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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n 10774 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, opponente, con l'Avv. Massimo Pellottieri Parte_1
Contro opposta, con l'Avv. Daniela Perini. Controparte_1
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 13 marzo 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto introduttivo e memoria integrativa n.1 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2446/2024, R.G. n. 8148/2024, emesso in data 13 marzo 2024, il giudice del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a in qualità di fidejussore omnibus (fino alla concorrenza Parte_1 di € 50.000,00), il pagamento della somma di Euro 26.161,51, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, relativo al debito residuo del mutuo chirografario n. 005/034631/2 del
21 novembre 2016.
pagina 1 di 6 Avverso tale decreto proponeva opposizione l'opponente, contestando la pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo in sintesi: i) la nullità totale del contratto di fidejussione Controparte_1
stipulato in favore della originaria creditrice per contrarietà Parte_2 all'art. 2, comma 2, lett. a, della L. n. 287/1990, in quanto aderente allo schema ABI giudicato frutto di una intesa anti-concorrenziale vietata, giusto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'Italia; ii) la nullità parziale delle clausole di sopravvivenza, riviviscenza, e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., sanzionate come contrarie alla normativa anti-trust, con conseguente decadenza dalla garanzia, per mancata escussione del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Si costituiva cessionaria di tale credito, contestando ogni avversa domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto, ovvero, in via subordinata, condannasse l'opponente a pagare l'importo di € 26.161,51, oltre interessi;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28 gennaio 2025 il GI rilevava d'ufficio l'applicabilità della disciplina consumeristica al caso di specie, assegnando alle parti ai sensi dell'art. 101 cpc il termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di nullità parziale del contratto di fidejussione.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in data 20 febbraio 2025 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza del 13 marzo 2025.
All'esito dell'udienza, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La qualificazione della lettera fidejussoria rilasciata in data 24.12.2008 tra le parti e la disciplina ad essa applicabile.
Non è revocabile in dubbio che l'odierna opponente abbia stipulato in favore della contraente
[...]
un contratto di fidejussione omnibus (e non, come invocato dalla convenuta opposta, un Parte_2 contratto autonomo di garanzia); ed invero va osservato da un lato che l'indicazione nel contratto di una formula di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione del contratto come fidejussione o contratto autonomo di garanzia (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 16636 pagina 2 di 6 del 23 maggio 2022); che, d'altro lato, a prescindere dal rilievo che le parti hanno espressamente qualificato i contratti come “lettera di fidejussione a garanzia di qualunque operazione (fidejussione omnibus)” (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), non avrebbe avuto alcun significato, in caso contrario, pattuire per un contratto autonomo di garanzia la clausola di riviviscenza delle obbligazioni garantite, la deroga all'art. 1957 cod. civ. e le altre condizioni di natura vessatoria richiamate nel documento.
1. La nullità parziale del contratto di fidejussione per violazione della disciplina consumeristica.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.”).
A tal riguardo, l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cc, indicata nell'art 6 della fidejussione (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), risulta fondata in ragione della natura di consumatore del fidejussore, rilevata d'ufficio, e del carattere vessatorio della clausola stessa.
Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando dunque dirimente il criterio funzionale, volto a verificare se il rapporto contrattuale in questione sia inerente all'attività professionale da costui svolte.
La finalità protettiva della disciplina consumeristica consente al giudice di rilevare la nullità delle clausole che determinano un significativo squilibrio normativo in danno del consumatore, anche in assenza di una specifica deduzione da parte dell'interessato, salvo che quest'ultimo abbia un interesse contrario (cfr. Cass. Civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. Civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314).
pagina 3 di 6 Tale disciplina esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.lgs. 206/2005, ponendo invece a carico della controparte la prova dell'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, onde evitare di imporre al presunto consumatore una probatio diabolica.
Nel caso di specie, ha sottoscritto la fidejussione non nel quadro di una indimostrata attività Parte_1
professionale o per finalità connesse, bensì in qualità di persona fisica, presumibilmente legata da rapporti di tipo personale con il debitore principale.
L'opponente deve qualificarsi come consumatore, in quanto non risultava né socio né amministratore del debitore principale al momento del rilascio della garanzia, avvenuta il 24.12.2008.
In particolare, l'opponente non era più socio accomandante della debitrice principale Camelia Viaggi
S.a.s. sin dalla data del 19.01.2008, data di cessazione della suddetta qualità.
Alla luce di quanto premesso, occorre verificare il carattere vessatorio della clausola di deroga all'art. 1957 cc, contenuta nell'art. 6 della fidejussione.
Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione juris tantum, vessatorie dal legislatore ai sensi dell'art. 33, co 2, lett. t) del Codice del Consumo.
Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fidejussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale.
Tuttavia, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, così come stabilito dall'art. 34, co 5, cod. cons.
Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 cc alla trattativa con l'opponente.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 cc di cui all'art 6 della fidejussione, sottoscritta in data 24.12.2008, da cui deriva la reviviscenza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore.
pagina 4 di 6 2. Tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancataproposizione delle istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito.
Osserva il giudice come l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. è stata tempestivamente introdotta nel processo nel rispetto dei rigorosi termini di cui all'art. 163 c.p.c., in quanto proposta – come necessario – con l'atto di citazione in opposizione.
Tale eccezione è fondata;
ed invero risulta incontroverso che il debito derivante dal contratto di finanziamento era scaduto alla data nella quale la creditrice aveva chiesto alla debitrice principale il rientro dall'esposizione e comunicato la revoca degli affidamenti, avvenuta con lettera 5 luglio 2019 Parte (cfr. doc. 2 di parte convenuta opposta); che la non aveva proposto le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ed invero, la prima istanza deve essere individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'attuale opposta solo in data 01.07.2024. Parte Ad abundantiam si evidenzia come già alla data di cessione del credito in questione, da a
, avvenuta il 3 ottobre 2023, era ampiamente spirato il termine di decadenza dal CP_1 beneficio di cui all'art. 1957 cc.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato del Supremo Collegio con il termine istanza la norma citata si riferisce esclusivamente “ai vari mezzi giurisdizionali per la tutela del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire l'effetto sperato” (cfr. da ultimo, Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 25197 del 24 agosto 2023; cfr. anche Sez. II, sent. n. 1724 del 29 gennaio 2016); a tale stregua la convenuta opposta non ha provato di avere agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale;
con la conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di agire nei confronti dei fidejussori.
3. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di . Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
4. Spese.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza;
l'opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da 26.001,00,00= a 56.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 2446/2024; condanna . CP_1
CP_ al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 5.077,00=, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia l'1 aprile 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n 10774 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, opponente, con l'Avv. Massimo Pellottieri Parte_1
Contro opposta, con l'Avv. Daniela Perini. Controparte_1
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 13 marzo 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto introduttivo e memoria integrativa n.1 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2446/2024, R.G. n. 8148/2024, emesso in data 13 marzo 2024, il giudice del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a in qualità di fidejussore omnibus (fino alla concorrenza Parte_1 di € 50.000,00), il pagamento della somma di Euro 26.161,51, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, relativo al debito residuo del mutuo chirografario n. 005/034631/2 del
21 novembre 2016.
pagina 1 di 6 Avverso tale decreto proponeva opposizione l'opponente, contestando la pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo in sintesi: i) la nullità totale del contratto di fidejussione Controparte_1
stipulato in favore della originaria creditrice per contrarietà Parte_2 all'art. 2, comma 2, lett. a, della L. n. 287/1990, in quanto aderente allo schema ABI giudicato frutto di una intesa anti-concorrenziale vietata, giusto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'Italia; ii) la nullità parziale delle clausole di sopravvivenza, riviviscenza, e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., sanzionate come contrarie alla normativa anti-trust, con conseguente decadenza dalla garanzia, per mancata escussione del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Si costituiva cessionaria di tale credito, contestando ogni avversa domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto, ovvero, in via subordinata, condannasse l'opponente a pagare l'importo di € 26.161,51, oltre interessi;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28 gennaio 2025 il GI rilevava d'ufficio l'applicabilità della disciplina consumeristica al caso di specie, assegnando alle parti ai sensi dell'art. 101 cpc il termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di nullità parziale del contratto di fidejussione.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in data 20 febbraio 2025 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza del 13 marzo 2025.
All'esito dell'udienza, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La qualificazione della lettera fidejussoria rilasciata in data 24.12.2008 tra le parti e la disciplina ad essa applicabile.
Non è revocabile in dubbio che l'odierna opponente abbia stipulato in favore della contraente
[...]
un contratto di fidejussione omnibus (e non, come invocato dalla convenuta opposta, un Parte_2 contratto autonomo di garanzia); ed invero va osservato da un lato che l'indicazione nel contratto di una formula di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione del contratto come fidejussione o contratto autonomo di garanzia (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 16636 pagina 2 di 6 del 23 maggio 2022); che, d'altro lato, a prescindere dal rilievo che le parti hanno espressamente qualificato i contratti come “lettera di fidejussione a garanzia di qualunque operazione (fidejussione omnibus)” (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), non avrebbe avuto alcun significato, in caso contrario, pattuire per un contratto autonomo di garanzia la clausola di riviviscenza delle obbligazioni garantite, la deroga all'art. 1957 cod. civ. e le altre condizioni di natura vessatoria richiamate nel documento.
1. La nullità parziale del contratto di fidejussione per violazione della disciplina consumeristica.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.”).
A tal riguardo, l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cc, indicata nell'art 6 della fidejussione (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), risulta fondata in ragione della natura di consumatore del fidejussore, rilevata d'ufficio, e del carattere vessatorio della clausola stessa.
Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando dunque dirimente il criterio funzionale, volto a verificare se il rapporto contrattuale in questione sia inerente all'attività professionale da costui svolte.
La finalità protettiva della disciplina consumeristica consente al giudice di rilevare la nullità delle clausole che determinano un significativo squilibrio normativo in danno del consumatore, anche in assenza di una specifica deduzione da parte dell'interessato, salvo che quest'ultimo abbia un interesse contrario (cfr. Cass. Civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. Civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314).
pagina 3 di 6 Tale disciplina esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.lgs. 206/2005, ponendo invece a carico della controparte la prova dell'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, onde evitare di imporre al presunto consumatore una probatio diabolica.
Nel caso di specie, ha sottoscritto la fidejussione non nel quadro di una indimostrata attività Parte_1
professionale o per finalità connesse, bensì in qualità di persona fisica, presumibilmente legata da rapporti di tipo personale con il debitore principale.
L'opponente deve qualificarsi come consumatore, in quanto non risultava né socio né amministratore del debitore principale al momento del rilascio della garanzia, avvenuta il 24.12.2008.
In particolare, l'opponente non era più socio accomandante della debitrice principale Camelia Viaggi
S.a.s. sin dalla data del 19.01.2008, data di cessazione della suddetta qualità.
Alla luce di quanto premesso, occorre verificare il carattere vessatorio della clausola di deroga all'art. 1957 cc, contenuta nell'art. 6 della fidejussione.
Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione juris tantum, vessatorie dal legislatore ai sensi dell'art. 33, co 2, lett. t) del Codice del Consumo.
Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fidejussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale.
Tuttavia, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, così come stabilito dall'art. 34, co 5, cod. cons.
Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 cc alla trattativa con l'opponente.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 cc di cui all'art 6 della fidejussione, sottoscritta in data 24.12.2008, da cui deriva la reviviscenza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore.
pagina 4 di 6 2. Tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancataproposizione delle istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito.
Osserva il giudice come l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. è stata tempestivamente introdotta nel processo nel rispetto dei rigorosi termini di cui all'art. 163 c.p.c., in quanto proposta – come necessario – con l'atto di citazione in opposizione.
Tale eccezione è fondata;
ed invero risulta incontroverso che il debito derivante dal contratto di finanziamento era scaduto alla data nella quale la creditrice aveva chiesto alla debitrice principale il rientro dall'esposizione e comunicato la revoca degli affidamenti, avvenuta con lettera 5 luglio 2019 Parte (cfr. doc. 2 di parte convenuta opposta); che la non aveva proposto le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ed invero, la prima istanza deve essere individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'attuale opposta solo in data 01.07.2024. Parte Ad abundantiam si evidenzia come già alla data di cessione del credito in questione, da a
, avvenuta il 3 ottobre 2023, era ampiamente spirato il termine di decadenza dal CP_1 beneficio di cui all'art. 1957 cc.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato del Supremo Collegio con il termine istanza la norma citata si riferisce esclusivamente “ai vari mezzi giurisdizionali per la tutela del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire l'effetto sperato” (cfr. da ultimo, Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 25197 del 24 agosto 2023; cfr. anche Sez. II, sent. n. 1724 del 29 gennaio 2016); a tale stregua la convenuta opposta non ha provato di avere agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale;
con la conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di agire nei confronti dei fidejussori.
3. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di . Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
4. Spese.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza;
l'opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da 26.001,00,00= a 56.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 2446/2024; condanna . CP_1
CP_ al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 5.077,00=, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia l'1 aprile 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6