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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 889/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Praga n. 7 – Int. 2, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su C.F._1 foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Mario Tramontana;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Giuseppe Salvatore Battiato
-RESISTENTI-
Oggetto: prestazioni invalidità
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.01.2025, il ricorrente esponeva: che a seguito di domanda presentata il 06.04.2022 la commissione medica, con verbali, rispettivamente del 31.05.2023 e del 01.06.2023, in accoglimento dell'istanza, lo riconosceva “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(L.18/80)”, nonchè “Portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 Art. 3) – L.104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, 06.04.2022; che con provvedimento del 20.07.2023 CP_ comunicato, per il tramite del patronato l' rigettava le domande di invalidità civile ed CP_2 indennità di accompagnamento del 06/04/2022 per: “Irreperibilità comunicata dal comune”; che ignaro della suddetta reiezione, trasmetteva, in data 31/07/2023, modello AP70 all'ente previdenziale e successivamente, informato dal patronato della reiezione della domanda, provvedeva, in data
27.10.2023, a regolarizzare la propria residenza anagrafica;
che avverso il provvedimento di reiezione presentava, in data 15.12.2023, ricorso amministrativo comunicando la residenza anagrafica e CP_ richiedendo gli arretrati a lui spettanti dal 06.04.2022; che con nota del 13.05.2024, l' gli comunicava la liquidazione della pensione di Invalidità civile e dell'Indennità Accompagnamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024; che, contraddicendo la missiva del 13/05/2024, l' CP_1 rigettava, in data 24.07.2024, il ricorso amministrativo del 15.12.2023, invitandolo a reinviare nuova
AP70 e AP93 onde provvedere alla liquidazione della prestazione dalla data della sua reperibilità.
Eccepiva l'illegittimità del rigetto del ricorso amministrativo. A tal fine rappresentava che è costante orientamento della Corte di Cassazione, quello di considerare la residenza anagrafica una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte. Assumeva che, quando si tratta di diritti previdenziali e pensionistici, deve essere considerata la residenza effettiva e non quella anagrafica e richiamava la giurisprudenza formatasi in merito. Rilevava che nella specie egli, seppure privo per un breve periodo della residenza anagrafica, nel periodo per cui è causa, ha sempre mantenuto la propria residenza effettiva (rectius effettiva abituale dimora) nel territorio italiano. Riteneva di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, ai fini dell'ottenimento della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda (06/04/2022). Concludeva chiedendo: CP_ accertare e dichiarare che il ricorrente dai verbali del 31.05.2023 e 01.06.2023 è stato dichiarato
“INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80)” e “Portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 Art.3) – L.104/92” dal 06.04.2022; accertare e dichiarare che il sig.
ha mantenuto sempre la sua effettiva abituale dimora nel territorio italiano dal Parte_1
06.04.2022; accertare e dichiarare, illegittimità del provvedimento di reiezione delle domande dirette ad ottenere l'Invalidità civile e l'indennità di accompagnamento a far data dal 06.04.2022; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio economico connesso al riconoscimento dell'Invalidità
Civile e dell'Indennità di accompagnamento a far data dalle domande amministrative, ovverosia dal
06.04.2022, essendo, il ricorrente, sin da questo momento, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla relativa normativa vigente;
ordinare e condannare di conseguenza l' alla liquidazione e al CP_1 pagamento degli arretrati spettanti al ricorrente dalla data delle domande amministrative, ovverosia dal 06.04.2022, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare l' CP_1 alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al P.S.S. CP_ Con memorie depositate il 04.06.2025 si costituiva l' che assumeva la legittimità del provvedimento di reiezione, comunicato in data 25.07.2023. Rilevava che il ricorrente sebbene in possesso del requisito sanitario per godere della prestazione, non possedeva tutti i requisiti socioeconomici per l'accoglimento della sua domanda. In particolare, risultava carente del requisito della residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. Ed invero il Comune di LA AN
(TO) ne aveva accertato l'irreperibilità dal 03.12.2021 all'01.12.2023, e lo stesso ricorrente in ricorso ammetteva di aver provveduto a regolarizzare la propria residenza anagrafica solo successivamente.
Precisava che per la medesima ragione anche il ricorso amministrativo, presentato in data 15.12.2023, veniva respinto, stante che la documentazione prodotta (autocertificazione accompagnata da un certificato di residenza con datato 15.12.2023) non provava la sussistenza del requisito in questione per il periodo anteriore al mese di dicembre del 2023. Rappresentava che non vi era alcuna CP_ contraddizione tra la comunicazione dell' del 13.05.2024, e quella del 24.07.2024 e precisava che l' a seguito del ricorso amministrativo del 15.12.2023 e della richiesta di riesame del CP_1
23.02.2024, constatata la regolarizzazione della residenza anagrafica e la documentazione prodotta dal ricorrente (Mod. AP70 aggiornato) aveva provveduto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dal 01.01.2024 ovvero dall'insorgenza del requisito della reperibilità sul territorio italiano.
Rilevava che una decorrenza diversa da quella riconosciuta in sede di liquidazione non sarebbe stata CP_ possibile allo stato degli atti in possesso dell' e che l'attuale richiesta di retrodatare la detta decorrenza sarebbe ingiustificata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte a tutte le spese e agli onorari di lite.
Con ordinanza del 16.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 04.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
2. Nella specie è pacifica la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento delle previdenze in oggetto dal 6/04/2022 in quanto risultante dai verbali della Commissione medica rispettivamente del 31.05.2023 e 01.06.2023 (all.1 e 2 fasc. parte ricorrente).
Ciò posto occorre premettere, ed è pacifico tra le parti, che la residenza in Italia costituisce, anche per i cittadini italiani, requisito amministrativo necessario per fruire della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento. E' quindi necessario verificare se il ricorrente fosse effettivamente residente in Italia nel periodo compreso tra aprile 2022 e dicembre 2023 stante che l' pur riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza da 06.04.2022, ha CP_1 riconosciuto, con provvedimento di liquidazione del 13.05.2024, il diritto alla pensione di invalidità
e all'indennità di accompagnamento solo dal 1.01.2024 sul presupposto della carenza del requisito amministrativo per il periodo anteriore al dicembre 2023, atteso che il Comune di LA AN
(TO) aveva accertato l'irreperibilità del ricorrente dal 03.12.2021. Ed invero risulta documentato ed
è pacifico tra le parti che il ricorrente risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione del Comune di LA AN in data 3.12.2021 per irreperibilità (doc storico residenza da archivi
. Risulta, altresì che il ricorrente viene iscritto all'anagrafe della popolazione residente CP_3 del Comune di Catania in data 27.10.2023, per ricomparsa dal Comune di LA AN
(certificato residenza storico all 6 fasc. parte ricorrente). Dalla certificazione anagrafica menzionata il ricorrente non risulta avere alcuna residenza in Italia nel periodo dal 3.12.2021 al 27.10.2023. Ciò posto occorre verificare se ciò basta per ritenere che il ricorrente non fosse residente in Italia nel periodo intercorrente tra 3.12.2021 e il 27.10.2023.
Si osserva, in ordine al valore probatorio del certificato anagrafico, che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituisca una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova (Cass. sent. 30952/2017, n. 4274/2019, n. 12380/2017). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2005, n.
16525; 8/11/1989, n. 4705). Ai fini dell'individuazione della residenza, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass.,
Sez. II, 16/11/2006, n. 24422)”.
Le risultanze anagrafiche non comportano una presunzione assoluta di non residenza in Italia. Detta presunzione può, infatti, essere superata qualora l'interessato fornisca la prova della permanenza nel territorio italiano.
Venendo alla fattispecie in esame il ricorrente ha prodotto (si veda all 9. Fasc parte ricorrente) la seguente documentazione: prenotazioni visite sanitarie presso la struttura SANICAM di Catania del
29.07.2022 e del 14.09.2022; certificazione ASP di Catania PTA San Luigi del 28.11.2022; fattura
Ospedale Cannizzaro di Catania del 4.04.2022; certificazione medica della dott. del Per_1
3.06.2022, del 5.07.2022 e del 29.07.2022; certificazione piano riabilitativo dal 3.06.2022 al
5.07.2022; certificazione piano riabilitativo dal 5.07.2022 al 29.07.2022; certificazione piano riabilitativo dal 29.07.2022 al 14.09.2022; Certificazione ASP del 11.11.2022; ricevuta di pagamento del 14.12.2022; dichiarazione di presa in carico dei servizi sociali del Comune di Catania del
05.09.2023 e certificato di residenza del 15.12.2023. A ciò si aggiunga il certificato storico di residenza (all 6 fasc. ricorrente) ed i verbali di visita medica per l'accertamento dell'invalidità ed dello stato di portatore di handicap
Da detta documentazione risulta che, sebbene cancellato dal registro della popolazione residente del
Comune di LA AN, egli negli in oggetto, 2022 e 2023, non si è allontanato dall'Italia ove ha continuava stabilmente a risiedere. Da quanto sopra, dovendosi riconoscere prevalenza ad una situazione di residenza effettiva nel territorio italiano rispetto a quella risultante dalla certificazione anagrafica, si deve ritenere che il ricorrente ha diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento anche nel periodo di cancellazione dagli archivi anagrafici e quindi anche nel periodo che va dal 6.04.2022 al 31.12.2023. Conseguentemente l' va condannato a CP_1 corrispondere gli arretrati dovuti dal 6.04.2022 al 31.12.2023, oltre interessi.
3. Quanto alle spese tenuto conto che il ricorrente ha dato prova della effettiva sussistenza del requisito oggetto di contestazione solo nel corso del presente giudizio, le spese posso essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.01.2025 da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento anche nel periodo dal 06.04.2022 al 31.12.2023; e per l'effetto condanna l' al pagamento degli CP_1 arretrati dovuti dal 06.04.2022 al 31.12.2023, oltre interessi;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 21 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 889/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Praga n. 7 – Int. 2, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su C.F._1 foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Mario Tramontana;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Giuseppe Salvatore Battiato
-RESISTENTI-
Oggetto: prestazioni invalidità
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.01.2025, il ricorrente esponeva: che a seguito di domanda presentata il 06.04.2022 la commissione medica, con verbali, rispettivamente del 31.05.2023 e del 01.06.2023, in accoglimento dell'istanza, lo riconosceva “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(L.18/80)”, nonchè “Portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 Art. 3) – L.104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, 06.04.2022; che con provvedimento del 20.07.2023 CP_ comunicato, per il tramite del patronato l' rigettava le domande di invalidità civile ed CP_2 indennità di accompagnamento del 06/04/2022 per: “Irreperibilità comunicata dal comune”; che ignaro della suddetta reiezione, trasmetteva, in data 31/07/2023, modello AP70 all'ente previdenziale e successivamente, informato dal patronato della reiezione della domanda, provvedeva, in data
27.10.2023, a regolarizzare la propria residenza anagrafica;
che avverso il provvedimento di reiezione presentava, in data 15.12.2023, ricorso amministrativo comunicando la residenza anagrafica e CP_ richiedendo gli arretrati a lui spettanti dal 06.04.2022; che con nota del 13.05.2024, l' gli comunicava la liquidazione della pensione di Invalidità civile e dell'Indennità Accompagnamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024; che, contraddicendo la missiva del 13/05/2024, l' CP_1 rigettava, in data 24.07.2024, il ricorso amministrativo del 15.12.2023, invitandolo a reinviare nuova
AP70 e AP93 onde provvedere alla liquidazione della prestazione dalla data della sua reperibilità.
Eccepiva l'illegittimità del rigetto del ricorso amministrativo. A tal fine rappresentava che è costante orientamento della Corte di Cassazione, quello di considerare la residenza anagrafica una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte. Assumeva che, quando si tratta di diritti previdenziali e pensionistici, deve essere considerata la residenza effettiva e non quella anagrafica e richiamava la giurisprudenza formatasi in merito. Rilevava che nella specie egli, seppure privo per un breve periodo della residenza anagrafica, nel periodo per cui è causa, ha sempre mantenuto la propria residenza effettiva (rectius effettiva abituale dimora) nel territorio italiano. Riteneva di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, ai fini dell'ottenimento della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda (06/04/2022). Concludeva chiedendo: CP_ accertare e dichiarare che il ricorrente dai verbali del 31.05.2023 e 01.06.2023 è stato dichiarato
“INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80)” e “Portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 Art.3) – L.104/92” dal 06.04.2022; accertare e dichiarare che il sig.
ha mantenuto sempre la sua effettiva abituale dimora nel territorio italiano dal Parte_1
06.04.2022; accertare e dichiarare, illegittimità del provvedimento di reiezione delle domande dirette ad ottenere l'Invalidità civile e l'indennità di accompagnamento a far data dal 06.04.2022; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio economico connesso al riconoscimento dell'Invalidità
Civile e dell'Indennità di accompagnamento a far data dalle domande amministrative, ovverosia dal
06.04.2022, essendo, il ricorrente, sin da questo momento, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla relativa normativa vigente;
ordinare e condannare di conseguenza l' alla liquidazione e al CP_1 pagamento degli arretrati spettanti al ricorrente dalla data delle domande amministrative, ovverosia dal 06.04.2022, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare l' CP_1 alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al P.S.S. CP_ Con memorie depositate il 04.06.2025 si costituiva l' che assumeva la legittimità del provvedimento di reiezione, comunicato in data 25.07.2023. Rilevava che il ricorrente sebbene in possesso del requisito sanitario per godere della prestazione, non possedeva tutti i requisiti socioeconomici per l'accoglimento della sua domanda. In particolare, risultava carente del requisito della residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. Ed invero il Comune di LA AN
(TO) ne aveva accertato l'irreperibilità dal 03.12.2021 all'01.12.2023, e lo stesso ricorrente in ricorso ammetteva di aver provveduto a regolarizzare la propria residenza anagrafica solo successivamente.
Precisava che per la medesima ragione anche il ricorso amministrativo, presentato in data 15.12.2023, veniva respinto, stante che la documentazione prodotta (autocertificazione accompagnata da un certificato di residenza con datato 15.12.2023) non provava la sussistenza del requisito in questione per il periodo anteriore al mese di dicembre del 2023. Rappresentava che non vi era alcuna CP_ contraddizione tra la comunicazione dell' del 13.05.2024, e quella del 24.07.2024 e precisava che l' a seguito del ricorso amministrativo del 15.12.2023 e della richiesta di riesame del CP_1
23.02.2024, constatata la regolarizzazione della residenza anagrafica e la documentazione prodotta dal ricorrente (Mod. AP70 aggiornato) aveva provveduto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dal 01.01.2024 ovvero dall'insorgenza del requisito della reperibilità sul territorio italiano.
Rilevava che una decorrenza diversa da quella riconosciuta in sede di liquidazione non sarebbe stata CP_ possibile allo stato degli atti in possesso dell' e che l'attuale richiesta di retrodatare la detta decorrenza sarebbe ingiustificata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte a tutte le spese e agli onorari di lite.
Con ordinanza del 16.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 04.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Nella specie è pacifica la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento delle previdenze in oggetto dal 6/04/2022 in quanto risultante dai verbali della Commissione medica rispettivamente del 31.05.2023 e 01.06.2023 (all.1 e 2 fasc. parte ricorrente).
Ciò posto occorre premettere, ed è pacifico tra le parti, che la residenza in Italia costituisce, anche per i cittadini italiani, requisito amministrativo necessario per fruire della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento. E' quindi necessario verificare se il ricorrente fosse effettivamente residente in Italia nel periodo compreso tra aprile 2022 e dicembre 2023 stante che l' pur riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza da 06.04.2022, ha CP_1 riconosciuto, con provvedimento di liquidazione del 13.05.2024, il diritto alla pensione di invalidità
e all'indennità di accompagnamento solo dal 1.01.2024 sul presupposto della carenza del requisito amministrativo per il periodo anteriore al dicembre 2023, atteso che il Comune di LA AN
(TO) aveva accertato l'irreperibilità del ricorrente dal 03.12.2021. Ed invero risulta documentato ed
è pacifico tra le parti che il ricorrente risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione del Comune di LA AN in data 3.12.2021 per irreperibilità (doc storico residenza da archivi
. Risulta, altresì che il ricorrente viene iscritto all'anagrafe della popolazione residente CP_3 del Comune di Catania in data 27.10.2023, per ricomparsa dal Comune di LA AN
(certificato residenza storico all 6 fasc. parte ricorrente). Dalla certificazione anagrafica menzionata il ricorrente non risulta avere alcuna residenza in Italia nel periodo dal 3.12.2021 al 27.10.2023. Ciò posto occorre verificare se ciò basta per ritenere che il ricorrente non fosse residente in Italia nel periodo intercorrente tra 3.12.2021 e il 27.10.2023.
Si osserva, in ordine al valore probatorio del certificato anagrafico, che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituisca una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova (Cass. sent. 30952/2017, n. 4274/2019, n. 12380/2017). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2005, n.
16525; 8/11/1989, n. 4705). Ai fini dell'individuazione della residenza, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass.,
Sez. II, 16/11/2006, n. 24422)”.
Le risultanze anagrafiche non comportano una presunzione assoluta di non residenza in Italia. Detta presunzione può, infatti, essere superata qualora l'interessato fornisca la prova della permanenza nel territorio italiano.
Venendo alla fattispecie in esame il ricorrente ha prodotto (si veda all 9. Fasc parte ricorrente) la seguente documentazione: prenotazioni visite sanitarie presso la struttura SANICAM di Catania del
29.07.2022 e del 14.09.2022; certificazione ASP di Catania PTA San Luigi del 28.11.2022; fattura
Ospedale Cannizzaro di Catania del 4.04.2022; certificazione medica della dott. del Per_1
3.06.2022, del 5.07.2022 e del 29.07.2022; certificazione piano riabilitativo dal 3.06.2022 al
5.07.2022; certificazione piano riabilitativo dal 5.07.2022 al 29.07.2022; certificazione piano riabilitativo dal 29.07.2022 al 14.09.2022; Certificazione ASP del 11.11.2022; ricevuta di pagamento del 14.12.2022; dichiarazione di presa in carico dei servizi sociali del Comune di Catania del
05.09.2023 e certificato di residenza del 15.12.2023. A ciò si aggiunga il certificato storico di residenza (all 6 fasc. ricorrente) ed i verbali di visita medica per l'accertamento dell'invalidità ed dello stato di portatore di handicap
Da detta documentazione risulta che, sebbene cancellato dal registro della popolazione residente del
Comune di LA AN, egli negli in oggetto, 2022 e 2023, non si è allontanato dall'Italia ove ha continuava stabilmente a risiedere. Da quanto sopra, dovendosi riconoscere prevalenza ad una situazione di residenza effettiva nel territorio italiano rispetto a quella risultante dalla certificazione anagrafica, si deve ritenere che il ricorrente ha diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento anche nel periodo di cancellazione dagli archivi anagrafici e quindi anche nel periodo che va dal 6.04.2022 al 31.12.2023. Conseguentemente l' va condannato a CP_1 corrispondere gli arretrati dovuti dal 6.04.2022 al 31.12.2023, oltre interessi.
3. Quanto alle spese tenuto conto che il ricorrente ha dato prova della effettiva sussistenza del requisito oggetto di contestazione solo nel corso del presente giudizio, le spese posso essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.01.2025 da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento anche nel periodo dal 06.04.2022 al 31.12.2023; e per l'effetto condanna l' al pagamento degli CP_1 arretrati dovuti dal 06.04.2022 al 31.12.2023, oltre interessi;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 21 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi