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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5878 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa IN NO - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa IN di Martino - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 10017/2024 e pubblicata il 21 novembre 2024, iscritto al n. 2356/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – P.IVA_1 giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello – dall'avv. Luca
Rubinacci (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
(codice fiscale ) in ONroparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316) Persona_1 dall'Avv. Gianpiero Mesco (codice fiscale ) - appellata - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con una citazione notificata il 6 aprile 2018 all' , la Parte_2 [...]
Con (nel prosieguo anche solo ) chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli, in via principale, di “accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218
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c.c., dell' per non aver remunerato e/o pagato, alla struttura attrice quanto dovuto per CP_3 le prestazioni sanitarie erogate nel mese di marzo e giugno 2017 per l'importo di € 18.415,37,
e per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento € 18.415,37, comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione spettante, o nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs n. 231/2002, sì come modificato dal d.lgs n. 192/2012, e come maggiorato ex DCA 898/2016”; in via subordinata, di “accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell' in ordine al danno subito dall'attrice e, in CP_3 particolare, per aver violato i doveri di comunicazione, informazione, protezione, buona fede e correttezza, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per
l'importo di € 18.415,37 o, nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo di danno morale, e del maggiore danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n. 192/2012”; infine, in via ulteriormente sussidiaria, residuale e ulteriormente gravata di “accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito CP_3 arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificata “utilitas” dell'altra e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo
a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 18.415,37, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n.192/2012”.
A sostegno della domanda esponeva:
- di essere un Centro accreditato per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale afferenti alla branca di diabetologia;
- di aver stipulato in data 24 marzo 2017 con l' un contratto ai Parte_2 sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 avente ad oggetto, per l'anno
2017, la fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di diabetologia;
- che per i mesi di marzo e giugno 2017, a fronte dell'attività prestazionale resa e delle fatture emesse, rispettivamente, di € 18.170,33 per il mese di marzo ed €
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ON 23.559,35 per il mese di giugno, l' aveva onorato in parte le fatture e restava debitrice per € 18.415,37;
- che l'amministrazione sanitaria, in violazione del contratto stipulato, non aveva effettuato nei termini previsti il monitoraggio mensile sull'andamento della spesa e non ne aveva dato pronta notizia al Centro che aveva erogato le prestazioni richieste nel primo e secondo trimestre;
- che soltanto il 31 luglio 2017 erano intervenute due comunicazioni – recanti prot.
n. 53860/2017 e 53900/2017 – che informavano dell'esaurimento del tetto di spesa del primo e del secondo trimestre, rispettivamente, il 9 marzo 2017 e il 25 giugno 2017 e che in ragione di ciò nulla sarebbe dovuto per i restanti periodi di ciascun trimestre;
- che il 18 settembre 2017 l' trasmetteva al Centro due comunicazioni – la n. prot. 1397/P e n. 1398/P - con cui lo invitava ad emettere due note di credito, rispettivamente, di € 14.380,77 e di € 4.034,60, per un totale di € 18.415,37, per importi afferenti a prestazioni erogate extra tetto per il I e II trimestre 2017;
- che l' aveva violato gli obblighi informativi previsti dal contratto di comunicazione delle date di sforamento previsionale, delle date di esaurimento a consuntivo del tetto di spesa e, ove tale sforamento si era verificato, avrebbe dovuto adottare una delibera di R.T.U. “basata sulla partecipazione “ponderata” di ciascun centro privato all'avvenuto sforamento”. ON Si costituiva l' convenuta con una comparsa di costituzione il 21 maggio 2018 che, nel richiedere il rigetto della domanda, di contro eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- che l'onere della prova circa il rispetto dei limiti della c.o.m. e dei tetti di spesa spettasse al Centro attore;
- che il saldo residuo non era dovuto per il superamento del tetto di spesa come si evinceva dalla relazione del Direttore del DS n. 27 recante n. prot. 594 del 3.4.2018 che a sua volta richiamava le determinazioni aziendali n. prot. “53883/17” e “53906/17” che avevano stabilito che lo sforamento del tetto di spesa nei mesi de quibus per le branche a ON visita. Con riferimento agli importi extra tetto l' deduceva di avere richiesto ON l'emissione di note di credito il 18 settembre 2017, rimaste prive di riscontro. Per l'
a nulla rilevava il ritardo della trasmissione delle comunicazioni in quanto, postulata l'invalicabilità dei tetti di spesa, sussisteva il diritto di una struttura provvisoriamente
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accreditata a richiedere l'adempimento soltanto laddove le prestazioni fossero state rese nel rispetto dei due limiti posti alla struttura, la c.o.m. e il tetto di spesa, con onere probatorio ricadente esclusivamente sulla struttura;
ON
- l'assenza di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. da parte dell' dal momento che il rapporto tra il Centro e l'ente sanitario era regolato da precisi vincoli contrattuali sicché le prestazioni extra tetto si ponevano al di fuori del contratto e ON dovevano ritenersi non volute dalla In più, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto aveva comportato l'accettazione da parte del Centro dei provvedimenti sui tetti di spesa e l'impegno a non instaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili;
- che non ricorreva nessuna ipotesi di indebito arricchimento in quanto, alla luce dei ON principi affermati dalle SS.UU. del 2015, l' non era consapevole dell'asserito ingiustificato arricchimento dedotto dal Centro. In più, il avrebbe dovuto Pt_2 dimostrare i costi sostenuti per erogare la prestazione ed eventualmente i mancati introiti che avrebbe potuto percepire, non potendo determinare l'indennizzo sulla base della tariffa applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale rigettava la domanda del Centro e compensava integralmente le spese di lite “tenendo conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla richiesta di pagamento di prestazioni sanitarie rese extrabudget”.
In particolare:
- in via preliminare, affermava la sussistenza della giurisdizione del G.O., in quanto
“Nella fattispecie di causa, non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né la domanda, per come formulata, presuppone la disapplicazione di atti autoritativi”;
- nel merito, riteneva la domanda principale infondata poiché il contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, stipulato tardivamente ma con efficacia retroattiva, conteneva all'art. 11 una clausola di salvaguardia secondo cui il Centro, con la sua sottoscrizione aveva accettato tutti gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati e conoscibili, con rinuncia ad eventuali azioni ed impugnazioni, sicché erano inapplicabili alla fattispecie “le deduzioni di parte attrice relative alla necessità che, in assenza di comunicazione dei tetti di spesa presunti, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_3 remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni
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singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni”;
- quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento, richiamando l'orientamento della S.C. (SS.UU. n. 10798/2015 e sent. n. 11209/2019), stabiliva che la ONr fissazione e comunicazione del tetto di spesa da parte della equivaleva a un diniego implicito di spesa superiore. Pertanto, nel caso in esame, le prestazioni eccedenti costituivano un arricchimento imposto e non voluto dalla Pubblica Amministrazione, escludendo in siffatta maniera il diritto all'indennizzo.
Ha proposto tempestivo appello il , con atto di citazione notificato il 21 Pt_2 maggio 2025, formulando all'uopo due motivi di appello.
