CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.39/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 3/7/24 e promossa DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria GIROLDI ed Avv. Pt_1 Oreste MANZI, elett.te dom.to in VIA GRAMSCI N.6/8 C/O UFF LEGALE
40121 BOLOGNA. Pt_1 Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellata contumace
con sede in Roma, in persona del Controparte_2 procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa, nel presente giudizio dall' avv. Mario Franchella, del Foro di Reggio Emilia, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni prescritte dalla legge al proprio indirizzo PEC. Appellata
AVVERSO la sentenza n. 1367/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 09/12/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio la compagnia Pt_1 [...]
e per ivi sentir riconoscere e CP_2 Controparte_1 dichiarare che le lesioni occorse a quali Parte_2 conseguenza del sinistro stradale accaduto in Collecchio in data 20/02/2015 erano state cagionate per esclusiva responsabilità di conducente del veicolo FIAT MAREA S.W. BL560AH, di CP_3 proprietà della assicurato per la responsabilità Controparte_1 civile presso con conseguente Controparte_2 radicarsi di analogo diritto, in via surrogatoria e/o diretta, in capo all'ente attore nei confronti di quest'ultimo e del relativo ente assicuratore della responsabilità civile,
[...]
e, per l'effetto, condannare, Controparte_2 conseguentemente, i convenuti, nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, al rimborso in favore dell' Sede Prov.le di Pt_1 Parma- della somma di € 132.053,61, importo da versare ed aggiornare al momento del saldo, di cui € 118.689,86 a titolo di sorte ed € 13.368,75 a titolo di accessori sino al 20/9/2019 oltre accessori al saldo. Allegava l'Istituto: 1) di avere riconosciuto a Parte_2 Assegno mensile di invalidità ex L. 118/1971 il cui importo capitalizzato ammonta ad €132.053,61V in seguito all'incidente stradale avvenuto in premessa;
2) che il sinistro risultava interamente ed inconfutabilmente imputabile alla esclusiva colpa, imprudenza ed imperizia di 3) di avere inanemente CP_3 intimato al responsabile ed alla compagnia Controparte_2 assicurante la relativa responsabilità civile, la rifusione delle prestazioni erogate pari ad € 132.053,61 di sorte capitale, interessi e spese in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c L 183/2010 e dell'art. 141 D.lgv 209/2005 senza ottenere, dopo una prima missiva, alcun ulteriore riscontro.
da parte sua chiedeva che l'adito Controparte_2 Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare l'insussistenza del danno patrimoniale richiesto in via surrogatoria da per Pt_1 mancanza dei presupposti di fatto e di diritto di tale richiesta e, conseguentemente, b) respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice siccome infondata e, comunque, non provata;
in via di mero subordine: c) determinare l'effettiva entità, in via percentuale, della perdita della capacità lavorativa specifica da parte di e, per Parte_2 l'effetto, liquidare il danno patrimoniale in favore di Pt_1 quale surrogante del danneggiato principale, limitatamente alla percentuale di cui sub c) e comunque applicando il criterio di calcolo del triplo della pensione sociale, tenuto conto dello stato di disoccupazione in cui versava all'epoca Parte_2 del sinistro de quo e, conseguentemente, respingere ogni ulteriore e diversa richiesta risarcitoria formulata in questa sede da Pt_1 siccome infondata, in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. Rilevava il primo giudice che le risultanze della CTU elaborata dal dott. e la stessa produzione documentale, in Per_1 particolare quella della Commissione CA , avevano appurato Pt_1 che il , a partire dal 1.4.2016 in poi, non avesse più Pt_2 percepito somme da parte dell' a titolo di Controparte_4 assegno di invalidità per aver ridotto la percentuale di invalidità al 60%; concludeva poi il CTU che tale percentuale era da considerarsi definitiva "in assenza di elementi che consentano di valutare le menomazioni nel periodo successivo e in attualità... ". Nel caso di specie, era acclarato che dopo l'iniziale erogazione dell'assegno, al , che subito dopo 1'infortunio aveva una Pt_2 percentuale di invalidità tale da aver diritto a tale emolumento, nel 2016 si interrompeva il trattamento previdenziale per aver goduto di un miglioramento, che aveva portato la sua condizione di salute al di sopra del limite del 16% di legge. Pertanto, aderiva e richiamava si tale circostanza paradigmatica, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17966/2021 che aveva dato delle innovative e precise indicazioni sui limiti del diritto di surroga dell'ente previdenziale, superando il criterio della capitalizzazione tout court dell'intero rapporto, quantificazione indifferente ad ogni mutamento di condizione, se non in caso di premorienza, a favore del criterio della erogazione in concreto effettuata, specie, se, come nel nostro caso, interrotta a seguito di miglioramento.
-Avverso tale decisione propone appello l' per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo lamenta l' la errata interpretazione ed Pt_1 errata applicazione da parte del giudice di prime cure della disposizione di cui all'art. 41 L. 183/2010, commi 1 e 2 , ove prevede che la prestazione di invalidità civile riconosciuta debba essere recuperata in ragione del valore capitale della stessa determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo così conto tale norma anche dei “rischi” delle variazioni in peius delle condizioni dell' infortunato. In ordine ai criteri di calcolo della capitalizzazione della prestazione erogata, appurato che al è stata riconosciuta Pt_2 ed erogata la prestazione assegno di invalidità e che tale stato patologico era eziologicamente riconducibile al sinistro occorsogli, la cui attribuibilità al comportamento colposo di alla guida dell'autovettura di Proprietà di CP_5 CP_1
, assicurata per la responsabilità civile con è
[...] CP_2 incontestata, occorreva valutare gli eventuali effetti riconducili alla successiva revoca della prestazione a cagione del miglioramento delle condizioni sanitarie. Contestava l'Ente che l' arresto posto a fondamento dell'appellata sentenza, ovvero la Sentenza resa dalla Cassazione n. 17966/2021 doveva ritenersi isolata, in quanto non solo confliggente con il chiaro dettato normativo, ma anche in totale difformità e disarmonia con tutta l'elaborazione giurisprudenziale e nomofilattica maturata fino alla data di emanazione della stessa, segnatamente la menzionata sentenza della Suprema Corte 28/03/2003 n.4688. Spiegava l'appellante come contrariamente a quanto affermato nella sentenza del 2021, anche la pronuncia della Cassazione 3356/2010 si poneva in consapevole armonia con il citato orientamento consolidato, ove il decisum apparentemente diverso veniva motivato dalla circostanza che, in tale ipotesi, il beneficiario era deceduto, e pertanto la prestazione non avrebbe più potuto essere richiesta e nuovamente concessa, nemmeno in esito a proposizione di accertamento tecnico preventivo, a cagione di un successivo aggravarsi delle condizioni del percipiente, sempre riconducibili, eziologicamente, al sinistro subìto. Ribadiva l'Ente che la divergente sentenza n. 17966/2021 non era né condivisibile nè estendibile all'odierno giudizio, non solo in quanto non aveva ad oggetto un'estinzione del diritto alla prestazione in esito a decesso del beneficiario, ma anche attesa la quasi certa “riforma” della decisione stessa, adottata in violazione e difformità dal dettato normativo di cui all'art 41 L 183/2010. Il punto critico che lascia “scoperto” il nuovo orientamento è che lo stato di salute del danneggiato potrebbe, malauguratamente, subire peggioramenti, con conseguente reviviscenza del diritto alla prestazione, ottenibile anche tramite esperimento di accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc e proprio per questo motivo la legge ha disposto che all' spetti, in via Pt_1 surrogatoria, un ristoro pari all'intera somma corrispondente alla capitalizzazione della prestazione assegno di invalidità ex l. 118/1971. Circa poi il quantum dovuto, anche a titolo di accessori, atteso il mancato tempestivo pagamento, la pretesa dell' doveva e CP_4 deve essere attualizzata al momento del pagamento ed adeguata, tramite decorso di accessori, in modo da rappresentare l'importo del risarcimento effettivamente dovuto in surroga. 2) Con il secondo motivo, in via subordinata, lamenta l'appellante la errata interpretazione ed errata applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dei principi presiedenti l'onere di allegazione, contestazione e prova anche ai sensi dell'art 115 cpc laddove aveva ritenuto di non poter nemmeno accogliere la domanda subordinata rassegnata dall'istituto, liquidando l'importo pari alle prestazioni effettivamente erogate sul presupposto del mancato deposito di documentazione attestante il versamento, dolendosi l'Ente che le quantificazioni dedotte dall' sono Pt_1 accompagnate da una presunzione di veridicità e di congruità.
-Si costituiva contestando totalmente la proposta CP_2 impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) Venendo in medias res della dibattuta questione, la sentenza della Suprema Corte n. 17966/2021 posta a base del principio giuridico su cui radica la presa decisione ha effettivamente
“rovesciato” l'orizzonte del tema concernente il diritto alla surroga dell' e, soprattutto i criteri economico-patrimoniali Pt_1 e gli eventuali limiti su cui l'Ente previdenziale può rapportare la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'assicuratore del danneggiante per le somme che l'Ente medesimo ha dovuto erogare a titolo di rendita, dando delle innovative e precise indicazioni sui limiti del diritto di surroga dell'ente previdenziale. A ben vedere, la Cassazione è partita dalla ricostruzione per c.d.
“dogmatica” dell'istituto della surroga, esprimendo un passaggio radicale che sostiene l'intero ragionamento che assurge a statuizione di ordine assolutamente generale, e non limitato solo ad un tipo di casistica. "Tale istituto, infatti, consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione (...) ". Conseguenzialmente prosegue la stessa Corte che "non è condivisibile quel principio secondo cui il diritto di di Pt_1 surrogazione ex art. 1916 c.c. nei diritti dell 'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale abbia erogato la prestazione previdenziale, va CP_6 rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati ma, a norma dell'art. 14 L. 222/84, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati con decreto ministeriale (...) ". Pertanto, viene scolpito un principio di diritto in forza del quale: "nell 'ipotesi in cui il giudice debba valutare il contenuto della surroga riferita a un danno de futuro, deve essere affermata la rilevanza, anche giuridica, dell 'eventuale sopravvenienza di una modifica delle condizioni del danneggiato che evidenzi il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere sul danno come per come liquidato (...), tale principio va applicato anche all 'assicuratore sociale (...)”. Dunque, “una volta riconosciuto l'indennizzo, potrà CP_6 esercitare la surroga per la rendita come liquidata (...) nell'ipotesi di successiva modifica migliorativa delle condizioni del danneggiato, tale evento incide necessariamente sull 'oggetto della surroga... ". Rimane così smentito, anche nel nostro caso, che la Corte si sia voluta, anche implicitamente, limitare alla sola ipotesi della premorienza, essendo tra l'altro sufficiente ad osservare che, se così fosse, non vi sarebbe stata necessità di un intervento in punto di diritto di tale articolazione in quanto l'evento morte non aveva, di per sé, generato dubbi sui “rischi” dell'assicuratore sociale, ma neanche in capo agli assicuratori privati, proprio in relazione al “centro” della problematica, ovvero la eventuale scopertura dell'Ente previdenziale, in caso di eventuale successivo peggioramento delle condizioni che, invece, al momento, consentirebbero all'Ente l'interruzione, con diritto alla surroga di quanto però, concretamente erogato.
-B) Orbene, il forza di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, che anche per questo giudice di secondo grado è condivisibile ed al quale si aderisce in virtù di fondamento di ragionevolezza, oltrechè di riallineamento dei principi generali ed uguali per istituti di diritto civile, come la surroga, a prescindere dalla qualità, se pubblica o privata, dei soggetti erogatori, Pt_1 avrebbe in ipotesi diritto al rimborso di quanto effettivamente erogato al danneggiato. Ora, è certamente vero che i conteggi degli Enti pubblici assistenziali, come l' nel nostro caso, godono e sono Pt_1 assistiti da una presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che, nel caso specifico, possono esser contestati da contestazioni specifiche sul metodo di calcolo utilizzato per la determinazione del quantum o per le operazioni di contabilità effettuate. Nel nostro caso specifico, deve convenirsi il difetto nella prova propriamente della erogazione.
non ha depositato in atti alcuna documentazione attestante Pt_1 tali versamenti, limitandosi a chiedere quello che ipoteticamente avrebbe versato al danneggiato , sulla base della sola Pt_2 produzione del verbale di riconoscimento della prestazione e di quanto, dal punto di vista strettamente medico deducibile dalla stessa CTU medico-legale.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 13/5/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.39/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 3/7/24 e promossa DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria GIROLDI ed Avv. Pt_1 Oreste MANZI, elett.te dom.to in VIA GRAMSCI N.6/8 C/O UFF LEGALE
40121 BOLOGNA. Pt_1 Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellata contumace
con sede in Roma, in persona del Controparte_2 procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa, nel presente giudizio dall' avv. Mario Franchella, del Foro di Reggio Emilia, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni prescritte dalla legge al proprio indirizzo PEC. Appellata
AVVERSO la sentenza n. 1367/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 09/12/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio la compagnia Pt_1 [...]
e per ivi sentir riconoscere e CP_2 Controparte_1 dichiarare che le lesioni occorse a quali Parte_2 conseguenza del sinistro stradale accaduto in Collecchio in data 20/02/2015 erano state cagionate per esclusiva responsabilità di conducente del veicolo FIAT MAREA S.W. BL560AH, di CP_3 proprietà della assicurato per la responsabilità Controparte_1 civile presso con conseguente Controparte_2 radicarsi di analogo diritto, in via surrogatoria e/o diretta, in capo all'ente attore nei confronti di quest'ultimo e del relativo ente assicuratore della responsabilità civile,
[...]
e, per l'effetto, condannare, Controparte_2 conseguentemente, i convenuti, nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, al rimborso in favore dell' Sede Prov.le di Pt_1 Parma- della somma di € 132.053,61, importo da versare ed aggiornare al momento del saldo, di cui € 118.689,86 a titolo di sorte ed € 13.368,75 a titolo di accessori sino al 20/9/2019 oltre accessori al saldo. Allegava l'Istituto: 1) di avere riconosciuto a Parte_2 Assegno mensile di invalidità ex L. 118/1971 il cui importo capitalizzato ammonta ad €132.053,61V in seguito all'incidente stradale avvenuto in premessa;
2) che il sinistro risultava interamente ed inconfutabilmente imputabile alla esclusiva colpa, imprudenza ed imperizia di 3) di avere inanemente CP_3 intimato al responsabile ed alla compagnia Controparte_2 assicurante la relativa responsabilità civile, la rifusione delle prestazioni erogate pari ad € 132.053,61 di sorte capitale, interessi e spese in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c L 183/2010 e dell'art. 141 D.lgv 209/2005 senza ottenere, dopo una prima missiva, alcun ulteriore riscontro.
da parte sua chiedeva che l'adito Controparte_2 Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare l'insussistenza del danno patrimoniale richiesto in via surrogatoria da per Pt_1 mancanza dei presupposti di fatto e di diritto di tale richiesta e, conseguentemente, b) respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice siccome infondata e, comunque, non provata;
in via di mero subordine: c) determinare l'effettiva entità, in via percentuale, della perdita della capacità lavorativa specifica da parte di e, per Parte_2 l'effetto, liquidare il danno patrimoniale in favore di Pt_1 quale surrogante del danneggiato principale, limitatamente alla percentuale di cui sub c) e comunque applicando il criterio di calcolo del triplo della pensione sociale, tenuto conto dello stato di disoccupazione in cui versava all'epoca Parte_2 del sinistro de quo e, conseguentemente, respingere ogni ulteriore e diversa richiesta risarcitoria formulata in questa sede da Pt_1 siccome infondata, in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. Rilevava il primo giudice che le risultanze della CTU elaborata dal dott. e la stessa produzione documentale, in Per_1 particolare quella della Commissione CA , avevano appurato Pt_1 che il , a partire dal 1.4.2016 in poi, non avesse più Pt_2 percepito somme da parte dell' a titolo di Controparte_4 assegno di invalidità per aver ridotto la percentuale di invalidità al 60%; concludeva poi il CTU che tale percentuale era da considerarsi definitiva "in assenza di elementi che consentano di valutare le menomazioni nel periodo successivo e in attualità... ". Nel caso di specie, era acclarato che dopo l'iniziale erogazione dell'assegno, al , che subito dopo 1'infortunio aveva una Pt_2 percentuale di invalidità tale da aver diritto a tale emolumento, nel 2016 si interrompeva il trattamento previdenziale per aver goduto di un miglioramento, che aveva portato la sua condizione di salute al di sopra del limite del 16% di legge. Pertanto, aderiva e richiamava si tale circostanza paradigmatica, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17966/2021 che aveva dato delle innovative e precise indicazioni sui limiti del diritto di surroga dell'ente previdenziale, superando il criterio della capitalizzazione tout court dell'intero rapporto, quantificazione indifferente ad ogni mutamento di condizione, se non in caso di premorienza, a favore del criterio della erogazione in concreto effettuata, specie, se, come nel nostro caso, interrotta a seguito di miglioramento.
-Avverso tale decisione propone appello l' per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo lamenta l' la errata interpretazione ed Pt_1 errata applicazione da parte del giudice di prime cure della disposizione di cui all'art. 41 L. 183/2010, commi 1 e 2 , ove prevede che la prestazione di invalidità civile riconosciuta debba essere recuperata in ragione del valore capitale della stessa determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo così conto tale norma anche dei “rischi” delle variazioni in peius delle condizioni dell' infortunato. In ordine ai criteri di calcolo della capitalizzazione della prestazione erogata, appurato che al è stata riconosciuta Pt_2 ed erogata la prestazione assegno di invalidità e che tale stato patologico era eziologicamente riconducibile al sinistro occorsogli, la cui attribuibilità al comportamento colposo di alla guida dell'autovettura di Proprietà di CP_5 CP_1
, assicurata per la responsabilità civile con è
[...] CP_2 incontestata, occorreva valutare gli eventuali effetti riconducili alla successiva revoca della prestazione a cagione del miglioramento delle condizioni sanitarie. Contestava l'Ente che l' arresto posto a fondamento dell'appellata sentenza, ovvero la Sentenza resa dalla Cassazione n. 17966/2021 doveva ritenersi isolata, in quanto non solo confliggente con il chiaro dettato normativo, ma anche in totale difformità e disarmonia con tutta l'elaborazione giurisprudenziale e nomofilattica maturata fino alla data di emanazione della stessa, segnatamente la menzionata sentenza della Suprema Corte 28/03/2003 n.4688. Spiegava l'appellante come contrariamente a quanto affermato nella sentenza del 2021, anche la pronuncia della Cassazione 3356/2010 si poneva in consapevole armonia con il citato orientamento consolidato, ove il decisum apparentemente diverso veniva motivato dalla circostanza che, in tale ipotesi, il beneficiario era deceduto, e pertanto la prestazione non avrebbe più potuto essere richiesta e nuovamente concessa, nemmeno in esito a proposizione di accertamento tecnico preventivo, a cagione di un successivo aggravarsi delle condizioni del percipiente, sempre riconducibili, eziologicamente, al sinistro subìto. Ribadiva l'Ente che la divergente sentenza n. 17966/2021 non era né condivisibile nè estendibile all'odierno giudizio, non solo in quanto non aveva ad oggetto un'estinzione del diritto alla prestazione in esito a decesso del beneficiario, ma anche attesa la quasi certa “riforma” della decisione stessa, adottata in violazione e difformità dal dettato normativo di cui all'art 41 L 183/2010. Il punto critico che lascia “scoperto” il nuovo orientamento è che lo stato di salute del danneggiato potrebbe, malauguratamente, subire peggioramenti, con conseguente reviviscenza del diritto alla prestazione, ottenibile anche tramite esperimento di accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc e proprio per questo motivo la legge ha disposto che all' spetti, in via Pt_1 surrogatoria, un ristoro pari all'intera somma corrispondente alla capitalizzazione della prestazione assegno di invalidità ex l. 118/1971. Circa poi il quantum dovuto, anche a titolo di accessori, atteso il mancato tempestivo pagamento, la pretesa dell' doveva e CP_4 deve essere attualizzata al momento del pagamento ed adeguata, tramite decorso di accessori, in modo da rappresentare l'importo del risarcimento effettivamente dovuto in surroga. 2) Con il secondo motivo, in via subordinata, lamenta l'appellante la errata interpretazione ed errata applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dei principi presiedenti l'onere di allegazione, contestazione e prova anche ai sensi dell'art 115 cpc laddove aveva ritenuto di non poter nemmeno accogliere la domanda subordinata rassegnata dall'istituto, liquidando l'importo pari alle prestazioni effettivamente erogate sul presupposto del mancato deposito di documentazione attestante il versamento, dolendosi l'Ente che le quantificazioni dedotte dall' sono Pt_1 accompagnate da una presunzione di veridicità e di congruità.
-Si costituiva contestando totalmente la proposta CP_2 impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) Venendo in medias res della dibattuta questione, la sentenza della Suprema Corte n. 17966/2021 posta a base del principio giuridico su cui radica la presa decisione ha effettivamente
“rovesciato” l'orizzonte del tema concernente il diritto alla surroga dell' e, soprattutto i criteri economico-patrimoniali Pt_1 e gli eventuali limiti su cui l'Ente previdenziale può rapportare la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'assicuratore del danneggiante per le somme che l'Ente medesimo ha dovuto erogare a titolo di rendita, dando delle innovative e precise indicazioni sui limiti del diritto di surroga dell'ente previdenziale. A ben vedere, la Cassazione è partita dalla ricostruzione per c.d.
“dogmatica” dell'istituto della surroga, esprimendo un passaggio radicale che sostiene l'intero ragionamento che assurge a statuizione di ordine assolutamente generale, e non limitato solo ad un tipo di casistica. "Tale istituto, infatti, consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione (...) ". Conseguenzialmente prosegue la stessa Corte che "non è condivisibile quel principio secondo cui il diritto di di Pt_1 surrogazione ex art. 1916 c.c. nei diritti dell 'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale abbia erogato la prestazione previdenziale, va CP_6 rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati ma, a norma dell'art. 14 L. 222/84, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati con decreto ministeriale (...) ". Pertanto, viene scolpito un principio di diritto in forza del quale: "nell 'ipotesi in cui il giudice debba valutare il contenuto della surroga riferita a un danno de futuro, deve essere affermata la rilevanza, anche giuridica, dell 'eventuale sopravvenienza di una modifica delle condizioni del danneggiato che evidenzi il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere sul danno come per come liquidato (...), tale principio va applicato anche all 'assicuratore sociale (...)”. Dunque, “una volta riconosciuto l'indennizzo, potrà CP_6 esercitare la surroga per la rendita come liquidata (...) nell'ipotesi di successiva modifica migliorativa delle condizioni del danneggiato, tale evento incide necessariamente sull 'oggetto della surroga... ". Rimane così smentito, anche nel nostro caso, che la Corte si sia voluta, anche implicitamente, limitare alla sola ipotesi della premorienza, essendo tra l'altro sufficiente ad osservare che, se così fosse, non vi sarebbe stata necessità di un intervento in punto di diritto di tale articolazione in quanto l'evento morte non aveva, di per sé, generato dubbi sui “rischi” dell'assicuratore sociale, ma neanche in capo agli assicuratori privati, proprio in relazione al “centro” della problematica, ovvero la eventuale scopertura dell'Ente previdenziale, in caso di eventuale successivo peggioramento delle condizioni che, invece, al momento, consentirebbero all'Ente l'interruzione, con diritto alla surroga di quanto però, concretamente erogato.
-B) Orbene, il forza di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, che anche per questo giudice di secondo grado è condivisibile ed al quale si aderisce in virtù di fondamento di ragionevolezza, oltrechè di riallineamento dei principi generali ed uguali per istituti di diritto civile, come la surroga, a prescindere dalla qualità, se pubblica o privata, dei soggetti erogatori, Pt_1 avrebbe in ipotesi diritto al rimborso di quanto effettivamente erogato al danneggiato. Ora, è certamente vero che i conteggi degli Enti pubblici assistenziali, come l' nel nostro caso, godono e sono Pt_1 assistiti da una presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che, nel caso specifico, possono esser contestati da contestazioni specifiche sul metodo di calcolo utilizzato per la determinazione del quantum o per le operazioni di contabilità effettuate. Nel nostro caso specifico, deve convenirsi il difetto nella prova propriamente della erogazione.
non ha depositato in atti alcuna documentazione attestante Pt_1 tali versamenti, limitandosi a chiedere quello che ipoteticamente avrebbe versato al danneggiato , sulla base della sola Pt_2 produzione del verbale di riconoscimento della prestazione e di quanto, dal punto di vista strettamente medico deducibile dalla stessa CTU medico-legale.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 13/5/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)