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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/05/2025 al n. 2700/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAGLIARI MARIATERESA ASSUNTA, elettivamente domiciliato in VIA
CASTELLO, 2/B 26034 PIADENA presso lo studio dell'avv. PAGLIARI
MARIATERESA ASSUNTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. PAGLIARI CP_1 C.F._2
MARIATERESA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in VIA CASTELLO,
2/B 26034 PIADENA presso lo studio dell'avv. PAGLIARI MARIATERESA
ASSUNTA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
17/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) La GL minore Parte_1 CP_1 Pt_1 [...]
sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento in via prevalente presso la madre, ove verrà
mantenuta la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale verrà
esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della
ragazza, verranno assunte separatamente dal genitore con cui la stessa di volta
in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i coniugi, nell'interesse preminente della GL, si consulteranno vicendevolmente ed
assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della ragazza. In caso di
disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
2) Attesa l'età della minore il padre concorderà di volta in volta i tempi e modi
di visita in base agli impegni della GL minore e come da piano genitoriale
allegato (doc. all. n. 16).
3) Il GN , a titolo di contributo nel mantenimento della GL Parte_1
corrisponderà alla GNa , entro e non oltre il giorno Per_1 CP_1
27 di ogni mese, l'importo di €. 700,00 (euro settecento) detta somma verrà
versata a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla GNa
. CP_1
pagina 2 di 5 L'importo indicato in precedenza si rivaluterà ogni anno automaticamente sulla
base degli indici di aggiornamento a far tempo dal mese giugno 2026. CP_2
Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche per la GL a carico
saranno godute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori.
L'assegno unico Inps verrà riscosso in via esclusiva dalla GNa . CP_1
4) I genitori parteciperanno al pagamento in misura del 50% ciascuno delle
spese straordinarie che si renderanno necessarie per la GL , previa Per_1
esibizione della relativa documentazione fiscale da parte del genitore che avrà
sostenuto la spesa, secondo le regole stabilite dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Mantova che, ben noto ai ricorrenti, si allega al presente ricorso
(doc. all. n. 17).
5) I genitori si concedono il nulla osta per il rinnovo della carta d'identità
europea per la GL e per la richiesta del passaporto della medesima.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e
pertanto rinunciano ad ogni pretesa di assegno di contributo al proprio
mantenimento. Dichiarano altresì di aver regolato tra loro ogni rapporto
economico derivante dal matrimonio e pertanto attestano di nulla più avere a
pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
8) Le spese legali della presente procedura saranno a carico dell'Ing.
[...]
”; Parte_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in CANNETO SULL'OGLIO in data
07/06/1998 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
pagina 3 di 5 Comune al n. 7 – Parte II - Serie A – Anno 1998) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANNETO
SULL'OGLIO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7 – Parte II - Serie A – Anno 1998);
5) Spese della procedura a carico del ricorrente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 19/06/2025.
pagina 4 di 5
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/05/2025 al n. 2700/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAGLIARI MARIATERESA ASSUNTA, elettivamente domiciliato in VIA
CASTELLO, 2/B 26034 PIADENA presso lo studio dell'avv. PAGLIARI
MARIATERESA ASSUNTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. PAGLIARI CP_1 C.F._2
MARIATERESA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in VIA CASTELLO,
2/B 26034 PIADENA presso lo studio dell'avv. PAGLIARI MARIATERESA
ASSUNTA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
17/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) La GL minore Parte_1 CP_1 Pt_1 [...]
sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento in via prevalente presso la madre, ove verrà
mantenuta la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale verrà
esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della
ragazza, verranno assunte separatamente dal genitore con cui la stessa di volta
in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i coniugi, nell'interesse preminente della GL, si consulteranno vicendevolmente ed
assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della ragazza. In caso di
disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
2) Attesa l'età della minore il padre concorderà di volta in volta i tempi e modi
di visita in base agli impegni della GL minore e come da piano genitoriale
allegato (doc. all. n. 16).
3) Il GN , a titolo di contributo nel mantenimento della GL Parte_1
corrisponderà alla GNa , entro e non oltre il giorno Per_1 CP_1
27 di ogni mese, l'importo di €. 700,00 (euro settecento) detta somma verrà
versata a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla GNa
. CP_1
pagina 2 di 5 L'importo indicato in precedenza si rivaluterà ogni anno automaticamente sulla
base degli indici di aggiornamento a far tempo dal mese giugno 2026. CP_2
Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche per la GL a carico
saranno godute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori.
L'assegno unico Inps verrà riscosso in via esclusiva dalla GNa . CP_1
4) I genitori parteciperanno al pagamento in misura del 50% ciascuno delle
spese straordinarie che si renderanno necessarie per la GL , previa Per_1
esibizione della relativa documentazione fiscale da parte del genitore che avrà
sostenuto la spesa, secondo le regole stabilite dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Mantova che, ben noto ai ricorrenti, si allega al presente ricorso
(doc. all. n. 17).
5) I genitori si concedono il nulla osta per il rinnovo della carta d'identità
europea per la GL e per la richiesta del passaporto della medesima.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e
pertanto rinunciano ad ogni pretesa di assegno di contributo al proprio
mantenimento. Dichiarano altresì di aver regolato tra loro ogni rapporto
economico derivante dal matrimonio e pertanto attestano di nulla più avere a
pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
8) Le spese legali della presente procedura saranno a carico dell'Ing.
[...]
”; Parte_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in CANNETO SULL'OGLIO in data
07/06/1998 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
pagina 3 di 5 Comune al n. 7 – Parte II - Serie A – Anno 1998) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANNETO
SULL'OGLIO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7 – Parte II - Serie A – Anno 1998);
5) Spese della procedura a carico del ricorrente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 19/06/2025.
pagina 4 di 5
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5