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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 772 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cantagallo in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
-Appellante-
Contro
(P.I. , con sede in Montesilvano Controparte_2 P.IVA_2
(PE), Via Vestina, n. 402, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
difesa e rappresenta dagli Avv.ti Alessandro Ela Oyana (C.F. Controparte_3
) e Stefano Teti, (C.F. ), giusta CodiceFiscale_1 C.F._2
procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 287 presso lo studio
Lexacta – Global Legal Advice, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata e , nonché Email_1 Email_2
al numero di fax +39 02 7628 1213;
-Appellata-
Nonché contro
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'amministratore socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore con sede in Pescara, viale Riviera n. 38, rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Carlo Montanino del foro di Pescara (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Pescara, Via Pesaro
21, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado (indirizzo di posta elettronica certificata utenza Email_3
telefax n. 085.4215272);
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara e pubblicata in data 9 marzo 2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n.342/2023 pubblicata il
09.03.2023, resa nel giudizio n. 4226/2019 R.G. notificata via pec in data
09.06.2023: Revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di “Modifica di patti sociali” per Notar
del 23.07.2019 e, per l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti della Persona_1
società Controparte_1
Per l'appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale: -
Rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 342/2023 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 9 marzo 2023, resa nel giudizio avente R.G. n. 4226/20196. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Alessandro
Ela Oyana e Stefano Teti, dichiaratisi antistatari.
Per l'appellata Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
confermando integralmente la sentenza gravata, con condanna della parte appellante alla refusione di spese e competenze del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 342/2023, pubblicata in data 9 marzo 2023, il Tribunale di
Pescara ha rigettato la domanda principale di dichiarazione di nullità ex art. 1344
c.c., in relazione all'art. 388 c.p. o, in alternativa, all'art. 2621 c.c. e la domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico, a rogito del Notaio del 23 luglio 2019, di modifica di patti sociali, con Persona_1
condanna della società attrice alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle convenute.
1.1. A sostegno delle predette domande, parte attrice deduceva di essere cessionaria del credito, prima detenuto dalla nei confronti della Controparte_5 [...] dell'importo di euro 663.370,18 e di aver notificato, in data Controparte_6
23 luglio 2019, atto di pignoramento delle quote sociali di cui la debitrice era titolare presso la società Pirata s.a.s. di NO DO & C.
Precisava, tuttavia, che, in pari data, il socio accomandante Controparte_6
e la socia accomandataria quali soci della
[...] CP_4 [...]
stipulavano, a rogito del Notaio , atto di modifica Controparte_4 Persona_1
dei patti sociali con cui deliberavano di ripianare le perdite, risultanti dalla approvata situazione patrimoniale, attraverso l'azzeramento del capitale sociale e la contestuale ricostruzione dello stesso con integrale sottoscrizione soltanto da parte di CP_4
[...]
Secondo parte attrice, pertanto, a seguito dell'operazione societaria, la debitrice era, di fatto, fuoriuscita dalla compagine sociale Controparte_6
della risultando quale unica socia di Controparte_4 quest'ultima soltanto con conseguente frode alla legge ovvero ai CP_4
creditori.
Su tali basi, pertanto, riteneva che l'atto pubblico in questione fosse nullo per frode alla legge ex art. 1344 c.c. o, in subordine, revocabile ex art. 2901 c.c. in quanto pregiudizievole per il creditore pignorante.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di contraddittorio Controparte_6
nei confronti di quale unica socia della di CP_4 CP_4 CP_4
e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande proposte,
[...]
chiedendone il rigetto.
1.3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
[...] eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza Controparte_4
delle predette domande, rispetto alle quali chiedeva quindi pronunciarsi rigetto.
1.4. A seguito di istruzione documentale, di interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della e di prova per Controparte_6
testi, la causa è stata trattenuta a decisione.
1.5. A fondamento della decisione di rigetto delle domande, il primo giudice, in via preliminare, in applicazione del principio della ragione più liquida, riteneva che la causa potesse essere utilmente decisa anche senza integrazione del contraddittorio, con conseguente trattazione nel merito della controversia.
Al riguardo, il giudice di primo grado decideva in ordine alla domanda, proposta in via principale, di dichiarazione di nullità dell'atto pubblico sopra richiamato in quanto posto in essere in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
In particolare, il giudice a quo riteneva che il patto di modifica degli atti della
[...]
non configurasse un contratto in frode alla legge né in Controparte_4 relazione all'art. 388 c.p., né, in alternativa, all'art. 2621 c.c.
Precisava, infatti, che, nel caso in esame, non era in corso alcun atto di pignoramento delle quote sociali detenute dalla debitrice non Controparte_6 trovando, pertanto, applicazione il quinto comma dell'art. 388 c.p., disciplinante l'ipotesi delittuosa della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento di pignoramento ovvero di sequestro giudiziario o conservativo del giudice. In data 23 luglio 2019, infatti, non risultava essere stata perfezionata alcuna notifica dell'atto di pignoramento delle quote, né nei confronti della debitrice, né dei suoi due soci, né del terzo CP_4
Ad analoga conclusione perveniva il primo giudice rispetto all'asserita qualificazione dell'atto pubblico quale contratto in frode alla legge rispetto all'art. 2621 c.c., disciplinante il divieto di false comunicazioni sociali.
In particolare, il primo giudice riteneva che la doglianza sollevata da parte attrice fosse legata a una mera valutazione di prededucibilità ex art. 111 L.F. delle poste iscritte nella situazione patrimoniale sottesa all'azzeramento del capitale sociale e alla contestuale ricostituzione dello stesso, la quale, pertanto, riguardava aspetti prettamente procedurali del credito, non intaccando l'esistenza stessa delle poste.
Inoltre, sottolineava il giudice a quo, l'art. 111 L.F., nel prescrivere la prededucibilità dei crediti sorti “in occasione o in funzione” di una procedura concorsuale, presupponeva la stessa apertura di una procedura e non la semplice presentazione di domanda di concordato, instaurante invero un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta.
Evidenziava, quindi, che, nel caso di specie, parte attrice aveva ancorato la prededucibilità delle poste alla mera circostanza dell'avvenuto deposito, in data 3 gennaio 2019, da parte dell'affittuario della domanda di concordato in CP_7
continuità, domanda dichiarata poi inammissibile dall'autorità giudiziaria.
Su tali basi, pertanto, il Tribunale di Pescara rigettava la domanda principale proposta ex art 1344 c.c. e procedeva all'analisi dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., formulata in via subordinata.
Al riguardo, il giudice di primo grado rilevava il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice creditrice in quanto, anche in Controparte_1
caso di accoglimento della domanda, comunque la stessa non avrebbe potuto efficacemente aggredire, in via esecutiva, le quote sociali detenute dalla debitrice essendo quest'ultime impignorabili. Controparte_6 In via generale, infatti, richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di impignorabilità delle quote sociali di società di persone, che precisava che la disciplina di tali società è stata tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati dal c.d. intuitus personae, con la conseguenza che l'espropriazione delle quote sociali, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società. Eccezione a tale impignorabilità, tuttavia, era da ravvisarsi nell'ipotesi in cui l'espropriabilità delle stesse venga prevista nell'atto costitutivo della società.
Nel caso di specie, osservava il primo giudice, l'art. 7 dell'atto costitutivo della prevedeva testualmente che “le quote sociali, sia Controparte_4 dell'accomandatario che dell'accomandante, non sono trasferibili per atti tra vivi, se non con il consenso di tutti i soci”, con conseguente impignorabilità delle quote sociali in oggetto.
Infine, il giudice a quo riteneva non applicabile alla controversia in esame il secondo comma dell'art. 2270 c.c., secondo cui “se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore”, posto che, in virtù del generale rinvio all'art. 2297 c.c., la disposizione in esame è da ritenersi applicabile unicamente alle società in nome collettivo c.d. irregolari, non iscritte, quindi, nel registro delle imprese.
Nel caso di specie, invece, trattandosi di società in nome collettivo regolarmente iscritta, specificava il primo giudice, era da ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2305 c.c., oltre che quello previsto dal primo comma dell'art. 2270 c.c., con conseguente conferma della impignorabilità delle quote sociali in esame, non potendo essere chiesta neppure la liquidazione della quota del socio debitore.
Su tali basi, pertanto, il Tribunale di Pescara rigettava sia la domanda principale ex art. 1344 c.c., sia quella subordinata ex art. 2901 c.c., con condanna di parte attrice alla rifusione, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 23.579,85 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap. 2. Nel proprio atto di impugnazione la ha contestato la Controparte_1
decisione, chiedendone la riforma sulla base del motivo di seguito sintetizzato:
2.1. Erronea valutazione dei presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per avere il giudice di primo grado rilevato il difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. di parte attrice rispetto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata.
In particolare, ha precisato che l'azzeramento del capitale sociale configurerebbe un vero e proprio atto dispositivo pregiudizievole per la società creditrice, posto in essere nella piena consapevolezza, sia da parte della Controparte_6
sia di sia della socia della
[...] Controparte_4 CP_4 grave situazione debitoria in cui verserebbe la prima e dell'imminenza di un'azione da parte della Controparte_1
Nel caso di specie, pertanto, il verificato recesso indiretto della menzionata CP_6
dalla altro non sarebbe se non una fittizia cessione delle quote
[...] CP_4
detenute dalla prima, costituenti il 95% del capitale sociale della seconda.
La finalità in danno ai creditori della predetta operazione societaria, inoltre, sarebbe emersa dalle indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica di Pescara nel procedimento penale iscritto al n. 2005/2020 R.G.N.R. a carico di , Controparte_3
e tutti imputati ex artt. 81, 110 e 388 c.p. CP_8 CP_4
Secondo l'appellante, pertanto, l'atto pubblico di modifica dei patti sociali sarebbe suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c., posta la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento: la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore e il conseguente pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito, nonché la c.d. scientia damni, in quanto i soci della CP_6 conoscevano il pregiudizio che sarebbe derivato dall'atto per le ragioni del creditore, non avendo né la società né i singoli soci altri beni pignorabili.
Tanto precisato, l'appellante ha poi dedotto che il disposto di cui agli artt. 2305 e
2270 c.c. consentirebbe invero la pignorabilità delle quote sociali in esame. L'art. 2305 c.c., infatti, impedirebbe al creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché perdura la società, ma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero comunque espropriabili le quote di società personali liberamente trasferibili, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.
Inoltre, alle società in nome collettivo sarebbe applicabile anche l'art. 2270 c.c., in virtù del rinvio effettuato dall'art. 2293 c.c., il quale, al primo comma, prevederebbe la possibilità per il creditore particolare del socio, finché perdura la società, di far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi – tra cui vi rientrerebbe anche l'azione revocatoria ordinaria - sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Il secondo comma della medesima disposizione, in aggiunta, affermerebbe che, nel caso in cui gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare il credito, il creditore particolare del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del proprio debitore, con conseguente sua uscita dalla società e correlato depauperamento del patrimonio societario.
Infine, l'appellante ha precisato che, in data 25 maggio 2016, il legale rappresentante della Sig. e il legale Controparte_6 Controparte_3
rappresentante della Sig. Controparte_1 Persona_2
sottoscrivevano una scrittura privata con cui veniva pattuito l'impegno del primo a cedere le proprie quote societarie, rappresentative del 95% del capitale sociale di in favore del secondo, il quale manifestava la Controparte_4
volontà di acquistarle per un valore di euro 1.100.000,00.
Secondo l'appellante, pertanto, posta l'esistenza, sin dal 2016, di un accordo per l'acquisto della maggioranza delle quote sociali da parte del legale rappresentante della l'atto pubblico di modifica di patti sociali in oggetto Controparte_1 avrebbe avuto quale unico scopo quello di sottrarre la dall'obbligo di CP_6
adempimento di cessione delle proprie quote sociali. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, ha sostenuto l'appellante, sussisterebbe la concreta utilità ad ottenere l'inefficacia in revocatoria dell'atto impugnato, nonché il pieno interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
3. L'appellata nel costituirsi nel presente grado di Controparte_6
giudizio, ha contestato nel merito il motivo di gravame formulato dall'appellante, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo quindi il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza n. 342/2023 del
Tribunale di Pescara e con rimborso delle spese sostenute e del compenso professionale del difensore.
3.1. Si è costituita in giudizio anche l'appellata Controparte_4 contestando merito l'appello proposto, del quale ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo quindi il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza n. 342/2023 del Tribunale di Pescara, con rimborso delle spese sostenute e del compenso professionale del difensore.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta.
5. In primo luogo occorre evidenziare che l'esame della fattispecie viene limitato, senza che sul punto sussista alcuna attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, alla verifica del ritenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. della attuale appellante alla proposizione di azione revocatoria, chiarendosi che tanto relativamente a tale aspetto quanto - ed ancor più- in ordine al merito della fondatezza dell'azione revocatoria ogni pronuncia è inibita in ragione della non integrità del contraddittorio per non aver partecipato al giudizio di primo grado ( socia della CP_4 [...]
che ha stipulato, unitamente alla Controparte_4 Controparte_6
l'atto a rogito del Notaio , di modifica dei patti sociali oggetto di
[...] Persona_1
revocatoria), da ritenere contraddittore necessario.
5.1.1. In via generale, è opportuno evidenziare che l'art. 100 c.p.c. prevede che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, un interesse che sia concreto e attuale, diretto a ottenere un provvedimento giurisdizionale, indispensabile per la tutela delle ragioni e delle pretese fatte valere in giudizio.
5.1.2. E' poi ben noto, secondo quanto diffusamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che “l'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare, sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito” (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2001, n. 7127; in senso conforme Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455 e sez. I, 18 febbraio 2000, n.
1804).
Al riguardo, occorre quindi interrogarsi sulla pignorabilità o meno di quote sociali detenute da una società di persone.
In materia, condivisibilmente con quanto ritenuto dal primo giudice, deve essere confermato il prevalente orientamento di legittimità, inaugurato con la sentenza della
Prima Sezione Civile della Suprema Corte n. 15605/2002, con il quale è stato precisato che “Le quote delle società di persone non possono tuttavia, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci. (...) Il principio non è enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252,
2284, 2322 c.c.). L'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di "novità" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società. S'intende allora perché il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere (non già
l'espropriazione, ma) la liquidazione della quota che, pur intaccando il patrimonio della società, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale”.
Nonostante, pertanto, in un'ottica generale, a causa della presenza del carattere essenziale del c.d. intuitus personae, le quote sociali di una società di persone non sono pignorabili, nondimeno il giudice di legittimità precisa che i soci possono prevedere diversamente nell'atto costitutivo della società, in virtù dei poteri di autonomia privata di cui dispongono.
Su tali argomentazioni, infatti, conclude la Suprema Corte, “l'espropriabilità delle quote delle società di società personali "liberamente" trasferibili è generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l'inespropriabilità, in deroga al principio, sancito in via generale dall'art. 2740 c.c., che il debitore dell'adempimento delle obbligazioni con "tutti" i suoi beni” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7 novembre 2011, n.
15605). A medesima conclusione, si noti, la stessa Corte perviene nella medesima sentenza anche con riferimento alle quote sociali gravate da un diritto di prelazione
(“(…) a conclusioni non diverse deve giungersi anche quando la "libera" circolazione della quota è limitata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli "altri" soci”).
Nel caso di specie, pertanto, è necessario esaminare l'atto costitutivo del terzo
[...]
Controparte_4
In particolare, dalla lettura dell'atto costitutivo della società “ (si v. Controparte_4
doc. all. n. 0 del fascicolo di primo grado dell'appellata Controparte_6
doc. all. n. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellata
[...] Controparte_4
Rep. n. 11344, Racc. n. 1028 del 3 ottobre 1997, all'art. 7, denominato
[...]
“trasferimento delle quote sociali”, è stato stabilito espressamente che “le quote sociali, sia dell'accomandatario che della accomandante, non sono trasferibili per atti tra vivi, se non con il consenso di tutti i soci”.
Da quanto precede, pertanto, deriva che le quote sociali della citata società di persone non sono pignorabili, non trattandosi di quote liberamente trasferibili.
Nondimeno, tuttavia, la proposizione dell'azione revocatoria non perde di utilità per il creditore del socio che abbia ceduto o dismesso le proprie quote, dato che il vincolo di non espropriabilità permane soltanto fino allo scioglimento della società di persone, non rilevando più, da quel momento in poi, il vincolo derivante dalla necessità di mantenere rapporti caratterizzati dal c.d. intuitus personae.
L'azione revocatoria, pertanto, comportando la dichiarazione di inefficacia dell'atto di modifica dei patti sociali con il quale il socio si è spogliato delle sue quote, ha come effetto, utile per il creditore, di consentire, dopo lo scioglimento della società,
l'esperimento di azioni esecutive o conservative sulle predette quote.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, infatti, “Le quote delle società di persone non possono tuttavia, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 7 novembre 2011, n. 15605) e , in caso di esperimento di azione revocatoria da parte del creditore particolare del socio, “Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario - Cass. 7 novembre 2002, n. 15605). Ne consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui”. Ciò in quanto “L'azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive
o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, cod. civ.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società (cfr. art. 2305 cod. civ., che esclude così l'operatività nella s.n.c-ma analoga regola vige per la S.a.s. in forza del richiamo operato dall'art.2315 c.c.- dell'art. 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell'atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può compiere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore. Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, ai sensi dell'art. 2270, comma primo, perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell'azione revocatoria previsti dall'art. 2902 e che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell'art. 2307” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 17 gennaio 2023, n. 1228).
Da qui il principio di diritto secondo il quale "il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota" (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 17 gennaio 2023, n. 1228; si v. anche Corte di Appello di L'Aquila, 21 marzo
2023, n. 413).
Sicchè reputa la Corte che il creditore particolare ( del Controparte_1 socio ( abbia interesse all'esperimento dell'azione Controparte_6
revocatoria ex art. 2901 c.c., il cui eventuale accoglimento costituirebbe presupposto necessario per future azioni esecutive sulle quote a seguito dello scioglimento della società di persone. Tuttavia, come sopra anticipato, è ostativa alla pronuncia della declaratoria di interesse ad agire ed all'esame della ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento o meno dell'azione revocatoria, la circostanza che il difetto di interesse a tale azione da parte della sia stato dichiarato, in applicazione del Controparte_1
principio della ragione più liquida, senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'altra socia della ossia che Controparte_4 CP_4 ha partecipato in tale qualità all'atto pubblico di modifica dei patti sociali oggetto di revocatoria.
Consegue la necessità di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti di tale parte.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato il rilievo d'ufficio della relativa questione e l'esito della lite, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.2.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono