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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1102 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1990, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Nicolò Gallo n.1 presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Marcellino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via Biagio Petrocelli n. 12/18, presso lo studio dell'Avv.to Sergio Fiorentino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni: le parti concludevano come da note depositate entro il termine perentorio del 1.4.2025 assegnato ai sensi dell'art 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio concerne l'appello del sig. avverso la sentenza non Parte_1 definitiva n. 3372 del 24.12.2021, con la quale il Giudice di Pace di Palermo, investito della domanda di risarcimento dei danni subiti dal in occasione del sinistro del Pt_1
18.05.2020 con l'autovettura Renault Scenic tg. DM273FS, assicurata presso la compagnia , dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
AG convenuta, con estromissione della stessa dal giudizio e condanna del alla refusione delle spese di lite. Il giudice, basandosi sull'assunto che il Pt_1 contratto di assicurazione del mezzo danneggiante (con la ) fosse Controparte_2 stato sottoscritto dal convenuto soggetto diverso sia dal Controparte_3 proprietario del mezzo (tale ) che dal conducente Controparte_4 Per_1
, e che tale convenuto non fosse perciò portatore di alcun interesse
[...] giuridicamente rilevante, riteneva la nullità del contratto di assicurazione, statuendo per conseguenza il difetto di legittimazione passiva della AG assicurativa.
2. Costituitasi in giudizio, la contestava i motivi di appello, Controparte_2 sostenendo che correttamente il Gdp aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, dovendosi considerare nullo o inesistente un contratto di assicurazione stipulato con un soggetto che non aveva alcun interesse a contrarre polizza di assicurazione per la R.C.A. (quale il , e non essendoci agli atti prova della CP_3 stipula dell'assicurazione da parte del proprietario del veicolo danneggiante
). Controparte_4
3. Così sinteticamente riassunti i fatti di lite, per una maggiore chiarezza espositiva, è utile ribadire che la vicenda in esame trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 18.5.2020; esso coinvolse tre autovetture: quella di proprietà di
, odierno appellante (danneggiato), quella di proprietà di Parte_1 CP_4
, danneggiante, assicurata presso la , e una terza auto, di
[...] Controparte_2 proprietà di per il quale pende altro giudizio). Persona_2
Ora, come noto, il CdA, in materia di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli, disciplina due procedure liquidative, quella ex art. 148 e quella di risarcimento diretto ex art. 149. Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione previsto dal D.P.R. n. 254/06, chiariscono le modalità (art. 5) ed il contenuto della richiesta (art. 6) e la sua eventuale integrazione (art. 7). Ai sensi dell'art. 149, sesto comma, CdA, in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato “può” proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi obbligatorietà, nulla impedisce al danneggiato, come nella specie, laddove non intenda seguire la procedura diretta, di esperire l'azione nei confronti della società di assicurazione del danneggiante e dello stesso danneggiante. Per quanto qui di interesse, è del pari possibile, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata e dal Gdp, assicurare a proprio nome un'autovettura intestata al PRA a una persona diversa, non essendo prescritto da alcun dispositivo che il contraente della polizza assicurativa e il proprietario debbano necessariamente coincidere. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – con la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione stradale – non indicava quali fossero i destinatari di questo obbligo, limitandosi a imporre che i veicoli a motore «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'articolo 2054 del Codice civile» (v. oggi l'art. 122 D.lgs. n.
209/2005). È, pertanto, astrattamente lecito, perché non vietato da alcuna legge, stipulare una polizza assicurativa rc-auto a proprio nome anche se il veicolo non è di proprietà ma risulta intestato a un altro soggetto, come nel caso di cui ci si occupa, essendo tecnicamente possibile sottoscrivere una polizza assicurativa per conto (cioè nell'interesse) di un'altra persona o per conto di chi spetti, verificandosi, in tal caso, una sorta di scissione tra il contraente, che ha stipulato la polizza assicurativa, ed il soggetto proprietario dell'auto (o eventualmente il conducente). La tesi trova conferma nella disposizione di cui all'articolo 193 del Codice della strada, che prevede la sanzione amministrativa da € 866,00 a € 3.464,00 per «chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione». Erroneamente, quindi, il giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della AG e l'estromissione della stessa dal giudizio, fondandosi tale decisione su un assunto non condivisibile: quello secondo cui solo il proprietario d'un veicolo a motore può stipulare l'assicurazione r.c.a.
Che il veicolo danneggiante non risulti assicurato con altra società se non con la
è poi circostanza pacifica, non essendoci alcuna Controparte_1 contestazione sul punto. La stessa narrazione della , in comparsa, e la stessa CP_2 interlocuzione stragiudiziale con il , antecedentemente al giudizio, dimostrano Pt_1 che la AG era ben consapevole che il veicolo fosse con la stessa assicurato: essa, infatti non ha mai negato che il mezzo danneggiante coinvolto fosse assicurato, quanto, piuttosto, che non fosse il proprietario ) ad aver stipulato la polizza e Controparte_4 ad esserne quindi il contraente (le uniche contestazione hanno riguardato la dinamica dell'incidente e l'assenza del nesso causale). Che sia stato poi un terzo (nel caso di specie il ) a stipulare la polizza non toglie che la AG abbia comunque Pt_2 contratto la polizza per il mezzo in questione ed abbia incassato da quest'ultimo il premio, vieppiù che si tratta di rispondere di danni causati a terzi, fatta salva la facoltà di azione interna nei riguardi dell'assicurato.
Quanto, infine, alla declaratoria di nullità del contratto di assicurazione per difetto di interesse, occorre in primo luogo rilevare, sul piano processuale, la tardività dell'eccezione, formulata dall'Assicurazione in primo grado soltanto nelle note conclusive, di modo che una simile introduzione, avvenuta in limine litis, ha leso le facoltà difensive dell'attore, a tacere che il Gdp ha finito in tal modo col fondare la sua decisione su argomenti in parte del tutto nuovi, mai sottoposti a contraddittorio, in palese violazione dell'art. 101 Cost. In ogni caso, non è accettabile che per effetto di tale declaratoria subisca pregiudizio il terzo danneggiato, per di più in un ordinamento che dilata al massimo l'obbligo per l'assicuratore di risarcire il danneggiato, stante la chiara previsione di cui all'art. 144, comma 2, D.lgs. 209/2005, a norma del quale: «…Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno…..L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione…»; ciò anche alla luce dell'ultima giurisprudenza della Corte di
Giustizia, che ritiene non conforme al diritto unionale una disciplina nazionale che renda opponibile ai terzi, vittime di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, nullità attinenti al contratto di assicurazione (cfr. sentenza Corte di Giustizia del 19 settembre 2023, causa 236-23).
L'appello va in conclusione accolto, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), avendo esso giudice provveduto, erroneamente, all'estromissione di una parte dal giudizio.
4. Le spese del grado, avuto riguardo alle ragioni di riforma e all'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto delle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre, scaglione di valore sino ad € 1.101,00 a 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in totale riforma Parte_1 della sentenza non definitiva di primo grado n. 3372.21, che si annulla, dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Palermo, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellante, che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così decido in Palermo, il 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1102 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1990, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Nicolò Gallo n.1 presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Marcellino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via Biagio Petrocelli n. 12/18, presso lo studio dell'Avv.to Sergio Fiorentino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni: le parti concludevano come da note depositate entro il termine perentorio del 1.4.2025 assegnato ai sensi dell'art 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio concerne l'appello del sig. avverso la sentenza non Parte_1 definitiva n. 3372 del 24.12.2021, con la quale il Giudice di Pace di Palermo, investito della domanda di risarcimento dei danni subiti dal in occasione del sinistro del Pt_1
18.05.2020 con l'autovettura Renault Scenic tg. DM273FS, assicurata presso la compagnia , dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
AG convenuta, con estromissione della stessa dal giudizio e condanna del alla refusione delle spese di lite. Il giudice, basandosi sull'assunto che il Pt_1 contratto di assicurazione del mezzo danneggiante (con la ) fosse Controparte_2 stato sottoscritto dal convenuto soggetto diverso sia dal Controparte_3 proprietario del mezzo (tale ) che dal conducente Controparte_4 Per_1
, e che tale convenuto non fosse perciò portatore di alcun interesse
[...] giuridicamente rilevante, riteneva la nullità del contratto di assicurazione, statuendo per conseguenza il difetto di legittimazione passiva della AG assicurativa.
2. Costituitasi in giudizio, la contestava i motivi di appello, Controparte_2 sostenendo che correttamente il Gdp aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, dovendosi considerare nullo o inesistente un contratto di assicurazione stipulato con un soggetto che non aveva alcun interesse a contrarre polizza di assicurazione per la R.C.A. (quale il , e non essendoci agli atti prova della CP_3 stipula dell'assicurazione da parte del proprietario del veicolo danneggiante
). Controparte_4
3. Così sinteticamente riassunti i fatti di lite, per una maggiore chiarezza espositiva, è utile ribadire che la vicenda in esame trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 18.5.2020; esso coinvolse tre autovetture: quella di proprietà di
, odierno appellante (danneggiato), quella di proprietà di Parte_1 CP_4
, danneggiante, assicurata presso la , e una terza auto, di
[...] Controparte_2 proprietà di per il quale pende altro giudizio). Persona_2
Ora, come noto, il CdA, in materia di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli, disciplina due procedure liquidative, quella ex art. 148 e quella di risarcimento diretto ex art. 149. Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione previsto dal D.P.R. n. 254/06, chiariscono le modalità (art. 5) ed il contenuto della richiesta (art. 6) e la sua eventuale integrazione (art. 7). Ai sensi dell'art. 149, sesto comma, CdA, in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato “può” proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi obbligatorietà, nulla impedisce al danneggiato, come nella specie, laddove non intenda seguire la procedura diretta, di esperire l'azione nei confronti della società di assicurazione del danneggiante e dello stesso danneggiante. Per quanto qui di interesse, è del pari possibile, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata e dal Gdp, assicurare a proprio nome un'autovettura intestata al PRA a una persona diversa, non essendo prescritto da alcun dispositivo che il contraente della polizza assicurativa e il proprietario debbano necessariamente coincidere. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – con la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione stradale – non indicava quali fossero i destinatari di questo obbligo, limitandosi a imporre che i veicoli a motore «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'articolo 2054 del Codice civile» (v. oggi l'art. 122 D.lgs. n.
209/2005). È, pertanto, astrattamente lecito, perché non vietato da alcuna legge, stipulare una polizza assicurativa rc-auto a proprio nome anche se il veicolo non è di proprietà ma risulta intestato a un altro soggetto, come nel caso di cui ci si occupa, essendo tecnicamente possibile sottoscrivere una polizza assicurativa per conto (cioè nell'interesse) di un'altra persona o per conto di chi spetti, verificandosi, in tal caso, una sorta di scissione tra il contraente, che ha stipulato la polizza assicurativa, ed il soggetto proprietario dell'auto (o eventualmente il conducente). La tesi trova conferma nella disposizione di cui all'articolo 193 del Codice della strada, che prevede la sanzione amministrativa da € 866,00 a € 3.464,00 per «chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione». Erroneamente, quindi, il giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della AG e l'estromissione della stessa dal giudizio, fondandosi tale decisione su un assunto non condivisibile: quello secondo cui solo il proprietario d'un veicolo a motore può stipulare l'assicurazione r.c.a.
Che il veicolo danneggiante non risulti assicurato con altra società se non con la
è poi circostanza pacifica, non essendoci alcuna Controparte_1 contestazione sul punto. La stessa narrazione della , in comparsa, e la stessa CP_2 interlocuzione stragiudiziale con il , antecedentemente al giudizio, dimostrano Pt_1 che la AG era ben consapevole che il veicolo fosse con la stessa assicurato: essa, infatti non ha mai negato che il mezzo danneggiante coinvolto fosse assicurato, quanto, piuttosto, che non fosse il proprietario ) ad aver stipulato la polizza e Controparte_4 ad esserne quindi il contraente (le uniche contestazione hanno riguardato la dinamica dell'incidente e l'assenza del nesso causale). Che sia stato poi un terzo (nel caso di specie il ) a stipulare la polizza non toglie che la AG abbia comunque Pt_2 contratto la polizza per il mezzo in questione ed abbia incassato da quest'ultimo il premio, vieppiù che si tratta di rispondere di danni causati a terzi, fatta salva la facoltà di azione interna nei riguardi dell'assicurato.
Quanto, infine, alla declaratoria di nullità del contratto di assicurazione per difetto di interesse, occorre in primo luogo rilevare, sul piano processuale, la tardività dell'eccezione, formulata dall'Assicurazione in primo grado soltanto nelle note conclusive, di modo che una simile introduzione, avvenuta in limine litis, ha leso le facoltà difensive dell'attore, a tacere che il Gdp ha finito in tal modo col fondare la sua decisione su argomenti in parte del tutto nuovi, mai sottoposti a contraddittorio, in palese violazione dell'art. 101 Cost. In ogni caso, non è accettabile che per effetto di tale declaratoria subisca pregiudizio il terzo danneggiato, per di più in un ordinamento che dilata al massimo l'obbligo per l'assicuratore di risarcire il danneggiato, stante la chiara previsione di cui all'art. 144, comma 2, D.lgs. 209/2005, a norma del quale: «…Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno…..L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione…»; ciò anche alla luce dell'ultima giurisprudenza della Corte di
Giustizia, che ritiene non conforme al diritto unionale una disciplina nazionale che renda opponibile ai terzi, vittime di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, nullità attinenti al contratto di assicurazione (cfr. sentenza Corte di Giustizia del 19 settembre 2023, causa 236-23).
L'appello va in conclusione accolto, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), avendo esso giudice provveduto, erroneamente, all'estromissione di una parte dal giudizio.
4. Le spese del grado, avuto riguardo alle ragioni di riforma e all'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto delle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre, scaglione di valore sino ad € 1.101,00 a 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in totale riforma Parte_1 della sentenza non definitiva di primo grado n. 3372.21, che si annulla, dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Palermo, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellante, che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così decido in Palermo, il 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi