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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12429/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12429/2023, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessandra Uberti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.6.2024)
Per parte ricorrente: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ospitaletto (BS) in data 9.10.2010, trascritto nella Casa Comunale dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospitaletto al n.
17 del registro degli Atti di Matrimonio – Parte I - Serie A - anno 2010(doc. 1);
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_1
residenza presso la casa di Ospitaletto (BS) via Silvio Pellico n. 10 con il padre e la sorella maggiore. Dal momento che ha appena compiuto i 16 anni di età Persona_1
potrà gestire autonomamente le telefonate, video chiamate o le visite della madre e i rapporti con lei qualora ella decida di fare ritorno in Italia.
3) in considerazione della condizione economica della famiglia e del fatto che la signora
non concorre alle spese del mutuo, benché titolare del 50% della proprietà della CP_1
casa di Ospitaletto, al mantenimento della figlia minore e alle spese straordinarie nella misura del 50%, si chiede che elle sia onerata dal pagamento di un contributo per il mantenimento di nella misura di €#250,00 mensili. La somma sarà da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza scioglimento del matrimonio;
4) reciproco consenso al rilascio o al rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto.
Con vittoria di spese”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio civile ad Ospitaletto (BS) in data 9.10.2010, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2010, unione dalla quale erano nate le figlie (il 19.4.2005), maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente, e (in data 26.9.2007). Persona_1
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 22.9.2022, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 21.9.2022, che prevedeva l'affidamento condiviso delle figlie, la permanenza di entrambi i coniugi nella casa coniugale, il mantenimento diretto delle figlie ad opera dei genitori, e la ripartizione delle spese straordinarie fra questi ultimi nella misura del 50% ciascuno.
Il ricorrente riferiva che, il 13.7.2023, la resistente si era allontanata dalla casa coniugale per poi comunicare all'ex marito di aver raggiunto un amico negli Stati Uniti, e che, da allora, non aveva fatto più ritorno, e aveva interrotto i rapporti, anche telefonici, con le figlie, smettendo anche di pagare qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, per il loro mantenimento.
Il quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe. Pt_1
All'udienza presidenziale del 21.6.2024 non compariva, e il Giudice Controparte_1 delegato, dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso il padre e frequentazioni libere della madre, nonché l'assegnazione della casa familiare al padre, e poneva a carico della resistente un contributo al mantenimento della figlia minore pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, infine, non essendo necessaria alcuna istruttoria, riservava di riferire la causa al
Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 21.9.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso (13.10.2023), erano già trascorsi più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 22.9.2022.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tre anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio e si è resa irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi alla prole
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore: deve, pertanto, accogliersi la richiesta della parte ricorrente di confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, già previsto in sede di separazione, in quanto conforme Persona_1
a tale regola generale.
Appare opportuno accogliere anche la domanda del ricorrente di disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre, unico genitore con il quale ella convive dal mese di luglio 2023, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale della madre, e stabilire che le frequentazioni materne siano rimesse alla volontà della minore, ormai prossima al compimento della maggiore età.
Quanto ai profili economici dei rapporti genitori- figlia minore, appare opportuno confermare quanto già previsto in sede di prima udienza, conforme alla richiesta della parte ricorrente, ponendo a carico della resistente un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili, anche in assenza di informazioni reddituali sulla donna, alla luce dell'esiguità del contributo richiesto, dell'assenza di frequentazioni materne, e dell'integrale gravare dei compititi domestici e di cura sul ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite debbono essere regolamentate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
ad Ospitaletto (BS) in data 9.10.2010, trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2010;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore d Persona_1
entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso il padre e frequentazioni della madre rimesse alla libera volontà della minore;
4) Assegna la casa familiare, sita a Ospitaletto (BS), in via Silvio Pellico n. 10, a
[...]
