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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Riccardo Ciriminna, rappresentante e difensore
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Antonietta C.F._2
Mondino, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 29/4/2025 per l'udienza del 30/4/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/1/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 23/9/2000 a Palermo e di essere separati in forza di sentenza n. 2733/2019 del 29-31/5/2019 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 30 aprile 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti
1 hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 23/9/2000 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2733/2019 del 29-
31/5/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, consistenti nella parziale conferma delle condizioni di separazione, come di seguito integralmente trasposte:
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. In ordine all'affidamento ed al regime di visita delle figlie:
In merito all'affidamento del figlio nulla si chiede di disporsi in ragione della Per_1 raggiunta maggiore età ed indipendenza economica. Per_ Per ciò che concerne le figlie minori e si chiede di disporsi l'affidamento Per_2 congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, SI.ra Parte_1 presso l'abitazione sita a Palermo in via Filippo Pecoraino n.16.
[...]
Quanto al regime di visita paterno, disporre che potrà incontrare e Controparte_1
Per_ tenere con sé le figlie e liberamente, secondo i rispettivi impegni, ed in assenza di Per_2 diversi accordi liberamente stretti tra le parti, con le seguenti modalità:
− per 2 pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola ovvero dalle ore 18:00 alle 20:00);
− fine settimana alternati, in mancanza di accordo dall'uscita dalla scuola ovvero dalle ore 18:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
− durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi comprendenti il 25 dicembre ovvero il 1° gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
− durante le festività pasquali, ad anni alterni, nel giorno di Pasqua dalle ore 10:00 alle 20:00, ovvero nel giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle 20:00;
2 − in occasione delle ulteriori festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale dalle ore 10:00 alle 20:00;
− durante le vacanze estive, per un periodo di 7 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e con onere di comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti.
Quanto all'assegno di mantenimento, il SI. verserà a titolo di Controparte_1
Per_ mantenimento delle due figlie minori e la somma di €.400,00 (200.00 cadauno), da Per_2 corrispondere alla SI.ra entro il giorno cinque di ogni mese con oltre il 50% Parte_1 delle spese straordinarie, suddivise secondo il protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
L'assegno unico universale INPS in favore delle figlie e Persona_4 Persona_5 sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_1
4. in ordine alle condizioni economiche dei coniugi.
Nessun coniuge contribuirà al mantenimento dell'altro.
5. in ordine alla casa coniugale.
La casa coniugale sita in Palermo nella via Filippo Pecoraino n.16 verrà assegnata alla SI.ra
in ragione del domicilio prevalente con le figlie.”. Parte_1
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/9/2000 a
Palermo da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2000 al n. 161, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
3 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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