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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN FE, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3929/2020 avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo”
TRA
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]al Corso Vittorio Parte_1
Emanuele, 58, codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in CodiceFiscale_1
calce al presente atto, dall'avv. Renato Cafaro (codice fiscale ) -presso CodiceFiscale_2
il cui studio in Cava de' Tirreni (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele III, 3, elettivamente domicilia;
- OPPONENTE –
CONTRO
GIÀ con sede legale e direzione generale in Controparte_1 CP_1
Milano, Via Caldera, 21, Capitale sociale euro 587.500.000 i.v., Partita IVA Gruppo IVA
Mediobanca: Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese P.IVA_1
di Milano: , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù P.IVA_2
della procura rilasciata su foglio separato anche per la fase di opposizione, dagli Avvocati
ES RB (c.f. , GI UZ (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
,), LE RR (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata in Salerno
[...] CodiceFiscale_5 (SA), Via Alberto Pirro N.2, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Troisi, (c.f. C.F._6
);
[...]
- CONVENUTA OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.05.2020 proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 289/2020 (R.g. n. 789/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data
28.01.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 30.058,24 oltre interessi come da domanda e spese liquidate, a favore della Controparte_1
Il credito azionato in via NI scaturiva dal mancato pagamento delle rate previste dal contratto di prestito personale n. 16831703, stipulato in data 04.11.2016 dalla Sig.ra Pt_1
con oggi
[...] CP_1 CP_1
Parte opponente eccepiva: l'improcedibilità della domanda giudiziale – la mancanza delle condizioni di ammissibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo – la nullità del contratto azionato – l'infondatezza della domanda e mancata prova del credito. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare l'improcedibilità del
ricorso per decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo oggetto di
opposizione; accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del decreto ingiuntivo n. 289/2020
emesso dal Tribunale di Salerno, oggetto di opposizione e, comunque, l'infondatezza della domanda
avanzata da parte ricorrente nei confronti dell'odierna opponente, per le causali esposte in atti;
conseguentemente ed in ogni caso, provvedere alla revoca del medesimo decreto ingiuntivo opposto;
rigettare ogni domanda così come formulata da parte avversa, dichiarando non dovuta dall'opponente
la somma ingiunta o qualsiasi altra;
condannare, in ogni caso, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.” Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 06.10.2020, la contestando Controparte_1
in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria, ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo. Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - concedere ex art. 648 c.p.c.
la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 289/2020 del 28.01.2020 (R.g. n. 789/2020)
emesso dal Tribunale di Salerno in data 28.01.2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione: nel merito, in
via principale: - rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e
diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n.
289/2020 del 28/01/2020 (R.g. n. 789/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data 28/01/2020 e,
per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da
domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del
giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale.” Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., con provvedimento del 14.05.2025
la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria,
nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009
n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase
NI (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del
30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio,
depositando già in sede NI la documentazione necessaria a comprovare la titolarità
del credito e l'inadempimento dell'opponente. Nello specifico, parte opposta ha depositato il contratto di prestito personale n. 16831703 del 04.11.2016 completo di tutte le condizioni economiche del finanziamento e debitamente sottoscritto dall'opponente, nonché, il piano di ammortamento e l'estratto conto analitico ai sensi dell'art. 50 TUB.
Di contro, parte opponente, senza contestare specificamente l'instaurazione del rapporto,
l'erogazione del finanziamento, né il proprio inadempimento dell'obbligo di restituzione rateale, si è limitata a compiere eccezioni generiche, peraltro mai sostenute sotto il profilo allegatorio e probatorio. L'opponente si è limitato ad eccepire: 1) l'inidoneità della documentazione prodotta a rappresentare la prova del credito azionato;
2) la nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B., per omessa indicazione dell'ISC (Indicatore Sintetico di
Costo); 3) pattuizione di un TAEG superiore alla soglia limite antiusura di cui alla L. 108/96.
Invero la ha assolto interamente al proprio onere probatorio mentre parte opponente CP_1
ha contestato in modo generico l'applicazione di interessi usurari.
La documentazione contrattuale prodotta è rappresentata per l'appunto dal contratto debitamente sottoscritto sia dal consumatore che dalla con l'indicazione delle CP_1
condizioni contrattuali.
Risulta perfettamente e nitidamente indicato il TAEG nella misura del 16,60%.
Non risulta superata la soglia usuraria. Infatti dalle verifiche compiute il DM del MEF del trimestre di riferimento ( ottobre-dicembre 2016) prevede nella categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” un tasso medio del 10,27 e un tasso soglia pari a
16.83%. Il contratto prevede un teg del 16.60% quindi perfettamente al di sotto della soglia usura. Anche considerando l'altra categoria “ prestiti personali” che prevede il tasso medio
è fissato in 10.37 mentre il tasso soglia in 16.96% il teg indicato in contratto non è usurario.
Quindi l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014
come aggiornato in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389
per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale),
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 289/2020 (R.g. n. 789/2020), disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 289/2020
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria ed euro 851 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN FE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN FE, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3929/2020 avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo”
TRA
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]al Corso Vittorio Parte_1
Emanuele, 58, codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in CodiceFiscale_1
calce al presente atto, dall'avv. Renato Cafaro (codice fiscale ) -presso CodiceFiscale_2
il cui studio in Cava de' Tirreni (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele III, 3, elettivamente domicilia;
- OPPONENTE –
CONTRO
GIÀ con sede legale e direzione generale in Controparte_1 CP_1
Milano, Via Caldera, 21, Capitale sociale euro 587.500.000 i.v., Partita IVA Gruppo IVA
Mediobanca: Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese P.IVA_1
di Milano: , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù P.IVA_2
della procura rilasciata su foglio separato anche per la fase di opposizione, dagli Avvocati
ES RB (c.f. , GI UZ (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
,), LE RR (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata in Salerno
[...] CodiceFiscale_5 (SA), Via Alberto Pirro N.2, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Troisi, (c.f. C.F._6
);
[...]
- CONVENUTA OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.05.2020 proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 289/2020 (R.g. n. 789/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data
28.01.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 30.058,24 oltre interessi come da domanda e spese liquidate, a favore della Controparte_1
Il credito azionato in via NI scaturiva dal mancato pagamento delle rate previste dal contratto di prestito personale n. 16831703, stipulato in data 04.11.2016 dalla Sig.ra Pt_1
con oggi
[...] CP_1 CP_1
Parte opponente eccepiva: l'improcedibilità della domanda giudiziale – la mancanza delle condizioni di ammissibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo – la nullità del contratto azionato – l'infondatezza della domanda e mancata prova del credito. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare l'improcedibilità del
ricorso per decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo oggetto di
opposizione; accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del decreto ingiuntivo n. 289/2020
emesso dal Tribunale di Salerno, oggetto di opposizione e, comunque, l'infondatezza della domanda
avanzata da parte ricorrente nei confronti dell'odierna opponente, per le causali esposte in atti;
conseguentemente ed in ogni caso, provvedere alla revoca del medesimo decreto ingiuntivo opposto;
rigettare ogni domanda così come formulata da parte avversa, dichiarando non dovuta dall'opponente
la somma ingiunta o qualsiasi altra;
condannare, in ogni caso, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.” Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 06.10.2020, la contestando Controparte_1
in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria, ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo. Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - concedere ex art. 648 c.p.c.
la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 289/2020 del 28.01.2020 (R.g. n. 789/2020)
emesso dal Tribunale di Salerno in data 28.01.2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione: nel merito, in
via principale: - rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e
diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n.
289/2020 del 28/01/2020 (R.g. n. 789/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data 28/01/2020 e,
per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da
domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del
giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale.” Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., con provvedimento del 14.05.2025
la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria,
nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009
n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase
NI (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del
30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio,
depositando già in sede NI la documentazione necessaria a comprovare la titolarità
del credito e l'inadempimento dell'opponente. Nello specifico, parte opposta ha depositato il contratto di prestito personale n. 16831703 del 04.11.2016 completo di tutte le condizioni economiche del finanziamento e debitamente sottoscritto dall'opponente, nonché, il piano di ammortamento e l'estratto conto analitico ai sensi dell'art. 50 TUB.
Di contro, parte opponente, senza contestare specificamente l'instaurazione del rapporto,
l'erogazione del finanziamento, né il proprio inadempimento dell'obbligo di restituzione rateale, si è limitata a compiere eccezioni generiche, peraltro mai sostenute sotto il profilo allegatorio e probatorio. L'opponente si è limitato ad eccepire: 1) l'inidoneità della documentazione prodotta a rappresentare la prova del credito azionato;
2) la nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B., per omessa indicazione dell'ISC (Indicatore Sintetico di
Costo); 3) pattuizione di un TAEG superiore alla soglia limite antiusura di cui alla L. 108/96.
Invero la ha assolto interamente al proprio onere probatorio mentre parte opponente CP_1
ha contestato in modo generico l'applicazione di interessi usurari.
La documentazione contrattuale prodotta è rappresentata per l'appunto dal contratto debitamente sottoscritto sia dal consumatore che dalla con l'indicazione delle CP_1
condizioni contrattuali.
Risulta perfettamente e nitidamente indicato il TAEG nella misura del 16,60%.
Non risulta superata la soglia usuraria. Infatti dalle verifiche compiute il DM del MEF del trimestre di riferimento ( ottobre-dicembre 2016) prevede nella categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” un tasso medio del 10,27 e un tasso soglia pari a
16.83%. Il contratto prevede un teg del 16.60% quindi perfettamente al di sotto della soglia usura. Anche considerando l'altra categoria “ prestiti personali” che prevede il tasso medio
è fissato in 10.37 mentre il tasso soglia in 16.96% il teg indicato in contratto non è usurario.
Quindi l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014
come aggiornato in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389
per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale),
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 289/2020 (R.g. n. 789/2020), disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 289/2020
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria ed euro 851 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN FE