, in qualità di genitore collocatario della minore;
Pt_1
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia minore con il versamento di un assegno Persona_1 dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Condanna la resistente, a rimborsare al Controparte_1 ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 137,70 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 23.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12429/2023, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessandra Uberti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.6.2024)
Per parte ricorrente: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ospitaletto (BS) in data 9.10.2010, trascritto nella Casa Comunale dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospitaletto al n.
17 del registro degli Atti di Matrimonio – Parte I - Serie A - anno 2010(doc. 1);
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_1
residenza presso la casa di Ospitaletto (BS) via Silvio Pellico n. 10 con il padre e la sorella maggiore. Dal momento che ha appena compiuto i 16 anni di età Persona_1
potrà gestire autonomamente le telefonate, video chiamate o le visite della madre e i rapporti con lei qualora ella decida di fare ritorno in Italia.
3) in considerazione della condizione economica della famiglia e del fatto che la signora
non concorre alle spese del mutuo, benché titolare del 50% della proprietà della CP_1
casa di Ospitaletto, al mantenimento della figlia minore e alle spese straordinarie nella misura del 50%, si chiede che elle sia onerata dal pagamento di un contributo per il mantenimento di nella misura di €#250,00 mensili. La somma sarà da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza scioglimento del matrimonio;
4) reciproco consenso al rilascio o al rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto.
Con vittoria di spese”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio civile ad Ospitaletto (BS) in data 9.10.2010, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2010, unione dalla quale erano nate le figlie (il 19.4.2005), maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente, e (in data 26.9.2007). Persona_1
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 22.9.2022, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 21.9.2022, che prevedeva l'affidamento condiviso delle figlie, la permanenza di entrambi i coniugi nella casa coniugale, il mantenimento diretto delle figlie ad opera dei genitori, e la ripartizione delle spese straordinarie fra questi ultimi nella misura del 50% ciascuno.
Il ricorrente riferiva che, il 13.7.2023, la resistente si era allontanata dalla casa coniugale per poi comunicare all'ex marito di aver raggiunto un amico negli Stati Uniti, e che, da allora, non aveva fatto più ritorno, e aveva interrotto i rapporti, anche telefonici, con le figlie, smettendo anche di pagare qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, per il loro mantenimento.
Il quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe. Pt_1
All'udienza presidenziale del 21.6.2024 non compariva, e il Giudice Controparte_1 delegato, dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso il padre e frequentazioni libere della madre, nonché l'assegnazione della casa familiare al padre, e poneva a carico della resistente un contributo al mantenimento della figlia minore pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, infine, non essendo necessaria alcuna istruttoria, riservava di riferire la causa al
Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 21.9.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso (13.10.2023), erano già trascorsi più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 22.9.2022.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tre anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio e si è resa irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi alla prole
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore: deve, pertanto, accogliersi la richiesta della parte ricorrente di confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, già previsto in sede di separazione, in quanto conforme Persona_1
a tale regola generale.
Appare opportuno accogliere anche la domanda del ricorrente di disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre, unico genitore con il quale ella convive dal mese di luglio 2023, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale della madre, e stabilire che le frequentazioni materne siano rimesse alla volontà della minore, ormai prossima al compimento della maggiore età.
Quanto ai profili economici dei rapporti genitori- figlia minore, appare opportuno confermare quanto già previsto in sede di prima udienza, conforme alla richiesta della parte ricorrente, ponendo a carico della resistente un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili, anche in assenza di informazioni reddituali sulla donna, alla luce dell'esiguità del contributo richiesto, dell'assenza di frequentazioni materne, e dell'integrale gravare dei compititi domestici e di cura sul ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite debbono essere regolamentate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
ad Ospitaletto (BS) in data 9.10.2010, trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2010;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore d Persona_1
entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso il padre e frequentazioni della madre rimesse alla libera volontà della minore;
4) Assegna la casa familiare, sita a Ospitaletto (BS), in via Silvio Pellico n. 10, a
[...]
, in qualità di genitore collocatario della minore;
Pt_1
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia minore con il versamento di un assegno Persona_1 dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Condanna la resistente, a rimborsare al Controparte_1 ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 137,70 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 23.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri