Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1909/2022
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
ROSANNA PISCOPO giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.06.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione deducendo che le infermità da cui è affetta sono tali da ridurre permanentemente la sua capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74% e, per l'effetto chiedeva condannarsi l' al pagamento della prestazione richiesta sin CP_1
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in
atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente, SI.ra
, di anni 60, è allo stato affetta da: SPONDILOARTROSI A LIEVE Parte_1
INCIDENZA FUNZIONALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE CERVICALI ED
OSTEOPOROSI. CARDIOPATIA IPERTENSIVA. ASMA BRONCHIALE. IPOACUSIA
TRASMISSIVA DESTRA. SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA REATTIVA. Le suddette
affezioni nel loro complesso sono di entità tale da rendere il soggetto invalido in misura del 67% e
pertanto NON meritevole di assegno di invalidità ai sensi di legge”. Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della invocata prestazione in favore di parte ricorrente.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese del giudizio sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le CP_1
fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell in quanto irripetibili;
CP_1
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 27/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo