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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 39769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39769 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) GL AN nata a [...] il [...] 2) RE AU nata a [...] il [...] avverso la sentenza 15/05/2025 della Corte di Appello di Bologna Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IG IN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso proposto da GL HA ed annulli la sentenza, senza rinvio, limitatamente alla condanna di EB LA alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 maggio 2025 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 3 aprile 2024, ha confermato la condanna delle imputate appellanti LA EB e HA GL per i delitti di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e – la solo GL – di minacce aggravate, riducendo la pena nei confronti della EB e concedendo alla stessa il beneficio della sospensione condizionale;
ha altresì condannato le imputate al pagamento delle spese del grado sostenute dalle parti civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39769 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione LA EB e HA GL, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse della EB con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui vi è stata condanna alla refusione delle spese delle parti civili, costituitesi solo nei confronti della GL, come correttamente riportato nella pronuncia di primo grado. 2.2. Nell’interesse della GL con un duplice motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla qualificazione del reato, in termini di rapina impropria consumata e non tentata, in quanto l’intervento della persona offesa aveva impedito la disponibilità materiale ed autonoma del denaro sottratto;
alla eccessiva quantificazione della pena e agli aumenti per la continuazione, nonché alla contenuta diminuzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della EB è fondato, risultando erronea la sua condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute per il giudizio di appello dalle parti civili, costituitesi nei confronti solo della GL, condannata per tale ragione dal Tribunale al risarcimento dei danni morali, liquidati in via equitativa. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvia sul punto, con conseguente eliminazione della condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali per il giudizio di appello, liquidate in favore delle parti civili. 2. Il ricorso della GL è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. L’impugnazione propone questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni coerenti con i principi di diritto in materia di qualificazione giuridica della rapina impropria e immuni da vizi logici in punto di determinazione della pena. 2.1. Per il primo aspetto, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva 3 acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858-01). Dalla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, esente da censure sul piano logico e non oggetto di specifica contestazione, è emerso che l’imputata ha intenzionalmente posto in essere una reiterata violenza in danno della vittima, al fine di procurarsi l’impunità, dopo essersi impossessata del denaro, sottrazione che di per sé ha determinato la commissione del delitto di rapina impropria. 2.2. La decisione sulla determinazione della pena e sull’entità della diminuzione a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso), rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, è parametrata alle modalità della condotta delittuosa, per i profili indicati a pagina 7 della sentenza impugnata: la censura al riguardo è generica e, comunque, manifestamente infondata. Circa la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. la Corte di merito ha correttamente rilevato che in tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali – come nel caso di specie – o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01). 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso della GL segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EB LA limitatamente alla sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili UL MO DA e HI NO riferite al secondo grado di giudizio e liquidate in euro 1.891,00, oltre accessori di legge, statuizione che elimina. 4 Dichiara inammissibile il ricorso di GL HA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IG IN EA LL
udita la relazione svolta dal Consigliere IG IN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso proposto da GL HA ed annulli la sentenza, senza rinvio, limitatamente alla condanna di EB LA alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 maggio 2025 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 3 aprile 2024, ha confermato la condanna delle imputate appellanti LA EB e HA GL per i delitti di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e – la solo GL – di minacce aggravate, riducendo la pena nei confronti della EB e concedendo alla stessa il beneficio della sospensione condizionale;
ha altresì condannato le imputate al pagamento delle spese del grado sostenute dalle parti civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39769 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione LA EB e HA GL, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse della EB con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui vi è stata condanna alla refusione delle spese delle parti civili, costituitesi solo nei confronti della GL, come correttamente riportato nella pronuncia di primo grado. 2.2. Nell’interesse della GL con un duplice motivo si eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla qualificazione del reato, in termini di rapina impropria consumata e non tentata, in quanto l’intervento della persona offesa aveva impedito la disponibilità materiale ed autonoma del denaro sottratto;
alla eccessiva quantificazione della pena e agli aumenti per la continuazione, nonché alla contenuta diminuzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della EB è fondato, risultando erronea la sua condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute per il giudizio di appello dalle parti civili, costituitesi nei confronti solo della GL, condannata per tale ragione dal Tribunale al risarcimento dei danni morali, liquidati in via equitativa. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvia sul punto, con conseguente eliminazione della condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali per il giudizio di appello, liquidate in favore delle parti civili. 2. Il ricorso della GL è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. L’impugnazione propone questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni coerenti con i principi di diritto in materia di qualificazione giuridica della rapina impropria e immuni da vizi logici in punto di determinazione della pena. 2.1. Per il primo aspetto, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva 3 acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858-01). Dalla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, esente da censure sul piano logico e non oggetto di specifica contestazione, è emerso che l’imputata ha intenzionalmente posto in essere una reiterata violenza in danno della vittima, al fine di procurarsi l’impunità, dopo essersi impossessata del denaro, sottrazione che di per sé ha determinato la commissione del delitto di rapina impropria. 2.2. La decisione sulla determinazione della pena e sull’entità della diminuzione a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso), rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, è parametrata alle modalità della condotta delittuosa, per i profili indicati a pagina 7 della sentenza impugnata: la censura al riguardo è generica e, comunque, manifestamente infondata. Circa la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. la Corte di merito ha correttamente rilevato che in tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali – come nel caso di specie – o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01). 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso della GL segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EB LA limitatamente alla sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili UL MO DA e HI NO riferite al secondo grado di giudizio e liquidate in euro 1.891,00, oltre accessori di legge, statuizione che elimina. 4 Dichiara inammissibile il ricorso di GL HA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IG IN EA LL