Art. 4. Tutela degli orfani di femminicidio
in caso di relazione affettiva 1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole da: «tale condizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti »; b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole da: «relazione affettiva» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti ». 2. All' articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4 , le parole: « relazione affettiva e stabile convivenza » sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all' articolo 577-bis del codice penale ». 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 8 luglio 2016, come modificati dalla presente legge:
«Art. 12 (Condizioni per l'accesso all'indennizzo). - 1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a);
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell' art. 12 del codice di procedura penale ;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all' art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;
e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge e' corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.
Art. 13 (Domanda di indennizzo). - 1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di Inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' sulla qualita' di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.».
- Si riporta l' articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 15 giugno 2002, come modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall' articolo 603-bis del codice penale , che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all' articolo 577-bis del codice penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 4 , recante: «Modifiche al codice civile , al codice penale , al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2018.
in caso di relazione affettiva 1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole da: «tale condizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti »; b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole da: «relazione affettiva» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti ». 2. All' articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4 , le parole: « relazione affettiva e stabile convivenza » sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all' articolo 577-bis del codice penale ». 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 8 luglio 2016, come modificati dalla presente legge:
«Art. 12 (Condizioni per l'accesso all'indennizzo). - 1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a);
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell' art. 12 del codice di procedura penale ;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all' art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;
e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge e' corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.
Art. 13 (Domanda di indennizzo). - 1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di Inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell' articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' sulla qualita' di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.».
- Si riporta l' articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 15 giugno 2002, come modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall' articolo 603-bis del codice penale , che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all' articolo 577-bis del codice penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 4 , recante: «Modifiche al codice civile , al codice penale , al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2018.