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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/11/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggo Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'esito dell'udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 741/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Lo Bue (c.f.
), Giovanni Rinaldi (c.f. ), C.F._2 C.F._3
Walter Miceli (c.f. ), Nicola Zampieri (c.f. C.F._4
), Fabio Ganci (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Parma Borgo A.
Ronchini n. 9
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Stato, in Bologna,
p.e.c. Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “A) Carta elettronica del Docente;
B) Indennità sostitutiva per ferie non godute in capo a docente a tempo determinato”. Conclusioni
Per la parte ricorrente: “DOMANDA A - 1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1
parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di
€. 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Controparte_1
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
[...]
Pag. 2 di 14 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €. 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
DOMANDA B - Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €. 1.480,17 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti
Pag. 3 di 14 procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.07.2023, avanza Parte_1
domanda cumulativa relativa all'accertamento e dichiarazione – negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2022/2023 - del diritto al beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, commi 121, 122 e 124 L n. 107/ 2015, avente ad oggetto la corresponsione di una somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali nonché relativa all'accertamento del proprio diritto all'indennità per ferie non godute negli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 e 2017/0218, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della relativa indennità.
Il ricorrente allega di essere docente di scuola secondaria di II grado, prestando servizio – al momento del deposito del ricorso – presso l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Motti” di Reggio Emilia.
Ai fini del presente giudizio, il ricorrente espone di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici
[...]
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023.
Pag. 4 di 14 Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023, il ricorrente allega di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato. Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto (ovvero il riconoscimento del bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Il ricorrente chiede, inoltre, di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018, ai sensi dell'art. 1 comma 54 L. n. 228/2012, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni con conseguente condanna del
[...]
al pagamento della relativa indennità. Controparte_1
All'udienza del 20.12.2023, accertata la regolare notifica, viene dichiarata la contumacia del resistente , non costituito. CP_1
La causa - istruita documentalmente - viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 13.11.2024.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In relazione a ciascuna domanda, va preliminarmente osservato che dai fatti allegati in ricorso, suffragati dalla prodotta documentazione, risulta che ha prestato servizio nei seguenti anni scolastici: Parte_1
Pag. 5 di 14 - A.S. 2014/2015 con contratto di lavoro decorrente dal 20.10.2014 al
30.06.2022 (18 ore settimanali);
- A.S. 2015/2016 con contratto di lavoro decorrente dal 26.11.2015 al
30.06.2016 (4 ore settimanali);
- A.S. 2016/2017 con contratto di lavoro decorrente dal 24.09.2016 al
30.06.2017 (10 ore settimanali);
- A.S. 2017/2018 con contratto di lavoro decorrente dal 22.09.2017 al
30.06.2018 (15 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
20.09.2017 al 30.06.2018 (1 ora settimanale);
- A.S. 2018/2019 con contratto di lavoro decorrente dal 20.09.2018 al
31.08.2019 (18 ore settimanali);
- A.S. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2019 al
31.08.2020 (18 ore settimanali);
- A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 14.09.2020 al
31.08.2021 (18 ore settimanali);
- A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
31.08.2023 (18 ore settimanali).
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 6 di 14 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI ON 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
Pag. 7 di 14 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64, l'art. 1 L.
n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato , in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_1
Pag. 8 di 14 I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e come risulta dai documenti prodotti in atti (cfr. doc. 1 ovvero copie di contratti di lavoro e doc. 2 ovvero cedolini stipendiali), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati;
la prova dell'attività di docenza, concretamente svolta dal ricorrente, non è contestata, visto il fatto che il resistente ha scelto di rimanere CP_1
contumace, scegliendo di non contestare specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto ovvero non sollevando alcuna eccezione contro la domanda azionata, di cui si tratta.
Va, altresì, rilevata la prova del presupposto relativo alla permanenza in servizio del ricorrente, al momento del deposito del ricorso, come risulta dall'ultimo contratto di lavoro con scadenza al 31.08.2023 e dalla copia di
G.P.S. di Reggio Emilia per il biennio 2022/2024, ciò rendendo fondata la domanda invocata come adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente.
B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di ferie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva di ferie non godute, il ricorso va accolto.
Pag. 9 di 14 L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Il ricorrente afferma di non avere percepito – negli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 - alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma
54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonostante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza ministeriale e determinate per la Regione Emilia-Romagna da specifiche delibere.
Pag. 10 di 14 Nello specifico, vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Corte di
Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad “attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del (datore di lavoro) CP_1
l'onere di fornire la prova, ad essa contraria, che il docente ha in realtà chiesto ed ottenuto di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza Tribunale di Torino n. 1171/2020).
Pag. 11 di 14 Va richiamata, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023 R.G., in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR ON (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Nel caso di specie non risulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previste dai calendari scolastici;
né il
- rimasto contumace - ha contestato le allegazioni del ricorrente. CP_1
Pag. 12 di 14 Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al ricorrente spettano: 1) il riconoscimento della
“Carta Docente” per gli anni scolastici indicati nelle rassegnate conclusioni, pari all'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute pari complessivamente alla somma lorda di euro 1.480,17, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle stesse segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00, considerati il valore effettivo della controversia, l'assenza di attività istruttoria, l'assenza di specifiche questioni trattate (che giustifica la riduzione ex lege prevista), i contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 741/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
Pag. 13 di 14 “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 per un importo di € 3.000,00 a favore del ricorrente.
2) Dichiara il diritto di a percepire la somma lorda di € Parte_1
1.480,17 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019, con conseguente condanna del al pagamento della Controparte_1
suddetta somma a favore del ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente - con distrazione in favore CP_3
dei procuratori antistatari - le spese del giudizio, liquidate in euro 721,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso in data 13.11.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggo Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'esito dell'udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 741/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Lo Bue (c.f.
), Giovanni Rinaldi (c.f. ), C.F._2 C.F._3
Walter Miceli (c.f. ), Nicola Zampieri (c.f. C.F._4
), Fabio Ganci (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Parma Borgo A.
Ronchini n. 9
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Stato, in Bologna,
p.e.c. Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “A) Carta elettronica del Docente;
B) Indennità sostitutiva per ferie non godute in capo a docente a tempo determinato”. Conclusioni
Per la parte ricorrente: “DOMANDA A - 1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1
parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di
€. 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Controparte_1
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
[...]
Pag. 2 di 14 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €. 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
DOMANDA B - Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €. 1.480,17 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti
Pag. 3 di 14 procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.07.2023, avanza Parte_1
domanda cumulativa relativa all'accertamento e dichiarazione – negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2022/2023 - del diritto al beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, commi 121, 122 e 124 L n. 107/ 2015, avente ad oggetto la corresponsione di una somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali nonché relativa all'accertamento del proprio diritto all'indennità per ferie non godute negli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 e 2017/0218, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della relativa indennità.
Il ricorrente allega di essere docente di scuola secondaria di II grado, prestando servizio – al momento del deposito del ricorso – presso l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Motti” di Reggio Emilia.
Ai fini del presente giudizio, il ricorrente espone di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici
[...]
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023.
Pag. 4 di 14 Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023, il ricorrente allega di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato. Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto (ovvero il riconoscimento del bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Il ricorrente chiede, inoltre, di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018, ai sensi dell'art. 1 comma 54 L. n. 228/2012, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni con conseguente condanna del
[...]
al pagamento della relativa indennità. Controparte_1
All'udienza del 20.12.2023, accertata la regolare notifica, viene dichiarata la contumacia del resistente , non costituito. CP_1
La causa - istruita documentalmente - viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 13.11.2024.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In relazione a ciascuna domanda, va preliminarmente osservato che dai fatti allegati in ricorso, suffragati dalla prodotta documentazione, risulta che ha prestato servizio nei seguenti anni scolastici: Parte_1
Pag. 5 di 14 - A.S. 2014/2015 con contratto di lavoro decorrente dal 20.10.2014 al
30.06.2022 (18 ore settimanali);
- A.S. 2015/2016 con contratto di lavoro decorrente dal 26.11.2015 al
30.06.2016 (4 ore settimanali);
- A.S. 2016/2017 con contratto di lavoro decorrente dal 24.09.2016 al
30.06.2017 (10 ore settimanali);
- A.S. 2017/2018 con contratto di lavoro decorrente dal 22.09.2017 al
30.06.2018 (15 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
20.09.2017 al 30.06.2018 (1 ora settimanale);
- A.S. 2018/2019 con contratto di lavoro decorrente dal 20.09.2018 al
31.08.2019 (18 ore settimanali);
- A.S. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2019 al
31.08.2020 (18 ore settimanali);
- A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 14.09.2020 al
31.08.2021 (18 ore settimanali);
- A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
31.08.2023 (18 ore settimanali).
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 6 di 14 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI ON 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
Pag. 7 di 14 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64, l'art. 1 L.
n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato , in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_1
Pag. 8 di 14 I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e come risulta dai documenti prodotti in atti (cfr. doc. 1 ovvero copie di contratti di lavoro e doc. 2 ovvero cedolini stipendiali), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati;
la prova dell'attività di docenza, concretamente svolta dal ricorrente, non è contestata, visto il fatto che il resistente ha scelto di rimanere CP_1
contumace, scegliendo di non contestare specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto ovvero non sollevando alcuna eccezione contro la domanda azionata, di cui si tratta.
Va, altresì, rilevata la prova del presupposto relativo alla permanenza in servizio del ricorrente, al momento del deposito del ricorso, come risulta dall'ultimo contratto di lavoro con scadenza al 31.08.2023 e dalla copia di
G.P.S. di Reggio Emilia per il biennio 2022/2024, ciò rendendo fondata la domanda invocata come adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente.
B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di ferie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva di ferie non godute, il ricorso va accolto.
Pag. 9 di 14 L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Il ricorrente afferma di non avere percepito – negli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 - alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma
54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonostante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza ministeriale e determinate per la Regione Emilia-Romagna da specifiche delibere.
Pag. 10 di 14 Nello specifico, vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Corte di
Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad “attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del (datore di lavoro) CP_1
l'onere di fornire la prova, ad essa contraria, che il docente ha in realtà chiesto ed ottenuto di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza Tribunale di Torino n. 1171/2020).
Pag. 11 di 14 Va richiamata, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023 R.G., in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR ON (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Nel caso di specie non risulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previste dai calendari scolastici;
né il
- rimasto contumace - ha contestato le allegazioni del ricorrente. CP_1
Pag. 12 di 14 Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al ricorrente spettano: 1) il riconoscimento della
“Carta Docente” per gli anni scolastici indicati nelle rassegnate conclusioni, pari all'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute pari complessivamente alla somma lorda di euro 1.480,17, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle stesse segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00, considerati il valore effettivo della controversia, l'assenza di attività istruttoria, l'assenza di specifiche questioni trattate (che giustifica la riduzione ex lege prevista), i contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 741/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
Pag. 13 di 14 “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 per un importo di € 3.000,00 a favore del ricorrente.
2) Dichiara il diritto di a percepire la somma lorda di € Parte_1
1.480,17 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019, con conseguente condanna del al pagamento della Controparte_1
suddetta somma a favore del ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente - con distrazione in favore CP_3
dei procuratori antistatari - le spese del giudizio, liquidate in euro 721,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso in data 13.11.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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