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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 19.2.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°29678/2024 VERTENTE TRA
, c.f , elett.te dom.to in Roma in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che lo rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30.7.2025, ritualmente notificato, l'istante indicato in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, oltra allo stato di invalido al 100% anche quello riferito al beneficio dell'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. Deduceva in particolare che il severo quadro degenerativo plurifunzionale non poteva far ritenere l'istante autonomo. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u. sulla base di documentazione medica successivamente formatasi, all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 1.7.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché malgrado le critiche alla CTU in fase di ATP siano state formulate in modo generico, la ricorrente ha altresì dedotto l'aggravamento del proprio stato di salute e prodotto documentazione medica aggiornata e successiva alla prima consulenza ed in particolare certificazione di ricovero dell'11.6.2024, data dalla quale è stato ammessa a verbale nuovo esame delle condizioni di salute. Ed infatti nessun consulente di parte era presente alle operazioni peritali della prima fase, nessun rilievo è stato mosso alle bozze ritualmente trasmesse. Agli atti del presente giudizio relazione del dott. che, come sistematicamente in molti altri giudizi di opposizione, Per_1 è solito riesaminare la documentazione senza curarsi dell'obiettività medica non dimostrando in alcun modo di aver visitato il paziente né di conoscerlo personalmente. Premesso quanto sopra occorre osservare come il CTU nominato nella presente fase sia andato oltre l'incarico conferitogli, il quale, lo si ripete, era limitato, per le ragioni sopra indicate, ad esame delle condizioni di salute per come successivamente evolutesi dall'11.6.2024, quest'ultima data di visita operata dal dott. specialista in Persona_2 psichiatria e psicoterapeuta la quale attestava aggravamento delle condizioni di salute del periziando e conseguente “comparsa di disturbi della condotta e del comportamento” individuati “allo stato attuale” in “crisi di rabbia, distruzione di piccoli oggetti, e chiusura al mondo esterno”.
Ne consegue che la CTU da ultimo depositata dalla dott.ssa viene presa in Persona_3 considerazione nei limiti del mandato conferito e quindi il ricorso appare parzialmente fondato per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80 seppur da epoca successiva alla definizione del giudizio per ATP ed in particolare dall'11.6.2024 (allegato G erroneamente indicato come portante data 12.7.2024).
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio riguardo alla sussistenza ad oggi dello stato di salute che dà diritto ad accompagno, con retrodatazione dello stesso, tuttavia, alla data di aggravamento per come attestata dal certificato sopra richiamato e non esaminato nella precedente fase poiché formatosi successivamente alla visita operata dal CTU in fase di ATP le cui conclusioni sono qui pienamente condivise.
Sussistendo altresì i requisiti economici e di non ricovero il ricorrente viene dichiarato soggetto avente diritto alle indicate provvidenze con le rispettive decorrenze.
I compensi di lite vengono compensati per 1/3 (atteso che la domanda di pensione risulta accolta già nella fase di ATP mentre quella riferita all'accompagno da data di poco precedente il deposito del ricorso di opposizione) mentre la restante parte, liquidata in complessivi €2.700,00 viene posta a carico dell' su cui graveranno anche le spese di CP_1 entrambe le CTU espletate separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione ad ATP e per l'effetto, dichiara in capo al ricorrente il diritto alla pensione di invalidità di cui all'art.12 L.118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa del 6.7.2023 ed il diritto del medesimo al beneficio dell'accompagno di cui all'art.1 L.18/80 in misura di legge con decorrenza dall'11.6.2024; compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna l' alla refusione della restante parte, CP_1 liquidata in complessivi €2.700,00, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, il 19.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 19.2.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°29678/2024 VERTENTE TRA
, c.f , elett.te dom.to in Roma in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che lo rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30.7.2025, ritualmente notificato, l'istante indicato in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, oltra allo stato di invalido al 100% anche quello riferito al beneficio dell'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. Deduceva in particolare che il severo quadro degenerativo plurifunzionale non poteva far ritenere l'istante autonomo. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u. sulla base di documentazione medica successivamente formatasi, all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 1.7.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché malgrado le critiche alla CTU in fase di ATP siano state formulate in modo generico, la ricorrente ha altresì dedotto l'aggravamento del proprio stato di salute e prodotto documentazione medica aggiornata e successiva alla prima consulenza ed in particolare certificazione di ricovero dell'11.6.2024, data dalla quale è stato ammessa a verbale nuovo esame delle condizioni di salute. Ed infatti nessun consulente di parte era presente alle operazioni peritali della prima fase, nessun rilievo è stato mosso alle bozze ritualmente trasmesse. Agli atti del presente giudizio relazione del dott. che, come sistematicamente in molti altri giudizi di opposizione, Per_1 è solito riesaminare la documentazione senza curarsi dell'obiettività medica non dimostrando in alcun modo di aver visitato il paziente né di conoscerlo personalmente. Premesso quanto sopra occorre osservare come il CTU nominato nella presente fase sia andato oltre l'incarico conferitogli, il quale, lo si ripete, era limitato, per le ragioni sopra indicate, ad esame delle condizioni di salute per come successivamente evolutesi dall'11.6.2024, quest'ultima data di visita operata dal dott. specialista in Persona_2 psichiatria e psicoterapeuta la quale attestava aggravamento delle condizioni di salute del periziando e conseguente “comparsa di disturbi della condotta e del comportamento” individuati “allo stato attuale” in “crisi di rabbia, distruzione di piccoli oggetti, e chiusura al mondo esterno”.
Ne consegue che la CTU da ultimo depositata dalla dott.ssa viene presa in Persona_3 considerazione nei limiti del mandato conferito e quindi il ricorso appare parzialmente fondato per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80 seppur da epoca successiva alla definizione del giudizio per ATP ed in particolare dall'11.6.2024 (allegato G erroneamente indicato come portante data 12.7.2024).
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio riguardo alla sussistenza ad oggi dello stato di salute che dà diritto ad accompagno, con retrodatazione dello stesso, tuttavia, alla data di aggravamento per come attestata dal certificato sopra richiamato e non esaminato nella precedente fase poiché formatosi successivamente alla visita operata dal CTU in fase di ATP le cui conclusioni sono qui pienamente condivise.
Sussistendo altresì i requisiti economici e di non ricovero il ricorrente viene dichiarato soggetto avente diritto alle indicate provvidenze con le rispettive decorrenze.
I compensi di lite vengono compensati per 1/3 (atteso che la domanda di pensione risulta accolta già nella fase di ATP mentre quella riferita all'accompagno da data di poco precedente il deposito del ricorso di opposizione) mentre la restante parte, liquidata in complessivi €2.700,00 viene posta a carico dell' su cui graveranno anche le spese di CP_1 entrambe le CTU espletate separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione ad ATP e per l'effetto, dichiara in capo al ricorrente il diritto alla pensione di invalidità di cui all'art.12 L.118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa del 6.7.2023 ed il diritto del medesimo al beneficio dell'accompagno di cui all'art.1 L.18/80 in misura di legge con decorrenza dall'11.6.2024; compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna l' alla refusione della restante parte, CP_1 liquidata in complessivi €2.700,00, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, il 19.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari