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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 556/2024 R.G. tra
(c.f. e partita IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Bianchi
reclamante
e
(codice fiscale e n. di iscrizione nel Controparte_1 registro delle imprese n. , in persona LLamministratore unico e legale P.IVA_2 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Dentice CP_2
reclamata
e
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Capo
reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 3.10.2024 con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto ricorso per l'apertura Controparte_1
della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
Ha dedotto a tale scopo di vantare un credito di euro 5.000.000,00 in ragione del deliberato aumento inscindibile del capitale sociale a titolo oneroso, ovvero mediante emissione di una nuova quota di partecipazione da offrire al terzo individuato nella suddetta società Parte_1
Ha dedotto inoltre che la società a garanzia LLadempimento Parte_1
LLobbligazione assunta, rilasciava tre cambiali, ognuna di euro 500.000,00, tutte scadute e protestate per mancanza di fondi e per la cui soddisfazione intraprendeva un'azione cambiaria rivelatasi infruttuosa.
La società resistente ha chiesto il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale assumendo di non aver adempiuto in quanto consapevole LLesclusione ex art. 2466
c.c.
Il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza impugnata, ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale accogliendo la domanda proposta dalla società creditrice.
In particolare, quanto al profilo relativo alla giustificazione LLinadempimento, il
Tribunale ha argomentato che “(…) in caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione LLaumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla sua costituzione (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 1185/2020) per cui è priva di pregio la rappresentazione offerta dal resistente nella parte in cui dichiara espressamente di “di non adempiere all'impegno assunto” poiché “consapevole LLesclusione ex art. 2466 c.c.”. In ogni caso non può essere revocato in dubbio il diritto di credito della ricorrente nei confronti della società debitrice portato dalle cambiali impagate e protestate, costituenti titolo esecutivo che assegna al legittimo possessore il diritto di ricevere il pagamento della somma indicata nel luogo e nei tempi previsti”.
2 Ha poi ritenuto lo stato di insolvenza della società resistente attesa la mancata esecuzione dei conferimenti deliberati di consistente importo, il mancato deposito dei bilanci dall'anno 2019, l'esposizione pari ad euro 319.587,00 nei confronti LLAR e le risultanze della Guardia di Finanza quanto alle perdite di esercizio.
Avverso detta pronuncia ha interposto gravame la Parte_1
chiedendone la riforma.
In particolare, ha dedotto l'inesigibilità della pretesa creditoria vantata dalla società creditrice articolando tale doglianza sotto due profili censori: sotto un primo punto di vista, ha dedotto l'inesigibilità del credito in quanto l'intera operazione sarebbe stata condizionata alla realizzazione LLinvestimento da parte della (cfr. CP_1
p. 2 del reclamo “(…) Appare evidente quindi che la società reclamante, attesa la mancata realizzazione della mission per la quale la società aveva Controparte_1
richiesto a terzi l'opzione relativa delle partecipazione, non sia minimamente tenuta al pagamento delle somme pretese e poste a base del ricorso ex art. 37 ccii”) e, sotto un secondo profilo, ha argomentato sempre l'inesigibilità del credito in quanto la
, per il caso di inadempimento, avrebbe optato, come evincibile dal verbale CP_1
LLassemblea LL11 marzo 2021, di rivolgersi al mercato ai sensi LLart. 2466 c.c. per l'allocazione delle partecipazioni (cfr. pp. 2 e 3 del reclamo, “(…) dalla mera lettura del verbale di assemblea LL11 marzo 2021 ( ), quanto dallo stesso ricorso CP_4
promosso dalla società , si evince che l'emissione delle tre cambiali da € CP_1
500.000,00 cadauna, con scadenza rispettivamente al 30/03/2021, 30/04/2021 e
30/05/2021, è avvenuta a mero titolo di garanzia della proposta operazione di aumento del capitale sociale e, pertanto, l'escussione dei titoli, avendo una funzione appunto di garanzia, non può essere esercitata con l'azione causale diretta come, invece, avvenuto nella fattispecie (…) Non v'è, in altri termini, alcun mancato pagamento del socio moroso quanto, invece, la inesigibilità del credito “garantito” per la mancata realizzazione LLobiettivo pattuito, atteso che la violazione LLimpegno da parte della
Società a trattenere in garanzia i titoli cambiari rilasciati e Controparte_1
ad escutere la procedura ex art. 2466 c.c. costituisce la precisa opzione che ha indotto il
a sottoscrivere l'aumento e a rilasciare gli effetti de quibus”). Parte_1
3 Ha inoltre contestato il presupposto dello stato di insolvenza essendo la reclamante titolare di immobili di rilevante valore commerciale attesa peraltro l'insufficienza di un singolo inadempimento ad integrare il presupposto in oggetto.
Ancora, ha dedotto che anche il mancato deposito dei bilanci non possa considerarsi indice significativo di insolvenza precisando, ad ogni modo, che i bilanci risultano depositati sino all'anno 2022 e che sarebbe stato depositato a breve anche il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2023.
Si sono costituite la liquidazione giudiziale della società nonché Pt_1 Parte_1
la società creditrice chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Le plurime ragioni di reclamo meritano una trattazione autonoma.
Sull'inesigibilità della pretesa creditoria e l'incidenza sull'apertura della liquidazione giudiziale
Stante il potenziale carattere assorbente in quanto censura diretta a contestare l'an della pretesa creditoria occorre anzitutto soffermarsi sulla dedotta inesigibilità del credito.
Come detto, la società creditrice ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale rappresentando che a fronte della delibera di aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo di 5 milioni di euro, veniva disposta l'emissione di una nuova quota di partecipazione da offrire al terzo individuato nell'odierna società reclamante. In particolare, la società si obbligava a sottoscrivere Parte_1
l'aumento di capitale ed a versare a titolo di acconto due rate LLimporto di euro
500.000,00 ciascuna con scadenza il 30.3.2021 ed il 30.4.2021.
Ancora, a garanzia di detta operazione rilasciava tre cambiali LLimporto di
500.000,00 ciascuna con scadenza rispettivamente il 30.3.2021, il 30.4.2021 ed il
30.5.2021.
Atteso il mancato adempimento la società creditrice agiva per ottenere soddisfazione in via coattiva e, tuttavia, le cambiali rimanevano insoddisfatte e protestate e le azioni esecutive intraprese si rivelavano infruttuose.
4 La reclamante, come detto, sotto un primo profilo assume l'inesigibilità del credito in quanto condizionato al raggiungimento, da parte della creditrice, della “missione” per cui tale operazione era stata posta in essere (esigenze finanziarie connesse alla definitiva acquisizione del complesso aziendale destinato a Parco divertimenti e necessità di provvedere al pagamento del residuo prezzo).
L'assunto è infondato.
In limine occorre rilevare come l'odierna reclamante con nota del 3 novembre 2022
(cfr. doc. 10 della produzione documentale della liquidazione giudiziale) non avesse contestato la pretesa creditoria annunciando piuttosto la disponibilità di risorse finanziarie per far fronte agli impegni assunti. Ancora, le difese articolate quanto alla procedura da intraprendere ai sensi LLart. 2466 c.c. presuppongono, indirettamente, l'esistenza della pretesa creditoria.
Cionondimeno, pur a fronte di tali considerazioni, le doglienze in punto di inesigibilità sono infondate alla luce delle argomentazioni che seguono.
Come noto, ai fini LLapertura della liquidazione giudiziale non è necessario che la pretesa creditoria sia consacrata in un titolo esecutivo né è di ostacolo la circostanza che si tratti di un credito contestato.
Piuttosto, la pretesa creditoria utile all'apertura della liquidazione giudiziale comporta una valutazione incidentale da parte del giudice della fase prefallimentare a fronte di una ragionevole contestazione dei crediti (“Ai fini LLaccertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione” (cfr. Cass. 23983/2022 17689/2018, n. 27689
e 5001/2016).
5 Ciò premesso, quanto al caso di specie, le cambiali risultano protestate e sono perciò titoli esecutivi funzionali al recupero coatto della pretesa creditoria.
Piuttosto, laddove la censura sia intesa come diretta a contestare l'esistenza del rapporto sottostante, alla luce dello scrutinio proprio di questa fase processuale come sopra precisato, essa non appare fondata.
Anzitutto, dalla lettura della delibera assembleare richiamata non si evince che gli obblighi assunti fossero in alcun modo condizionati alla realizzazione del proprio programma di investimenti da parte della società creditrice.
Piuttosto, emerge come la deliberazione di aumento del capitale fosse funzionale proprio al pagamento del residuo prezzo di acquisto del , ovvero a soddisfare CP_5
esigenze di carattere finanziario della . CP_1
In particolare, sulla scorta dei documenti contabili “(…) redatti sul presupposto della continuità aziendale che si verificherà con l'integrale e buon esito della proponenda operazione di aumento oneroso posto all'ordine del giorno” (p. 4 della delibera assembleare) l'assemblea deliberava, prendendo atto della relazione del Presidente, sull'opportunità, ai fini di una definitiva acquisizione, di pagare il residuo prezzo della cessione d'azienda con riserva di proprietà del complesso aziendale destinato a
“Parco Divertimenti”.
Il contegno della delibera, pertanto, lungi dall'indurre a ritenere condizionante l'acquisizione del Parco Divertimenti, disvela, all'opposto, come il buon esito del deliberato aumento del capitale a titolo oneroso fosse decisivo ai fini di detto acquisto e della stessa continuità della società . CP_1
Ad ulteriore conforto LLesegesi fin qui condotta v'è il punto 6 LLordine del giorno LLassemblea rispetto al quale è riportato che “(…) il Presidente espone i motivi per i quali qualora non si deliberi il sopra proposto aumento oneroso, rendono non più possibile il conseguimento LLoggetto sociale proponendo lo scioglimento anticipato o la nomina del liquidatore”.
6 In sintesi, l'opportunità di pagamento del prezzo residuo per l'acquisto del Parco divertimenti da parte della e la stessa sopravvivenza di detta società erano CP_1
subordinati al buon esito del deliberato aumento a titolo oneroso del capitale sociale.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, pertanto, il prospettato condizionamento LLaumento del capitale sociale al buon esito della procedura di acquisizione del Parco divertimenti non trova alcun conforto nella delibera assembleare per cui è causa.
Sull'opzione assembleare di attivare la procedura di cui all'art. 2466 co. 2 c.c.
Sotto diverso profilo, come detto, la reclamante argomenta l'inesigibilità della pretesa creditoria in ragione LLimpegno assunto dalla quanto alla CP_1
procedura di cui al co. 2 LLart. 2466 c.c. da intraprendere in caso di mancato versamento dei decimi residui.
Anche tale assunto è infondato.
Giova premettere come l'art. 2466 c.c. nel disciplinare la mancata esecuzione dei conferimenti stabilisce al co. 1 che se il socio non esegue il conferimento entro il termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Ancora, stabilisce il co. 2 che decorso inutilmente detto termine, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso.
Quanto agli accordi intercorsi tra le parti in ordine a tale specifico aspetto, con riguardo al quinto punto LLordine del giorno (“presa d'atto della preventiva disciplina in ordine all'eventuale socio moroso limitatamente al terzo al quale offrire la nuova partecipazione societaria”), il Presidente precisava che “(…) l'organo amministrativo della stessa società attiverà, dalla scadenza Controparte_1
del detto termine, la procedura di cui all'art. 2466 co. 2 ss. c.c.”.
Conseguentemente, l'assemblea deliberava “(…) e) di prendere atto di quanto esposto dal Presidente con particolare riferimento, salvo il buon fine anche del successivo negozio di sottoscrizione, circa le sorti del mancato versamento dei decimi
7 residui da parte dello stesso terzo nel suindicato termine del 15 Parte_1
giugno 2021, prendendo atto che l'Organo amministrativo della stessa
[...]
attiverà alla scadenza di detto termine la procedura di cui all'art. 2466 Controparte_1
comma secondo e seguenti c.c. per il socio moroso”.
Così ricostruito il contegno del deliberato assembleare, non è ritraibile dallo stesso la dedotta inesigibilità della pretesa creditoria.
Il co. 2 LLart. 2466 c.c. richiamato dalla delibera assembleare, lascia alla discrezionalità degli amministratori la valutazione se promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti nei confronti del socio moroso o se vendere in danno la quota di questi.
Ciò posto, l'odierna reclamante assume che la società creditrice nell'assemblea LL11.3.2021 avesse “consumato” tale scelta prevedendo de plano l'attivazione della procedura della vendita in danno con correlativa impossibilità di agire esecutivamente nei confronti del socio moroso.
Con maggiore sforzo esplicativo, l'argomentazione della società reclamante è tesa a rivendicare l'impossibilità di avviare una procedura di recupero forzoso nei confronti del debitore a fronte LLasserita scelta, manifestata nei termini anzidetti, di avvalersi, in caso di inadempimento, della procedura di vendita in danno.
L'assunto non è condivisibile.
Anzitutto, l'esegesi del verbale più volte richiamato, nella parte in cui si fa espresso riferimento alla possibilità di attivare detta procedura a fronte LLinadempimento nel termine pattuito, non consente di ritenere che la società abbia così inteso formulare una scelta irrevocabile del percorso da intraprendere.
Piuttosto, un'interpretazione del testo negoziale innanzi richiamato, atteso il richiamo LLintero co. 2 LLart. 2466 c.c. che prevede sia l'esecuzione nei confronti del socio moroso che la vendita in danno, non è sintomatica di una scelta in ordine alla tipologia di procedura da attivare in caso di mancato versamento dei decimi residui.
8 La previsione negoziale della possibilità di accedere de plano ai rimedi di cui all'art. 2466 co. 2 c.c. depone, invece, nel senso di una pattuizione tesa a consentire l'avvio della procedura prescelta, a prescindere dalla previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni di cui al co. 1 della medesima norma.
La previsione assembleare in oggetto, pertanto, costituisce una sorta di preventiva diffida diretta a facoltizzare le procedure di cui al co. 2 per il solo fatto LLinadempimento ed a prescindere da una formale e successiva diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di 30 giorni di cui all'art. 2466 co. 1 c.c.
In conclusione, proprio il riferimento testuale alla “procedura di cui all'art. 2466 co.
2 c.c.” non consente di ritenere consumata da parte della società creditrice, una scelta irrevocabile sulla tipologia di procedura da intraprendere e perciò tale da inibire in concreto, acclarato l'inadempimento, la possibilità di intraprendere l'esecuzione nei confronti del debitore moroso, ovvero, come accaduto nel caso di specie, di chiederne la liquidazione giudiziale.
Ad ulteriore conforto concorre un'ulteriore considerazione.
La vendita in danno prevista dal co. 2 LLart. 2466 c.c. è una vendita rivolta agli altri soci. Anche a voler accedere alla tesi della reclamante secondo cui la volontà assembleare fosse diretta ad escludere il recupero forzoso dal socio moroso, non è quest'ultimo il soggetto che ha interesse a dolersi della mancata attivazione della vendita in danno ma, piuttosto, gli altri soci cui tale vendita avrebbe dovuto rivolgersi.
In definitiva, sono gli altri soci che intendevano acquistare detta quota i soggetti astrattamente pregiudicati dalla scelta di agire esecutivamente nei confronti del socio moroso essendo la previsione normativa funzionale a consentire a costoro l'esercizio del diritto di prelazione. Di contro, alcun interesse ha il socio moroso a far valere la violazione della norma;
allo stesso è infatti precluso, all'evidenza, l'acquisto della quota per la cui liberazione non ha versato il conferimento richiestogli.
Né possono trovare ingresso le istanze di prova orale dirette a dimostrare, a mezzo testi, il reale scopo LLoperazione societaria di cui al verbale assembleare richiamato.
9 Pur nella consapevolezza della non assolutezza del divieto di prova orale di cui all'art. 2722 c.c. si tratta, nel caso di specie, di prova diretta ad ampliare, modificare o comunque alterare la disciplina contrattuale quale emerge dal citato verbale d'assemblea e, pertanto, essa è inammissibile (cfr. Cass. n. 1742/2022 secondo cui “Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art.
2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale”).
Sullo stato di insolvenza
Vanno conseguentemente esaminate le censure dirette a contestare lo stato di insolvenza.
In merito la reclamante ha dedotto la titolarità di un patrimonio immobiliare sufficiente a soddisfare la pretesa dei creditori, l'insufficienza di un singolo inadempimento ad integrare il presupposto in oggetto né la possibilità di accordare rilievo pregnante al mancato deposito dei bilanci.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare (le cui argomentazioni sono trasponibili alla vigente disciplina),
l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati LLesperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass., ord.,
11.3.2019, n. 6978; nonché Cass., 27.3.2014, n. 7252).
10 In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini LLart. 121 C.C.I.I. deve individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia l' assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa ( da ultimo Cass. n. 30284/2022).
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società reclamante versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti: l'ingente debito nei confronti LLAR (in merito nessuna prova è stata offerta in ordine all'allegata sussistenza di procedure di negoziazione del debito erariale), l'esistenza di procedure esecutive immobiliari, l'iscrizione ipotecaria sui beni pignorati ed a favore di un istituto di credito, il protesto delle cambiali per cui è causa.
Ancora, assumono rilievo le risultanze della visura VE prodotta dalla società creditrice dalla quale emerge come l'odierna appellante risulta caratterizzata da un rischio elevato pari a 9 con andamento del rischio in “forte peggioramento” ed elevata rilevanza storica di fenomeni di insolvibilità.
Tali elementi, globalmente considerati, fanno emergere lo stato di insolvenza della società che evidentemente versa in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e ciò anche prescindendo dal rilievo attribuito al mancato deposito dei bilanci.
Difatti, ciò che viene in considerazione ai fini LLapprezzamento di tale presupposto oggettivo non è tanto lo squilibrio irrimediabile fra le componenti LLattivo e quelle del passivo del patrimonio LLimprenditore quanto la possibilità LLimpresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo.
11 Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminato della controversia ed alla complessità media della stessa.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico della società reclamante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma LLart. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della parti reclamate che si liquidano in euro 9.991,00 ciascuna oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico LLappellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma LLart. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
12
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 556/2024 R.G. tra
(c.f. e partita IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Bianchi
reclamante
e
(codice fiscale e n. di iscrizione nel Controparte_1 registro delle imprese n. , in persona LLamministratore unico e legale P.IVA_2 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Dentice CP_2
reclamata
e
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Capo
reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 3.10.2024 con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto ricorso per l'apertura Controparte_1
della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
Ha dedotto a tale scopo di vantare un credito di euro 5.000.000,00 in ragione del deliberato aumento inscindibile del capitale sociale a titolo oneroso, ovvero mediante emissione di una nuova quota di partecipazione da offrire al terzo individuato nella suddetta società Parte_1
Ha dedotto inoltre che la società a garanzia LLadempimento Parte_1
LLobbligazione assunta, rilasciava tre cambiali, ognuna di euro 500.000,00, tutte scadute e protestate per mancanza di fondi e per la cui soddisfazione intraprendeva un'azione cambiaria rivelatasi infruttuosa.
La società resistente ha chiesto il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale assumendo di non aver adempiuto in quanto consapevole LLesclusione ex art. 2466
c.c.
Il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza impugnata, ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale accogliendo la domanda proposta dalla società creditrice.
In particolare, quanto al profilo relativo alla giustificazione LLinadempimento, il
Tribunale ha argomentato che “(…) in caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione LLaumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla sua costituzione (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 1185/2020) per cui è priva di pregio la rappresentazione offerta dal resistente nella parte in cui dichiara espressamente di “di non adempiere all'impegno assunto” poiché “consapevole LLesclusione ex art. 2466 c.c.”. In ogni caso non può essere revocato in dubbio il diritto di credito della ricorrente nei confronti della società debitrice portato dalle cambiali impagate e protestate, costituenti titolo esecutivo che assegna al legittimo possessore il diritto di ricevere il pagamento della somma indicata nel luogo e nei tempi previsti”.
2 Ha poi ritenuto lo stato di insolvenza della società resistente attesa la mancata esecuzione dei conferimenti deliberati di consistente importo, il mancato deposito dei bilanci dall'anno 2019, l'esposizione pari ad euro 319.587,00 nei confronti LLAR e le risultanze della Guardia di Finanza quanto alle perdite di esercizio.
Avverso detta pronuncia ha interposto gravame la Parte_1
chiedendone la riforma.
In particolare, ha dedotto l'inesigibilità della pretesa creditoria vantata dalla società creditrice articolando tale doglianza sotto due profili censori: sotto un primo punto di vista, ha dedotto l'inesigibilità del credito in quanto l'intera operazione sarebbe stata condizionata alla realizzazione LLinvestimento da parte della (cfr. CP_1
p. 2 del reclamo “(…) Appare evidente quindi che la società reclamante, attesa la mancata realizzazione della mission per la quale la società aveva Controparte_1
richiesto a terzi l'opzione relativa delle partecipazione, non sia minimamente tenuta al pagamento delle somme pretese e poste a base del ricorso ex art. 37 ccii”) e, sotto un secondo profilo, ha argomentato sempre l'inesigibilità del credito in quanto la
, per il caso di inadempimento, avrebbe optato, come evincibile dal verbale CP_1
LLassemblea LL11 marzo 2021, di rivolgersi al mercato ai sensi LLart. 2466 c.c. per l'allocazione delle partecipazioni (cfr. pp. 2 e 3 del reclamo, “(…) dalla mera lettura del verbale di assemblea LL11 marzo 2021 ( ), quanto dallo stesso ricorso CP_4
promosso dalla società , si evince che l'emissione delle tre cambiali da € CP_1
500.000,00 cadauna, con scadenza rispettivamente al 30/03/2021, 30/04/2021 e
30/05/2021, è avvenuta a mero titolo di garanzia della proposta operazione di aumento del capitale sociale e, pertanto, l'escussione dei titoli, avendo una funzione appunto di garanzia, non può essere esercitata con l'azione causale diretta come, invece, avvenuto nella fattispecie (…) Non v'è, in altri termini, alcun mancato pagamento del socio moroso quanto, invece, la inesigibilità del credito “garantito” per la mancata realizzazione LLobiettivo pattuito, atteso che la violazione LLimpegno da parte della
Società a trattenere in garanzia i titoli cambiari rilasciati e Controparte_1
ad escutere la procedura ex art. 2466 c.c. costituisce la precisa opzione che ha indotto il
a sottoscrivere l'aumento e a rilasciare gli effetti de quibus”). Parte_1
3 Ha inoltre contestato il presupposto dello stato di insolvenza essendo la reclamante titolare di immobili di rilevante valore commerciale attesa peraltro l'insufficienza di un singolo inadempimento ad integrare il presupposto in oggetto.
Ancora, ha dedotto che anche il mancato deposito dei bilanci non possa considerarsi indice significativo di insolvenza precisando, ad ogni modo, che i bilanci risultano depositati sino all'anno 2022 e che sarebbe stato depositato a breve anche il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2023.
Si sono costituite la liquidazione giudiziale della società nonché Pt_1 Parte_1
la società creditrice chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Le plurime ragioni di reclamo meritano una trattazione autonoma.
Sull'inesigibilità della pretesa creditoria e l'incidenza sull'apertura della liquidazione giudiziale
Stante il potenziale carattere assorbente in quanto censura diretta a contestare l'an della pretesa creditoria occorre anzitutto soffermarsi sulla dedotta inesigibilità del credito.
Come detto, la società creditrice ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale rappresentando che a fronte della delibera di aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo di 5 milioni di euro, veniva disposta l'emissione di una nuova quota di partecipazione da offrire al terzo individuato nell'odierna società reclamante. In particolare, la società si obbligava a sottoscrivere Parte_1
l'aumento di capitale ed a versare a titolo di acconto due rate LLimporto di euro
500.000,00 ciascuna con scadenza il 30.3.2021 ed il 30.4.2021.
Ancora, a garanzia di detta operazione rilasciava tre cambiali LLimporto di
500.000,00 ciascuna con scadenza rispettivamente il 30.3.2021, il 30.4.2021 ed il
30.5.2021.
Atteso il mancato adempimento la società creditrice agiva per ottenere soddisfazione in via coattiva e, tuttavia, le cambiali rimanevano insoddisfatte e protestate e le azioni esecutive intraprese si rivelavano infruttuose.
4 La reclamante, come detto, sotto un primo profilo assume l'inesigibilità del credito in quanto condizionato al raggiungimento, da parte della creditrice, della “missione” per cui tale operazione era stata posta in essere (esigenze finanziarie connesse alla definitiva acquisizione del complesso aziendale destinato a Parco divertimenti e necessità di provvedere al pagamento del residuo prezzo).
L'assunto è infondato.
In limine occorre rilevare come l'odierna reclamante con nota del 3 novembre 2022
(cfr. doc. 10 della produzione documentale della liquidazione giudiziale) non avesse contestato la pretesa creditoria annunciando piuttosto la disponibilità di risorse finanziarie per far fronte agli impegni assunti. Ancora, le difese articolate quanto alla procedura da intraprendere ai sensi LLart. 2466 c.c. presuppongono, indirettamente, l'esistenza della pretesa creditoria.
Cionondimeno, pur a fronte di tali considerazioni, le doglienze in punto di inesigibilità sono infondate alla luce delle argomentazioni che seguono.
Come noto, ai fini LLapertura della liquidazione giudiziale non è necessario che la pretesa creditoria sia consacrata in un titolo esecutivo né è di ostacolo la circostanza che si tratti di un credito contestato.
Piuttosto, la pretesa creditoria utile all'apertura della liquidazione giudiziale comporta una valutazione incidentale da parte del giudice della fase prefallimentare a fronte di una ragionevole contestazione dei crediti (“Ai fini LLaccertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione” (cfr. Cass. 23983/2022 17689/2018, n. 27689
e 5001/2016).
5 Ciò premesso, quanto al caso di specie, le cambiali risultano protestate e sono perciò titoli esecutivi funzionali al recupero coatto della pretesa creditoria.
Piuttosto, laddove la censura sia intesa come diretta a contestare l'esistenza del rapporto sottostante, alla luce dello scrutinio proprio di questa fase processuale come sopra precisato, essa non appare fondata.
Anzitutto, dalla lettura della delibera assembleare richiamata non si evince che gli obblighi assunti fossero in alcun modo condizionati alla realizzazione del proprio programma di investimenti da parte della società creditrice.
Piuttosto, emerge come la deliberazione di aumento del capitale fosse funzionale proprio al pagamento del residuo prezzo di acquisto del , ovvero a soddisfare CP_5
esigenze di carattere finanziario della . CP_1
In particolare, sulla scorta dei documenti contabili “(…) redatti sul presupposto della continuità aziendale che si verificherà con l'integrale e buon esito della proponenda operazione di aumento oneroso posto all'ordine del giorno” (p. 4 della delibera assembleare) l'assemblea deliberava, prendendo atto della relazione del Presidente, sull'opportunità, ai fini di una definitiva acquisizione, di pagare il residuo prezzo della cessione d'azienda con riserva di proprietà del complesso aziendale destinato a
“Parco Divertimenti”.
Il contegno della delibera, pertanto, lungi dall'indurre a ritenere condizionante l'acquisizione del Parco Divertimenti, disvela, all'opposto, come il buon esito del deliberato aumento del capitale a titolo oneroso fosse decisivo ai fini di detto acquisto e della stessa continuità della società . CP_1
Ad ulteriore conforto LLesegesi fin qui condotta v'è il punto 6 LLordine del giorno LLassemblea rispetto al quale è riportato che “(…) il Presidente espone i motivi per i quali qualora non si deliberi il sopra proposto aumento oneroso, rendono non più possibile il conseguimento LLoggetto sociale proponendo lo scioglimento anticipato o la nomina del liquidatore”.
6 In sintesi, l'opportunità di pagamento del prezzo residuo per l'acquisto del Parco divertimenti da parte della e la stessa sopravvivenza di detta società erano CP_1
subordinati al buon esito del deliberato aumento a titolo oneroso del capitale sociale.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, pertanto, il prospettato condizionamento LLaumento del capitale sociale al buon esito della procedura di acquisizione del Parco divertimenti non trova alcun conforto nella delibera assembleare per cui è causa.
Sull'opzione assembleare di attivare la procedura di cui all'art. 2466 co. 2 c.c.
Sotto diverso profilo, come detto, la reclamante argomenta l'inesigibilità della pretesa creditoria in ragione LLimpegno assunto dalla quanto alla CP_1
procedura di cui al co. 2 LLart. 2466 c.c. da intraprendere in caso di mancato versamento dei decimi residui.
Anche tale assunto è infondato.
Giova premettere come l'art. 2466 c.c. nel disciplinare la mancata esecuzione dei conferimenti stabilisce al co. 1 che se il socio non esegue il conferimento entro il termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Ancora, stabilisce il co. 2 che decorso inutilmente detto termine, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso.
Quanto agli accordi intercorsi tra le parti in ordine a tale specifico aspetto, con riguardo al quinto punto LLordine del giorno (“presa d'atto della preventiva disciplina in ordine all'eventuale socio moroso limitatamente al terzo al quale offrire la nuova partecipazione societaria”), il Presidente precisava che “(…) l'organo amministrativo della stessa società attiverà, dalla scadenza Controparte_1
del detto termine, la procedura di cui all'art. 2466 co. 2 ss. c.c.”.
Conseguentemente, l'assemblea deliberava “(…) e) di prendere atto di quanto esposto dal Presidente con particolare riferimento, salvo il buon fine anche del successivo negozio di sottoscrizione, circa le sorti del mancato versamento dei decimi
7 residui da parte dello stesso terzo nel suindicato termine del 15 Parte_1
giugno 2021, prendendo atto che l'Organo amministrativo della stessa
[...]
attiverà alla scadenza di detto termine la procedura di cui all'art. 2466 Controparte_1
comma secondo e seguenti c.c. per il socio moroso”.
Così ricostruito il contegno del deliberato assembleare, non è ritraibile dallo stesso la dedotta inesigibilità della pretesa creditoria.
Il co. 2 LLart. 2466 c.c. richiamato dalla delibera assembleare, lascia alla discrezionalità degli amministratori la valutazione se promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti nei confronti del socio moroso o se vendere in danno la quota di questi.
Ciò posto, l'odierna reclamante assume che la società creditrice nell'assemblea LL11.3.2021 avesse “consumato” tale scelta prevedendo de plano l'attivazione della procedura della vendita in danno con correlativa impossibilità di agire esecutivamente nei confronti del socio moroso.
Con maggiore sforzo esplicativo, l'argomentazione della società reclamante è tesa a rivendicare l'impossibilità di avviare una procedura di recupero forzoso nei confronti del debitore a fronte LLasserita scelta, manifestata nei termini anzidetti, di avvalersi, in caso di inadempimento, della procedura di vendita in danno.
L'assunto non è condivisibile.
Anzitutto, l'esegesi del verbale più volte richiamato, nella parte in cui si fa espresso riferimento alla possibilità di attivare detta procedura a fronte LLinadempimento nel termine pattuito, non consente di ritenere che la società abbia così inteso formulare una scelta irrevocabile del percorso da intraprendere.
Piuttosto, un'interpretazione del testo negoziale innanzi richiamato, atteso il richiamo LLintero co. 2 LLart. 2466 c.c. che prevede sia l'esecuzione nei confronti del socio moroso che la vendita in danno, non è sintomatica di una scelta in ordine alla tipologia di procedura da attivare in caso di mancato versamento dei decimi residui.
8 La previsione negoziale della possibilità di accedere de plano ai rimedi di cui all'art. 2466 co. 2 c.c. depone, invece, nel senso di una pattuizione tesa a consentire l'avvio della procedura prescelta, a prescindere dalla previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni di cui al co. 1 della medesima norma.
La previsione assembleare in oggetto, pertanto, costituisce una sorta di preventiva diffida diretta a facoltizzare le procedure di cui al co. 2 per il solo fatto LLinadempimento ed a prescindere da una formale e successiva diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di 30 giorni di cui all'art. 2466 co. 1 c.c.
In conclusione, proprio il riferimento testuale alla “procedura di cui all'art. 2466 co.
2 c.c.” non consente di ritenere consumata da parte della società creditrice, una scelta irrevocabile sulla tipologia di procedura da intraprendere e perciò tale da inibire in concreto, acclarato l'inadempimento, la possibilità di intraprendere l'esecuzione nei confronti del debitore moroso, ovvero, come accaduto nel caso di specie, di chiederne la liquidazione giudiziale.
Ad ulteriore conforto concorre un'ulteriore considerazione.
La vendita in danno prevista dal co. 2 LLart. 2466 c.c. è una vendita rivolta agli altri soci. Anche a voler accedere alla tesi della reclamante secondo cui la volontà assembleare fosse diretta ad escludere il recupero forzoso dal socio moroso, non è quest'ultimo il soggetto che ha interesse a dolersi della mancata attivazione della vendita in danno ma, piuttosto, gli altri soci cui tale vendita avrebbe dovuto rivolgersi.
In definitiva, sono gli altri soci che intendevano acquistare detta quota i soggetti astrattamente pregiudicati dalla scelta di agire esecutivamente nei confronti del socio moroso essendo la previsione normativa funzionale a consentire a costoro l'esercizio del diritto di prelazione. Di contro, alcun interesse ha il socio moroso a far valere la violazione della norma;
allo stesso è infatti precluso, all'evidenza, l'acquisto della quota per la cui liberazione non ha versato il conferimento richiestogli.
Né possono trovare ingresso le istanze di prova orale dirette a dimostrare, a mezzo testi, il reale scopo LLoperazione societaria di cui al verbale assembleare richiamato.
9 Pur nella consapevolezza della non assolutezza del divieto di prova orale di cui all'art. 2722 c.c. si tratta, nel caso di specie, di prova diretta ad ampliare, modificare o comunque alterare la disciplina contrattuale quale emerge dal citato verbale d'assemblea e, pertanto, essa è inammissibile (cfr. Cass. n. 1742/2022 secondo cui “Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art.
2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale”).
Sullo stato di insolvenza
Vanno conseguentemente esaminate le censure dirette a contestare lo stato di insolvenza.
In merito la reclamante ha dedotto la titolarità di un patrimonio immobiliare sufficiente a soddisfare la pretesa dei creditori, l'insufficienza di un singolo inadempimento ad integrare il presupposto in oggetto né la possibilità di accordare rilievo pregnante al mancato deposito dei bilanci.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare (le cui argomentazioni sono trasponibili alla vigente disciplina),
l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati LLesperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass., ord.,
11.3.2019, n. 6978; nonché Cass., 27.3.2014, n. 7252).
10 In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini LLart. 121 C.C.I.I. deve individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia l' assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa ( da ultimo Cass. n. 30284/2022).
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società reclamante versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti: l'ingente debito nei confronti LLAR (in merito nessuna prova è stata offerta in ordine all'allegata sussistenza di procedure di negoziazione del debito erariale), l'esistenza di procedure esecutive immobiliari, l'iscrizione ipotecaria sui beni pignorati ed a favore di un istituto di credito, il protesto delle cambiali per cui è causa.
Ancora, assumono rilievo le risultanze della visura VE prodotta dalla società creditrice dalla quale emerge come l'odierna appellante risulta caratterizzata da un rischio elevato pari a 9 con andamento del rischio in “forte peggioramento” ed elevata rilevanza storica di fenomeni di insolvibilità.
Tali elementi, globalmente considerati, fanno emergere lo stato di insolvenza della società che evidentemente versa in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e ciò anche prescindendo dal rilievo attribuito al mancato deposito dei bilanci.
Difatti, ciò che viene in considerazione ai fini LLapprezzamento di tale presupposto oggettivo non è tanto lo squilibrio irrimediabile fra le componenti LLattivo e quelle del passivo del patrimonio LLimprenditore quanto la possibilità LLimpresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo.
11 Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminato della controversia ed alla complessità media della stessa.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico della società reclamante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma LLart. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della parti reclamate che si liquidano in euro 9.991,00 ciascuna oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico LLappellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma LLart. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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