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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4131/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Martellotta Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Martellotta Parte_2 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 26/07/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 07/07/2007 a Noci (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noci (BA) al n. 43, parte II, serie A, anno 2007; dalla loro unione sono nati tre figli: , nato il [...] a [...], Persona_1 [...]
nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...]; Per_2 Parte_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Parte_2 concordatario in data 07/07/2007 a Noci (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 2007 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informativi in data 26/07/2024 iscritto al n. r.g. 4131/2024;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 18/02/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4131/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Martellotta Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Martellotta Parte_2 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 26/07/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 07/07/2007 a Noci (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noci (BA) al n. 43, parte II, serie A, anno 2007; dalla loro unione sono nati tre figli: , nato il [...] a [...], Persona_1 [...]
nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...]; Per_2 Parte_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Parte_2 concordatario in data 07/07/2007 a Noci (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 2007 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informativi in data 26/07/2024 iscritto al n. r.g. 4131/2024;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 18/02/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo