TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 493
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell'art. 9 del Disciplinare

    La Corte ha ritenuto che l'art. 9 del Disciplinare richieda i contratti di ingaggio solo al momento dell'aggiudicazione, non nelle fasi precedenti. L'esclusione per mancata esibizione di tali contratti in fase di verifica di anomalia è quindi illegittima.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di esclusione per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale

    La Corte ha ritenuto che l'omessa attivazione del soccorso istruttorio di chiarimenti, anche nell'ambito del subprocedimento di anomalia, sia contraria ai principi comunitari di tutela della concorrenza e della libertà d'impresa e violi l'art. 110 del Codice e l'art. 45 del Disciplinare.

  • Accolto
    Illegittimità della verifica di anomalia per violazione delle regole di congruità

    La Corte ha ritenuto che lo scostamento di costo fosse irrilevante, che le stime di costo fossero legittime e che l'esperienza della ricorrente non fosse stata adeguatamente considerata. La conclusione negativa sull'attendibilità dell'offerta è viziata per difetto di motivazione e per essere stata assunta in assenza di interlocuzione procedimentale.

  • Accolto
    Invalidità derivata dell'aggiudicazione

    L'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto espulsivo comporta l'annullamento per invalidità derivata dell'aggiudicazione alla controinteressata.

  • Accolto
    Inefficacia del contratto ex art. 122 C.p.a.

    L'accoglimento della domanda impugnatoria comporta l'inefficacia del contratto, i cui effetti decorrono dalla data di pubblicazione della decisione, stante la già avvenuta esecuzione delle prestazioni non ripetibili.

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente

    Le domande risarcitorie sono inammissibili allo stato, in quanto l'accoglimento della domanda impugnatoria comporta la rinnovazione delle fasi di gara, rendendo necessaria la riproposizione delle domande risarcitorie all'esito di tale rinnovazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 493
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 493
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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