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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30712 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 cpc”, vertente
TRA
P. Iva in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Paoloandrea Monticelli (C.F. , in virtù di procura in calce alla C.F._1
comparsa di costituzione e risposta
-attore opponente-
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.ti M.Cristina CP_1 C.F._2
Polito (C.F: ) e Lorena Collia ( , in virtù di procura in C.F._3 C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. con precetto del 7.12.2021, intimava alla società il pagamento della somma CP_1 Pt_1
di euro 19.258,29, deducendo di essere creditrice, in virtù della sentenza n. 9309/2021 del Tribunale di Napoli, nei confronti della predetta società.
La società si opponeva al precetto deducendo: Parte_1
- nullità dell'atto di precetto opposto per mancata notifica del titolo esecutivo, essendo stata a lei notificata la sentenza rilasciata in copia esecutiva al solo procuratore attributario e non anche alla parte;
- nullità dell'atto di precetto in quanto privo dell'avvertimento al debitore che, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, poteva porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento.
Formulava, infine, istanza di sospensione della esecuzione e della efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva nel merito l'infondatezza dell'opposizione CP_1
evidenziando la cessata materia del contendere, stante il pieno soddisfacimento delle pretese creditorie dell'odierna opposta. In via subordinata deduceva, in ogni caso, la regolare notifica del titolo esecutivo, nonché la piena validità del precetto, non costituendo l'omissione dell'avvertimento ex art. 480 2 co. c.p.c. motivo di nullità.
La causa veniva riservata in decisione con l'ordinanza del 05/02/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel corso del giudizio, mediante l'intervento della compagnia assicuratrice Controparte_2
l'attore ha provveduto al pagamento dell'intero importo di cui in sentenza ed intimato con il precetto dalla (come documentato proprio dall'odierna opposta con pec del 28.2.2022). Dunque, CP_1 risultando corrisposto alla creditrice l' importo precettato, a totale estinzione del credito azionato,
l'opposta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla luce dell'integrale soddisfazione delle pretese creditorie dell'opposta deve, dunque, ritenersi cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio
- costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto" (Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 2567/2007). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Non è richiesto, poi, che
“debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. n. 4034/2007; Cass. n.
6909/2009; Cass. n. 10553/2009). Nel caso di specie, dunque, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo state soddisfatte le pretese creditorie della CP_1
Questo Giudicante dovrà, pertanto, pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n.
24234/16).
Solo a tali fini, dunque, va rilevato che l'opposizione agli atti esecutivi risulta fondata.
L'opponente ha dedotto la nullità del precetto lamentando l'irrituale notifica del titolo esecutivo, risultando la copia esecutiva della sentenza allegata al precetto rilasciata nell'interesse del solo procuratore quale attributario delle spese e non nell'interesse della Ebbene, secondo CP_1 condivisa giurisprudenza “La notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva (come nel caso della parte e del difensore antistatario), da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori” (Cass., 27/12/2012, n. 23914).
Alla luce della citata giurisprudenza, formatasi ante Cartabia, deve ritenersi che la notifica di un solo titolo esecutivo sia, dunque, consentita nel caso in cui la stessa sia stata effettuata nell'interesse di tutti i creditori, in base alla normativa applicabile all'epoca della notifica del precetto.
Tale circostanza non è tuttavia riscontrabile nel caso concreto, in quanto la notifica della sentenza
(nella copia esecutiva rilasciata al procuratore attributario) è stata effettuata unitamente al precetto formato esclusivamente in favore della Pertanto, nel caso di specie, non può considerarsi CP_1
che la copia della sentenza notificata alla costituisca titolo esecutivo idoneo a sorreggere il Pt_1
precetto opposto.
Il precetto deve, dunque, considerarsi nullo in base alla disciplina ratione temporis applicabile, per mancata rituale notifica del titolo esecutivo.
Ogni altra questione è assorbita.
4. Quanto alle spese di lite, ricorrono comunque le condizioni per l'integrale compensazione delle stesse, dovendosi tener conto della peculiarità del caso, consistente nel fatto che la notificazione della copia esecutiva rilasciata in favore del solo procuratore antistatario ha comunque consentito all'opponente la conoscenza del titolo per cui la parte opposta stava procedendo, trattandosi di un'unica sentenza emessa in favore di più creditori. A riprova di ciò vi è il fatto che parte opponente ha anche provveduto, nelle more del giudizio, al pieno soddisfacimento delle pretese della creditrice.
Ai fini della compensazione delle spese si deve anche tener conto anche dell'evoluzione normativa
(riforma Cartabia), intervenuta nelle more del giudizio, con cui è stata prevista l'abrogazione della formula esecutiva, la cui applicabilità ai titoli formatisi anteriormente alla riforma Cartabia si è affermata nella prassi giurisprudenziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 3.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono