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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO AL, LA
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento n. 69394 del 14 marzo 2025, con il quale l'Ufficio ha comunicato il diniego parziale del rimborso dell'IRPEF, richiesto con istanza dell'8 gennaio 2024, relativamente agli anni d'imposta dal 2017 al 2022.
In particolare, a fronte della richiesta della restituzione dell'IRPEF versata per gli anni dal 2017 al 2022,
l'Ufficio ha riconosciuto la restituzione per gli anni dal 2019 al 2022 ma ha comunicato il diniego per gli anni
2017 e 2018 perché l'istanza era stata presentata tardivamente, oltre il termine di 48 mesi a partire dalla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni predetti, come stabilisce l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 28 ottobre 1973.
Parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'dell'art. 37 del dPR n. 602/1973.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo il ricorrente il presupposto per poter ottenere il beneficio della esenzione PE sul trattamento pensionistico è il riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato alle vittime del dovere, ex art 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.
Nel caso che ci occupa, il Ricorrente_1 è stato dichiarato soggetto equiparato alle Vittime del Dovere giusta Decreto del Ministero della Difesa n. 78135 datato 03.08.2023, con la conseguenza che il diritto alla esenzione
Ipref è maturato solo a seguito del riconoscimento dello status predetto.
Secondo l'Ufficio, invece, per gli anni d'imposta 2017 e 2018 nessun rimborso dell'IRPEF spetta trattandosi di “rapporti esauriti”, dovendo calcolare il decorso dei 48 mesi previsti dalla norma, rispettivamente da giugno
2018 (per l'anno 2017) e da giugno 2019 (per l'anno 2018), date di presentazione delle dichiarazioni relative agli anni di competenza e non dalla data indicata dal ricorrente (3 agosto 2023).
L'assunto non è condivisibile.
L'articolo 1, comma 211, della Legge 11/12/2016 n. 232 ha esteso ai benefici previsti per i trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere i benefici fiscali a favore delle vittime della criminalità organizzata, ossia l'esenzione dall'IRPEF.
Tale norma prescrive che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall' imposta sui redditi”.
La Corte di Cassazione con tre sentenze in pari data (n. 15023/2024, 15115/2024 e 15121/2024) ha stabilito che tale beneficio (ossia l'esenzione dell'IRPEF) decorra dal 1° gennaio 2017, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 luglio 2023, n. 19789; Cass. 25 ottobre 2023, n. 29549). In sostanza, l'esenzione dall'IRPEF si applica dalla data di entrata in vigore della Legge 232/2016 (Finanziaria
2017), ossia dal 1° gennaio 2017.
Alla luce della giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata, sussiste il diritto dell'avente diritto (in qualità di vittima del dovere o superstite di vittima del dovere) al rimborso dell'IRPEF trattenuto dall'INPS sui trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016
(cfr. Cass. Civ. 11 luglio 2023 n. 19789).
Peraltro, sulla base della giurisprudenza sempre della Corte di Cassazione, si applica in relazione alla richiesta di rimborso dell'IRPEF in relazione a tale beneficio (esenzione IRPEF) il termine prescrizionale dei
10 anni e non il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento previsto dall'art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973.
Sul punto la Corte di Cassazione (in relazione all'esenzione IRPEF per le vittime del terrorismo, ma con ragionamento estensibile anche alle vittime del dovere) ha statuito che nel quadro del sistema speciale dei benefici per le vittime del terrorismo e per i loro familiari superstiti, trattasi di normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973 e che, trattandosi di benefici fiscali direttamente accordati dalla legge essi competono indipendentemente da istanze dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 18 marzo 2002 n. 3925; Cass. 26 aprile 2004 n. 7943, Cass. 29 gennaio 2008 n. 1934) di guisa che la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo
PE non è soggetta a termini di decadenza (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38) bensì solo a quelli di prescrizione, nella specie non ancora decorsi”.
Di conseguenza, può essere richiesta dalle vittime del dovere, al pari delle vittime del terrorismo, la restituzione delle somme trattenute a titolo di tassazione IRPEF entro il decennio dal 1° gennaio 2017, superando di fatto il limite generale (previsto dalla normativa fiscale ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) della decadenza dei 48 mesi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli ad essi conseguenti. Dichiara fondato il diritto della parte e per l'effetto condanna la parte resistente a pagare i rimborsi dovuti. Condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in E. 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO AL, LA
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 69394 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento n. 69394 del 14 marzo 2025, con il quale l'Ufficio ha comunicato il diniego parziale del rimborso dell'IRPEF, richiesto con istanza dell'8 gennaio 2024, relativamente agli anni d'imposta dal 2017 al 2022.
In particolare, a fronte della richiesta della restituzione dell'IRPEF versata per gli anni dal 2017 al 2022,
l'Ufficio ha riconosciuto la restituzione per gli anni dal 2019 al 2022 ma ha comunicato il diniego per gli anni
2017 e 2018 perché l'istanza era stata presentata tardivamente, oltre il termine di 48 mesi a partire dalla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni predetti, come stabilisce l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 28 ottobre 1973.
Parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'dell'art. 37 del dPR n. 602/1973.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo il ricorrente il presupposto per poter ottenere il beneficio della esenzione PE sul trattamento pensionistico è il riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato alle vittime del dovere, ex art 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.
Nel caso che ci occupa, il Ricorrente_1 è stato dichiarato soggetto equiparato alle Vittime del Dovere giusta Decreto del Ministero della Difesa n. 78135 datato 03.08.2023, con la conseguenza che il diritto alla esenzione
Ipref è maturato solo a seguito del riconoscimento dello status predetto.
Secondo l'Ufficio, invece, per gli anni d'imposta 2017 e 2018 nessun rimborso dell'IRPEF spetta trattandosi di “rapporti esauriti”, dovendo calcolare il decorso dei 48 mesi previsti dalla norma, rispettivamente da giugno
2018 (per l'anno 2017) e da giugno 2019 (per l'anno 2018), date di presentazione delle dichiarazioni relative agli anni di competenza e non dalla data indicata dal ricorrente (3 agosto 2023).
L'assunto non è condivisibile.
L'articolo 1, comma 211, della Legge 11/12/2016 n. 232 ha esteso ai benefici previsti per i trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere i benefici fiscali a favore delle vittime della criminalità organizzata, ossia l'esenzione dall'IRPEF.
Tale norma prescrive che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall' imposta sui redditi”.
La Corte di Cassazione con tre sentenze in pari data (n. 15023/2024, 15115/2024 e 15121/2024) ha stabilito che tale beneficio (ossia l'esenzione dell'IRPEF) decorra dal 1° gennaio 2017, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 luglio 2023, n. 19789; Cass. 25 ottobre 2023, n. 29549). In sostanza, l'esenzione dall'IRPEF si applica dalla data di entrata in vigore della Legge 232/2016 (Finanziaria
2017), ossia dal 1° gennaio 2017.
Alla luce della giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata, sussiste il diritto dell'avente diritto (in qualità di vittima del dovere o superstite di vittima del dovere) al rimborso dell'IRPEF trattenuto dall'INPS sui trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016
(cfr. Cass. Civ. 11 luglio 2023 n. 19789).
Peraltro, sulla base della giurisprudenza sempre della Corte di Cassazione, si applica in relazione alla richiesta di rimborso dell'IRPEF in relazione a tale beneficio (esenzione IRPEF) il termine prescrizionale dei
10 anni e non il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento previsto dall'art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973.
Sul punto la Corte di Cassazione (in relazione all'esenzione IRPEF per le vittime del terrorismo, ma con ragionamento estensibile anche alle vittime del dovere) ha statuito che nel quadro del sistema speciale dei benefici per le vittime del terrorismo e per i loro familiari superstiti, trattasi di normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973 e che, trattandosi di benefici fiscali direttamente accordati dalla legge essi competono indipendentemente da istanze dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 18 marzo 2002 n. 3925; Cass. 26 aprile 2004 n. 7943, Cass. 29 gennaio 2008 n. 1934) di guisa che la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo
PE non è soggetta a termini di decadenza (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38) bensì solo a quelli di prescrizione, nella specie non ancora decorsi”.
Di conseguenza, può essere richiesta dalle vittime del dovere, al pari delle vittime del terrorismo, la restituzione delle somme trattenute a titolo di tassazione IRPEF entro il decennio dal 1° gennaio 2017, superando di fatto il limite generale (previsto dalla normativa fiscale ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) della decadenza dei 48 mesi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli ad essi conseguenti. Dichiara fondato il diritto della parte e per l'effetto condanna la parte resistente a pagare i rimborsi dovuti. Condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in E. 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego