Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2025REG.PROV.COLL.
N. 05773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5773 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, n. 42 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione V- bis , 8 luglio 2024, n. 13716, resa tra le parti e non notificata e concernente il silenzio-inadempimento sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato e depositato il 15 luglio 2024, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 8 luglio 2024, n. 13716, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione V- bis , ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese di lite nel giudizio per l’annullamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana.
L’appello viene affidato a due motivi di doglianza, con cui vengono denunciati:
“ 1) Illogicità della sentenza per travisamento dei fatti e violazione di legge per erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Violazione del principio dispositivo per mancata corrispondenza tra chiesto e giudicato ”: l’appellante deduce che erroneamente il primo giudice ha rilevato che “ l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere ”, atteso che il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana non si conclude con la mera emanazione del provvedimento ma solo con la sua notifica all’interessato nei termini e modi di legge;
“ 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. richiamati dall'art. 26 c.p.a. ”: conseguentemente, secondo l’appellante il Tribunale territoriale ha erroneamente disposto la compensazione delle spese del grado, non avvedendosi della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che, al momento della proposizione del ricorso, non aveva affatto concluso il procedimento.
2. Il Ministero dell’interno non si è costituito in giudizio e alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024 la causa è passata in decisione.
3. L’appello è fondato e va accolto con riguardo ad entrambi i profili di censura dedotti.
4. Con il primo mezzo, l’appellante denuncia la violazione della normativa in materia di concessione della cittadinanza italiana, sostenendo che, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, il relativo procedimento non si era concluso, come erroneamente stabilito dal Tar.
In effetti, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, “ il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato ” e, a mente dell’articolo art. 4, comma 7, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, (“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza”), “ le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge ”.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 (“Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno”), “ i termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione ”.
Nel procedimento per la concessione della cittadinanza italiana, tra il momento dell’emanazione dell’atto e quello in cui è portato a conoscenza dell’interessato decorre un periodo nel quale l’Amministrazione procedente deve “ sempre verificare la permanenza in capo all’interessato dei requisiti di residenza, reddito e assenza di pregiudizi penali, prima di procedere alla notifica nei suoi confronti ”, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’interno n. 2236 del 22 marzo 2019.
In altri termini, il procedimento non si può considerare concluso prima della notifica all’istante del provvedimento conclusivo.
Con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito in un caso coincidente con quello per cui è causa che l’articolo 7 del citato d.P.R. n. 572/1993 “ scandisce la fase della “notifica e del giuramento”, ossia la fase integrativa dell’efficacia: 1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall’autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo ”, con la conseguenza “ che il silenzio inadempimento si configura rispetto all’obbligo di concludere il procedimento, inclusa la fase integrativa dell’efficacia, altrimenti il procedimento stesso non dispiegherebbe i suoi effetti ”, nel senso cioè che “ la fase integrativa dell’efficacia si compone non solo di un’attività materiale (la notifica), ma anche di ulteriori momenti valutativi, posto che la p.a. è chiamata a controllare la permanenza dei requisiti fino al momento del giuramento ” e, per quel che rileva in questa sede, che “l’azione avverso il silenzio ha senso perché l’attività successiva è anche “implicitamente procedimentale ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 maggio 2024, n. 3969).
Nel caso in esame, l’appellante ha depositato il ricorso al Tar il 19 aprile 2024, impugnando il silenzio-inadempimento sulla propria istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata in data 24 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f ), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e il Ministero resistente solo il -OMISSIS- ha depositato la nota n. prot. -OMISSIS- -, con cui il Dipartimento competente ha rappresentato “ che, in data -OMISSIS- è stato emanato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana nei confronti del ricorrente (All.1), il cui termine massimo di conclusione del procedimento era fissato alla data del -OMISSIS- trasmesso il -OMISSIS- alla competente Prefettura per la notifica all’interessato ”.
Se ne deduce che la data di adozione dell’atto di accoglimento dell’istanza dell’appellante è successiva a quella di proposizione del ricorso di prime cure e che in quel momento il provvedimento finale non era stato ancora portato a conoscenza dell’interessato, dovendosi espletare ancora le fasi di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Tra le avvertenze contenute nel decreto di concessione della cittadinanza italiana l’Amministrazione ha comunicato all’interessato che “ il presente decreto di conferimento della cittadinanza italiana Le è stato notificato dal Ministero dell’Interno attraverso SEND – Servizio Notifiche Digitali ”.
Con nota inviata via mail -OMISSIS-, il Ministero ha inoltre comunicato all’interessato che “ sono in corso accertamenti istruttori necessari alla notifica del provvedimento finale ” e che “ il Decreto verrà trasmesso alla nuova piattaforma di notifica digitale Pago PA – SEND ”.
Sostiene inoltre l’appellante che da un controllo effettuato -OMISSIS- sul portale CIVES, risulta “ Pratica definita. Riceverà una comunicazione. Veda anche nella sezione comunicazioni ”.
La mancata notifica del provvedimento conferma che il procedimento non può ritenersi concluso e che il ricorso di primo grado era fondato, dovendosi disporre in questa sede che l’Amministrazione appellata concluda il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente decisione, provvedendo alla notifica all’interessato del provvedimento decisorio, rimanendo subordinata la possibilità di nominare un Commissario ad acta al perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
5. Merita accoglimento anche il secondo motivo di gravame, con cui l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata anche con riguardo alla compensazione delle spese del grado, “ tenuto conto del gravoso carico di lavoro incombente sull’Amministrazione, per cui il ritardo nel provvedere non è dipeso da “disfunzioni organizzative”, bensì da un fenomeno di “esplosione della domanda” di cittadinanza, che il Ministero dell’Interno ha provveduto a fronteggiare apprestando misure organizzative ad hoc, concentrando sull’evasione di tali pratiche le limitate risorse umane disponibili, con cui devono essere fronteggiati anche altri compiti a tutela di beni fondamentali (garanzia dell’ordine pubblico e protezione delle persone più deboli dai crescenti episodi di criminalità), come già rilevato in numerosi precedenti analoghi (TAR Lazio, sez. V bis, n. 5802, 6117, 6122 e 6124 del 2022; cfr., Cons. Stato, sez. III, n. 5802 e 5972 del 2022 e seguenti) ”.
L’esame della statistica delle domande presentate ed evase nell’ultimo periodo compiuto dall’appellante sulla base dell’evidenza dei dati ottenibili conferma che nel periodo di riferimento non si sia registrato un incremento del volume delle istanze di concessione della cittadinanza che potrebbe giustificare la compensazione delle spese.
In ogni caso, va tenuto a mente il principio della soccombenza virtuale, applicabile alla fattispecie.
La giurisprudenza in materia di concessione di cittadinanza ha stabilito quanto alle spese di giudizio che “ non può dubitarsi della ricorrenza di una situazione di soccombenza cd. virtuale in capo al Ministero intimato ”, visto “ il ritardo con cui la detta Amministrazione si è pronunciata sull’istanza della ricorrente ed ha conclusivamente concesso il titolo di cittadinanza ” (nel caso all’esame del Collegio sono passati oltre quattro anni dalla domanda al provvedimento di accoglimento, peraltro neppure notificato), chiarendo “ come la valorizzazione delle peculiari condizioni operative dell’Amministrazione in subiecta materia, caratterizzate da un numero esorbitante di pratiche da sbrigare, si risolva in una formula di stile, del tutto generica, sganciata da riferimenti specifici e concreti a situazioni contingenti, potenzialmente spendibile in modo indifferenziato per qualunque ipotesi di attività amministrativa e, come tale, sostanzialmente elusiva dell’obbligo di adeguata esternazione della “eccezionalità” e “gravita” dei motivi derogatori, pure pretesa dall’art. 92 c.p.c. ” (per tutte, Consiglio di Stato, Sezione III, 18 aprile 2023, n. 3931).
6. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va accolto, disponendosi che il Ministero dell’interno concluda il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, della notifica della presente decisione, che è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 5773/2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che il Ministero dell'interno concluda il procedimento con la notifica all'istante entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica, se anteriore.
Condanna il Ministero dell’interno a rifondere le spese del doppio grado in favore dell’appellante, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex articolo 93 c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.