Sentenza 25 agosto 2014
Rigetto
Sentenza 21 maggio 2021
Inammissibile
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02082/2026REG.PROV.COLL.
N. 05646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5646 del 2025, proposto dalla signora NA AP, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
il Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Cooperativa AL S.C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Mobilio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
della signora AN AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Mazzaroppi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
del Condominio di via Gaspare Cervantes n. 2, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza n. 3946 del 2021 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora AN AM, della Cooperativa AL S.C. a r.l., del Condominio di via Gaspare Cervantes n. 2 e del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. EU SA e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la signora NA AP ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 3946 del 2021, con cui è stato respinto l’appello R.G. n. 148 del 2015, dalla medesima proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania - Salerno, n. 1477 del 2014, per il cui tramite era stato respinto il ricorso per l’annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 326/02 del 20 maggio 2002, rilasciata dal Comune di Salerno alla Cooperativa AL per i lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile sito in Salerno, via Cervantes, n. 2, consistenti nella realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato a valle dell’immobile della Cooperativa AL, oltre ai muri di recinzione a delimitazione dell’area di pertinenza del fabbricato della ricorrente, nonché per l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
2. In punto di fatto, occorre premettere che la ricorrente, signora NA AP, unitamente al coniuge signor CO UO, acquistò nel 2001 l’immobile precedentemente assegnato al signor GI NE, già socio della Cooperativa AL e risultato, in tale qualità, assegnatario dell’alloggio in questione, costruito con finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, con l’ulteriore precisazione che medio tempore al predetto signor GI NE erano subentrati gli eredi, danti causa dell’odierna ricorrente.
Dopo l’assegnazione degli alloggi, la Cooperativa AL in data 12 febbraio 2002 ha presentato al Comune di Salerno istanza per il rilascio di un titolo edilizio per la realizzazione del sopra menzionato intervento.
A fronte del rilascio della citata autorizzazione edilizia n. 326/02 del 20 maggio 2002, la signora AP ha proposto ricorso al T.a.r. Campania - Salerno, chiedendone l’annullamento in quanto ritenuta illegittima sotto plurimi profili e deducendo, in particolare, l’asserito difetto di legittimazione della Cooperativa AL rispetto alla richiesta di rilascio del titolo edilizio, non essendo quest’ultima più proprietaria dell’area, ormai di proprietà degli assegnatari.
Con la sentenza n. 1477 del 2014, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il motivo concernente l’asserito difetto di legittimazione e richiamando, tra l’altro, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11264 del 2012, resa nel giudizio proposto nei confronti della Cooperativa AL dalla signora AP avverso la deliberazione assembleare della Cooperativa medesima del 17 ottobre 2003. Inoltre, il T.a.r. ha ritenuto che la legittimazione fosse sussistente in quanto non era stato ancora costituito il condominio ordinario e non risultava riscattato l’intero patrimonio immobiliare.
Avverso la sentenza del T.a.r. Campania ha proposto appello la signora AP e questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3946 del 2021, della cui revocazione si tratta, ha respinto l’appello e ha confermato la pronuncia di primo grado, in quanto ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, con il quale era stato dedotto il difetto di legittimazione della Cooperativa AL.
3. A fronte della pronuncia di tale sentenza e del passaggio in giudicato della decisione della Corte di Appello di Salerno n. 199 del 2025, la signora AP ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di revocazione, rilevando, anzitutto, che nonostante l’assegnazione in proprietà di tutti gli alloggi, non era stato costituito il condominio, come previsto dalla legge per la fase successiva all’assegnazione, ma, ciononostante, sarebbe – a suo avviso – indubbia la circostanza che la Cooperativa non abbia più alcun diritto di proprietà sul lotto dove sorge il fabbricato.
Secondo la ricorrente, inoltre, i “ presupposti legittimanti la richiesta di titolo edilizio per la realizzazione del muro, in esecuzione della transazione intervenuta con la sottostante Cooperativa di Dipendenti LL.PP., approvata (da ultimo in data 1 ottobre 2001) ”, richiamati dalla sentenza revocanda a sostegno del rigetto dell’appello, dovrebbero essere considerati inesistenti perché affetti da “ nullità ” in forza del giudicato formatosi sulla citata sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 199 del 2025, pronunciata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 31131 del 2024, che ha dichiarato nulle tutte la delibere adottate dalla Cooperativa AL dopo l’assegnazione degli alloggi ai soci, assegnazione che sarebbe stata completata in data 16 gennaio 2001.
Conseguentemente, a seguito del giudicato formatosi su tale sentenza in data 14 giugno 2025 e in considerazione della circostanza che ai sensi dell’art. 209 del R.D. n. 1165 del 1938 la cessazione del vincolo cooperativo e la nascita del condominio ordinario si verificano automaticamente con il riscatto dell’intero edificio, ad avviso della ricorrente, dovrebbe ritenersi che, alla data del 16 gennaio 2001, la Cooperativa avesse perso “ ogni potere deliberativo sulle parti comuni ”, con la conseguenza che tutte le delibere adottate dalla Cooperativa dopo tale data, ivi inclusa quella richiamata nella sentenza revocanda, sarebbero state assunte senza potere da parte dell’organo deliberante, configurandosi, in tal modo, una nullità delle stesse per impossibilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 2379 c.c., donde l’inefficacia delle delibere che avevano autorizzato la costruzione del muro in questione.
Sotto un diverso profilo, il giudizio civile avrebbe definitivamente riconosciuto alla signora AP la legittimazione attiva ad impugnare le delibere adottate dalla Cooperativa dopo l’assegnazione degli alloggi in quanto avente causa dei soci originari.
In questa prospettiva, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 199 del 2025, secondo la ricorrente, configurerebbe un’ipotesi di revocazione straordinaria ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 3, c.p.c. rispetto alla sentenza di questa Sezione 3946 del 2021 “ per il rinvenimento, dopo il passaggio in giudicato di quest’ultima, di documenti decisivi che la Sig.ra AP non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore visto che il giudizio civile conclusosi definitivamente con la sentenza CdA di Salerno n. 199/2025, nella pendenza dell’appello della sentenza del TAR Salerno era ancora sub iudice ”.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Salerno, il Condominio di Via Gaspare Cervantes n. 2, la Cooperativa AL a r.l. e la signora AN AM, eccependo plurimi profili di inammissibilità del ricorso, in particolare, per difetto dei presupposti di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.. Inoltre, è stata eccepita l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta ordinanza n. 20974 del 2025 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 23 luglio 2025, che, nel confermare la sentenza n. 1971 del 2018 della Corte di Appello di Salerno, avrebbe superato “ ogni diversa e precedente statuizione rendendo di fatto improcedibile il ricorso proposto per revocazione, atteso che il giudicato sopravvenuto, per giurisprudenza consolidata, prevale sull’eventuale giudicato precedente ” (cfr. memoria del Condominio del 21 dicembre 2025, pag. 6).
5. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 – reputa che il ricorso per revocazione sia inammissibile per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono.
In primo luogo, occorre rilevare che l’art. 395, primo comma, n. 3, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata “ se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ”.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’ipotesi in questione si riferisce al caso in cui vengano trovati documenti decisivi preesistenti al passaggio in giudicato; in questo senso, cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5596, secondo cui: “ La revocazione straordinaria ai sensi dell’articolo 395 n. 3 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di documenti decisivi preesistenti al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario mentre non è ammissibile la revocazione basata su documenti sopravvenuti o su fatti nuovi che non erano stati introdotti nel giudizio di merito ”. Nel caso di specie, invece, non vi è alcun documento preesistente, bensì una sentenza successiva, sicché non è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c..
La considerazione che precede è già di per sé sufficiente ai fini dell’inammissibilità del ricorso, tuttavia si può ulteriormente osservare, sotto un diverso profilo, che la richiamata sentenza della Corte di Appello non è decisiva rispetto alla valutazione espressa dal Consiglio di Stato e non incide in alcun modo sul percorso argomentativo complessivo della sentenza revocanda in ordine alla legittimazione della Cooperativa, che è da reputarsi autonomo e indipendente rispetto a quello della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 199 del 2025, dal momento che la questione della legittimazione della Cooperativa AL è stata espressamente esaminata dal Consiglio di Stato, in via per l’appunto del tutto autonoma.
Infine – e in ogni caso – la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20974 del 2025 ha confermato l’ulteriore sentenza n. 1971 del 2018 della Corte di Appello di Salerno riconoscendo la legittimazione della Cooperativa; in particolare, la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue: “ È dunque coperto dal pregresso giudicato intervenuto tra NA AP, CO UO e la Cooperativa Edilizia AL a r.l. il fatto che alla data del 17 ottobre 2003 nel fabbricato di via Cervantes n. 2 di Salerno non si fosse ancora costituito il condominio ordinario per effetto del definitivo trasferimento in proprietà delle unità immobiliari, in base alla disciplina di cui al r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, né si era costituito, con l'accordo di tutti gli interessati, un condominio di gestione per realizzare l'amministrazione diretta da parte di costoro, sicché per la gestione delle cose comuni spettava alla cooperativa originaria di provvedere, con i suoi organi e secondo il suo ordinamento. Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, ovvero su una questione di fatto o di diritto, se la qualificazione o la questione abbiano formato oggetto di contestazione o costituissero antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (Cass. n. 10053 del 2013; n. 1473 del 1995). Il giudicato formatosi in conseguenza del rigetto della impugnazione di delibera del 17 ottobre 2003 opera quindi sulla qualificazione del rapporto a tale data come ancora soggetto alle competenze gestorie degli organi della società cooperativa e riveste efficacia preclusiva e precettiva rispetto all’accertamento, invocato in questo giudizio, circa la carenza dei medesimi poteri gestori in capo alla Cooperativa Edilizia AL esercitati con la antecedente deliberazione assembleare del 16 settembre 2003 ”.
6. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
7. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la signora NA AP alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore del Comune di Salerno, della signora AN AM, della Cooperativa AL S.C. a r.l. e del Condominio di via Gaspare Cervantes n. 2, spese che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da suddividersi in misura eguale per ciascuna delle predette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NE, Presidente
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
EU SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EU SA | NC NE |
IL SEGRETARIO