Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2324/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2324/2021 tra le parti:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tiberio Massironi, PEC: elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Gallarate, via Magenta n.25;
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Pasqualina Faretra, PEC vvocati.prato.it, elettivamente domiciliato Email_2
presso il suo studio in Prato, via Rimini n. 49;
CONVENUTO
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI:
(…) NEL MERITO dichiarare l'attore Sig. , nato a [...] Parte_1 Parte_1
il 6.10.1963 e residente in [...], proprietario esclusivo per maturata usucapione dell'autovettura PORSCHE 911 2200 Coupé, targata FIG68657, intestata a e, per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza Controparte_1
presso il competente Pubblico Registro Automobilistico. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta, ex art. 210 cpc, di ordinare, ove ritenuto necessario e ulteriormente rilevante pagina 1 di 10
2010 sino al 2021 del Sig. , pilota della Porsche 911 telaio n. 9110122257 tg. Parte_1
FI/G 68657. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze.
(…) Voglia dichiarare infondate e comunque respingere le domande Controparte_1
proposte da parte attrice nei confronti del signor con l'atto introduttivo Controparte_1 dell'odierno giudizio poiché infondate in fatto e diritto dichiarando il convenuto unico legittimo proprietario del veicolo Targa FIG68657 modello Porsche 911 2200 Coupè. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio mediante notifica di comparsa in Parte_1 Controparte_1
riassunzione al fine sentirsi dichiarare proprietario esclusivo per maturata usucapione dell'autovettura PORSCHE 911 2200 Coupè, targata FIG68657, intestata a Controparte_1
e, per l'effetto, sentir ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso il competente
Pubblico Registro Automobilistico.
Ha dedotto di avere in precedenza, e precisamente in data 13/10/2020, convenuto il sig. dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, con citazione contenente analoga domanda, e CP_1
che la relativa causa era iscritta a ruolo con il numero 4493/2020 r.g.; nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/04/2021, il convenuto aveva eccepito, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di
Prato e a tale eccezione aveva aderito l'attore; il Tribunale, pertanto, con ordinanza del
14/05/2021, visto l'articolo 38, comma 2 c.p.c, aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo e assegnato termine di tre mesi per la riassunzione avanti al Tribunale di Prato.
A fondamento della domanda ha dedotto in fatto: di godere e possedere, uti Parte_1
dominus, da oltre dieci anni, e precisamente dal 18/09/2009, della vettura Porche 911 2200 coupè, targata FIG68657, comportandosi, nei confronti di chiunque, come l'unico e solo proprietario;
di avere acquistato la vettura in data 18/09/2009 da che l'aveva Parte_2
a propria volta acquistata nel corso del 1990 da che malgrado la vendita, Controparte_1
dopo la consegna del veicolo al nuovo acquirente, il sig. aveva omesso di firmare CP_1
la documentazione necessaria a perfezionare le pratiche di trasferimento della proprietà presso il P.R.A.; che pertanto la vettura Porche 911 2200 coupè, targata FIG68657, risultava ancora pagina 2 di 10 intestata al convenuto;
di avere sempre goduto e posseduto, fin da settembre 2009, la predetta autovettura in modo pacifico e continuato, non interrotto e non contestato, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario;
che a nulla erano valse le richieste avanzate in via stragiudiziale e nessun effetto aveva prodotto il tentativo di mediazione, per mancata comparizione della parte chiamata.
In diritto, l'attore ha rilevato che l'omessa trascrizione dell'acquisto è ininfluente sulla legittimità dell'atto, avendo la trascrizione unicamente funzione di pubblicità dichiarativa, non incidente sulla formazione del contratto, con la conseguenza che l'acquisto del bene avviene con l'usucapione, non trovando applicazione la regola del «possesso vale titolo» ed essendo la buona fede rilevante soltanto ai fini del computo del termine per l'usucapione stessa. Ha quindi evidenziato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1162, comma 2,
c.c., in mancanza dei requisiti previsti dal primo comma per l'usucapione abbreviata triennale, avendo posseduto il veicolo per almeno dieci anni.
Si è costituito in giudizio il convenuto, affermandosi legittimo proprietario del bene mobile registrato veicolo Porsche 911 2200 TG FIG68657 e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
A sostegno di tali richieste, ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere Controparte_1
probatorio ex artt. 2697 c.c. e 1158 c.c. e il difetto di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1162, comma 2, c.c., non avendo l'attore offerto alcun elemento di prova, neppure in via presuntiva, dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva invocata, avendo egli l'onere di dimostrare di avere esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; in particolare, non ha provato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c, suscettibile di generale applicazione, ossia (1) del possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, e non di detenzione, e (2) di aver esercitato sulla “cosa” attività corrispondenti all'esercizio della proprietà, con l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa per il tempo necessario ad usucapire. Ha contestato, altresì, la sussistenza del requisito della buona fede, necessario per l'usucapione decennale, rilevando di non avere mai venduto il veicolo a
[...]
né quest'ultimo ha mai corrisposto alcuna somma di denaro che possa far presumere Pt_3
il contrario, anche in considerazione del fatto che, nel 1990, anno della presunta vendita, il convenuto si trovava detenuto presso il carcere di Prato e pertanto mai avrebbe potuto sottoscrivere alcunché con il sig. o con altri. Ha lamentato pertanto, di essere stato Pt_3
privato ingiustamente e fraudolentemente, negli anni, del veicolo di sua proprietà.
pagina 3 di 10 Ha eccepito, inoltre, che la buona fede ex art. 1147 c.c., deve essere intesa come ignoranza di ledere un diritto altrui e deve essere fondata su un titolo che giustifichi il possesso: infatti, non può aversi l'usucapione decennale nel caso in cui il titolo contenga elementi idonei a consentire, con la normale diligenza, di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto trasferito: nel caso all'esame, il sig. non poteva non sapere che Pt_1
il veicolo non era di proprietà del sig. e il documento prodotto dall'attore come doc. Pt_3
1 è inidoneo a trasferire la proprietà o a dimostrare la buona fede del sig. Ad avviso Pt_1
del convenuto, sussistono, peraltro, forti dubbi in merito alla veridicità della citata scrittura privata e della data in cui la stessa sarebbe stata sottoscritta. Ha evidenziato, infine, il convenuto, che alcuna somma risulta essere stata corrisposta da parte dell'attore, non essendo sufficiente in tal senso la dichiarazione di tale Pt_3
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda, con riserva di agire in giudizio al fine di rientrare in possesso della vettura e per ottenere la condanna al pagamento, in suo favore, di una somma, ancora in corso di quantificazione, quale indennizzo per mancato utilizzo del veicolo e per la sua diminuzione di valore.
All'udienza del 05/03/2022, sono stati concessi alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, e fissata l'udienza del 20/07/2022 con trattazione con rito cartolare.
Con verbale di udienza a trattazione scritta, il giudice allora assegnatario della causa, lette le note depositate dalle parti, ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'attore, ha ammesso parzialmente la prova per testi richiesta dal convenuto (escluso il capitolo 2), ha infine ammesso la controprova dell'attore; ha altresì fissato l'udienza del 20/02/2023 per l'assunzione delle prove testimoniali, riservando la decisione sull'ordine di esibizione richiesto da parte attrice all'esito dell'istruttoria.
A tale udienza, sono stati escussi i testi intimati. Alla successiva udienza del 29/09/2023, è stata revocata l'ammissione del teste e rinviata la causa per l'audizione di Tes_2 [...] all'udienza del 17/06/2024, disponendone l'accompagnamento coattivo, a cura dei Pt_3
Carabinieri di Ferrara.
Con ordinanza datato 14/12/2024, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, non necessitando degli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte attrice, e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28/11/2025.
pagina 4 di 10 Con decreto del 14/01/2025, questo giudice, quale nuovo assegnatario della causa, ha sostituito l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, con termine fino al 07/04/2025.
In data 8/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Le domande dell'attore sono fondate e devono essere accolte.
2. assume di avere acquistato per usucapione l'autovettura Porsche 911 Parte_1
telaio n. 9110122257 tg. FI/G 68657, invocando la fattispecie di acquisto della proprietà prevista dall'art. 1162, comma 2, c.c., secondo cui l'usucapione si compie in dieci anni, anche se non concorrono le condizioni previste dal primo comma, ovvero un acquisto in buona fede in forza di titolo idoneo a trasferire la proprietà che sia stato debitamente trascritto.
Come richiesto dall'art. 1158 c.c. per i beni immobili, il possesso dev'essere continuato, ossia ininterrotto (o interrotto per non più di un anno ai sensi dell'art. 1167 c.c.) e, come previsto dall'art. 1163 c.c., pacifico (non violento) e pubblico (non clandestino).
Le eccezioni del convenuto sull'idoneità del titolo di acquisto e sulla mala fede del sig. sono quindi inconferenti, visto che l'attore non ha allegato l'usucapione ai sensi Pt_1 dell'art. 1162, comma 1, c.c. ed essendo ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che la buona fede nell'acquisto del possesso di un autoveicolo "a non domino", ancorché trascritto nel pubblico registro automobilistico, non rileva ai fini dell'acquisto della proprietà, stante la previsione di cui all'art. 1156 c.c., in quanto l'acquisto opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa (Cass.,
13/01/1994, n. 294 che richiama Cass., 4/10/1955, n. 2804).
3. In primo luogo, l'attore ha provato di avere conseguito il possesso dell'autovettura.
Il teste (udienza del 17/06/2024), ossia la persona dalla quale, secondo la Parte_3 prospettazione di quest'ultimo aveva acquistato la Porsche, ha dichiarato Parte_1 che all'epoca dei fatti si occupava di vendita di auto d'epoca e di ricambi e: a) di avere venduto l'autovettura in data 18/09/2009 al sig. e di avere firmato la scrittura privata Pt_1 prodotta dall'attore come doc. 1, in cui lo stesso dichiara di avere venduto il bene al Pt_3 prezzo di € 3.500,00, oltre a un motore al prezzo di € 2.500,00, e di avere incassato la somma;
b) di essere stato proprietario del bene, non essendosi perfezionato il passaggio di proprietà;
c) di avere acquistato l'autovettura, all'epoca di colore rosso, dal titolare dell'autofficina
C.D.A. di Agliana, il quale aveva affermato di avere esercitato il diritto di ritenzione per pagina 5 di 10 mancato pagamento delle riparazioni e che l'auto era lì da molti anni;
d) di avere comprato l'autovettura pagando un prezzo corrispondente ai costi delle riparazioni sostenuti dal titolare dell'officina; e) di avere portato via la Porsche mediante un carroattrezzi e di avere preso in consegna dal titolare dell'officina C.D.A. il libretto, il foglio complementare e una dichiarazione contenente l'esercizio del diritto di ritenzione;
f) di avere incaricato un'agenzia di Ferrara, la quale si era poi appoggiata a un'agenzia toscana, per fare il passaggio di proprietà, ma il proprietario non si era mai presentato per firmare;
g) che pertanto CP_1
l'agenzia di Ferrara, sempre tramite l'agenzia toscana, cercò di contattare sempre il CP_1
per invitarlo alla demolizione del veicolo, senza ottenere risposta;
h) che la macchina rimase nella disponibilità del teste, in un capannone, per molti anni, almeno venti, fino a che un cliente di Milano chiese informazioni sul veicolo, divenuto ormai un relitto;
i) che, ceduto il veicolo al cliente milanese, quest'ultimo si presentò per ritirare la scocca.
Per la precisione, a ritirare la scocca si recò, per conto del sig. il Pt_1 Testimone_1
quale, escusso come testimone (udienza del 20/03/2023), ha dichiarato di averla portata direttamente a Sassa Roll Bar, un'azienda certificata dalla CSAI (Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana, che gestisce le macchine che partecipano alle competizioni sportive) per essere ristrutturata.
Risulta inoltre che con fax del 19/04/2010, chiese al sig. di Parte_1 Pt_3
trasmettergli la «documentazione in suo possesso» dell'autovettura Porsche in questione, come confermato dalla teste (udienza del 20/03/2023), impiegata di Testimone_3 Pt_4
che si occupò di scrivere il fax in questione (doc. 1 allegato alla citazione) e di inviarlo
[...]
al destinatario. La stessa teste ha dichiarato che, nell'aprile 2010, il sig. le chiese di Pt_1
archiviare i documenti pervenuti dal sig. ossia la lettera dell'Agenzia CAM s.n.c. di Pt_3
Firenze del 9/04/1990 e il «foglio di via» del 12/11/1987 relativi allo stesso veicolo (doc. 2 allegato alla citazione); in particolare, nella missiva dell'agenzia C.A.M., diretta a
[...]
e per conoscenza a l'odierno convenuto viene invitato a CP_1 Parte_3 presentarsi presso l'agenzia per firmare la dichiarazione di vendita dell'autovettura oggetto di causa.
Tutti i testi sopra menzionati sono attendibili in quanto privi di un interesse, anche solo di fatto, nella causa, e nessuno di loro era legato all'attore da rapporti attuali all'epoca della deposizione, fatta eccezione per la teste che lavora come dipendente per una società Tes_3 dell'attore, che però è credibile perché, come del resto anche gli altri testimoni, ha reso pagina 6 di 10 dichiarazioni precise, circostanziate e ricche di particolari, senza limitarsi a confermare i capitoli di prova.
Le testimonianze del fratello e della madre di - e Controparte_1 Testimone_4
(udienza del 20/03/2023) - non smentiscono, ma anzi convergono sulle Testimone_5 modalità con cui l'attore conseguì il possesso della Porsche: il fatto che il convenuto non abbia avuto rapporti diretti con il sig. e che sia stato detenuto nel carcere di Prato dal Pt_3
1988 al 1992, periodo in cui lo stesso acquistò il veicolo, è compatibile e coerente Pt_3 con la circostanza che l'autovettura si trovasse, di fatto abbandonata, da diversi anni presso l'officina C.D.A. di Agliana.
4. Il possesso continuato dell'autovettura da parte dell'attore dal momento dell'acquisto, per oltre dieci anni, è stato confermato dalle testimonianze assunte.
La teste che lavora per dal 1994, ha detto di avere visto in ufficio, dal Tes_3 Parte_4
2009, le fotografie della Porsche guidata dall'attore durante le gare automobilistiche – almeno una ventina dal 2010 al 2020 - a cui partecipava tramite l'Associazione Parte_1
sportiva Sport Life Racing, oltre alle coppe vinte, e di avere inoltre avuto contezza sia delle fotografie che rappresentano l'autovettura in carrozzeria durante gli interventi di riparazione
(doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attore) sia delle fatture relative a tali interventi presso la carrozzeria di di Cantù. CP_3
Che l'autovettura sia proprio la Porsche oggetto di causa è provato dal fatto che, secondo quanto dichiarato dalla teste, il sig. dall'anno 2009, non ha avuto la disponibilità di Pt_1 altre macchine d'epoca, circostanza confermata dal teste Tes_1
Il convenuto, peraltro, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., successiva alla produzione delle fotografie prodotte dall'attore (doc. 7 cit.) non ne ha disconosciuto la conformità alla Porsche di sua proprietà così come era prima degli interventi fatti eseguire dal sig. Pt_5
I fatti sopra riportati sono stati confermati dal titolare della carrozzeria Leo Racing di Cantù,
(udienza del 20/03/2023), il quale ha dichiarato di avere effettuato Persona_1
interventi di ristrutturazione, relativi soprattutto alla parte meccanica del veicolo, a partire dall'anno 2010, a seguito dei quali l'auto venne modificata anche nei colori (da rosso a bianco/azzurro); il teste ha confermato che l'autovettura è quella raffigurata nelle fotografie in atti e, pur non ricordando il numero di telaio, ha riconosciuto il certificato HTP (Historical
Technical Passport) e il passaporto tecnico prodotti dall'attore, che recano il nominativo del proprietario e il numero di telaio 9110122257 (doc. 8 e 9 allegati alla Parte_1
pagina 7 di 10 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), precisando che l'autovettura Porsche, trasformata in auto storica sportiva competitiva, poteva essere utilizzata solo per le gare.
Il teste è senz'altro attendibile perché estraneo alle parti e direttamente a conoscenza dei fatti su cui ha riferito.
Il teste ha confermato la circostanza dei lavori di ristrutturazione sul veicolo Testimone_1
in termini analoghi a quelli della testimonianza e ha riferito della partecipazione del CP_3
sig. a competizioni sportive automobilistiche con la Porsche oggetto di causa, in Pt_5 quanto segretario dell'associazione sportiva ASD 4x4 Esplorer che si occupò di fare l'assistenza tecnica al veicolo durante le gare;
ha specificato che la partecipazione a ogni gara era oggetto di registrazione e che nel 2014 l'attore vinse il campionato italiano di auto storiche promosso dal Gruppo Peroni Racing.
5. Le circostanze emerse dall'istruttoria dimostrano non solo il carattere continuativo del possesso di ma anche che esso è stato esercitato, sin dall'inizio, in modo Parte_1 non violento e non clandestino: l'attore ha acquistato l'autovettura pagandone il prezzo a senza opposizione del proprietario, e l'ha sempre utilizzata pacificamente, Parte_3
esercitando le facoltà tipiche del proprietario anche di fronte ai terzi: ha commissionato rilevanti interventi di ristrutturazione della Porsche, trasformandola in auto da competizione sportiva;
ha ottenuto per il veicolo, a proprio nome, il passaporto tecnico e il certificato di auto d'epoca; a bordo dell'autovettura e qualificandosi quale proprietario del mezzo, ha partecipato per circa dieci anni a importanti competizioni sportive.
In particolare, è dimostrato che il potere di fatto sul veicolo è stato esercitato da Pt_1 in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ossia mediante un'attività
[...]
materiale incompatibile con l'altrui diritto – si pensi alla trasformazione radicale del bene attuata sia sulla carrozzeria che sulla parte meccanica del veicolo -, accompagnata dall'animo di tenere la cosa come propria, protrattasi per oltre dieci anni, a cui è corrisposta, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario il quale non ha neppure mai risposto CP_1
agli inviti del venditore di Pt_5 Parte_3
Quanto all'elemento soggettivo, mette conto richiamare il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, secondo cui, in tema di possesso idoneo all'usucapione, la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi" (Cass., 17/06/2021, n. 17388): la dichiarazione di pagina 8 di 10 vendita di consegnata al sig. fa presumere che il possesso Parte_3 Pt_5 dell'attore avesse tale connotazione psicologica.
Peraltro, costituisce ius receptum l'affermazione secondo cui, per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione, non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass., 14/05/2021, n. 13153;
Cass., 28/11/2013, n. 26641): nel caso di specie, pertanto, la circostanza che l'attore potesse avere un dubbio sulla regolarità del proprio acquisto in ragione del contenuto del fax trasmesso dall'agenzia C.A.M. s.n.c., per conto del sig. a non Pt_3 Controparte_1 esclude l'animus possidendi che, al contrario, risulta in modo inequivocabile dal comportamento tenuto dal sig. dal momento dell'acquisto della Porsche, di cui egli, Pt_1 anche in contesti pubblici e con finalità pubblicistiche (si pensi all'ottenimento del passaporto tecnico del veicolo), si affermava proprietario.
6. In definitiva, in accoglimento della domanda, dev'essere dichiarato che l'attore è proprietario dell'autovettura Porsche oggetto di causa per intervenuta usucapione, con ordine al gestore del Pubblico Registro Automobilistico di trascrivere la presente sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 2689 c.c..
7. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara che è proprietario del veicolo marca Porsche, modello Parte_1
911 Carrera RS 2200 Coupé, numero di telaio 9110122257, targa FIG68657, intestata a per intervenuta usucapione;
Controparte_1
pagina 9 di 10 2) ordina all'Automobile Club d'Italia, in qualità di gestore del Pubblico Registro
Automobilistico, con esonero da responsabilità, di trascrivere la presente sentenza nel predetto registro;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 3/06/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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