando che la proroga era legittima, in quanto non superava il limite di 12 mesi.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che il contratto a termine era stato stipulato legittimamente come acausale e che la proroga non superava il limite temporale previsto dalla legge. Ha chiarito che il cumulo del periodo di lavoro somministrato con quello a termine non era applicabile ai fini della proroga, in quanto le disposizioni normative stabilivano regole specifiche per il calcolo dei limiti temporali. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di contratti a termine, il cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato, ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2024, n. 20505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20505
    Data del deposito : 24 luglio 2024

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