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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1262/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GHENO MASSIMO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GHENO MASSIMO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
117/04/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(CS) il 01/11/1978 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 02/07/2011 e trascritto al n. 2, Parte I, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove meglio credono, pur con l'obbligo per ciascuno di comunicare all'altro il nuovo indirizzo prima del trasferimento. La residenza anagrafica della figlia sarà presso la madre.
2) L'abitazione coniugale sita in S. Zenone degli Ezzelini (TV) via Beato G. Forzatè n. 7 int. 8, che è condotta in locazione da entrambi, viene assegnata alla moglie con gli arredi presenti;
con la precisazione che il sig. cesserà di versare alla signora la Parte_2 Parte_1
metà della quota del canone di locazione, nella misura pari ad euro 225,00, a partire dal mese di aprile
2025. I coniugi si impegnano reciprocamente a trovare eventuali altre soluzioni abitative mantenendo comunque la vicinanza al polo di frequenza scuola/attività della figlia, al fine di facilitarne gli spostamenti;
e comunque a mantenere una certa vicinanza tra le rispettive abitazioni per garantire il collocamento paritario alternato della figlia.
3) Entrambi i genitori si impegnano a partecipare attivamente alle decisioni importanti riguardanti la
2 figlia, come l'educazione, la salute e il benessere, condividendo quindi anche le responsabilità quotidiane come l'educazione (supervisione dei compiti scolastici, rapporti con la scuola e partecipazione alle attività educative), la salute (organizzazione e partecipazione a visite mediche e cure necessarie) e le attività extra-curriculari (supporto e accompagnamento a sport, hobby e altre attività).
Per garantire alla minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la figlia e all'esplicazione del loro ruolo educativo, la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i coniugi, con residenza presso la madre, e starà con i genitori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena e nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- Lunedì, martedì e mercoledì: con la madre
- Giovedì e venerdì: con il padre con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi Per_1
di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
prevedendo altresì che, nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro debba essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero. Salva la più ampia facoltà di modificare consensualmente le modalità ed i tempi di frequentazione della minore, per i primi anni i coniugi cercheranno di trascorrere insieme le festività principali. La figlia minore starà comunque con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, così come starà con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma.
Il giorno del compleanno della figlia minore verrà trascorso con entrambi i genitori;
e ove ciò diventi difficoltoso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, garantendo comunque la visita nella
3 giornata di colui che non l'avrà in affidamento quel giorno.
4) Le parti convengono che, fermo restando l'impegno continuativo alla cooperazione di entrambi i coniugi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, cura, educazione ed istruzione, diversi accordi potranno essere comunque assunti consensualmente dai genitori compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, socio-ricreativi della figlia e avuto riguardo al suo bene.
5) I genitori si impegnano a conservare rapporti significativi tra la figlia e gli ascendenti e i familiari di entrambe i rami genitoriali e a garantire la presenza della minore, ove possibile, anche in occasione delle feste, ricorrenze e cerimonie a cui saranno invitati da parte dei familiari dell'uno e dell'altro genitore.
6) Ciascun genitore si impegna a comunicare anticipatamente all'altro ogni cambiamento di residenza, domicilio o recapito telefonico.
7) Qualora la figlia dovesse manifestare una malattia o subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia della figlia dovrà avvisare tempestivamente l'altro dell'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di farle visita e di contattarla telefonicamente in qualsiasi momento.
8) I genitori si impegnano a far frequentare alla figlia le eventuali attività ludico/scolastiche programmate (recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive/ricreative e quelle attinenti alla formazione religiosa/spirituale.
9) I genitori si rendono disponibili a prestare il reciproco assenso al rilascio di idonea documentazione valida per l'espatrio della figlia minore, con l'obbligo per il genitore che intenda recarsi all'estero con la figlia di comunicare all'altro, almeno 20 giorni prima, tempi, luoghi e durata del soggiorno all'estero
(con indirizzi e recapiti delle varie strutture ospitanti).
10) Le parti stabiliscono il mantenimento diretto e proporzionale della minore nei periodi di rispettiva permanenza (con individuazione di specifici capitoli di spesa) ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche, ecc.) per la stessa necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore.
4 Considerata l'attuale disparità di redditi, a titolo di concorso al mantenimento della figlia il Per_1
sig. si obbliga a corrispondere, a partire dal mese di aprile 2025, alla sig.ra Parte_2
la somma mensile di Euro 150,00. Detta somma dovrà essere versata entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico nel conto corrente iban: [...] che la sig.ra ha comunicato al marito. La somma suddetta verrà rivalutata Parte_1
annualmente, in base all'indice di rivalutazione indicato dall'ISTAT per gli operai ed impiegati, accertato nell'anno precedente, con prima decorrenza dal mese di maggio 2026. Il sig.
[...]
concorrerà altresì al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie quali Parte_2
appunto le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive sostenute dalla sig.ra Parte_1
per la figlia e che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, fatta eccezione per quelle aventi carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza, documentate con opportune pezze di appoggio o documenti giustificativi e comunque quelle che si renderanno necessarie per la minore secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Resta inteso che, fatto salvo l'impegno prioritario dei genitori di concertare tutte le decisioni importanti, ciascuna parte provvederà personalmente a sostenere quelle spese non indispensabili per la minore (quali extra per hobbies, regali, attività sportive supplementari, o altro) che abbia deciso unilateralmente (ovvero senza consultazione con l'altro genitore).
11) I coniugi si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
12) L'assegno unico e universale spetterà interamente, al 100%, alla sig.ra Le Parte_1
parti inoltre concordano che eventuali assegni familiari ed eventuali “bonus” per figli saranno devoluti alla madre, mentre le eventuali detrazioni familiari per figli a carico spetteranno da un punto di vista fiscale al 50% a ciascun genitore.
13) Le autovetture LT LI targa BW417TT e Renault OD targata EA082DM intestate alla moglie restano di proprietà e a carico della sig.ra e pertanto nulla più avrà Parte_1
5 a pretendere il sig. a tale riguardo. La Fiat vettura Panda targa DF826XR intestata a Pt_2 [...]
resta di proprietà e a carico dello stesso. Parte_2
14) La manutenzione ordinaria della casa coniugale, nonché tutte le tasse/imposte (es. di asporto rifiuti,
TARI) ed i costi per tutte le utenze domestiche, saranno a carico della signora Parte_1
(a far data dalla omologa della separazione e comunque da quando si sarà Parte_2
trasferita in un altro alloggio).
15) I coniugi dichiarano di aver già regolato e definito separatamente ogni altro rapporto di carattere patrimoniale tra di loro intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere o rivendicare l'uno nei confronti dell'altra in ordine alle rispettive proprietà e beni personali, quali conti correnti, immobili o altro. I coniugi convengono che i mobili esistenti nell'abitazione coniugale di entrambi i coniugi nella misura del 50% vengono assegnati alla moglie fino a quando abiterà nella casa familiare.
16) Spese legali relative al presente procedimento sono poste a carico di entrambi i coniugi.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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