Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B84897F32B, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco e UC Leonardi, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria Greco in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Rossi e UC Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Ricci e Marco Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica del 30 ottobre 2025, recante esclusione della ricorrente, in esito a verifica di congruità della offerta, dalla procedura aperta per l'affidamento di servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione di evento musicale (CIG B84897F32B) e decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria in favore di -OMISSIS-.;
- del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del 31 ottobre 2025, recante conferma dell'esclusione;
- della Relazione del R.U.P. del 29 ottobre 2025, allegata al provvedimento di esclusione 31 ottobre 2025;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso compresa la nota del R.U.P. 22 ottobre 2025 -OMISSIS-,
- per quanto possa occorrere, dell'art. 9 del Disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale 17 settembre 2025 -OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere, del bando di gara approvato con determinazione dirigenziale 17 settembre 2025 -OMISSIS-, della determinazione dirigenziale -OMISSIS-, di nomina della Commissione giudicatrice, e dei verbali delle sedute pubbliche e della seduta riservata della Commissione giudicatrice;
- ed altresì per l'annullamento della determinazione dirigenziale-OMISSIS-, recante “ aggiudicazione di servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione di evento musicale in esito all'espletamento della procedura aperta CUI 00856930102202500063 CIG B84897F32B ” alla -OMISSIS-;
- della comunicazione di aggiudicazione, ex art. 90 D.Lgs. n. 36/2023, in data 6 novembre 2025 (-OMISSIS-);
- nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato con la società controinteressata, con conseguente subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. LL OG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TO e RI
1) La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara avente ad oggetto “ l’affidamento di servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento musicale nella serata del 31 dicembre 2025, importo a base di gara pari ad Euro -OMISSIS- ” nonché la successiva aggiudicazione dell’appalto alla -OMISSIS- (d’ora in poi: controinteressata).
2) L’appalto, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare, ha ad oggetto la “ Progettazione, organizzazione e realizzazione nella serata del 31 dicembre 2025 di un evento musicale di livello nazionale e/o internazionale a partecipazione gratuita, da realizzarsi in luogo idoneo ad ospitare 20.000 persone con: progettazione, ingaggio e coordinamento parte artistica; un palco (inclusi impianti audio luci); - backstage; tensostruttura per area hospitality pari a circa 300 mq. per la serata del 31 dicembre 2025 a Genova, comprensiva di arredi, riscaldamento e luci ”, con partecipazione di “ almeno un artista principale di livello nazionale/internazionale (performance di circa un’ora e mezza) che garantisca lo svolgimento della sua performance allo scadere della mezzanotte, ed essere quindi sul palco durante il countdown per l’arrivo del nuovo anno, insieme alle istituzioni); eventuali artisti secondari (performance di circa 3 ore e mezza complessive, prima e dopo l’esibizione dell’artista principale) ”.
Il successivo art. 10 del Disciplinare ha disciplinato l’” Affidamento di servizi analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice ” stabilendo che “ entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento musicale di livello nazionale e/o internazionale a partecipazione gratuita, da realizzarsi in luogo idoneo ad ospitare 20.000 persone per un importo stimato complessivamente non superiore ad euro -OMISSIS- al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 4 di legge ”.
3) Sotto il profilo procedimentale il bando ha fissato al 20.10.2025 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e il Disciplinare ha richiesto:
- all’art. 34 che “ L’offerta … deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: - relazione relativa alla prestazione artistica; si precisa che nel documento andranno indicati i nominativi di tutti gli artisti di cui al punto 7 ”;
- all’art. 45 che, in ordine alla verifica di congruità delle offerte “ Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ”;
- all’art. 9 che “ l’aggiudicazione è subordinata alla verifica dell’effettivo ingaggio - opzione degli artisti indicati nella relazione artistica di cui al successivo punto 34. In tale ipotesi si procederà a scorrimento della graduatoria degli operatori risultati idonei ”.
4) Alla selezione hanno partecipato unicamente la ricorrente e la controinteressata.
5) La ricorrente, nell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare ha indicato gli artisti che avrebbero partecipato all’evento (-OMISSIS-) oltre alla presentatrice (-OMISSIS-).
6) In data 22.10.2025 la Commissione, ritenute ammissibili le offerte, la ha valutate assegnando:
- per l’offerto tecnica 47,481 alla ricorrente e 47,6 punti alla controinteressata;
- per l’offerta economica 20 punti alla ricorrente (in forza del ribasso del 7,5%) e un punteggio inferiore alla controinteressata stante il ribasso limitato allo 0,5%.
Pertanto, all’esito della seduta, è stata stilata la graduatoria provvisoria con la ricorrente classificata al primo posto con 67,481 punti e la controinteressata al secondo con 48,933 punti.
7) In ragione del citato ribasso del 7,5 % il RUP, con nota del 22.10.2025, ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, breviter : Codice) chiedendole di inviare entro il 30.10.2025 una relazione “ che specifichi e giustifichi dettagliatamente i costi dell'appalto, seguendo l'ordine puntualmente individuato nel file allegato alla presente, in base alle previsioni di capitolato e a quanto offerto in sede di gara. A comprova delle giustificazioni dovrà essere allegata specifica documentazione, a titolo esemplificativo contratti, preventivi, fatture. Si richiede, infine, che tutti i costi vengano riportati nell’allegata tabella riepilogativa, allegando i contratti di ingaggio degli artisti ”.
8) La ricorrente in data 28.10.2025 ha inviato le proprie giustificazioni precisando di non poter allegare i richiesti contratti di ingaggio degli artisti di cui all’art. 9 del Disciplinare perché “ fermi restando gli impegni assunti con gli artisti, i contratti di ingaggio vengono sottoscritti soltanto a gara aggiudicata, anche in quanto sarebbe anti-economico per l’offerente sottoscrivere dei contratti di ingaggio contenenti clausole inerenti il recesso in caso di mancata aggiudicazione, e quindi impossibile o eccessivamente oneroso l’onere della relativa prova documentale prima della effettiva aggiudicazione ”.
La ricorrente ha, comunque, trasmesso le comunicazioni intercorse con gli agenti degli artisti relative a impegni assunti ed ai costi preventivati e segnatamente:
- la email del 27.10.2025 trasmessa dall’agente dell’artista-OMISSIS- con indicazione del corrispettivo richiesto -OMISSIS-;
- la email del 23.10.2025 relativa agli artisti -OMISSIS-, con indicazione dei rispettivi compensi -OMISSIS-;
- il preventivo del 15.10.2025 della presentatrice -OMISSIS-.
9) Il RUP, esaminata la documentazione trasmessa dall’operatore economico, con relazione in data 29.10.2025 ha ritenuto non adeguate le spiegazioni fornite dall’operatore in quanto:
i) alcuni costi sono stati solo “stimati” ma “ non riportano elementi che ne consentano la verifica e il confronto ”;
ii) le stime dei costi contenute nelle giustificazioni riportano “ importi ben diversi da quelli indicati nei preventivi stessi ”, come ad esempio i preventivi C e quelli collegati D, E ed F;
iii) per quanto attiene alle prestazioni artistiche “ la documentazione esibita dal concorrente consiste in scambi di e-mail di carattere discorsivo e non aventi alcun valore negoziale, contenenti proposte economiche, valutazioni di cachet e note interne che non consentono alcuna verifica dei costi in quanto totalmente inadeguati ad una valutazione probatoria. Si sottolinea in particolare che l’impatto economico di tali prestazioni costituisca nell’ambito di eventi analoghi una voce preponderante di costo dell’affidamento il cui valore probato, peraltro, condiziona in maniera diretta anche le altre forniture (palco, service, backstage …), in quanto strettamente connesse alla parte artistica ”; in particolare “ la documentazione prodotta non costituisce prova sufficiente dell’effettivo ingaggio né di un’opzione vincolante degli artisti atteso che: a) manca una manifestazione inequivoca di accettazione da parte degli artisti o dei loro legali/agenti (contratto sottoscritto); b) le comunicazioni prodotte sono riconducibili a mere trattative preliminari e non a un impegno vincolante per l'artista ”.
Secondo il RUP tali circostanze avrebbero determinato la violazione dell’art. 9 del Disciplinare che richiede la presentazione del contratto di ingaggio o di opzione degli artisti per potere procedere all’aggiudicazione, sicché lo stesso RUP ha ritenuto inadeguate le giustificazioni, esprimendo il giudizio di incongruità dell’offerta.
10) Nella seduta pubblica della Commissione di gara del 30.10.2025 il RUP ha rilevato che le spiegazioni fornite dalla ricorrente “ non sono state ritenute adeguate e non hanno consentito la puntuale valutazione di congruità di cui all’art. 110 del Codice, in particolare la mancanza di documenti probanti di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara relativamente ai costi degli artisti che costituiscono l’elemento principale della prestazione, ha reso inattendibile la verifica di congruità complessiva dell’offerta. Conseguentemente si procede all’esclusione dell’operatore economico ”.
Nella stessa seduta la ricorrente ha contestato l’esclusione perché disposta senza previa interlocuzione e, comunque, ha rappresentato l’eccessiva onerosità della richiesta di presentazione di contratti con gli artisti già stipulati prima dell’aggiudicazione dell’appalto, ma il RUP ha replicato che “ l’obbligo di produrre i contratti è previsto dall’art. 9 del Disciplinare di gara … ”.
11) Pertanto la Commissione, con il verbale della citata seduta del 30.10.2025, ha escluso la ricorrente dalla gara ed ha disposto la proposta di aggiudicazione a favore della controinteressata.
12) La stessa Commissione, invero, accogliendo l’istanza della ricorrente, ha ammesso la presentazione in “tempi adeguati” di eventuali contratti di ingaggio con gli artisti “ al fine di valutare in autotutela la riammissione alla gara ”.
Peraltro la ricorrente non ha esibito tali contratti affermando che, in seguito all’esclusione dalla selezione, nessun artista ha più ritenuto di sottoscrivere impegni definitivi per un evento di incerta organizzazione.
Invece la controinteressata, dopo la citata proposta di aggiudicazione del 30.10.2025, ha sottoscritto i contratti con gli artisti.
13) Il RUP, con nota del 30.10.2025, ha inviato la comunicazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1-d), del Codice, con allegata relazione del medesimo RUP del 29.10.2025.
14) Il Comune, con determinazione del 6.11.2025, ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata, in seguito alla presentazione (il giorno precedente) dei contratti di ingaggio definitivi degli artisti da quest’ultima proposti, sottoscritti il 31.10.2025, quindi dopo l’esclusione della ricorrente e in seguito alla proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della seduta del 30.10.2025.
15) Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24.11.2025, sono stati impugnati sia il provvedimento di esclusione che quello di aggiudicazione alla controinteressata, con richiesta di risarcimento in forma specifica (subentro) e per equivalente.
16) Si sono costituiti in giudizio il Comune resistente e la controinteressata, con richiesta di rigetto del ricorso.
In vista della decisione di merito la ricorrente ha depositato in giudizio al doc. 14 ulteriori comunicazioni intervenute con gli agenti degli artisti contattati (di cui le parti resistenti contestano l’attendibilità) e, segnatamente:
- la email del 17.10.2025 inviata all’egente dell’artista -OMISSIS-di proposta di opzione con la relativa accettazione;
- la email del 16.10.2025 inviata all’egente dell’artista -OMISSIS-di proposta di opzione per gli artisti -OMISSIS-e -OMISSIS- confermati con email del 23.10.2025 di cui all’allegato B delle giustificazioni (doc. 9).
All’udienza di del 10.4.2026, previa articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
17) Preliminarmente si devono esaminare le eccezioni pregiudiziali formulate.
17.1) Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inattendibilità dei documenti relativi ai contatti con gli artisti forniti dalla ricorrente solo nel corso del giudizio, atteso che il Collegio si esprime unicamente sulla documentazione tempestivamente comunicata al Comune in sede di giustificazioni dell’anomalia.
17.2) È infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda di esecuzione in forma specifica (subentro nel contratto d’appalto) in ragione dell’asserito esaurimento degli effetti contrattuali con l’organizzazione dell’evento musicale di capodanno.
Invero, ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare, la stipula del contratto comporta effetti ulteriori rispetto all’organizzazione dell’evento musicale del Capodanno 2026, in quanto tale disposizione stabilisce: ” Affidamento di servizi analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento musicale di livello nazionale e/o internazionale a partecipazione gratuita, da realizzarsi in luogo idoneo ad ospitare 20.000 persone per un importo stimato complessivamente non superiore ad euro -OMISSIS- al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ”.
In tale prospettiva permane l’interesse della ricorrente all’accoglimento del ricorso anche sotto il profilo della richiesta di subentro nell’appalto per la parte ancora efficace di cui all’art. 10 del Disciplinare sopra tratteggiata, come espressamente precisato in ricorso.
18) Nel merito l’azione di annullamento è fondata.
19) Con il PRIMO OT è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione degli artt. 71 e 110 del Codice, nonché degli artt. 9, 45 e 46 del Disciplinare, e per eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria, di motivazione e per travisamento perché:
a) il presupposto dell’esclusione della “ mancanza di documenti probanti di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara, relativamente ai costi degli artisti, che costituiscono l’elemento principale della prestazione ” contrasta con l’art. 9 del Disciplinare secondo cui l’esistenza dei contratti di ingaggio/opzione degli artisti deve sussistere solo al momento dell’aggiudicazione e non in fasi anteriori di gara, come quella di verifica di anomalia;
b) l’esclusione è stata disposta senza la previa attivazione del contraddittorio procedimentale, in violazione di quanto disposto dagli artt. 110 e 45 del Disciplinare e, comunque, in difetto di idonea istruttoria e motivazione.
Le censure sono fondate.
19.a) L’art. 9 del Disciplinare, sia nella rubrica “ condizioni sospensive della aggiudicazione ” che al comma 2 ove afferma che “ l’aggiudicazione è subordinata alla verifica dell’effettivo ingaggio/opzione degli artisti indicati nella relazione artistica ”, si riferisce espressamente alla “aggiudicazione” che può essere adottata solo se tali contratti con gli artisti siano stati stipulati.
Dalla piana esegesi dell’art. 9 citato si evince chiaramente che l’esistenza dei contratti di ingaggio degli artisti era necessaria solo al momento dell’aggiudicazione e non nelle fasi anteriori, quindi neppure nell’ambito del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta che, notoriamente, precede l’aggiudicazione.
L’esistenza di tali contratti costituisce pertanto un requisito di esecuzione (e non di partecipazione) la cui esistenza non può essere pretesa né in sede di presentazione delle offerte, né in una fase anteriore all’aggiudicazione, qual è quella di verifica di anomalia.
Tale chiara esegesi non è scalfita dal “principio del risultato” evocato nelle difese del Comune atteso che tale criterio prioritario che orienta l’esercizio del potere discrezionale non può ovviamente sovvertire il chiaro significato letterale di una norma di gara in ordine ai requisiti richiesti (l’esistenza dei contratti di ingaggio degli artisti solo per una fase logicamente e cronologicamente successiva a quella della verifica di anomalia), specie se – come nel caso in esame - le conseguenze della diversa opzione ermeneutica incidano negativamente sul concorrente determinandone addirittura l’esclusione dalla gara.
Ebbene nel caso in esame il RUP, pur in presenza di tale chiaro quadro della legge di gara, anziché ritenere sufficienti le email relative ai contatti preliminari con gli artisti e con la presentatrice di cui era stata indicata la partecipazione all’evento proposto con i relativi costi (-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-) e fornito il quadro dei costi della prestazione artistica nel suo complesso di-OMISSIS- (oltre spese per hospitality, backsage, ecc.), ha preteso che la ricorrente esibisse in sede di verifica dell’anomalia anche i contratti di ingaggio o di opzione degli artisti, ritenendo erroneamente che tale onere fosse imposto dall’art. 9 del Disciplinare anche prima dell’aggiudicazione e facendo discendere dalla mancata esibizione di tali atti la sanzione espulsiva dalla gara in considerazione della rilevanza “principale” di tale prestazione (cfr. il verbale di esclusione del 30.10.2025) che avrebbe reso “ inattuabile la verifica di congruità ”.
L’impugnata esclusione è, dunque, illegittima per violazione dell’art. 9 del Disciplinare, nonché per difetto del presupposto legittimante e tale vizio ha carattere decisivo ed assorbente.
Per completezza il Collegio rileva, comunque, l’infondatezza delle ulteriori argomentazioni difensive delle parti resistenti.
i) Le email della ricorrente relative agli impegni preliminari con gli artisti sono sufficientemente dettagliate per dar conto dell’impegno (sebbene privo di tutti i caratteri propri dell’obbligazione civile ex art. 1173 CC, che tuttavia ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare risulta esigibile solo per l’aggiudicazione) assunto dagli artisti per la partecipazione all’evento con indicazione dei relativi cachet richiesti, con conseguenza attendibilità dell’offerta sotto tale profilo.
ii) Il fatto che la ricorrente, al momento della verifica di anomalia, non disponesse ancora di contratti definitivi o di opzioni è perfettamente logico, atteso che gli artisti sottoscrivono tali impegni solo quando vi siano serie probabilità di aggiudicazione dell’appalto a favore del promotore e, quindi, solo al momento dell’aggiudicazione o, quantomeno, della “ proposta di aggiudicazione ” che nel caso in esame è intervenuta solo con il verbale del 30.10.2025, giacché prima di tale momento gli artisti correrebbero il rischio di vincolarsi a favore di un soggetto che non offre alcuna probabilità di divenire appaltatore, così rischiando di perdere altre occasioni, anche in considerazione dei tempi ristretti per organizzare eventi come quello di Capodanno e dell’unicità della data dell’evento.
Di tale dinamica, del resto, è perfettamente consapevole lo stesso Comune resistente, tanto che con il citato art. 9 del Disciplinare ha richiesto l’esistenza dei contratti di ingaggio degli artisti solo in vista dell’aggiudicazione e non nelle fasi di gara anteriori.
iii) La mancata stipula dei contratti di ingaggio degli artisti in vista dell’aggiudicazione non avrebbe comportato il rischio per il Comune di non riuscire ad organizzare l’evento in parola, perché la ricorrente, in applicazione dell’artt. 9 del Disciplinare, avrebbe comunque dovuto stipulare tali contratti prima dell’aggiudicazione, pena lo scorrimento della graduatoria con garanzia di realizzabilità dello spettacolo con altri operatori ai sensi della medesima disposizione suddetta.
Coerentemente con tale meccanismo, anche la controinteressata ha stipulato il contratto di ingaggio degli artisti il 31.10.2025, ossia solo dopo la proposta di aggiudicazione disposta con il verbale del 30.10.2025.
iv) Il fatto che le email con gli artisti abbiano una data successiva alla presentazione delle offerte, è circostanza irrilevante perché non si tratta di un requisito di partecipazione alla gara, tanto che la stessa Commissione di gara, correttamente operando, non solo ha ammesso l’offerta della ricorrente, ma l’ha anche valutata attribuendole il punteggio di merito.
19.b) La ricorrente ha lamentato inoltre che l’impugnata esclusione sia stata disposta senza attivare alcun previo contraddittorio o soccorso istruttorio, così contravvenendo ad un obbligo (o almeno ad un onere) procedimentale stabilito dal Codice e dal Disciplinare e, comunque, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Anche tale censura è fondata.
19.b.1) La ricorrente ha ritenuto viziata l’esclusione perché non preceduta dal soccorso istruttorio, illegittimità che sussisterebbe sia nella prospettiva dell’obbligo di attivazione di tale istituto, che in caso di attivazione solo discrezionale.
L’omesso soccorso istruttorio in esame è quello di “chiarimenti” che si innesta nell’ambito del subprocedimento di anomalia, per il quale l’art. 45 del Disciplinare, ricalcando la formulazione dell’art. 101, comma 3, del Codice, stabilisce che “ Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ”.
Il Consiglio di Stato, in ordine all’art. 101 del Codice, con orientamento condiviso dal Collegio formatosi in vigenza del d.lgs. 50 del 2016, ma tuttora attuale in ragione della continuità di disciplina interna (cfr. art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023) ed eurounitaria (cfr. art. 69 della Direttiva n. 2014/24/UE), ha stabilito che il soccorso istruttorio di chiarimenti non solo può essere effettuato anche nell’ambito del subprocedimento di anomalia, ma è doveroso quando è finalizzato ad evitare l’esclusione del concorrente (cfr. ex pluribus : Cons. Stato, Sez. V, 18.11.2024 n. 9214 - che ha riformato la sentenza T.A.R. n. 165/2024 invocata dalla controinteressata; Cons. Stato, Sez. III, 19.2.2024, n. 1591; Cons. Stato, Sez. V, 25.3.2019, n. 1969).
E’ stato precisato, infatti, che “ nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione dell'offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall'impresa "sospettata" di aver presentato un'offerta anormalmente bassa, atteso che l'esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa (cfr. Cons. Stato, V, 25 marzo 2019, n. 1969) ” (Cons. Stato, Sez. V, 18.11.2024 n. 9214).
La citata pronuncia n. 9214/2024 ha precisato, inoltre che:
- “ non si può tuttavia approdare all’estremo opposto in cui l’esternazione delle ragioni dell’anomalia dell’offerta avvenga in definitiva solo col provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara …(Cons. Stato, Sez. III, 19.2.2024, n. 1591) ”;
- “ Tale orientamento risulta, peraltro, confermato dalla stessa Relazione di questo Consiglio sullo schema definitivo del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui: “qualunque sia il criterio scelto dalla stazione appaltante è comunque necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo ”;
- “ Né i principi di autoresponsabilità, efficienza, risultato e par condicio, o la normativa in tema di procedure finanziate attraverso il PNRR, o l’esigenza di “massima celerità della conclusione delle singole fasi della procedura”, possono giustificare la totale pretermissione di ogni confronto preventivo finalizzato a formare il giudizio della stazione appaltante nell’esercizio della discrezionalità tecnica che connatura la valutazione di anomalia dell’offerta.
Anzi, proprio in omaggio ai principi del buon andamento, del risultato e dell’economicità non è ammissibile che la migliore offerta espressa dal mercato venga esclusa in ragione di rilievi che non hanno formato oggetto di adeguata istruttoria ”.
Pertanto l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, sia nella prospettiva della sua natura obbligatoria che in quella discrezionale, è sindacabile in sede giurisdizionale secondo i parametri tratteggiati dalla sentenza sopra riportata.
Nel caso in questione il RUP ha disposto un’esclusione della ricorrente, oltre che sulla base dell’errata esegesi dell’art. 9 del Disciplinare, senza previa attivazione del soccorso istruttorio di chiarimenti, in contrasto con i principi comunitari di tutela della concorrenza e della libertà di impresa, in violazione dell’art. 110, comma 3, del Codice e dell’art. 45 del Disciplinare, elidendo ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in violazione dei canoni di buona fede e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara.
Risulta violato anche il principio del risultato giacché non è ammissibile che la migliore offerta espressa venga esclusa in ragione di rilievi che non hanno formato oggetto di adeguata istruttoria.
19.b.2) Infine si rileva che l’omessa partecipazione procedimentale non è certamente stata sanata dalla possibilità di un riesame dell’esclusione in autotutela, giacché tale possibilità non integra una forma di interlocuzione in fase procedimentale (ormai esaurita) ma riguarda la possibilità, diversa e meno favorevole per il privato, di richiedere il riesame in autotutela.
La partecipazione procedimentale, infatti, consente di intervenire prima dell’adizione dell’atto finale, mentre la richiesta di autotutela consente solo di richiedere la rimozione del provvedimento dopo la sua adozione con un procedimento e sempre che ne sussistano i diversi ed ulteriori presupposti stabiliti dall’art. 21-nonies della L. n. 241/90.
20) Con il SECONDO OT è stato censurato l’atto di esclusione dalla gara per violazione degli artt. 71 e 110 del Codice, la violazione degli artt. 9, 45 e 46 del Disciplinare di gara, l’eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria, di motivazione, travisamento e contraddittorietà.
La ricorrente ha lamentato che la verifica di anomalia, oltre che illegittima per le ragioni dedotte con il primo motivo (perché ha ritenuto non valutabili i preventivi sull’ingaggio degli artisti e perché non ha disposto la previa interlocuzione procedimentale), sia illegittima anche per violazione delle regole che presiedono alla verifica di congruità delle offerte.
Anche tali censure sono fondate.
a) Lo scostamento rilevato dal RUP di euro -OMISSIS-di costi relativamente al compenso degli artisti che ammonta ad -OMISSIS- è irrilevante sia perché è già stato giustificato dalla ricorrente in sede giudiziale (non avendo potuto procedervi in sede procedimentale, stante l’illegittima omissione del soccorso istruttorio), sia perché l’importo in questione è esiguo al cospetto dell’importo complessivi (-OMISSIS-), talché se anche non fosse stato giustificato non potrebbe comunque intaccare l’attendibilità complessiva dell’offerta la cui congruità deve essere verificata sulla base di un giudizio globale e sintetico, senza potersi appuntare su singoli scostamenti di importi che per entità esigua siano ininfluenti sui costi complessivi.
c) Il fatto che le giustificazioni abbiano indicato i costi preventivati come “stime” è corretto giacché i costi certi sono solo quelli verificabili a consuntivo, mentre nel caso in esame sono necessariamente basati in parte su preventivi di spesa (ingaggio degli artisti, allestimento delle attrezzature e servizi di supporto) e in altra parte su stime previsionali di spesa connotate da un “ un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità ” (cfr. CGA 1.10.2024, n. 736) che, nel caso in esame, la ricorrente ha elaborato sulla base del progetto ed anche in forza dell’esperienza specifica acquisita nella gestione di eventi simili, tra cui l’organizzazione dell’evento musicale tenuto nel Capodanno precedente sempre a Genova.
Talune tipologie di spesa, come a titolo esemplificativo quelle per i diritti della SIAE, per le assicurazioni e per la stipulazione del contratto, non sono stimabili con precisione, se non dopo l’aggiudicazione, allorquando è definito nel dettaglio lo svolgimento dell’evento in tutti i suoi aspetti, talché appare legittima (e prudenziale) la loro stima previsionale.
Inoltre non può disconoscersi - in via aprioristica - l’ammissibilità delle stime di costi non prevedibili nella misura del 5% in relazione all’importo del contratto, alla sua natura “artistica” e al fatto che l’oggetto contrattuale consiste nell’organizzazione di un evento da tenersi all’aperto, durante la stagione invernale e in una singola data non rinviabile in caso di imprevisti.
La ricorrente, in relazione a plurime voci di spesa, ha indicato anche il raffronto con le spese sostenute per l’organizzazione in occasione del citato Capodanno 2025 a Genova, da essa organizzato, così fornendo un ulteriore parametro di valutazione di attendibilità dell’offerta che, tuttavia, non è stato debitamente considerato.
Infine l’indicazione delle spese preventivate come stime non può esonerare il Comune dalla loro valutazione nel merito, non potendo arrestarsi al giudizio di “ non valutabilità ”, ma dovendo delibare l’attendibilità dei costi indicati e, in caso di incertezza su talune voci, attivare la previa interlocuzione di cui all’art. 110, comma 3, del Codice.
d) Il giudizio negativo sull’attendibilità dell’offerta ha del tutto ignorato la pregressa esperienza della ricorrente sia nel settore dell’organizzazione degli eventi musicali che per avere organizzato l’evento musicale relativo al Capodanno precedente per lo stesso Comune resistente.
e) La relazione del RUP allegata all’atto espulsivo impugnato, ha rilevato che “ i costi ipotizzati e non documentati sono di gran lunga maggiori e non consentono una valutazione complessiva ” (cfr. l’ultima pagina della relazione del RUP).
Tale conclusione è viziata per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 110 del Codice per essere stata assunta in assenza della previa interlocuzione procedimentale.
f) L’utile d’impresa indicato in -OMISSIS-non appare incongruo perché:
- non è stato ritenuto inattendibile dai provvedimenti gravati (ma solo, inammissibilmente, dagli atti difensivi del Comune in giudizio);
- in ogni caso non risultano ragioni per ritenerlo incongruo ed esso è sufficientemente capiente da assicurare che l’offerta rimanda remunerativa anche a fronte di costi imprevisti ulteriori a quelli stimati.
21) Con il TERZO OT (denominato II) è stata dedotta l’illegittimità derivata della determinazione di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata del 6.11.2025 dai vizi dedotti contro l’atto espulsivo.
Il vizio è fondato per le ragioni illustrate nei punti precedenti relativi all’illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, con conseguente annullamento per invalidità derivata dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata.
22) In ordine agli obblighi conformativi derivanti dalla presente decisione si precisa che l’accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati di esclusione dalla gara e di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, comporta l’obbligo del Comune resistente di avviare, entro 10 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia (o dalla sua notificazione se anteriore), il rinnovo delle operazioni di gara a partire dal segmento procedimentale di valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente, con applicazione di tutte le coordinate conformative contenute nella presente pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 1-e (segnatamente quelle indicate ai punti 19.a, 19.b e 20), con conclusione delle operazioni entro i successivi 30 giorni.
Si precisa in particolare che il Comune, fermo restando l’obbligo di applicazione di tutte le coordinate conformativa di cui sopra, dovrà in particolare:
- ritenere ammissibili i preventivi di spesa per gli artisti e la presentatrice di cui alle comunicazioni presentate dalla ricorrente in sede di giustificazioni;
- valutare tutte le voci di spesa indicate dalla ricorrente;
- assicurare in caso di dubbi la debita interlocuzione procedimentale.
23) La domanda di DECLARATORIA di INEFFICACIA del contratto deve essere accolta
in ragione della fondatezza del ricorso e del permanente interesse della ricorrente al subentro nel contratto per la parte di residua efficacia dello stesso ove consente all’aggiudicatario di ottenere nuovi affidamenti diretti nel triennio ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara (cfr. sopra al punto 17.2).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 122 del C.p.a., gli effetti dell’inefficacia suddetta decorrono dalla data di pubblicazione della presente decisione, stante la già avvenuta esecuzione del contratto nella parte relativa alle prestazioni non ripetibili costituite dall’organizzazione dell’evento del Capodanno 2026.
24) Le domande di RISARCIMENTO DEL DANNO, sia in forma specifica finalizzata al subentro nel contratto, che per equivalente, sono allo stato inammissibili in ragione del fatto che l’accoglimento della domanda impugnatoria comporta, oltre all’annullamento degli atti impugnati dell’esclusione dalla gara e dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, anche l’obbligo del Comune resistente di rinnovazione delle operazioni di gara a partire dalla valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente, talché le suddette domande risarcitorie potranno essere riproposte a valle della citata riedizione del potere e modulate in relazione all’esito di essa.
25) Conclusivamente:
a) è accolta la domanda impugnatoria con conseguente annullamento degli atti di esclusione della ricorrente dalla selezione e di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, nonché obbligo del Comune resistente di rinnovare le fasi di gara ai sensi di quanto precisato sopra al punto 22;
b) è accolta la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 122 C.p.a. con effetti decorrenti dalla data di pubblicazione della presente decisione;
c) sono dichiarate inammissibili, allo stato e salva riproposizione all’esito della rinnovazione della gara, le domande di condanna al risarcimento del danno in forma specifica di subentro nel contratto, nonché quella di ristoro per equivalente.
26) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara inammissibile nei termini precisati in parte motiva.
Condanna il Comune resistente e la controinteressata, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente nella somma di euro 5.000, con maggiorazione per spese generali (15%), Cassa avvocati e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti indicati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC RB, Presidente
LL OG, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LL OG | UC RB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.