1) Con il primo ha censurato la pronuncia di prime cure per aver ritenuto operante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto che avrebbe previsto l'accettazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e la rinuncia ad azioni correlate. Per l'appellante, invece, la clausola riguarderebbe l'impugnazione degli atti amministrativi che determinano il contenuto del contratto e non le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto, come la richiesta di remunerazione per le prestazioni eseguite o le azioni derivanti dalla violazione degli obblighi comportamentali – ad es. il mancato monitoraggio dell'andamento della spesa e la comunicazione dello sforamento ON dei tetti di spesa – da parte dell' In più, per l'appellante è rilevante anche che il contratto è stato comunque stipulato prima (24 marzo 2017) della comunicazione degli addebiti avvenuta il 31 luglio 2017.
2) Con il secondo, invece, si è doluto del rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento ritenuta non indennizzabile dal Tribunale non avendo ritenuto sussistente nella fattispecie l'ipotesi di arricchimento imposto. Orbene, l'appellante, richiamando la giurisprudenza delle SS.UU. del 2015, ha sostenuto che il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dal Centro ha determinato un ON indebito arricchimento senza giusta causa da parte dell' stante la correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificato arricchimento dell'altra che ha beneficiato ON delle relative prestazioni. All' arebbe derivato “un indubbio vantaggio dall'aver evitato un esborso e una diversa diminuzione patrimoniale cui sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima”. Quanto alla misura dell'indennizzo per indebito arricchimento, per il Centro questo dovrebbe corrispondere alla “identica misura dell'impoverimento sofferto dall'opposta, stante la perfetta
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corrispondenza, e quantificabile nel medesimo importo della remunerazione negata”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, così provvedere: In via principale:
1. accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' per non aver remunerato e/o pagato, alla struttura CP_3 attrice quanto dovuto per le prestazioni sanitarie erogate nel mese di marzo e giugno 2017 per
l'importo di € 18.415,37, e per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento €
18.415,37, comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione spettante, o nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs n. 231/2002, sì come modificato dal d.lgs
n. 192/2012, e come maggiorato ex DCA 898/2016; In via subordinata:
2. accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell' in ordine al danno subito dall'attrice CP_3
e, in particolare, per aver violato i doveri di comunicazione, informazione, protezione, buona fede
e correttezza , per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per
l'importo di € 18.415,37 o, nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo di danno morale, e del maggiore danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n. 192/2012; In via sussidiaria, residuale e ulteriormente gravata:
3. accertare e dichiarare la responsabilità, ex art.
2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito arricchimento senza giusta causa attraverso CP_3 il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificata “utilitas” dell'altra e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 18.415,37, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n.192/2012;
4. Con vittoria di spese, compensi del doppio grado di giudizio, spese generali al 15%, IVA e
C.P.A., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si è costituita l' con una comparsa depositata il 16 giugno Parte_2
ON 2025 resistendo ai motivi di appello formulati dalla .
In particolare, ha sostenuto che:
- il Tribunale ha correttamente riconosciuto la validità della clausola di salvaguardia
(art. 11 del contratto) che impone alla struttura convenzionata di accettare
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espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa;
nonché di rinunciare alle azioni/impugnazioni, ma soprattutto l'applicabilità al caso de quo tenuto conto che il
Centro era a conoscenza dello sforamento dei tetti di spesa al momento della sottoscrizione del contratto. A corroborare quanto sostenuto ha richiamato giurisprudenza di merito di questa Corte;
- quanto al secondo motivo, relativo al rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, anche qui l'appellata concorda con il rigetto sancito dal
Tribunale, sostenendo che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe ammissibile verso la P.A. solo quando quest'ultima riconosce l'utilità della prestazione, circostanza che non si sarebbe verificata nella fattispecie;
inoltre, richiamando i principi affermati dalle SS.UU., ha affermato la non ricorrenza dell'ipotesi di ingiustificato arricchimento in quanto quest'ultimo non fu voluto o comunque non consapevole.
Ha poi riproposto espressamente le eccezioni assorbite dalla pronuncia di prime cure:
- l'infondatezza della domanda per non avere il creditore “prodotto alcun documento da cui si evince la corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti in regime di convenzionamento”;
- il superamento del tetto di spesa per i due trimestri considerati (primo e secondo del
2017) come si desumerebbe dalla relazione del Direttore del D.S. n. 27 (n. prot. 594 del
3.4.2018) che a sua volta richiamava le determinazioni aziendali n. prot. “53850/17” e n. prot. “53900/17” che avrebbero stabilito lo sforamento del tetto di spesa per la branca di diabetologia, a cui poi era seguito l'invio al Centro della richiesta di emissione di nota di credito per gli importi non dovuti (note n. prot. 1397/17 e 1398/17). Ha evidenziato di aver assolto il proprio onere probatorio offrendo in comunicazione l'intero monitoraggio del Tavolo Tecnico, nonché gli addebiti di RTU riferiti alle prestazioni erogate successivamente al 21 febbraio 2017 e al 17 giugno 2017. Ha altresì evidenziato che dalla documentazione appena citata si evince che ha assolto i propri obblighi informativi anche prima della stipula del contratto, in particolare dal verbale n. 2/2017 del Tavolo Tecnico della Specialistica Ambulatoriale del 9.8.2017 si evince che “ Pt_3 comunica di aver mensilmente comunicato ad ogni singola struttura ed ai componenti del Tavolo
Tecnico, nonché alle Associazioni di Categoria, con PEC del 13.03.2017, 03.05.2017,
08.06.2017, 19.06.2017 e 19.07.2017, sia la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa ….. sia la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Infine,
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richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito ha ribadito la preminenza del principio dell'invalicabilità del tetto di spesa e l'inesigibilità delle prestazioni extra budget,
a prescindere dall'esistenza o dalla tempestività di un formale provvedimento di regressione tariffaria;
- la tardiva sottoscrizione del contratto che non darebbe titolo per la remunerazione delle prestazioni eseguite anteriormente alla data della sottoscrizione del contratto, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per i contratti con la P.A. sicché la sua ON stipula in corso d'anno o a fine esercizio non avrebbe efficacia retroattiva per l'
Dunque, nel caso de quo tutte le prestazioni rese prima del 24 marzo 2017 non potevano essere remunerate;
- l'errata determinazione del tasso applicabile e della decorrenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02: a) riguardo al tasso ha sostenuto l'applicabilità dei tassi d'interesse previsti dall'art. 7 del contratto che ha previsto un tasso progressivo con maggiorazioni inferiori (2%, 4%, 6%) per i primi sei mesi di ritardo, raggiungendo il tasso pieno di mora solo a partire dal settimo mese;
b) sulla decorrenza ha sostenuto che questa deve originarsi dalla data di stipula del contratto e non dalla data di esecuzione delle prestazioni o della fatturazione, in quanto la stipula del contratto è il presupposto da cui sorge giuridicamente l'obbligo remuneratorio a carico dell'ente pubblico.
Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 novembre 2025 la Corte ha raccolto le conclusioni formulate con la discussione orale (in cui le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi) e si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. È fondato il primo motivo di doglianza formulato dalla . Parte_1
Con esso l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato le domande avanzate dall'appellante in via principale sostenendo che nella specie opererebbero gli effetti della “clausola di salvaguardia” inserita all'art. 11 del contratto stipulato in data 24 marzo 2017 ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs n. 502/1992 (annualità
2017). Per il Tribunale, le allegazioni del tese a paralizzare la circostanza Pt_2
ON impeditiva dedotta dall' (assenza di comunicazioni presuntive esaurimento tetto di spesa e mancata applicazione della R.T.U. in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura allo sforamento) non sarebbero pertinenti con la fattispecie
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azionata sia in quanto il contratto era stato sottoscritto successivamente all'erogazione di alcune prestazioni sia in quanto a norma dell'art. 11 il Centro si era impegnato ad accettare “ tutti gli atti e provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati e conoscibili, e rinuncia ad eventuali azioni ed impugnazioni”.
Il ragionamento del Tribunale non può essere condiviso. Ed infatti, come più volte affermato da questa Corte, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti
– quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti che stanno a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso ma non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al pagamento delle prestazioni rese in conformità del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiare ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” dal momento che essa è precisata esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. ONr Fuori luogo appare pertanto anche il richiamo effettuato dall' nella sua comparsa di costituzione alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2498/2024 secondo cui la sottoscrizione del contratto contenente tale clausola avrebbe determinato “l'accettazione da parte del Centro sanitario (e rinuncia ad eventuali azioni/impugnazioni) di tutti gli atti e provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati
e conoscibili, e quindi anche dei provvedimenti con i quali l' aveva provveduto alla CP_3 comunicazione dei superamenti dei tetti di spesa, alla comunicazione delle decurtazioni delle tariffe per cui è causa e alla richiesta di emissione di note di credito”; la richiamata pronuncia riguarda infatti una fattispecie diversa da quella in esame in cui il contratto era stato sottoscritto al termine dell'annualità di riferimento e, dunque, dopo che erano già intervenuti i provvedimenti in ordine alla riduzione degli importi dovuti. Nel caso di
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specie, al contrario, il contratto è stato sottoscritto in data 24 marzo 2017, dunque prima dell'emissione della documentazione richiamata dall'appellata con cui avrebbe portato a conoscenza del Centro gli asseriti sforamenti: le comunicazioni n. prot. 53860/2017 e n. prot. 53900/2017 sono datate 31 luglio 2017, mentre le note nn. 1397/17 e 1398/17 aventi ad oggetto l'emissione di note di credito per gli importi extra tetto sono datate entrambe 18 settembre 2017.
II. L'accoglimento del primo motivo comporta conseguentemente il vaglio nel Con Con merito della domanda principale proposta dalla . Orbene, la già in primo grado ha depositato in atti, oltre al decreto di accreditamento, il contratto previsto dagli artt. Con 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 stipulato tra la e l' per Parte_2 gli esercizi 2016 e 2017 il 24 marzo dello stesso anno.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture n. 1456/2017 e n. 2912/2017 deve ON ritenersi circostanza non specificamente contestata dall' come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'appellata, già dal primo grado, infatti, non ha sollevato alcuna obiezione concreta in ordine alle prestazioni sanitarie fatturate dalla LID s.a.s., ma si è limitata a richiamare in modo generico gli oneri probatori a carico della creditrice;
piuttosto che rievocare il riparto di tali oneri avrebbe dovuto, infatti, contestare le prestazioni generative del credito oppure la ricorrenza di fatti estintivi del diritto di credito.
Ne consegue che, stanti le indicazioni per tipologia e quantitative contenute in tale documentazione, quest'ultima va ritenuta prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal e del relativo corrispettivo pecuniario. Pt_2
II.1. Ciò posto, occorre ora verificare la sussistenza dei fatti impeditivi/estintivi ON eccepiti dall' in primo grado, sui quali il Tribunale non si è pronunziato in quanto rimasti assorbiti dalla pronuncia di prime cure e riproposti in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ( cfr. Cass. SS.UU. 7940/2019).
In particolare, deve scrutinarsi l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa.
Orbene, nel contratto sottoscritto per gli anni 2016 e 2017 è stato stabilito un tetto di ONr spesa solo per macroarea di diabetologia e non relativo alla struttura LID s.a.s.; l' avrebbe quindi dovuto comunicare mensilmente alla odierna appellante “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Per quanto concerne poi i criteri di remunerazione delle prestazioni in contratto erano previste due regole: al punto a) era disciplinato il caso in
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cui l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo prima della data ON prevista dall'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' Per tali prestazioni – tenuto conto dei limiti invalicabili di spesa - in questi limiti la prestazione poteva essere remunerata ma ad una tariffa ridotta risultante da un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale del singolo centro;
al punto b) era disciplinato il caso in cui l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di ON esaurimento del limite di spesa comunicata dall' ipotesi in cui nulla spettava agli erogatori.
Nel caso in esame, le prestazioni eccedenti rientrano nella lett. a) richiamata;
ne consegue ONr che la avrebbe avuto il diritto di pagarle applicando la R.T.U. secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08. ON Tuttavia, sul piano processuale il richiamo alla regressione tariffaria da parte dell' – tenuta ad eccepirla – si rinviene in primo grado unicamente nella comparsa ON conclusionale, quindi tardivamente. Sul piano documentale, la isulta aver prodotto in giudizio in primo grado solo due note di credito ( 1397 e 1398/2017 ) in cui si faceva un generico riferimento al superamento del tetto di spesa senza richiami alla ON Con regressione. In buona sostanza la nella sua interlocuzione con la , trattava il credito come se stesse facendo applicazione alla regola di cui alla lett. b). dell'art. 5 del contratto, non coerente con la realtà negoziale;
ha quindi rinunziato ad esercitare il proprio diritto a pagare le prestazioni in misura ridotta ed è tenuta a riconoscere l'importo per intero. ON Né esercita influenza di contrasto il fatto che la abbia allegato le date consuntive di sforamento del budget assegnato per il primo e il secondo trimestre alla branca di diabetologia, ossia rispettivamente il 21 febbraio 2017 e il 17 giugno 2017, questo in quanto tali note sono state comunicate soltanto con i prot. n. 53860/2017 e 53900/2017 entrambi datati 31 luglio 2017, ad esaurimenti già avvenuti.
Andando più nello specifico, dalla disamina della documentazione depositata in atti si evince che:
- nella nota n. 53860/2017 del Direttore Generale, relativa al primo trimestre
(depositata dal Centro) è indicata appunto la data effettiva di esaurimento del tetto di spesa, che è l'8 marzo 2017 e non il 21 febbraio 2017 come allegato ON dall' ma nulla si evince in ordine alla data presuntiva e soprattutto la stessa
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nota, come già detto, è stata emessa in data 31.7.2017, ben quattro mesi dopo la scadenza del trimestre considerato;
- allo stesso modo, nella nota n. 53900/2017 del D.G., relativa invece al secondo trimestre (sempre depositata dal Centro) è indicata la data del 24 giugno 2017 - ON e non il 17 come allegato dall' quale data di sforamento a consuntivo del tetto di spesa e anche qui nulla si evince in ordine alla data presuntiva e soprattutto si ripete che anche questa è stata emessa a fine luglio 2017, dopo la scadenza del trimestre considerato;
- nella relazione del Direttore del DS 27 – prot n. 594 del 3.4.2018, invece, c'è la mera indicazione degli importi non dovuti per superamento dei tetti di spesa per la branca di riferimento (peraltro indicata in maniera erronea in quanto si riferisce alle “branche a visita” e non a quella di “diabetologia”) ma non c'è nessun riferimento a date preventive di sforamento;
- stesso discorso vale per le note nn. 1397 e 1398 del 2017 che, recependo le note
53860 e 53900, hanno semplicemente stabilito gli importi delle note di credito relativi alle prestazioni asseritamente extra tetto;
- per quanto concerne i verbali del tavolo tecnico ( prodotti nel fascicolo di primo grado ), non si evincono le pec con cui sarebbero state comunicate mensilmente le percentuali di esaurimento del tetto di spesa di cui ai verbali stessi e le date di sforamento preventivate.
Deve aggiungersi che del tutto irrilevanti sono anche le due recenti pronunce della S.C.
(Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024) richiamate dall'appellata in comparsa di costituzione. In entrambi i casi, infatti, come si rileva dalla descrizione della vicenda nelle stesse contenuta, era intervenuto il provvedimento applicativo della regressione tariffaria, sicché con esse si afferma solo che tale provvedimento produce effetti anche qualora nel corso dell'anno non sia stato regolarmente svolto il monitoraggio o qualora la fissazione dei limiti di spesa sia intervenuta successivamente all'inizio dell'anno.
Pertanto, non appare condivisibile la soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del Tribunale di Napoli (pure prodotta con la comparsa di costituzione), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si
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attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute con riguardo a casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, quindi, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
II.2. Per quanto concerne, invece, l'eccepita tardiva sottoscrizione del contratto rispetto all'esecuzione delle prestazioni, si rileva, in primis, che tale eccezione è totalmente infondata per quanto concerne le prestazioni del secondo trimestre, poiché il contratto è stato sottoscritto il 24 marzo 2017 e le prestazioni sono relative al giugno dello stesso anno, quindi, viene da sé che le stesse sono state rese quando la stipula aveva pieno effetto. Per quelle del primo trimestre, pure laddove si volesse considerare che effettivamente la stipula del contratto era avvenuta successivamente all'esecuzione delle prestazioni qui considerate va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Corte app.
Napoli – tra le varie, cfr. sent. nn. 2254/2023, 3256/2023, 2783/2024, 3900/2024) secondo cui, nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs.
n. 502/92. Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina ON definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinati a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Per quel che qui rileva, la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da ON acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra Centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva in un sistema in cui è fisiologico che l'atto determinativo della spesa sopraggiunge soltanto in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio;
considerato che
gli accordi contrattuali devono
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indicare i tetti di spesa massimi fissati per l'esercizio annuale, non può che essere altrettanto fisiologico che tali accordi vengano stipulati successivamente alla sopravvenienza dell'atto determinativo dei tetti di spesa – e dunque allorquando le prestazioni sanitarie sono state, in tutto o in parte, già erogate.
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche di tutti gli effetti del contratto in esame, avente ad oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi ( in relazione alla prima fattura, relativa a prestazioni che per i primi 23 giorni del mese di marzo sono anteriori al contratto) .
Alla luce di quanto esposto, quindi, il contratto de quo deve considerarsi esistente tra le parti anche per le prestazioni del marzo 2017 . Con
II.3. Quanto agli interessi, la ha invocato gli interessi in contratto;
il tasso applicabile è disciplinato dall'art. 7 che prescrive che il tasso di mora del d.lgs. n. 231/02 viene raggiunto solo a partire dal settimo mese di ritardo, mentre per i mesi fino al sesto
è progressiva. In particolare, per i primi due mesi di ritardo la maggiorazione è di soli due punti percentuali, per i successivi due mesi di ritardo, di quattro punti percentuali e per il quinto ed il sesto mese di ritardo di sei punti percentuali.
III. L'accoglimento del primo motivo e, quindi, della domanda formulata in via principale dall'appellante creditore circa il riconoscimento degli importi richiesti a titolo contrattuale, determina l'assorbimento del secondo motivo afferente alla domanda formulata in via subordinata di riconoscimento degli stessi importi ma a titolo di ingiustificato arricchimento.
IV. In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, l' va condannata al pagamento della somma di € 18.415,37 Parte_2
a titolo di saldo delle prestazioni diabetologiche erogate nel mese di marzo e di giugno
2017, di cui alle fatture nn. 1456/2017 e 2912/2017, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7 comma 4 del contratto intercorso tra le parti. ON Quanto alla decorrenza di tali interessi la non ha precisato partitamente – come sarebbe stato suo onere - quale sia l'importo non pagato per la prima fattura ( marzo) e quale sia l'importo non pagato sulla seconda fattura ( giugno); ne consegue che la decorrenza degli interessi relativi a ciascun importo capitale non può essere individuata ex actis nè potrebbe essere individuata d'ufficio dalla Corte. Pertanto, la decorrenza
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può essere fissata solo alla data della domanda (fino al soddisfo).
V. In virtù dell'accoglimento dell'appello della Parte_1
ON
la l' a condannata al pagamento delle spese del processo di entrambi
[...]
i gradi di giudizio in favore della LID s.a.s. che, in mancanza di note spese, vanno liquidate d'ufficio sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia
(scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00 ), tenendo conto dell'attività in concreto svolta.
Pertanto, sono dovute le seguenti somme:
- per il primo grado, € 2.800,00 per i compensi, oltre € 420,00 per spese generali nella misura di legge nonché € 271,95 per esborsi documentati, da distrarre in favore dell'avv.
Luca Rubinacci per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- per il secondo grado, € 3.200,00 per il compenso, oltre € 480,00 per spese generali nella misura di legge, € 384,50 per spese vive, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Luca
Rubinacci per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] il 21 maggio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli pubblicata il 21 novembre 2024 e recante il n. 10017/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata, condanna l' Parte_2
al pagamento in favore della
[...] Parte_1 della somma di € 18.415,37 oltre interessi al tasso e secondo le maggiorazioni previste ON dall'art. 7, comma 4 del contratto sottoscritto dal Centro e dall' con decorrenza dalla proposizione della domanda fino al soddisfo;
2. condanna l' a rifondere alla controparte le spese del primo Parte_2 grado che liquida nel complessivo importo di € 3.491,95 oltre eventuali diversi accessori, se dovuti da distrarre in favore dell'avv. Luca Rubinacci e quelle del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di € 4064,50 oltre eventuali diversi accessori se dovuti da distrarre in favore dell'avv. Luca Rubinacci.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025
Il Presidente Est.
IN NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa IN NO - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa IN di Martino - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 10017/2024 e pubblicata il 21 novembre 2024, iscritto al n. 2356/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – P.IVA_1 giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello – dall'avv. Luca
Rubinacci (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
(codice fiscale ) in ONroparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316) Persona_1 dall'Avv. Gianpiero Mesco (codice fiscale ) - appellata - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con una citazione notificata il 6 aprile 2018 all' , la Parte_2 [...]
Con (nel prosieguo anche solo ) chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli, in via principale, di “accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218
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c.c., dell' per non aver remunerato e/o pagato, alla struttura attrice quanto dovuto per CP_3 le prestazioni sanitarie erogate nel mese di marzo e giugno 2017 per l'importo di € 18.415,37,
e per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento € 18.415,37, comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione spettante, o nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs n. 231/2002, sì come modificato dal d.lgs n. 192/2012, e come maggiorato ex DCA 898/2016”; in via subordinata, di “accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell' in ordine al danno subito dall'attrice e, in CP_3 particolare, per aver violato i doveri di comunicazione, informazione, protezione, buona fede e correttezza, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per
l'importo di € 18.415,37 o, nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo di danno morale, e del maggiore danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n. 192/2012”; infine, in via ulteriormente sussidiaria, residuale e ulteriormente gravata di “accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito CP_3 arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificata “utilitas” dell'altra e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo
a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 18.415,37, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n.192/2012”.
A sostegno della domanda esponeva:
- di essere un Centro accreditato per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale afferenti alla branca di diabetologia;
- di aver stipulato in data 24 marzo 2017 con l' un contratto ai Parte_2 sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 avente ad oggetto, per l'anno
2017, la fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di diabetologia;
- che per i mesi di marzo e giugno 2017, a fronte dell'attività prestazionale resa e delle fatture emesse, rispettivamente, di € 18.170,33 per il mese di marzo ed €
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ON 23.559,35 per il mese di giugno, l' aveva onorato in parte le fatture e restava debitrice per € 18.415,37;
- che l'amministrazione sanitaria, in violazione del contratto stipulato, non aveva effettuato nei termini previsti il monitoraggio mensile sull'andamento della spesa e non ne aveva dato pronta notizia al Centro che aveva erogato le prestazioni richieste nel primo e secondo trimestre;
- che soltanto il 31 luglio 2017 erano intervenute due comunicazioni – recanti prot.
n. 53860/2017 e 53900/2017 – che informavano dell'esaurimento del tetto di spesa del primo e del secondo trimestre, rispettivamente, il 9 marzo 2017 e il 25 giugno 2017 e che in ragione di ciò nulla sarebbe dovuto per i restanti periodi di ciascun trimestre;
- che il 18 settembre 2017 l' trasmetteva al Centro due comunicazioni – la n. prot. 1397/P e n. 1398/P - con cui lo invitava ad emettere due note di credito, rispettivamente, di € 14.380,77 e di € 4.034,60, per un totale di € 18.415,37, per importi afferenti a prestazioni erogate extra tetto per il I e II trimestre 2017;
- che l' aveva violato gli obblighi informativi previsti dal contratto di comunicazione delle date di sforamento previsionale, delle date di esaurimento a consuntivo del tetto di spesa e, ove tale sforamento si era verificato, avrebbe dovuto adottare una delibera di R.T.U. “basata sulla partecipazione “ponderata” di ciascun centro privato all'avvenuto sforamento”. ON Si costituiva l' convenuta con una comparsa di costituzione il 21 maggio 2018 che, nel richiedere il rigetto della domanda, di contro eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- che l'onere della prova circa il rispetto dei limiti della c.o.m. e dei tetti di spesa spettasse al Centro attore;
- che il saldo residuo non era dovuto per il superamento del tetto di spesa come si evinceva dalla relazione del Direttore del DS n. 27 recante n. prot. 594 del 3.4.2018 che a sua volta richiamava le determinazioni aziendali n. prot. “53883/17” e “53906/17” che avevano stabilito che lo sforamento del tetto di spesa nei mesi de quibus per le branche a ON visita. Con riferimento agli importi extra tetto l' deduceva di avere richiesto ON l'emissione di note di credito il 18 settembre 2017, rimaste prive di riscontro. Per l'
a nulla rilevava il ritardo della trasmissione delle comunicazioni in quanto, postulata l'invalicabilità dei tetti di spesa, sussisteva il diritto di una struttura provvisoriamente
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accreditata a richiedere l'adempimento soltanto laddove le prestazioni fossero state rese nel rispetto dei due limiti posti alla struttura, la c.o.m. e il tetto di spesa, con onere probatorio ricadente esclusivamente sulla struttura;
ON
- l'assenza di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. da parte dell' dal momento che il rapporto tra il Centro e l'ente sanitario era regolato da precisi vincoli contrattuali sicché le prestazioni extra tetto si ponevano al di fuori del contratto e ON dovevano ritenersi non volute dalla In più, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto aveva comportato l'accettazione da parte del Centro dei provvedimenti sui tetti di spesa e l'impegno a non instaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili;
- che non ricorreva nessuna ipotesi di indebito arricchimento in quanto, alla luce dei ON principi affermati dalle SS.UU. del 2015, l' non era consapevole dell'asserito ingiustificato arricchimento dedotto dal Centro. In più, il avrebbe dovuto Pt_2 dimostrare i costi sostenuti per erogare la prestazione ed eventualmente i mancati introiti che avrebbe potuto percepire, non potendo determinare l'indennizzo sulla base della tariffa applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale rigettava la domanda del Centro e compensava integralmente le spese di lite “tenendo conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla richiesta di pagamento di prestazioni sanitarie rese extrabudget”.
In particolare:
- in via preliminare, affermava la sussistenza della giurisdizione del G.O., in quanto
“Nella fattispecie di causa, non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né la domanda, per come formulata, presuppone la disapplicazione di atti autoritativi”;
- nel merito, riteneva la domanda principale infondata poiché il contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, stipulato tardivamente ma con efficacia retroattiva, conteneva all'art. 11 una clausola di salvaguardia secondo cui il Centro, con la sua sottoscrizione aveva accettato tutti gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati e conoscibili, con rinuncia ad eventuali azioni ed impugnazioni, sicché erano inapplicabili alla fattispecie “le deduzioni di parte attrice relative alla necessità che, in assenza di comunicazione dei tetti di spesa presunti, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_3 remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni
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singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni”;
- quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento, richiamando l'orientamento della S.C. (SS.UU. n. 10798/2015 e sent. n. 11209/2019), stabiliva che la ONr fissazione e comunicazione del tetto di spesa da parte della equivaleva a un diniego implicito di spesa superiore. Pertanto, nel caso in esame, le prestazioni eccedenti costituivano un arricchimento imposto e non voluto dalla Pubblica Amministrazione, escludendo in siffatta maniera il diritto all'indennizzo.
Ha proposto tempestivo appello il , con atto di citazione notificato il 21 Pt_2 maggio 2025, formulando all'uopo due motivi di appello.
1) Con il primo ha censurato la pronuncia di prime cure per aver ritenuto operante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto che avrebbe previsto l'accettazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e la rinuncia ad azioni correlate. Per l'appellante, invece, la clausola riguarderebbe l'impugnazione degli atti amministrativi che determinano il contenuto del contratto e non le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto, come la richiesta di remunerazione per le prestazioni eseguite o le azioni derivanti dalla violazione degli obblighi comportamentali – ad es. il mancato monitoraggio dell'andamento della spesa e la comunicazione dello sforamento ON dei tetti di spesa – da parte dell' In più, per l'appellante è rilevante anche che il contratto è stato comunque stipulato prima (24 marzo 2017) della comunicazione degli addebiti avvenuta il 31 luglio 2017.
2) Con il secondo, invece, si è doluto del rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento ritenuta non indennizzabile dal Tribunale non avendo ritenuto sussistente nella fattispecie l'ipotesi di arricchimento imposto. Orbene, l'appellante, richiamando la giurisprudenza delle SS.UU. del 2015, ha sostenuto che il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dal Centro ha determinato un ON indebito arricchimento senza giusta causa da parte dell' stante la correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificato arricchimento dell'altra che ha beneficiato ON delle relative prestazioni. All' arebbe derivato “un indubbio vantaggio dall'aver evitato un esborso e una diversa diminuzione patrimoniale cui sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima”. Quanto alla misura dell'indennizzo per indebito arricchimento, per il Centro questo dovrebbe corrispondere alla “identica misura dell'impoverimento sofferto dall'opposta, stante la perfetta
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corrispondenza, e quantificabile nel medesimo importo della remunerazione negata”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, così provvedere: In via principale:
1. accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' per non aver remunerato e/o pagato, alla struttura CP_3 attrice quanto dovuto per le prestazioni sanitarie erogate nel mese di marzo e giugno 2017 per
l'importo di € 18.415,37, e per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento €
18.415,37, comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione spettante, o nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs n. 231/2002, sì come modificato dal d.lgs
n. 192/2012, e come maggiorato ex DCA 898/2016; In via subordinata:
2. accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell' in ordine al danno subito dall'attrice CP_3
e, in particolare, per aver violato i doveri di comunicazione, informazione, protezione, buona fede
e correttezza , per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per
l'importo di € 18.415,37 o, nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo di danno morale, e del maggiore danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n. 192/2012; In via sussidiaria, residuale e ulteriormente gravata:
3. accertare e dichiarare la responsabilità, ex art.
2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito arricchimento senza giusta causa attraverso CP_3 il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificata “utilitas” dell'altra e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 18.415,37, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/02, come modificato dal d.lgs n.192/2012;
4. Con vittoria di spese, compensi del doppio grado di giudizio, spese generali al 15%, IVA e
C.P.A., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si è costituita l' con una comparsa depositata il 16 giugno Parte_2
ON 2025 resistendo ai motivi di appello formulati dalla .
In particolare, ha sostenuto che:
- il Tribunale ha correttamente riconosciuto la validità della clausola di salvaguardia
(art. 11 del contratto) che impone alla struttura convenzionata di accettare
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espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa;
nonché di rinunciare alle azioni/impugnazioni, ma soprattutto l'applicabilità al caso de quo tenuto conto che il
Centro era a conoscenza dello sforamento dei tetti di spesa al momento della sottoscrizione del contratto. A corroborare quanto sostenuto ha richiamato giurisprudenza di merito di questa Corte;
- quanto al secondo motivo, relativo al rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, anche qui l'appellata concorda con il rigetto sancito dal
Tribunale, sostenendo che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe ammissibile verso la P.A. solo quando quest'ultima riconosce l'utilità della prestazione, circostanza che non si sarebbe verificata nella fattispecie;
inoltre, richiamando i principi affermati dalle SS.UU., ha affermato la non ricorrenza dell'ipotesi di ingiustificato arricchimento in quanto quest'ultimo non fu voluto o comunque non consapevole.
Ha poi riproposto espressamente le eccezioni assorbite dalla pronuncia di prime cure:
- l'infondatezza della domanda per non avere il creditore “prodotto alcun documento da cui si evince la corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti in regime di convenzionamento”;
- il superamento del tetto di spesa per i due trimestri considerati (primo e secondo del
2017) come si desumerebbe dalla relazione del Direttore del D.S. n. 27 (n. prot. 594 del
3.4.2018) che a sua volta richiamava le determinazioni aziendali n. prot. “53850/17” e n. prot. “53900/17” che avrebbero stabilito lo sforamento del tetto di spesa per la branca di diabetologia, a cui poi era seguito l'invio al Centro della richiesta di emissione di nota di credito per gli importi non dovuti (note n. prot. 1397/17 e 1398/17). Ha evidenziato di aver assolto il proprio onere probatorio offrendo in comunicazione l'intero monitoraggio del Tavolo Tecnico, nonché gli addebiti di RTU riferiti alle prestazioni erogate successivamente al 21 febbraio 2017 e al 17 giugno 2017. Ha altresì evidenziato che dalla documentazione appena citata si evince che ha assolto i propri obblighi informativi anche prima della stipula del contratto, in particolare dal verbale n. 2/2017 del Tavolo Tecnico della Specialistica Ambulatoriale del 9.8.2017 si evince che “ Pt_3 comunica di aver mensilmente comunicato ad ogni singola struttura ed ai componenti del Tavolo
Tecnico, nonché alle Associazioni di Categoria, con PEC del 13.03.2017, 03.05.2017,
08.06.2017, 19.06.2017 e 19.07.2017, sia la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa ….. sia la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Infine,
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richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito ha ribadito la preminenza del principio dell'invalicabilità del tetto di spesa e l'inesigibilità delle prestazioni extra budget,
a prescindere dall'esistenza o dalla tempestività di un formale provvedimento di regressione tariffaria;
- la tardiva sottoscrizione del contratto che non darebbe titolo per la remunerazione delle prestazioni eseguite anteriormente alla data della sottoscrizione del contratto, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per i contratti con la P.A. sicché la sua ON stipula in corso d'anno o a fine esercizio non avrebbe efficacia retroattiva per l'
Dunque, nel caso de quo tutte le prestazioni rese prima del 24 marzo 2017 non potevano essere remunerate;
- l'errata determinazione del tasso applicabile e della decorrenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02: a) riguardo al tasso ha sostenuto l'applicabilità dei tassi d'interesse previsti dall'art. 7 del contratto che ha previsto un tasso progressivo con maggiorazioni inferiori (2%, 4%, 6%) per i primi sei mesi di ritardo, raggiungendo il tasso pieno di mora solo a partire dal settimo mese;
b) sulla decorrenza ha sostenuto che questa deve originarsi dalla data di stipula del contratto e non dalla data di esecuzione delle prestazioni o della fatturazione, in quanto la stipula del contratto è il presupposto da cui sorge giuridicamente l'obbligo remuneratorio a carico dell'ente pubblico.
Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 novembre 2025 la Corte ha raccolto le conclusioni formulate con la discussione orale (in cui le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi) e si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. È fondato il primo motivo di doglianza formulato dalla . Parte_1
Con esso l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato le domande avanzate dall'appellante in via principale sostenendo che nella specie opererebbero gli effetti della “clausola di salvaguardia” inserita all'art. 11 del contratto stipulato in data 24 marzo 2017 ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs n. 502/1992 (annualità
2017). Per il Tribunale, le allegazioni del tese a paralizzare la circostanza Pt_2
ON impeditiva dedotta dall' (assenza di comunicazioni presuntive esaurimento tetto di spesa e mancata applicazione della R.T.U. in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura allo sforamento) non sarebbero pertinenti con la fattispecie
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azionata sia in quanto il contratto era stato sottoscritto successivamente all'erogazione di alcune prestazioni sia in quanto a norma dell'art. 11 il Centro si era impegnato ad accettare “ tutti gli atti e provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati e conoscibili, e rinuncia ad eventuali azioni ed impugnazioni”.
Il ragionamento del Tribunale non può essere condiviso. Ed infatti, come più volte affermato da questa Corte, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti
– quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti che stanno a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso ma non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al pagamento delle prestazioni rese in conformità del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiare ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” dal momento che essa è precisata esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. ONr Fuori luogo appare pertanto anche il richiamo effettuato dall' nella sua comparsa di costituzione alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2498/2024 secondo cui la sottoscrizione del contratto contenente tale clausola avrebbe determinato “l'accettazione da parte del Centro sanitario (e rinuncia ad eventuali azioni/impugnazioni) di tutti gli atti e provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati
e conoscibili, e quindi anche dei provvedimenti con i quali l' aveva provveduto alla CP_3 comunicazione dei superamenti dei tetti di spesa, alla comunicazione delle decurtazioni delle tariffe per cui è causa e alla richiesta di emissione di note di credito”; la richiamata pronuncia riguarda infatti una fattispecie diversa da quella in esame in cui il contratto era stato sottoscritto al termine dell'annualità di riferimento e, dunque, dopo che erano già intervenuti i provvedimenti in ordine alla riduzione degli importi dovuti. Nel caso di
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specie, al contrario, il contratto è stato sottoscritto in data 24 marzo 2017, dunque prima dell'emissione della documentazione richiamata dall'appellata con cui avrebbe portato a conoscenza del Centro gli asseriti sforamenti: le comunicazioni n. prot. 53860/2017 e n. prot. 53900/2017 sono datate 31 luglio 2017, mentre le note nn. 1397/17 e 1398/17 aventi ad oggetto l'emissione di note di credito per gli importi extra tetto sono datate entrambe 18 settembre 2017.
II. L'accoglimento del primo motivo comporta conseguentemente il vaglio nel Con Con merito della domanda principale proposta dalla . Orbene, la già in primo grado ha depositato in atti, oltre al decreto di accreditamento, il contratto previsto dagli artt. Con 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 stipulato tra la e l' per Parte_2 gli esercizi 2016 e 2017 il 24 marzo dello stesso anno.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture n. 1456/2017 e n. 2912/2017 deve ON ritenersi circostanza non specificamente contestata dall' come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'appellata, già dal primo grado, infatti, non ha sollevato alcuna obiezione concreta in ordine alle prestazioni sanitarie fatturate dalla LID s.a.s., ma si è limitata a richiamare in modo generico gli oneri probatori a carico della creditrice;
piuttosto che rievocare il riparto di tali oneri avrebbe dovuto, infatti, contestare le prestazioni generative del credito oppure la ricorrenza di fatti estintivi del diritto di credito.
Ne consegue che, stanti le indicazioni per tipologia e quantitative contenute in tale documentazione, quest'ultima va ritenuta prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal e del relativo corrispettivo pecuniario. Pt_2
II.1. Ciò posto, occorre ora verificare la sussistenza dei fatti impeditivi/estintivi ON eccepiti dall' in primo grado, sui quali il Tribunale non si è pronunziato in quanto rimasti assorbiti dalla pronuncia di prime cure e riproposti in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ( cfr. Cass. SS.UU. 7940/2019).
In particolare, deve scrutinarsi l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa.
Orbene, nel contratto sottoscritto per gli anni 2016 e 2017 è stato stabilito un tetto di ONr spesa solo per macroarea di diabetologia e non relativo alla struttura LID s.a.s.; l' avrebbe quindi dovuto comunicare mensilmente alla odierna appellante “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Per quanto concerne poi i criteri di remunerazione delle prestazioni in contratto erano previste due regole: al punto a) era disciplinato il caso in
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cui l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo prima della data ON prevista dall'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' Per tali prestazioni – tenuto conto dei limiti invalicabili di spesa - in questi limiti la prestazione poteva essere remunerata ma ad una tariffa ridotta risultante da un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale del singolo centro;
al punto b) era disciplinato il caso in cui l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di ON esaurimento del limite di spesa comunicata dall' ipotesi in cui nulla spettava agli erogatori.
Nel caso in esame, le prestazioni eccedenti rientrano nella lett. a) richiamata;
ne consegue ONr che la avrebbe avuto il diritto di pagarle applicando la R.T.U. secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08. ON Tuttavia, sul piano processuale il richiamo alla regressione tariffaria da parte dell' – tenuta ad eccepirla – si rinviene in primo grado unicamente nella comparsa ON conclusionale, quindi tardivamente. Sul piano documentale, la isulta aver prodotto in giudizio in primo grado solo due note di credito ( 1397 e 1398/2017 ) in cui si faceva un generico riferimento al superamento del tetto di spesa senza richiami alla ON Con regressione. In buona sostanza la nella sua interlocuzione con la , trattava il credito come se stesse facendo applicazione alla regola di cui alla lett. b). dell'art. 5 del contratto, non coerente con la realtà negoziale;
ha quindi rinunziato ad esercitare il proprio diritto a pagare le prestazioni in misura ridotta ed è tenuta a riconoscere l'importo per intero. ON Né esercita influenza di contrasto il fatto che la abbia allegato le date consuntive di sforamento del budget assegnato per il primo e il secondo trimestre alla branca di diabetologia, ossia rispettivamente il 21 febbraio 2017 e il 17 giugno 2017, questo in quanto tali note sono state comunicate soltanto con i prot. n. 53860/2017 e 53900/2017 entrambi datati 31 luglio 2017, ad esaurimenti già avvenuti.
Andando più nello specifico, dalla disamina della documentazione depositata in atti si evince che:
- nella nota n. 53860/2017 del Direttore Generale, relativa al primo trimestre
(depositata dal Centro) è indicata appunto la data effettiva di esaurimento del tetto di spesa, che è l'8 marzo 2017 e non il 21 febbraio 2017 come allegato ON dall' ma nulla si evince in ordine alla data presuntiva e soprattutto la stessa
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nota, come già detto, è stata emessa in data 31.7.2017, ben quattro mesi dopo la scadenza del trimestre considerato;
- allo stesso modo, nella nota n. 53900/2017 del D.G., relativa invece al secondo trimestre (sempre depositata dal Centro) è indicata la data del 24 giugno 2017 - ON e non il 17 come allegato dall' quale data di sforamento a consuntivo del tetto di spesa e anche qui nulla si evince in ordine alla data presuntiva e soprattutto si ripete che anche questa è stata emessa a fine luglio 2017, dopo la scadenza del trimestre considerato;
- nella relazione del Direttore del DS 27 – prot n. 594 del 3.4.2018, invece, c'è la mera indicazione degli importi non dovuti per superamento dei tetti di spesa per la branca di riferimento (peraltro indicata in maniera erronea in quanto si riferisce alle “branche a visita” e non a quella di “diabetologia”) ma non c'è nessun riferimento a date preventive di sforamento;
- stesso discorso vale per le note nn. 1397 e 1398 del 2017 che, recependo le note
53860 e 53900, hanno semplicemente stabilito gli importi delle note di credito relativi alle prestazioni asseritamente extra tetto;
- per quanto concerne i verbali del tavolo tecnico ( prodotti nel fascicolo di primo grado ), non si evincono le pec con cui sarebbero state comunicate mensilmente le percentuali di esaurimento del tetto di spesa di cui ai verbali stessi e le date di sforamento preventivate.
Deve aggiungersi che del tutto irrilevanti sono anche le due recenti pronunce della S.C.
(Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024) richiamate dall'appellata in comparsa di costituzione. In entrambi i casi, infatti, come si rileva dalla descrizione della vicenda nelle stesse contenuta, era intervenuto il provvedimento applicativo della regressione tariffaria, sicché con esse si afferma solo che tale provvedimento produce effetti anche qualora nel corso dell'anno non sia stato regolarmente svolto il monitoraggio o qualora la fissazione dei limiti di spesa sia intervenuta successivamente all'inizio dell'anno.
Pertanto, non appare condivisibile la soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del Tribunale di Napoli (pure prodotta con la comparsa di costituzione), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si
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attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute con riguardo a casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, quindi, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
II.2. Per quanto concerne, invece, l'eccepita tardiva sottoscrizione del contratto rispetto all'esecuzione delle prestazioni, si rileva, in primis, che tale eccezione è totalmente infondata per quanto concerne le prestazioni del secondo trimestre, poiché il contratto è stato sottoscritto il 24 marzo 2017 e le prestazioni sono relative al giugno dello stesso anno, quindi, viene da sé che le stesse sono state rese quando la stipula aveva pieno effetto. Per quelle del primo trimestre, pure laddove si volesse considerare che effettivamente la stipula del contratto era avvenuta successivamente all'esecuzione delle prestazioni qui considerate va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Corte app.
Napoli – tra le varie, cfr. sent. nn. 2254/2023, 3256/2023, 2783/2024, 3900/2024) secondo cui, nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs.
n. 502/92. Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina ON definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinati a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Per quel che qui rileva, la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da ON acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra Centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva in un sistema in cui è fisiologico che l'atto determinativo della spesa sopraggiunge soltanto in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio;
considerato che
gli accordi contrattuali devono
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indicare i tetti di spesa massimi fissati per l'esercizio annuale, non può che essere altrettanto fisiologico che tali accordi vengano stipulati successivamente alla sopravvenienza dell'atto determinativo dei tetti di spesa – e dunque allorquando le prestazioni sanitarie sono state, in tutto o in parte, già erogate.
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche di tutti gli effetti del contratto in esame, avente ad oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi ( in relazione alla prima fattura, relativa a prestazioni che per i primi 23 giorni del mese di marzo sono anteriori al contratto) .
Alla luce di quanto esposto, quindi, il contratto de quo deve considerarsi esistente tra le parti anche per le prestazioni del marzo 2017 . Con
II.3. Quanto agli interessi, la ha invocato gli interessi in contratto;
il tasso applicabile è disciplinato dall'art. 7 che prescrive che il tasso di mora del d.lgs. n. 231/02 viene raggiunto solo a partire dal settimo mese di ritardo, mentre per i mesi fino al sesto
è progressiva. In particolare, per i primi due mesi di ritardo la maggiorazione è di soli due punti percentuali, per i successivi due mesi di ritardo, di quattro punti percentuali e per il quinto ed il sesto mese di ritardo di sei punti percentuali.
III. L'accoglimento del primo motivo e, quindi, della domanda formulata in via principale dall'appellante creditore circa il riconoscimento degli importi richiesti a titolo contrattuale, determina l'assorbimento del secondo motivo afferente alla domanda formulata in via subordinata di riconoscimento degli stessi importi ma a titolo di ingiustificato arricchimento.
IV. In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, l' va condannata al pagamento della somma di € 18.415,37 Parte_2
a titolo di saldo delle prestazioni diabetologiche erogate nel mese di marzo e di giugno
2017, di cui alle fatture nn. 1456/2017 e 2912/2017, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7 comma 4 del contratto intercorso tra le parti. ON Quanto alla decorrenza di tali interessi la non ha precisato partitamente – come sarebbe stato suo onere - quale sia l'importo non pagato per la prima fattura ( marzo) e quale sia l'importo non pagato sulla seconda fattura ( giugno); ne consegue che la decorrenza degli interessi relativi a ciascun importo capitale non può essere individuata ex actis nè potrebbe essere individuata d'ufficio dalla Corte. Pertanto, la decorrenza
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può essere fissata solo alla data della domanda (fino al soddisfo).
V. In virtù dell'accoglimento dell'appello della Parte_1
ON
la l' a condannata al pagamento delle spese del processo di entrambi
[...]
i gradi di giudizio in favore della LID s.a.s. che, in mancanza di note spese, vanno liquidate d'ufficio sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia
(scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00 ), tenendo conto dell'attività in concreto svolta.
Pertanto, sono dovute le seguenti somme:
- per il primo grado, € 2.800,00 per i compensi, oltre € 420,00 per spese generali nella misura di legge nonché € 271,95 per esborsi documentati, da distrarre in favore dell'avv.
Luca Rubinacci per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- per il secondo grado, € 3.200,00 per il compenso, oltre € 480,00 per spese generali nella misura di legge, € 384,50 per spese vive, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Luca
Rubinacci per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] il 21 maggio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli pubblicata il 21 novembre 2024 e recante il n. 10017/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata, condanna l' Parte_2
al pagamento in favore della
[...] Parte_1 della somma di € 18.415,37 oltre interessi al tasso e secondo le maggiorazioni previste ON dall'art. 7, comma 4 del contratto sottoscritto dal Centro e dall' con decorrenza dalla proposizione della domanda fino al soddisfo;
2. condanna l' a rifondere alla controparte le spese del primo Parte_2 grado che liquida nel complessivo importo di € 3.491,95 oltre eventuali diversi accessori, se dovuti da distrarre in favore dell'avv. Luca Rubinacci e quelle del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di € 4064,50 oltre eventuali diversi accessori se dovuti da distrarre in favore dell'avv. Luca Rubinacci.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025
Il Presidente Est.
IN NO
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