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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/09/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 148/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Salvatore Carluccio;
Attori
E
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a da Controparte_1 C.F._3 se' medesimo;
Convenuto già rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Libero Borsani;
Terzo Chiamato in Causa
OGGETTO: responsabilità professionale risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale l'avvocato nella sua qualità di difensore incaricato Controparte_1 da essi istanti in una precedente controversia giudiziaria di natura edilizia, promossa avanti il
Tribunale di Paola, Sezione Distaccata di Scalea, e rubricata al n. R.G. 703/2003.
A sostegno della domanda assumevano;
l'omessa chiamata in causa dei veri responsabili tecnici
(geom. e ing. nel giudizio civile R.G. 703/2003; l'assenza Controparte_4 Controparte_5 di una difesa strutturata, con omissione di consulenza tecnica di parte, produzione documentale lacunosa, mancata allegazione di atti essenziali;
la genericità della comparsa di risposta del 20 gennaio 2004 (cfr. doc 48), in cui si formulava un'unica generica richiesta ex art. 96 C.P.C., priva di contenuto istruttorio o difensivo come per la memoria istruttoria del 20.05.2005; che la condanna al pagamento subita dagli attori - Sentenza n. 302/2010 del Tribunale di Paola – depositata il 2 novembre 2010, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sent. n. 750/2016) sia una conseguenza diretta dell'inadeguata assistenza legale prestata dal convenuto;
che a seguito di detta sentenza del 2010, essi istanti subivano il pignoramento dei propri beni immobili e l'attivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 14/2011 (cfr. doc. nn. 35, 55, 55, 56, 57 e 58); che nessuna difesa tecnica ha mai eccepito in modo tempestivo e documentato la preesistenza dei danni lamentati dagli attori e notoriamente risalenti al sisma del 1998. Pt_3 Pt_4
Tanto premesso instavano per la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito e al pagamento della somma di € 74.090,87 oltre alle spese di registrazione e interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata previo accertamento dell'inadempimento colpevole nel contratto di mandato professionale dell'Avv. condannare Controparte_1 lo stesso al risarcimento del danno da perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa ed in stretto subordine, nell'ipotesi che venga accertata e dichiarata la legittimazione passiva del terzo chiamato in causa da parte convenuta, condannare in solido l'Avv. e la Controparte_1 [...] al risarcimento della somma complessiva di € 74.090,87 oltre alle spese di CP_6 registrazione e interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto che in via preliminare eccepiva di difetto di legittimazione passiva, nel merito instava per il rigetto della domanda attorea perché assolutamente infondata sia in fatto e sia in diritto e comunque non provata, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo della compagnia assicurativa convenuta in manleva di tenere indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio, ai sensi e per gli effetti della polizza assicurativa, il tutto con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata che preliminarmente eccepiva il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva per intervenuta fusione per incorporazione e mancata riassunzione del giudizio ex art. 110 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione attiva nei confronti della compagnia da parte del convenuto chiamante in causa, nel merito Controparte_3 instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, ed in ogni caso l'inoperatività della polizza rispetto al danno patrimoniale richiesto, con vittoria di spese e competenza del giudizio. Quindi la causa, autorizzata la chiamata del terzo, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunti interrogatorio formale e prova testimoniale, sulle conclusioni formulate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie conclusionali.
Riguardo al merito occorre formulare le eseguenti considerazioni;
parte attrice agisce nei confronti dell'avvocato deducendo un inadempimento all'obbligazione contrattuale dal medesimo assunta con il mandato conferito.
In base al principio della ragione più liquida rispetto alle eccezioni preliminari risultano assorbenti l eseguenti considerazioni in merito
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, è necessario rilevare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa deve essere qualificato come contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c. Tale fattispecie contrattuale ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo e determina il sorgere a carico del professionista di un'obbligazione di mezzi, atteso che quest'ultimo, assumendo l'incarico per lo svolgimento di una determinata attività, si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato sperato dal cliente (ma non a conseguirlo), agendo con la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige. La diligenza, in sostanza, costituisce il canone di valutazione dell'inadempimento del professionista. Trattandosi, infatti, di obbligazioni di mezzi,
l'inadempimento di quest'ultimo non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato favorevole auspicato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo, appunto, al dovere di diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. La diligenza necessaria affinché
l'obbligazione assunta dal prestatore d'opera intellettuale possa ritenersi correttamente adempiuta non è, però, quella del “buon padre di famiglia” prevista, in via generale, dall'art. 1176, comma 1,
c.c., ma quella rafforzata di cui al secondo comma di tale norma, ossia la diligenza media del professionista. Secondo la consolidata giurisprudenza, devia dal precetto di cui all'art. 1176 c. 2 c.c. il professionista «che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (ex multis, Cass.
13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015). È, pertanto, richiesto al professionista di agire con la necessaria perizia e con l'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, al fine di soddisfare l'interesse del creditore ed evitare possibili eventi dannosi (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021 n. 4655 e Cass. civ. sez. III sent. del 5.08.2013 n. 18612). La diligenza adoperata dal professionista, inoltre, deve essere tanto maggiore quanto più specialistica è la prestazione che è tenuto ad eseguire, sebbene, laddove il caso concreto sia obiettivamente connotato da problematiche tecniche di specifica complessità, lo stesso, ai sensi dell'artt. 2236 c.c., risponderà dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave.
Con specifico riferimento, poi, alla responsabilità professionale dell'avvocato, in sede giurisprudenziale è stato chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente proseguita. Più in particolare,
l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente ex artt. 1176 e 2236 c.c. nel caso di incuria e ignoranza di determinate disposizioni di leggi o nell'ipotesi di errore nella risoluzione di questioni non opinabili e, comunque, in tutti i casi in cui abbia compromesso il buon esito del giudizio con la sua negligenza e/o imperizia. Qualora l'incarico conferito all'avvocato involga, invece, la risoluzione di questioni caratterizzate da un contrasto giurisprudenziale o l'interpretazione di norme dubbie, lo stesso è tenuto ad agire con la diligenza e la perizia adeguate al caso concreto e ad adottare soluzioni che assicurino una maggior tutela al cliente, risultando, però, responsabile, in virtù del disposto di cui all'art. 2236 c.c., solo in caso di dolo o colpa grave.
Considerato, poi, che la responsabilità del professionista (avvocato) è di tipo contrattuale, va rilevato, in ordine all'onere della prova, che il cliente che agisce in giudizio lamentando di aver subito un danno a causa dell'inadempimento del proprio avvocato, oltre a dover dimostrare il conferimento dell'incarico professionale, dovrà allegare l'inadempimento dello stesso e fornire la prova in termini probabilistici (secondo il criterio del “più probabile che non”) che se quest'ultimo avesse agito con la dovuta e necessaria diligenza, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., avrebbe conseguito il risultato utile atteso o, comunque, un vantaggio. La responsabilità del professionista presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta contestata ed il pregiudizio che il cliente assume di aver sofferto. Ne consegue che, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso è incorso in relazione ai sopraindicati criteri di diligenza, per poter affermare la sua responsabilità è, comunque, necessario verificare, altresì, sotto il profilo del nesso causale, che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta denunciata. Ciò in considerazione del fatto che la responsabilità dell'avvocato non costituisce conseguenza diretta del suo non corretto adempimento, ma richiede un quid pluris, consistente nella dimostrazione che, se fosse stato posto in essere il comportamento dovuto, in luogo della condotta negligente tenuta (omissiva o commissiva), l'evento dannoso, secondo i suddetti criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021
n. 4655 e Cass. civ. sez. VI ord. del 16.05.2017 n. 12038). Invero, con specifico riguardo alle condotte omissive, il giudice, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno, riconoscendo la responsabilità dell'avvocato. In particolare, nelle ipotesi in cui sia stata contestata un'omissione, il criterio del “più probabile che non” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra il comportamento omissivo e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di un evento che di fatto non si è verificato
(a causa dell'omissione), lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sugli effetti che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. Tuttavia, occorre distinguere i casi in cui la condotta omissiva del professionista abbia cagionato un danno da quelli in cui la stessa non abbia permesso di conseguire un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile dell'avvocato, ma, nella prima ipotesi, l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nel secondo caso, invece, il danno è rappresentato dal mancato conseguimento di un risultato utile, talché lo stesso deve costituire l'oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta del proprio avvocato (che, invece, è stata omessa) non si è verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 21.01.2020 n. 1169 e Cass. civ. sez. III sent. del 24.10.2017 n. 25112).
Inoltre, trattandosi di responsabilità contrattuale, va precisato che, una volta assolto l'onere probatorio da parte del cliente, dovrà essere il professionista a provare di aver agito correttamente.
Posto quanto sopra, gli attori hanno denunciato inadempimenti ed omissioni (mancato allegazione e deposito), posti in essere dal convenuto, nell'assolvimento del mandato difensivo conferito nel sopracitato giudizio innanzi al Tribunale di Paola. L'assunto attoreo è rimasto privo di riscontro probatorio, atteso che dall'esame del compendio probatorio in atti, non sono ravvisabili le denunciate gravi inadempienze.
Innanzitutto, non è provato il rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa, ovvero il conferimento dell'incarico oggetto dell'opera professionale svolta dal professionista convenuto, in favore degli attori, del resto evincibile dai documenti versati in atti;
in punto di diritto, perché il cliente sia risarcito dal professionista avvocato in conseguenza della negligente ed imperita prestazione professionale, da quest'ultimo offerta nell'ambito di un giudizio civile, non è sufficiente che il cliente dimostri l'effettivo inadempimento del professionista e l'esito negativo del giudizio, essendo necessario che il cliente fornisca la prova che la condotta corretta e diligente del legale avrebbe condotto a un esito differente della causa, questa volta favorevole per il cliente (cfr: Cass. ord. n. 24007/2024).
Nell'ipotesi in cui il professionista avvocato abbia depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, il cliente sarà chiamato a dimostrare che laddove la condotta del difensore fosse stata corretta e i depositi degli atti e dei documenti tempestivi, l'esito del giudizio sarebbe stato per lui favorevole.
In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto del requisito del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato.
Nel caso di specie, deve necessariamente darsi atto che l'asserita mancata evocazione in giudizio quali responsabili in luogo della citazione come testimoni del direttore dei lavori e del calcolista dell'opera, geom. e ing. , nonché la mancata allegazione e Controparte_4 Controparte_5 produzione di documentazione atta a dimostrare che le lesioni nell'abitazione degli attori richiedenti i danni agli odierni attori nel giudizio in cui questi ultimi risultavano Parte_5 soccombenti, erano preesistenti sin dal 1998 all'esito di un terremoto, non appaiono idonee a dimostrare un inadempimento del convenuto alle proprie obbligazioni nei termini sopra indicati.
Invero, al di là dell'eccepita verosimile condivisione della scelta difensiva adottata, deve necessariamente rilevarsi che i predetti tecnici venivano assolti in sede penale da tutte le condotte loro ascritte;
sebbene come l'accertamento in sede penale involge confini diversi e non omogenei da quello in sede civile, deve comunque considerarsi che la ctu espletata nel giudizio RGN. 616/2003 ha ritenuto che il muro di contenimento progettato è idoneo per posizione e consistenza, con ciò dovendosi ritenere non sussistenti, e lo si afferma in via incidentale, eventuali profili di dolo o colpa grave a carico degli stessi.
Per quanto concerne l'omessa produzione di documentazione atta a dimostrare che le lesioni nell'abitazione degli allora attori nel giudizio sopra indicato, erano preesistenti sin Parte_5 dal 1998 epoca di un terremoto, deve rilevarsi che dal compendio probatorio in atti, dichiarazione rese dall'Ing. Sindaco all'epoca del terremoto, e dal geom. , è emerso che i CP_5 CP_4 predetti sigg.ri avevano fatto nel 1998 richiesta di sopralluogo per accertare la Parte_5 presenza di danni alla loro abitazione e che le operazioni di verifica eseguite dalla Protezione civile non rilevarono alcun danno, tanto che i coniugi non hanno beneficiato del contributo Parte_5 terremoto erogato invece ad altri proprietari di abitazioni effettivamente danneggiate. Pertanto alla luce di tali emergenze può ritenersi giustificabile la scelta fatta dal professionista, e comunque non emergono circostanza d afar ritenere la sussistenza di un dolo o di una colpa grave da parte del medesimo.
Pertanto alla luce delle sopra esposte considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.
L'esito della controversia, alla luce delle considerazioni sopra svolte e degli indirizzi giurisprudenziali, determina la compensazione integrale delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in persona del giudice dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 10.9.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 148/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Salvatore Carluccio;
Attori
E
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a da Controparte_1 C.F._3 se' medesimo;
Convenuto già rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Libero Borsani;
Terzo Chiamato in Causa
OGGETTO: responsabilità professionale risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale l'avvocato nella sua qualità di difensore incaricato Controparte_1 da essi istanti in una precedente controversia giudiziaria di natura edilizia, promossa avanti il
Tribunale di Paola, Sezione Distaccata di Scalea, e rubricata al n. R.G. 703/2003.
A sostegno della domanda assumevano;
l'omessa chiamata in causa dei veri responsabili tecnici
(geom. e ing. nel giudizio civile R.G. 703/2003; l'assenza Controparte_4 Controparte_5 di una difesa strutturata, con omissione di consulenza tecnica di parte, produzione documentale lacunosa, mancata allegazione di atti essenziali;
la genericità della comparsa di risposta del 20 gennaio 2004 (cfr. doc 48), in cui si formulava un'unica generica richiesta ex art. 96 C.P.C., priva di contenuto istruttorio o difensivo come per la memoria istruttoria del 20.05.2005; che la condanna al pagamento subita dagli attori - Sentenza n. 302/2010 del Tribunale di Paola – depositata il 2 novembre 2010, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sent. n. 750/2016) sia una conseguenza diretta dell'inadeguata assistenza legale prestata dal convenuto;
che a seguito di detta sentenza del 2010, essi istanti subivano il pignoramento dei propri beni immobili e l'attivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 14/2011 (cfr. doc. nn. 35, 55, 55, 56, 57 e 58); che nessuna difesa tecnica ha mai eccepito in modo tempestivo e documentato la preesistenza dei danni lamentati dagli attori e notoriamente risalenti al sisma del 1998. Pt_3 Pt_4
Tanto premesso instavano per la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito e al pagamento della somma di € 74.090,87 oltre alle spese di registrazione e interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata previo accertamento dell'inadempimento colpevole nel contratto di mandato professionale dell'Avv. condannare Controparte_1 lo stesso al risarcimento del danno da perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa ed in stretto subordine, nell'ipotesi che venga accertata e dichiarata la legittimazione passiva del terzo chiamato in causa da parte convenuta, condannare in solido l'Avv. e la Controparte_1 [...] al risarcimento della somma complessiva di € 74.090,87 oltre alle spese di CP_6 registrazione e interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto che in via preliminare eccepiva di difetto di legittimazione passiva, nel merito instava per il rigetto della domanda attorea perché assolutamente infondata sia in fatto e sia in diritto e comunque non provata, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo della compagnia assicurativa convenuta in manleva di tenere indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio, ai sensi e per gli effetti della polizza assicurativa, il tutto con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata che preliminarmente eccepiva il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva per intervenuta fusione per incorporazione e mancata riassunzione del giudizio ex art. 110 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione attiva nei confronti della compagnia da parte del convenuto chiamante in causa, nel merito Controparte_3 instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, ed in ogni caso l'inoperatività della polizza rispetto al danno patrimoniale richiesto, con vittoria di spese e competenza del giudizio. Quindi la causa, autorizzata la chiamata del terzo, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunti interrogatorio formale e prova testimoniale, sulle conclusioni formulate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie conclusionali.
Riguardo al merito occorre formulare le eseguenti considerazioni;
parte attrice agisce nei confronti dell'avvocato deducendo un inadempimento all'obbligazione contrattuale dal medesimo assunta con il mandato conferito.
In base al principio della ragione più liquida rispetto alle eccezioni preliminari risultano assorbenti l eseguenti considerazioni in merito
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, è necessario rilevare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa deve essere qualificato come contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c. Tale fattispecie contrattuale ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo e determina il sorgere a carico del professionista di un'obbligazione di mezzi, atteso che quest'ultimo, assumendo l'incarico per lo svolgimento di una determinata attività, si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato sperato dal cliente (ma non a conseguirlo), agendo con la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige. La diligenza, in sostanza, costituisce il canone di valutazione dell'inadempimento del professionista. Trattandosi, infatti, di obbligazioni di mezzi,
l'inadempimento di quest'ultimo non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato favorevole auspicato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo, appunto, al dovere di diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. La diligenza necessaria affinché
l'obbligazione assunta dal prestatore d'opera intellettuale possa ritenersi correttamente adempiuta non è, però, quella del “buon padre di famiglia” prevista, in via generale, dall'art. 1176, comma 1,
c.c., ma quella rafforzata di cui al secondo comma di tale norma, ossia la diligenza media del professionista. Secondo la consolidata giurisprudenza, devia dal precetto di cui all'art. 1176 c. 2 c.c. il professionista «che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (ex multis, Cass.
13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015). È, pertanto, richiesto al professionista di agire con la necessaria perizia e con l'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, al fine di soddisfare l'interesse del creditore ed evitare possibili eventi dannosi (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021 n. 4655 e Cass. civ. sez. III sent. del 5.08.2013 n. 18612). La diligenza adoperata dal professionista, inoltre, deve essere tanto maggiore quanto più specialistica è la prestazione che è tenuto ad eseguire, sebbene, laddove il caso concreto sia obiettivamente connotato da problematiche tecniche di specifica complessità, lo stesso, ai sensi dell'artt. 2236 c.c., risponderà dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave.
Con specifico riferimento, poi, alla responsabilità professionale dell'avvocato, in sede giurisprudenziale è stato chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente proseguita. Più in particolare,
l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente ex artt. 1176 e 2236 c.c. nel caso di incuria e ignoranza di determinate disposizioni di leggi o nell'ipotesi di errore nella risoluzione di questioni non opinabili e, comunque, in tutti i casi in cui abbia compromesso il buon esito del giudizio con la sua negligenza e/o imperizia. Qualora l'incarico conferito all'avvocato involga, invece, la risoluzione di questioni caratterizzate da un contrasto giurisprudenziale o l'interpretazione di norme dubbie, lo stesso è tenuto ad agire con la diligenza e la perizia adeguate al caso concreto e ad adottare soluzioni che assicurino una maggior tutela al cliente, risultando, però, responsabile, in virtù del disposto di cui all'art. 2236 c.c., solo in caso di dolo o colpa grave.
Considerato, poi, che la responsabilità del professionista (avvocato) è di tipo contrattuale, va rilevato, in ordine all'onere della prova, che il cliente che agisce in giudizio lamentando di aver subito un danno a causa dell'inadempimento del proprio avvocato, oltre a dover dimostrare il conferimento dell'incarico professionale, dovrà allegare l'inadempimento dello stesso e fornire la prova in termini probabilistici (secondo il criterio del “più probabile che non”) che se quest'ultimo avesse agito con la dovuta e necessaria diligenza, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., avrebbe conseguito il risultato utile atteso o, comunque, un vantaggio. La responsabilità del professionista presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta contestata ed il pregiudizio che il cliente assume di aver sofferto. Ne consegue che, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso è incorso in relazione ai sopraindicati criteri di diligenza, per poter affermare la sua responsabilità è, comunque, necessario verificare, altresì, sotto il profilo del nesso causale, che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta denunciata. Ciò in considerazione del fatto che la responsabilità dell'avvocato non costituisce conseguenza diretta del suo non corretto adempimento, ma richiede un quid pluris, consistente nella dimostrazione che, se fosse stato posto in essere il comportamento dovuto, in luogo della condotta negligente tenuta (omissiva o commissiva), l'evento dannoso, secondo i suddetti criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 22.02.2021
n. 4655 e Cass. civ. sez. VI ord. del 16.05.2017 n. 12038). Invero, con specifico riguardo alle condotte omissive, il giudice, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno, riconoscendo la responsabilità dell'avvocato. In particolare, nelle ipotesi in cui sia stata contestata un'omissione, il criterio del “più probabile che non” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra il comportamento omissivo e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di un evento che di fatto non si è verificato
(a causa dell'omissione), lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sugli effetti che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. Tuttavia, occorre distinguere i casi in cui la condotta omissiva del professionista abbia cagionato un danno da quelli in cui la stessa non abbia permesso di conseguire un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile dell'avvocato, ma, nella prima ipotesi, l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nel secondo caso, invece, il danno è rappresentato dal mancato conseguimento di un risultato utile, talché lo stesso deve costituire l'oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta del proprio avvocato (che, invece, è stata omessa) non si è verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. del 21.01.2020 n. 1169 e Cass. civ. sez. III sent. del 24.10.2017 n. 25112).
Inoltre, trattandosi di responsabilità contrattuale, va precisato che, una volta assolto l'onere probatorio da parte del cliente, dovrà essere il professionista a provare di aver agito correttamente.
Posto quanto sopra, gli attori hanno denunciato inadempimenti ed omissioni (mancato allegazione e deposito), posti in essere dal convenuto, nell'assolvimento del mandato difensivo conferito nel sopracitato giudizio innanzi al Tribunale di Paola. L'assunto attoreo è rimasto privo di riscontro probatorio, atteso che dall'esame del compendio probatorio in atti, non sono ravvisabili le denunciate gravi inadempienze.
Innanzitutto, non è provato il rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa, ovvero il conferimento dell'incarico oggetto dell'opera professionale svolta dal professionista convenuto, in favore degli attori, del resto evincibile dai documenti versati in atti;
in punto di diritto, perché il cliente sia risarcito dal professionista avvocato in conseguenza della negligente ed imperita prestazione professionale, da quest'ultimo offerta nell'ambito di un giudizio civile, non è sufficiente che il cliente dimostri l'effettivo inadempimento del professionista e l'esito negativo del giudizio, essendo necessario che il cliente fornisca la prova che la condotta corretta e diligente del legale avrebbe condotto a un esito differente della causa, questa volta favorevole per il cliente (cfr: Cass. ord. n. 24007/2024).
Nell'ipotesi in cui il professionista avvocato abbia depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, il cliente sarà chiamato a dimostrare che laddove la condotta del difensore fosse stata corretta e i depositi degli atti e dei documenti tempestivi, l'esito del giudizio sarebbe stato per lui favorevole.
In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto del requisito del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato.
Nel caso di specie, deve necessariamente darsi atto che l'asserita mancata evocazione in giudizio quali responsabili in luogo della citazione come testimoni del direttore dei lavori e del calcolista dell'opera, geom. e ing. , nonché la mancata allegazione e Controparte_4 Controparte_5 produzione di documentazione atta a dimostrare che le lesioni nell'abitazione degli attori richiedenti i danni agli odierni attori nel giudizio in cui questi ultimi risultavano Parte_5 soccombenti, erano preesistenti sin dal 1998 all'esito di un terremoto, non appaiono idonee a dimostrare un inadempimento del convenuto alle proprie obbligazioni nei termini sopra indicati.
Invero, al di là dell'eccepita verosimile condivisione della scelta difensiva adottata, deve necessariamente rilevarsi che i predetti tecnici venivano assolti in sede penale da tutte le condotte loro ascritte;
sebbene come l'accertamento in sede penale involge confini diversi e non omogenei da quello in sede civile, deve comunque considerarsi che la ctu espletata nel giudizio RGN. 616/2003 ha ritenuto che il muro di contenimento progettato è idoneo per posizione e consistenza, con ciò dovendosi ritenere non sussistenti, e lo si afferma in via incidentale, eventuali profili di dolo o colpa grave a carico degli stessi.
Per quanto concerne l'omessa produzione di documentazione atta a dimostrare che le lesioni nell'abitazione degli allora attori nel giudizio sopra indicato, erano preesistenti sin Parte_5 dal 1998 epoca di un terremoto, deve rilevarsi che dal compendio probatorio in atti, dichiarazione rese dall'Ing. Sindaco all'epoca del terremoto, e dal geom. , è emerso che i CP_5 CP_4 predetti sigg.ri avevano fatto nel 1998 richiesta di sopralluogo per accertare la Parte_5 presenza di danni alla loro abitazione e che le operazioni di verifica eseguite dalla Protezione civile non rilevarono alcun danno, tanto che i coniugi non hanno beneficiato del contributo Parte_5 terremoto erogato invece ad altri proprietari di abitazioni effettivamente danneggiate. Pertanto alla luce di tali emergenze può ritenersi giustificabile la scelta fatta dal professionista, e comunque non emergono circostanza d afar ritenere la sussistenza di un dolo o di una colpa grave da parte del medesimo.
Pertanto alla luce delle sopra esposte considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.
L'esito della controversia, alla luce delle considerazioni sopra svolte e degli indirizzi giurisprudenziali, determina la compensazione integrale delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in persona del giudice dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 10.9.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli