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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera ConIGliere
Enrico Rao ConIGliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1073/2022 R.G. tra
(p.i. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Vallone;
appellante
e
( ), ( CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), ( ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
( ), (
[...] CodiceFiscale_4 CP_5 C.F._5
), rappr. e difesi dagli avv.ti Gaetano Barone e Guglielmo Barone;
[...]
( , difeso dall'avv. Michele Sbezzi;
Parte_2 CodiceFiscale_6
( ), difeso dall'avv. Aldo D'Avola; Parte_3 CodiceFiscale_7
appellati
e
(già ) (cf/pi Controparte_6 Controparte_7
), rappr. e difesa dall'avv. Nicolò d'Elia. P.IVA_2
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2022 il Tribunale di Ragusa:
i) ha affermato la responsabilità dell' , in Parte_1
relazione al decesso di , verificatosi il 29.1.2016 presso l'ospedale Persona_1
civile di in particolare per essersi il consulente chirurgo dell'azienda, dott. Pt_1
, a fronte di un chiaro quadro di addome acuto nel pomeriggio del 24.1.2016, Per_2
limitato a disporne il trasferimento dall'UOC di medicina a quello di chirurgia e per aver atteso la mattina successiva per eseguire una tac addome che mise in evidenza l'avvenuta perforazione intestinale con la peritonite stercoracea, evoluta verso la sepsi, laddove invece un precoce intervento chirurgico nello stesso pomeriggio del
24.1.2016 avrebbe offerto notevoli possibilità di risoluzione, essendo la peritonite in fase iniziale e la contaminazione batterica ancora non massiva;
ii) ha correlativamente escluso la responsabilità civile del dott. Parte_3
direttore dell' di medicina interna, e del dott. direttore ad Pt_4 Parte_2
interim della , chiamati in causa dall' avendo Parte_5 Pt_1
peraltro il documentato che le funzioni di responsabile dell'unità all'epoca Pt_2
dell'evento erano esercitate, di fatto, su sua stessa deIGnazione, dal dott. Per_3
iii) ha, quindi, condannato l'azienda al risarcimento, in favore dei familiari attori, del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato negli importi ivi esattamente specificati, pari a complessivi €.673.576,28, oltre accessori e spese di giudizio, rigettando la pretesa attorea al risarcimento dei danni iure hereditatis; iv) ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio in relazione alla chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte di per rinuncia Controparte_7 Parte_3
ex art. 306 c.p.c. alla domanda, accettata dalla compagnia.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'azienda, con atto notificato il
1.8.2021, cui hanno resistito gli appellati.
Si è costituita evidenziando l'intervenuta estinzione Controparte_6
parziale del giudizio in merito alla chiamata in garanzia.
All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, l'azienda sanitaria impugna la sentenza per averne affermato la responsabilità in relazione al decesso di
; lamenta in proposito il travisamento e l'erronea valutazione della Persona_1
circostanze di fatto e delle risultanze processuali, in quanto nessuna responsabilità
e\o ritardo possono essere addebitati ai propri sanitari che ebbero in cura la paziente, avendo gli stessi operato correttamente e tempestivamente;
lamenta, inoltre, l'errata valutazione del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, nella specie insussistente, tenuto conto delle preesistenti, gravi, condizioni di salute.
Con il secondo motivo di appello l'azienda censura il rigetto della domanda da essa formulata nei confronti dei terzi chiamati, dottori e Deduce, al Pt_3 Pt_2
riguardo, che deve ritenersi legittima e fondata la vocatio in ius formulata nei loro confronti, essi essendo, all'epoca dei fatti, rispettivamente, dirigenti dei reparti di medicina interna e di chirurgia generale, ai quali, secondo la prospettazione degli eventi resa da parte attrice, era da attribuirsi la responsabilità degli avvenimenti.
Argomenta, inoltre, diffusamente nel senso che ha errato il tribunale ad escludere la responsabilità del dirigente di secondo livello dott. all'epoca dei fatti Pt_2
direttore ad interim del reparto di chirurgia generale del presidio ospedaliero, sul presupposto, erroneo, che egli avesse a sua volta trasferito la gestione della stessa struttura complessa di chirurgia al dirigente di primo livello dott. obietta Per_3
che la contrattazione collettiva di comparto prevede la possibilità di affidamento ad interim dell'incarico di direttore di una struttura complessa temporaneamente priva di titolare, ma non la possibilità dell'incaricato di trasferire il suo ruolo, e le connesse funzioni di indirizzo, controllo e verifica sulle prestazioni di diagnosi e di cura degli altri medici sott'ordinati.
Con il terzo motivo censura la determinazione del danno parentale.
Deduce, anzitutto, che gli attori appellati nessuna prova hanno offerto, e nessuna particolare circostanza hanno esposto, circa il grado di intensità della relazione affettiva con la defunta e la sofferenza derivante dalla sua recisione. Riguardo ai nipoti, inoltre, non può trovare a maggior ragione applicazione alcuna presunzione.
3 Sotto altro profilo, lamenta l'errore del tribunale per non aver commisurato l'entità del risarcimento alle reali chances di vita della IG.ra ; un quadro clinico Per_1
gravemente compromesso, come quello della IG.ra , comportava a monte una Per_1
chance di sopravvivenza realmente bassa e labile, pertanto insufficiente a fondare il rivendicato risarcimento.
2.) Occorre, preliminarmente, evidenziare che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio in relazione alla chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte di per Controparte_7 Parte_3
rinuncia alla domanda, accettata dalla compagnia, non è stata impugnata.
Sicchè la notifica nei confronti dell'assicuratore dell'atto di impugnazione in esame, da parte dell'azienda, non ha natura di "vocatio in jus" ex art. 331 c.p.c., bensì di mera "litis denuntiatio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. nn.
13444 del 1992, 7031/2020, 5508/2016). Ne consegue ulteriormente che non v'è luogo a provvedere sulle spese di costituzione di CP_7
3.) Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
È inammissibile, laddove, omettendo di confrontarsi con le specifiche valutazioni dei consulenti del giudice, recepite in sentenza, deduce che “si è tralasciato anzitutto di considerare (e ciò anche da parte dei ctu) la imprescindibilità nella valutazione complessiva di un approccio preliminare mirato a comprendere se la patologia fosse
a tutti gli effetti di pertinenza chirurgica e, nel caso, la imprescindibilità o meno di una preparazione della paziente allo stesso”; altresì, laddove di assume che “non si
è tenuto affatto conto della differenza tra intervento in emergenza o in urgenza in relazione al caso specifico”; ed infine laddove si assume che “non può tout court Cont affermarsi che l'intervento dei sanitari dell' di non sia stato tempestivo Pt_1
e non spiegabile”, in quanto “in alcune situazioni, differire il trattamento chirurgico per una correzione dei fluidi e degli squilibri elettrolitici è senz'altro utile, tenuto conto delle condizioni del paziente. Ed infatti, nella specie, viste le condizioni cliniche severamente compromesse della IG.ra , si è optato, “prima dell'atto Per_1
operatorio, conformemente a buone pratiche, per un monitoraggio intensivo dello stato emodinamico e delle condizioni cliniche”.
4 Nessuna delle argomentazioni spese dall'azienda - la quale, peraltro, non risulta aver formulato osservazioni critiche alla ctu a mezzo di specialisti consulenti di parte
- in realtà si confronta con i chiari ed inequivoci accertamenti peritali, i quali hanno posto in evidenza come la comparsa, alle ore 16.00 del 24.1.2016, di evidenti segni di un addome acuto con dolore improvviso ai quadranti inferiori, distensione notevole dell'addome, marezzatura cutanea, ipotensione, tachicardia - debitamente segnalati dal cardiologo e dal rianimatore, prontamente intervenuti, nelle loro consulenze - e, dunque, di “un quadro addominale di evidente urgenza”, imponeva l'immediata esecuzione di una tac dell'addome (la quale avrebbe evidenziato l'intervenuta perforazione intestinale) e, correlativamente, l'immediata esecuzione dell'intervento con resezione intestinale e colostomia al fianco sinistro, CP_9
invece eseguito solo il giorno successivo, quando ormai la contaminazione fecale del cavo addominale aveva determinato un quadro irreversibile di peritonite stercoracea evoluta verso la sepsi. Di qui la segnalata responsabilità professionale addebitabile al consulente chirurgo, dott. , sia sotto il profilo diagnostico che sotto il profilo Per_2
terapeutico, in quanto non ritenne di intervenire immediatamente e si limitò a trasferire la paziente dalla UOC di medicina a quella di chirurgia e a prescrivere gli esami di laboratorio per il giorno successivo.
A fronte di tali dati oggettivi - neppure contestati dall'azienda - che evidenziano, non solo un ritardo ingiustificato nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, ma, a monte, un ritardo ingiustificato, da parte del consulente chirurgico, nella corretta diagnosi, non è dato comprendere quale “valutazione complessiva di un approccio preliminare mirato a comprendere se la patologia fosse a tutti gli effetti di pertinenza chirurgica” sarebbe stata trascurata dai consulenti del tribunale, né quali “buone pratiche” avrebbero imposto, nel caso specifico, a fronte di un più che fondato sospetto di perforazione intestinale, di dilazionare l'immediata esecuzione della tac all'addome e dell'intervento chirurgico.
L'appello è poi infondato laddove assume la mancanza di prova del nesso di causalità tra il ritardo ingiustificato della corretta diagnosi e dell'intervento chirurgico, da un lato, ed il decesso della paziente, dall'altro.
5 In realtà tale nesso è stato senza alcun dubbio acclarato dai consulenti d'ufficio, avendo essi posto in evidenza che:
1. la perforazione era già avvenuta il pomeriggio del giorno 24.1.2016; ciò che emerge dal fatto che, nel corso dell'intervento chirurgico iniziato alle 15.25 del successivo giorno 25.1.2016, si evidenziò “La presenza di un versamento definito siero-purulento (che) era la dimostrazione che la perforazione si era prodotta almeno 24 ore prima, perché la formazione del pus richiede molte ore dal momento della infezione determinata dal passaggio delle feci in cavità addominale”;
2. “un precoce intervento chirurgico nel pomeriggio del 24/1/2016 avrebbe offerto notevoli possibilità di risoluzione, essendo la peritonite in fase iniziale e la contaminazione batterica ancora non massiva”.
A fronte di tali evidenze, a nulla giova all'azienda porre l'accento - al fine di censurare le conclusioni peritali - sulla mancata valutazione, da parte dei ctu, delle
“condizioni di salute della paziente già all'ingresso presso il nosocomio”, le quali, in realtà, non consentono affatto di escludere - come si assume da parte appellante - la sussistenza del nesso di causalità con il decesso.
Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile e che l'accertamento del nesso di causalità (cd. "materiale") tra fatto illecito (nella specie: la ritardata diagnosi ed il ritardato intervento) e danno-evento (nella specie: il decesso della ), va effettuato alla stregua del cd. principio di equivalenza delle cause Per_1
dettato dall'art. 41 c.p. (“all or nothing”), in forza del quale tale nesso deve ritenersi sussistente a prescindere dall'esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale e come tali prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico ex art. 41 c.p., ancorché eventualmente preponderanti.
Potendo così ritenersi il nesso causale insussistente solo qualora le cause naturali di valenza liberatoria dimostrino efficacia esclusiva nella verificazione dell'evento
(in termini, Cass. nn. 8886/2020, 6122/2023, 13037/2023, 26851/2023).
6 Tale circostanza va certamente esclusa nel caso in esame, essendo il decesso conseguenza della sepsi indotta dalla peritonite strecoracea, né del resto vi sono evidenze tali da ritenere - come in assunto - che la IG.ra non avrebbe avuto Per_1
chances di sopravvivenza neppure se l'intervento fosse stato eseguito il giorno
24.1.2016, conclusione affidata ad una mera supposizione, neppure argomentata.
4). Occorre a questo punto passare all'esame del terzo motivo di appello - relativo alla quantificazione del risarcimento - avente rilievo logico preliminare rispetto al secondo.
4.1) Va, anzitutto, disattesa l'obiezione dell'appellante secondo cui tale risarcimento debba, nella specie, tenere conto delle pregresse patologie della IGnora
. Per_1
Osserva il collegio che tale principio ha trovato frequente applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, in caso di liquidazione dei danni alla salute (quale espressione, sul piano della causalità cd. "giuridica", dell'applicazione dell'art. 1223
c.c.), ossia nei casi in cui si faccia questione della liquidazione di un pregiudizio alla salute denunciato dal soggetto danneggiato, il quale, portatore di una pregressa patologia indipendente dal fatto illecito, è legittimato a rivendicare, a titolo risarcitorio, le sole conseguenze dannose effettivamente e concretamente prodotte dall'illecito.
Tuttavia, per come puntualizzato dalla Suprema Corte (cfr. la sentenza n. 22724 del 2022), detto principio non può invece trovare applicazione in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Enuncia in proposito la pronuncia su menzionata: "Nel caso di specie, viceversa, la natura delle conseguenze dannose denunciate dai congiunti della vittima dell'illecito (deceduta) non attiene alla determinazione dei pregiudizi alla salute provocati direttamente a carico del danneggiato gravato da una pregressa patologia
(sì che ragionevolmente di quest'ultima occorrerà tener conto ai fini della determinazione concreta delle conseguenze effettivamente provocate dal danneggiante), bensì a carico dei congiunti della vittima dell'illecito deceduta;
congiunti, la cui rivendicazione risarcitoria risulta immediatamente riferita, non già
7 alla lesione di un danno alla salute (ossia alla reintegrazione delle conseguenze di un pregiudizio inferto al diritto garantito, in primo luogo, dall'art. 32 Cost.), quanto invece alle conseguenze consistite nella definitiva cancellazione, in virtù dell'illecito, della relazione affettiva già intrattenuta con la persona deceduta e, dunque, a situazioni soggettive connesse alla coltivazione delle proprie relazioni in ambito familiare o, in ogni caso, affettivo, rilevanti ai sensi dell'art. 29 o, in ogni caso, dell'art. 2 della Cost., trattandosi di aspetti dell'esperienza individuale misurabili sul piano dello svolgimento della personalità e/o dell'integrità delle formazioni sociali in cui tale svolgimento è destinato a compiersi. Appare, pertanto, del tutto evidente come l'integrità psico-fisica pregressa della persona deceduta risulti del tutto irrilevante in relazione all'intensità o alla gravità dell'incidenza sulla sfera giuridica dei congiunti-danneggiati, dovendo evidentemente escludersi che la gravità o
l'intensità del pregiudizio non patrimoniale arrecato attraverso l'uccisione di un proprio congiunto (nelle sue due dimensioni, emotivo-soggettiva e dinamico- relazionale) valga a porsi alla stregua di una 'funzione' della maggiore o minore integrità psicofisica pregressa dell'ucciso".
Ne consegue, pertanto, che nel caso a mano correttamente il primo giudice ha considerato nella sua interezza l'entità delle conseguenze dannose sofferte dai congiunti della persona deceduta, astenendosi dall'apportare alcuna riduzione in conseguenza delle pregresse patologie sofferte dalla vittima.
4.2) L'ulteriore ragione di critica alla sentenza, concernente la prova del danno risarcibile, è invece fondata solo parzialmente, ossia limitatamente alla domanda degli attori e , nipoti della vittima. Controparte_4 CP_5
Deve qui evidenziarsi che - contrariamente a quanto assume l'appellante - costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso di morte di appartenente alla famiglia nucleare (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano
(Cass. nn. 9010/2022, 11212/2019; n. 31950/2018; 12146/2016).
8 Tale presunzione, fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa eventualmente imperniata su elementi presuntivi.
D'altra parte - avverte la Suprema Corte - il cd. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al cd. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non
è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.
Sicchè già la sola allegazione, da parte degli attori odierni appellati, riguardante la relazione parentale (l'essere, rispettivamente, coniuge e figli della defunta) è sufficiente a giustificare il risarcimento dei danni richiesto in citazione.
E tuttavia deve altresì evidenziarsi che tale presunzione di danno non ricorre con riguardo ai nipoti della vittima, per i quali, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, ancorché non necessariamente collegata al dato della convivenza
(cfr. Cass. n. 5452/2020, Cass. n. 7743/2020). Al riguardo e Controparte_4 CP_5
, nipoti della vittima, nulla hanno invece dedotto (in citazione, o nella prima
[...]
memoria ex art. 183 c.p.c.), né offerto di provare, in ordine alle ragioni poste a fondamento del risarcimento, ovvero in ordine all'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, o in ordine alla gravità e serietà del pregiudizio in tesi subito, tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale. Ne discende che la relativa domanda va respinta.
Correlativamente, e , come da domanda, vanno Controparte_4 CP_5
condannati a restituire all' quanto loro corrisposto in forza della Parte_6
sentenza di primo grado pari agli importi liquidati dal tribunale (€.63.743,55 ciascuno, oltre interessi al tasso legale), per come documentato in atti. Su tali somme sono ulteriormente dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
5.) Il secondo motivo, concernente il rigetto delle domande di regresso nei confronti dei sanitari terzi convenuti, è infondato.
9 Premesso che, per affermarsi il diritto della struttura sanitaria al regresso integrale del danno che è stata condannata a corrispondere ai danneggiati, occorrerebbe una
“straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”, causa esclusiva del danno (cfr. Cass. nn. 28987/2019, 24688/2020, n. 29001/2021), in ogni caso nella specie non ricorrono neppure le condizioni per un regresso parziale.
Infatti, il motivo di appello - incentrato unicamente sulla posizione del dirigente ad interim dott. e sulla idoneità della delega della gestione del reparto al dott. Pt_2
ad escluderne la responsabilità - non tiene, nondimeno, conto delle Per_3
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, recepita dal tribunale.
I consulenti del tribunale hanno chiaramente evidenziato che “le prestazioni fornite dai sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta sono state adeguate alle condizioni della paziente, fino al momento in cui fu effettuata la consulenza chirurgica del 24/1/2016”, per tal modo escludendo ogni responsabilità in capo ai sanitari del reparto di medicina interna (e dunque del dirigente di detta UOC, Pinelli) che ebbero in cura la paziente sino a tale momento.
I ctu hanno inoltre evidenziato la sussistenza, in via esclusiva, di profili di responsabilità professionale addebitabili al consulente chirurgo dott. , sia sotto Per_2
il profilo diagnostico, che sotto il profilo terapeutico, in quanto, nella consulenza resa il pomeriggio del giorno 24.1.2016, pur a fronte ad un chiaro quadro di addome acuto
(debitamente segnalato dal cardiologo e dal rianimatore), non ritenne di intervenire immediatamente e si limitò a trasferire la paziente dalla UOC di medicina a quella di chirurgia e a prescrivere gli esami di laboratorio per il giorno successivo.
Risulta, pertanto, esclusa in concreto pure la responsabilità del dirigente Pt_2
ad interim della struttura complessa di chirurgia, posto che il danno evento, che ebbe a comportare il decesso della paziente, ossia l'omessa precoce diagnosi ed intervento chirurgico nel pomeriggio del 24/1/2016, che avrebbe offerto notevoli possibilità di risoluzione della contaminazione batterica, fu determinato in sede di consulenza chirurgica del giorno 24.1.2016. Analoga possibilità di risoluzione non si avrebbe avuta, invece, laddove l'intervento fosse stato eseguito la mattina del 25 gennaio, ossia immediatamente dopo il referto della tac addominale, allorquando già la
10 contaminazione si era diffusa. Sicchè, ragionevolmente, nessuna rilevanza ha avuto, nella causazione del decesso, sia la gestione del ricovero del giorno 25.1.2016, da parte del reparto di chirurgia affidato ad interim al che l'esecuzione Pt_2
dell'intervento, sulla quale nulla hanno ritenuto di obiettare i ctu, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione e della parziale fondatezza della domanda principale, va disposta la compensazione per un quarto delle spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante ed i familiari della vittima, già attori in primo grado, restando a carico dell'azienda la parte residua, liquidata in ragione del credito di valore più elevato (cfr. Cass. n.10367 del 2024) riconosciuto in giudizio. Contr
Restano a carico dell' le spese dei terzi chiamati in regresso anche in relazione al presente grado di giudizio, liquidate in relazione al valore della domanda di regresso.
Nulla per le spese di per le ragioni esposte in Controparte_10
premessa.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma: rigetta la domanda risarcitoria proposta da e nei Controparte_4 CP_5
confronti dell' ; per l'effetto, condanna Parte_1
Contr
e a restituire all' di quanto loro Controparte_4 CP_5 Pt_1
corrisposto in forza della sentenza di primo grado, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
compensa per un quarto le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e gli appellati , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e per l'effetto condanna l' al CP_5 Parte_1
pagamento in favore degli stessi dei restanti tre quarti, che liquida in €.16.843,00 quanto al primo grado ed €.10.680,00 quanto grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
11 condanna l' al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese del presente grado, che liquida, per Parte_3 Parte_2
ciascuno, in €.12.500,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese di Controparte_10
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 20 giugno 2025.
Il conIGliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera ConIGliere
Enrico Rao ConIGliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1073/2022 R.G. tra
(p.i. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Vallone;
appellante
e
( ), ( CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), ( ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
( ), (
[...] CodiceFiscale_4 CP_5 C.F._5
), rappr. e difesi dagli avv.ti Gaetano Barone e Guglielmo Barone;
[...]
( , difeso dall'avv. Michele Sbezzi;
Parte_2 CodiceFiscale_6
( ), difeso dall'avv. Aldo D'Avola; Parte_3 CodiceFiscale_7
appellati
e
(già ) (cf/pi Controparte_6 Controparte_7
), rappr. e difesa dall'avv. Nicolò d'Elia. P.IVA_2
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2022 il Tribunale di Ragusa:
i) ha affermato la responsabilità dell' , in Parte_1
relazione al decesso di , verificatosi il 29.1.2016 presso l'ospedale Persona_1
civile di in particolare per essersi il consulente chirurgo dell'azienda, dott. Pt_1
, a fronte di un chiaro quadro di addome acuto nel pomeriggio del 24.1.2016, Per_2
limitato a disporne il trasferimento dall'UOC di medicina a quello di chirurgia e per aver atteso la mattina successiva per eseguire una tac addome che mise in evidenza l'avvenuta perforazione intestinale con la peritonite stercoracea, evoluta verso la sepsi, laddove invece un precoce intervento chirurgico nello stesso pomeriggio del
24.1.2016 avrebbe offerto notevoli possibilità di risoluzione, essendo la peritonite in fase iniziale e la contaminazione batterica ancora non massiva;
ii) ha correlativamente escluso la responsabilità civile del dott. Parte_3
direttore dell' di medicina interna, e del dott. direttore ad Pt_4 Parte_2
interim della , chiamati in causa dall' avendo Parte_5 Pt_1
peraltro il documentato che le funzioni di responsabile dell'unità all'epoca Pt_2
dell'evento erano esercitate, di fatto, su sua stessa deIGnazione, dal dott. Per_3
iii) ha, quindi, condannato l'azienda al risarcimento, in favore dei familiari attori, del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato negli importi ivi esattamente specificati, pari a complessivi €.673.576,28, oltre accessori e spese di giudizio, rigettando la pretesa attorea al risarcimento dei danni iure hereditatis; iv) ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio in relazione alla chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte di per rinuncia Controparte_7 Parte_3
ex art. 306 c.p.c. alla domanda, accettata dalla compagnia.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'azienda, con atto notificato il
1.8.2021, cui hanno resistito gli appellati.
Si è costituita evidenziando l'intervenuta estinzione Controparte_6
parziale del giudizio in merito alla chiamata in garanzia.
All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, l'azienda sanitaria impugna la sentenza per averne affermato la responsabilità in relazione al decesso di
; lamenta in proposito il travisamento e l'erronea valutazione della Persona_1
circostanze di fatto e delle risultanze processuali, in quanto nessuna responsabilità
e\o ritardo possono essere addebitati ai propri sanitari che ebbero in cura la paziente, avendo gli stessi operato correttamente e tempestivamente;
lamenta, inoltre, l'errata valutazione del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, nella specie insussistente, tenuto conto delle preesistenti, gravi, condizioni di salute.
Con il secondo motivo di appello l'azienda censura il rigetto della domanda da essa formulata nei confronti dei terzi chiamati, dottori e Deduce, al Pt_3 Pt_2
riguardo, che deve ritenersi legittima e fondata la vocatio in ius formulata nei loro confronti, essi essendo, all'epoca dei fatti, rispettivamente, dirigenti dei reparti di medicina interna e di chirurgia generale, ai quali, secondo la prospettazione degli eventi resa da parte attrice, era da attribuirsi la responsabilità degli avvenimenti.
Argomenta, inoltre, diffusamente nel senso che ha errato il tribunale ad escludere la responsabilità del dirigente di secondo livello dott. all'epoca dei fatti Pt_2
direttore ad interim del reparto di chirurgia generale del presidio ospedaliero, sul presupposto, erroneo, che egli avesse a sua volta trasferito la gestione della stessa struttura complessa di chirurgia al dirigente di primo livello dott. obietta Per_3
che la contrattazione collettiva di comparto prevede la possibilità di affidamento ad interim dell'incarico di direttore di una struttura complessa temporaneamente priva di titolare, ma non la possibilità dell'incaricato di trasferire il suo ruolo, e le connesse funzioni di indirizzo, controllo e verifica sulle prestazioni di diagnosi e di cura degli altri medici sott'ordinati.
Con il terzo motivo censura la determinazione del danno parentale.
Deduce, anzitutto, che gli attori appellati nessuna prova hanno offerto, e nessuna particolare circostanza hanno esposto, circa il grado di intensità della relazione affettiva con la defunta e la sofferenza derivante dalla sua recisione. Riguardo ai nipoti, inoltre, non può trovare a maggior ragione applicazione alcuna presunzione.
3 Sotto altro profilo, lamenta l'errore del tribunale per non aver commisurato l'entità del risarcimento alle reali chances di vita della IG.ra ; un quadro clinico Per_1
gravemente compromesso, come quello della IG.ra , comportava a monte una Per_1
chance di sopravvivenza realmente bassa e labile, pertanto insufficiente a fondare il rivendicato risarcimento.
2.) Occorre, preliminarmente, evidenziare che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio in relazione alla chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte di per Controparte_7 Parte_3
rinuncia alla domanda, accettata dalla compagnia, non è stata impugnata.
Sicchè la notifica nei confronti dell'assicuratore dell'atto di impugnazione in esame, da parte dell'azienda, non ha natura di "vocatio in jus" ex art. 331 c.p.c., bensì di mera "litis denuntiatio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. nn.
13444 del 1992, 7031/2020, 5508/2016). Ne consegue ulteriormente che non v'è luogo a provvedere sulle spese di costituzione di CP_7
3.) Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
È inammissibile, laddove, omettendo di confrontarsi con le specifiche valutazioni dei consulenti del giudice, recepite in sentenza, deduce che “si è tralasciato anzitutto di considerare (e ciò anche da parte dei ctu) la imprescindibilità nella valutazione complessiva di un approccio preliminare mirato a comprendere se la patologia fosse
a tutti gli effetti di pertinenza chirurgica e, nel caso, la imprescindibilità o meno di una preparazione della paziente allo stesso”; altresì, laddove di assume che “non si
è tenuto affatto conto della differenza tra intervento in emergenza o in urgenza in relazione al caso specifico”; ed infine laddove si assume che “non può tout court Cont affermarsi che l'intervento dei sanitari dell' di non sia stato tempestivo Pt_1
e non spiegabile”, in quanto “in alcune situazioni, differire il trattamento chirurgico per una correzione dei fluidi e degli squilibri elettrolitici è senz'altro utile, tenuto conto delle condizioni del paziente. Ed infatti, nella specie, viste le condizioni cliniche severamente compromesse della IG.ra , si è optato, “prima dell'atto Per_1
operatorio, conformemente a buone pratiche, per un monitoraggio intensivo dello stato emodinamico e delle condizioni cliniche”.
4 Nessuna delle argomentazioni spese dall'azienda - la quale, peraltro, non risulta aver formulato osservazioni critiche alla ctu a mezzo di specialisti consulenti di parte
- in realtà si confronta con i chiari ed inequivoci accertamenti peritali, i quali hanno posto in evidenza come la comparsa, alle ore 16.00 del 24.1.2016, di evidenti segni di un addome acuto con dolore improvviso ai quadranti inferiori, distensione notevole dell'addome, marezzatura cutanea, ipotensione, tachicardia - debitamente segnalati dal cardiologo e dal rianimatore, prontamente intervenuti, nelle loro consulenze - e, dunque, di “un quadro addominale di evidente urgenza”, imponeva l'immediata esecuzione di una tac dell'addome (la quale avrebbe evidenziato l'intervenuta perforazione intestinale) e, correlativamente, l'immediata esecuzione dell'intervento con resezione intestinale e colostomia al fianco sinistro, CP_9
invece eseguito solo il giorno successivo, quando ormai la contaminazione fecale del cavo addominale aveva determinato un quadro irreversibile di peritonite stercoracea evoluta verso la sepsi. Di qui la segnalata responsabilità professionale addebitabile al consulente chirurgo, dott. , sia sotto il profilo diagnostico che sotto il profilo Per_2
terapeutico, in quanto non ritenne di intervenire immediatamente e si limitò a trasferire la paziente dalla UOC di medicina a quella di chirurgia e a prescrivere gli esami di laboratorio per il giorno successivo.
A fronte di tali dati oggettivi - neppure contestati dall'azienda - che evidenziano, non solo un ritardo ingiustificato nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, ma, a monte, un ritardo ingiustificato, da parte del consulente chirurgico, nella corretta diagnosi, non è dato comprendere quale “valutazione complessiva di un approccio preliminare mirato a comprendere se la patologia fosse a tutti gli effetti di pertinenza chirurgica” sarebbe stata trascurata dai consulenti del tribunale, né quali “buone pratiche” avrebbero imposto, nel caso specifico, a fronte di un più che fondato sospetto di perforazione intestinale, di dilazionare l'immediata esecuzione della tac all'addome e dell'intervento chirurgico.
L'appello è poi infondato laddove assume la mancanza di prova del nesso di causalità tra il ritardo ingiustificato della corretta diagnosi e dell'intervento chirurgico, da un lato, ed il decesso della paziente, dall'altro.
5 In realtà tale nesso è stato senza alcun dubbio acclarato dai consulenti d'ufficio, avendo essi posto in evidenza che:
1. la perforazione era già avvenuta il pomeriggio del giorno 24.1.2016; ciò che emerge dal fatto che, nel corso dell'intervento chirurgico iniziato alle 15.25 del successivo giorno 25.1.2016, si evidenziò “La presenza di un versamento definito siero-purulento (che) era la dimostrazione che la perforazione si era prodotta almeno 24 ore prima, perché la formazione del pus richiede molte ore dal momento della infezione determinata dal passaggio delle feci in cavità addominale”;
2. “un precoce intervento chirurgico nel pomeriggio del 24/1/2016 avrebbe offerto notevoli possibilità di risoluzione, essendo la peritonite in fase iniziale e la contaminazione batterica ancora non massiva”.
A fronte di tali evidenze, a nulla giova all'azienda porre l'accento - al fine di censurare le conclusioni peritali - sulla mancata valutazione, da parte dei ctu, delle
“condizioni di salute della paziente già all'ingresso presso il nosocomio”, le quali, in realtà, non consentono affatto di escludere - come si assume da parte appellante - la sussistenza del nesso di causalità con il decesso.
Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile e che l'accertamento del nesso di causalità (cd. "materiale") tra fatto illecito (nella specie: la ritardata diagnosi ed il ritardato intervento) e danno-evento (nella specie: il decesso della ), va effettuato alla stregua del cd. principio di equivalenza delle cause Per_1
dettato dall'art. 41 c.p. (“all or nothing”), in forza del quale tale nesso deve ritenersi sussistente a prescindere dall'esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale e come tali prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico ex art. 41 c.p., ancorché eventualmente preponderanti.
Potendo così ritenersi il nesso causale insussistente solo qualora le cause naturali di valenza liberatoria dimostrino efficacia esclusiva nella verificazione dell'evento
(in termini, Cass. nn. 8886/2020, 6122/2023, 13037/2023, 26851/2023).
6 Tale circostanza va certamente esclusa nel caso in esame, essendo il decesso conseguenza della sepsi indotta dalla peritonite strecoracea, né del resto vi sono evidenze tali da ritenere - come in assunto - che la IG.ra non avrebbe avuto Per_1
chances di sopravvivenza neppure se l'intervento fosse stato eseguito il giorno
24.1.2016, conclusione affidata ad una mera supposizione, neppure argomentata.
4). Occorre a questo punto passare all'esame del terzo motivo di appello - relativo alla quantificazione del risarcimento - avente rilievo logico preliminare rispetto al secondo.
4.1) Va, anzitutto, disattesa l'obiezione dell'appellante secondo cui tale risarcimento debba, nella specie, tenere conto delle pregresse patologie della IGnora
. Per_1
Osserva il collegio che tale principio ha trovato frequente applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, in caso di liquidazione dei danni alla salute (quale espressione, sul piano della causalità cd. "giuridica", dell'applicazione dell'art. 1223
c.c.), ossia nei casi in cui si faccia questione della liquidazione di un pregiudizio alla salute denunciato dal soggetto danneggiato, il quale, portatore di una pregressa patologia indipendente dal fatto illecito, è legittimato a rivendicare, a titolo risarcitorio, le sole conseguenze dannose effettivamente e concretamente prodotte dall'illecito.
Tuttavia, per come puntualizzato dalla Suprema Corte (cfr. la sentenza n. 22724 del 2022), detto principio non può invece trovare applicazione in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Enuncia in proposito la pronuncia su menzionata: "Nel caso di specie, viceversa, la natura delle conseguenze dannose denunciate dai congiunti della vittima dell'illecito (deceduta) non attiene alla determinazione dei pregiudizi alla salute provocati direttamente a carico del danneggiato gravato da una pregressa patologia
(sì che ragionevolmente di quest'ultima occorrerà tener conto ai fini della determinazione concreta delle conseguenze effettivamente provocate dal danneggiante), bensì a carico dei congiunti della vittima dell'illecito deceduta;
congiunti, la cui rivendicazione risarcitoria risulta immediatamente riferita, non già
7 alla lesione di un danno alla salute (ossia alla reintegrazione delle conseguenze di un pregiudizio inferto al diritto garantito, in primo luogo, dall'art. 32 Cost.), quanto invece alle conseguenze consistite nella definitiva cancellazione, in virtù dell'illecito, della relazione affettiva già intrattenuta con la persona deceduta e, dunque, a situazioni soggettive connesse alla coltivazione delle proprie relazioni in ambito familiare o, in ogni caso, affettivo, rilevanti ai sensi dell'art. 29 o, in ogni caso, dell'art. 2 della Cost., trattandosi di aspetti dell'esperienza individuale misurabili sul piano dello svolgimento della personalità e/o dell'integrità delle formazioni sociali in cui tale svolgimento è destinato a compiersi. Appare, pertanto, del tutto evidente come l'integrità psico-fisica pregressa della persona deceduta risulti del tutto irrilevante in relazione all'intensità o alla gravità dell'incidenza sulla sfera giuridica dei congiunti-danneggiati, dovendo evidentemente escludersi che la gravità o
l'intensità del pregiudizio non patrimoniale arrecato attraverso l'uccisione di un proprio congiunto (nelle sue due dimensioni, emotivo-soggettiva e dinamico- relazionale) valga a porsi alla stregua di una 'funzione' della maggiore o minore integrità psicofisica pregressa dell'ucciso".
Ne consegue, pertanto, che nel caso a mano correttamente il primo giudice ha considerato nella sua interezza l'entità delle conseguenze dannose sofferte dai congiunti della persona deceduta, astenendosi dall'apportare alcuna riduzione in conseguenza delle pregresse patologie sofferte dalla vittima.
4.2) L'ulteriore ragione di critica alla sentenza, concernente la prova del danno risarcibile, è invece fondata solo parzialmente, ossia limitatamente alla domanda degli attori e , nipoti della vittima. Controparte_4 CP_5
Deve qui evidenziarsi che - contrariamente a quanto assume l'appellante - costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso di morte di appartenente alla famiglia nucleare (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano
(Cass. nn. 9010/2022, 11212/2019; n. 31950/2018; 12146/2016).
8 Tale presunzione, fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa eventualmente imperniata su elementi presuntivi.
D'altra parte - avverte la Suprema Corte - il cd. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al cd. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non
è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.
Sicchè già la sola allegazione, da parte degli attori odierni appellati, riguardante la relazione parentale (l'essere, rispettivamente, coniuge e figli della defunta) è sufficiente a giustificare il risarcimento dei danni richiesto in citazione.
E tuttavia deve altresì evidenziarsi che tale presunzione di danno non ricorre con riguardo ai nipoti della vittima, per i quali, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, ancorché non necessariamente collegata al dato della convivenza
(cfr. Cass. n. 5452/2020, Cass. n. 7743/2020). Al riguardo e Controparte_4 CP_5
, nipoti della vittima, nulla hanno invece dedotto (in citazione, o nella prima
[...]
memoria ex art. 183 c.p.c.), né offerto di provare, in ordine alle ragioni poste a fondamento del risarcimento, ovvero in ordine all'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, o in ordine alla gravità e serietà del pregiudizio in tesi subito, tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale. Ne discende che la relativa domanda va respinta.
Correlativamente, e , come da domanda, vanno Controparte_4 CP_5
condannati a restituire all' quanto loro corrisposto in forza della Parte_6
sentenza di primo grado pari agli importi liquidati dal tribunale (€.63.743,55 ciascuno, oltre interessi al tasso legale), per come documentato in atti. Su tali somme sono ulteriormente dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
5.) Il secondo motivo, concernente il rigetto delle domande di regresso nei confronti dei sanitari terzi convenuti, è infondato.
9 Premesso che, per affermarsi il diritto della struttura sanitaria al regresso integrale del danno che è stata condannata a corrispondere ai danneggiati, occorrerebbe una
“straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”, causa esclusiva del danno (cfr. Cass. nn. 28987/2019, 24688/2020, n. 29001/2021), in ogni caso nella specie non ricorrono neppure le condizioni per un regresso parziale.
Infatti, il motivo di appello - incentrato unicamente sulla posizione del dirigente ad interim dott. e sulla idoneità della delega della gestione del reparto al dott. Pt_2
ad escluderne la responsabilità - non tiene, nondimeno, conto delle Per_3
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, recepita dal tribunale.
I consulenti del tribunale hanno chiaramente evidenziato che “le prestazioni fornite dai sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta sono state adeguate alle condizioni della paziente, fino al momento in cui fu effettuata la consulenza chirurgica del 24/1/2016”, per tal modo escludendo ogni responsabilità in capo ai sanitari del reparto di medicina interna (e dunque del dirigente di detta UOC, Pinelli) che ebbero in cura la paziente sino a tale momento.
I ctu hanno inoltre evidenziato la sussistenza, in via esclusiva, di profili di responsabilità professionale addebitabili al consulente chirurgo dott. , sia sotto Per_2
il profilo diagnostico, che sotto il profilo terapeutico, in quanto, nella consulenza resa il pomeriggio del giorno 24.1.2016, pur a fronte ad un chiaro quadro di addome acuto
(debitamente segnalato dal cardiologo e dal rianimatore), non ritenne di intervenire immediatamente e si limitò a trasferire la paziente dalla UOC di medicina a quella di chirurgia e a prescrivere gli esami di laboratorio per il giorno successivo.
Risulta, pertanto, esclusa in concreto pure la responsabilità del dirigente Pt_2
ad interim della struttura complessa di chirurgia, posto che il danno evento, che ebbe a comportare il decesso della paziente, ossia l'omessa precoce diagnosi ed intervento chirurgico nel pomeriggio del 24/1/2016, che avrebbe offerto notevoli possibilità di risoluzione della contaminazione batterica, fu determinato in sede di consulenza chirurgica del giorno 24.1.2016. Analoga possibilità di risoluzione non si avrebbe avuta, invece, laddove l'intervento fosse stato eseguito la mattina del 25 gennaio, ossia immediatamente dopo il referto della tac addominale, allorquando già la
10 contaminazione si era diffusa. Sicchè, ragionevolmente, nessuna rilevanza ha avuto, nella causazione del decesso, sia la gestione del ricovero del giorno 25.1.2016, da parte del reparto di chirurgia affidato ad interim al che l'esecuzione Pt_2
dell'intervento, sulla quale nulla hanno ritenuto di obiettare i ctu, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione e della parziale fondatezza della domanda principale, va disposta la compensazione per un quarto delle spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante ed i familiari della vittima, già attori in primo grado, restando a carico dell'azienda la parte residua, liquidata in ragione del credito di valore più elevato (cfr. Cass. n.10367 del 2024) riconosciuto in giudizio. Contr
Restano a carico dell' le spese dei terzi chiamati in regresso anche in relazione al presente grado di giudizio, liquidate in relazione al valore della domanda di regresso.
Nulla per le spese di per le ragioni esposte in Controparte_10
premessa.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma: rigetta la domanda risarcitoria proposta da e nei Controparte_4 CP_5
confronti dell' ; per l'effetto, condanna Parte_1
Contr
e a restituire all' di quanto loro Controparte_4 CP_5 Pt_1
corrisposto in forza della sentenza di primo grado, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
compensa per un quarto le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e gli appellati , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e per l'effetto condanna l' al CP_5 Parte_1
pagamento in favore degli stessi dei restanti tre quarti, che liquida in €.16.843,00 quanto al primo grado ed €.10.680,00 quanto grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
11 condanna l' al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese del presente grado, che liquida, per Parte_3 Parte_2
ciascuno, in €.12.500,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese di Controparte_10
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 20 giugno 2025.
Il conIGliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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