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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6239 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dott.Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n° 1876/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.02.2021, iscritto al n. 3594/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente,
TRA
, in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara
(C.F. ) C.F._1
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cristallino (C.F. C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 6749/15, emesso dal Tribunale di Napoli in favore della società odierna appellata, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€13.719,71, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di residuo capitale sul fatturato relativo a prestazioni sanitarie erogate -in regime di accreditamento provvisorio- nell'anno 2014. Parte A fondamento dell'opposizione, l' deduceva, in primo luogo, che l'importo di € 6.453,84 non fosse dovuto, in quanto corrispondente alla cosiddetta Regressione Tariffaria Unica (RTU), da
1 applicarsi in forza della Deliberazione n. 930/14; con riferimento al residuo importo di € 7.245,87, pur non sollevando specifiche contestazioni nel merito, l'opponente sosteneva che lo stesso non potesse essere corrisposto fino a quando il centro non avesse provveduto all'emissione di una nota di credito per l'importo oggetto di contestazione, pari a € 6.453,84 , come previsto dall'art. 7, comma 5 Parte del contratto sottoscritto tra le parti. In conclusione, l' chiedeva in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente costituito, il nel contestare gli assunti di controparte eccepiva Controparte_1
l'assenza di un atto deliberativo legittimante l'applicazione dell'invocata RTU ovvero l'emissione di note di credito. Parte opposta chiariva che, con Deliberazione n. 930/2014, l' aveva Parte_1
illegittimamente collocato un'altra struttura sanitaria (identificata con cod. 022026) nella tipologia funzionale "D", in violazione dell'art. 6, comma 3, lett. c), del contratto. Tale erronea collocazione aveva compromesso la verifica dello sforamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, seconda ipotesi, incidendo sulla quantificazione complessiva delle prestazioni erogate nella branca di riferimento e, di riflesso, sulla determinazione della RTU. Deduceva a tale scopo che la corretta assegnazione delle strutture alle rispettive tipologie rappresenta, infatti, un presupposto indispensabile per la determinazione della RTU conforme ai criteri contrattuali e validamente opponibile alle strutture accreditate.
Tanto premesso, chiedeva, accertata in via incidentale l'illegittimità della Deliberazione n. 930/2014
(già oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato), il rigetto dell'opposizione in quanto infondata nonché generica e del tutto incerta nel petitum con conseguenziale conferma del d.i. opposto.
Relativamente alla somma non contestata, pari ad € 7.245,87, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, veniva emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Nelle more del giudizio, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di annullamento dapprima della delibera n. 930/2014, ad opera del Consiglio di Stato con sentenza n. 3063 del 2018, e successivamente della delibera n. 697/2018, (che riproduceva sostanzialmente il contenuto della Parte prima) con decisione del Tar n. 1228/2020, l' provvedeva all'adozione di una nuova deliberazione, la n. 940/2020, con la quale veniva nuovamente determinata la regressione tariffaria per l'anno 2014, confermando in larga parte la quantificazione già effettuata nelle delibere annullate.
In sede di comparsa conclusionale, l'ente opponente depositava in giudizio la suddetta deliberazione.
Tuttavia, tale ultima delibera diveniva oggetto di ricorso straordinario al Presidente della IC.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n° 1876/2021, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto previa disapplicazione della intervenuta Deliberazione n. 940/2020. Il giudice di
2 prime cure motivava la decisione considerando contrario al principio di buona fede contrattuale il Parte comportamento assunto dall' la regressione tariffaria sarebbe stata infatti legittimata da un provvedimento (n. 940/2020) emesso all'esito di due pronunzie di annullamento delle delibere sottostanti di cui riproduceva il contenuto e sette anni dopo, con evidente lesione dell'equilibrio contrattuale.
In particolare, così provvedeva: “a) rigetta la opposizione e previa disapplicazione della
Deliberazione n. 940/2020 conferma il decreto ingiuntivo n. n. 6749/2015 emesso dal Tribunale di
Napoli;b) condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_2 CP_1 che liquida in euro 3.500,00, con attribuzione all'avv.to Giuseppe Cristallino procuratore
[...] dichiaratosi antistatario”
Avverso tale sentenza, l' ha proposto appello lamentando che il giudice di prime Parte_1 cure:
- aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della documentazione depositata dall'odierna appellante in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, disconoscendo, peraltro, la natura autoritativa e pubblicistica della potestà programmatoria esercitata a livello regionale;
- aveva erroneamente disapplicato la deliberazione n. 940 del 2020, omettendo così di applicare la relativa RTU, legittimamente determinata;
- non aveva adeguatamente motivato la decisione di primo grado- la stessa mancava infatti di richiami codicistici e giurisprudenziali a suo sostegno;
-non aveva considerato che, nelle more del giudizio, a seguito di specifica istanza di concessione della parziale provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., era stato disposto il pagamento della somma non contestata, pari ad € 7.245,87, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/02 come richiesti, oltre le spese della procedura;
circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Napoli a revocare il
D.I. opposto.
Ha chiesto pertanto a questa Corte di “voler accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata resa dal Tribunale di Napoli n. 1876/2021, pubblicata in data 26/02/2021, nel giudizio rubricato sub n. 33303/2015 r.g.a.c.c., revocarla e, per l'effetto, revocare il d.i.
n.6749/2015 e dichiarare che nullo è dovuto alla società appellata.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, comprese le spese forfettarie ed ogni altro accessorio di legge.
Costituitosi in giudizio in data 14.01.2022, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, ritenuto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3 In particolare, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze formulate dall'appellante, evidenziando come il giudice di prime cure avesse correttamente statuito in ordine alla condotta contrattuale Parte illegittimamente attuata dall' nell'esercizio di un potere autoritativo. L' aveva infatti Pt_2 adottato una nuova deliberazione, dal contenuto sostanzialmente identico a quello delle precedenti già annullate, la quale era stata a sua volta impugnata mediante ricorso straordinario al Presidente della IC. In via subordinata, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
In ulteriore subordine, ha richiesto l'accertamento del credito vantato nei confronti dell' CP_3 nella misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna al pagamento della relativa somma, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. 231/2002, ovvero secondo legge. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Parte Con comparsa conclusionale depositata in data 21 maggio 2025, l' nel riportarsi integralmente alle proprie difese, ha confermato quanto rappresentato e documentato con il proprio atto d'appello e ha depositato copia del decreto con cui è stato definito il Ricorso straordinario al Presidente della
IC (invocato dalla società appellata) con il suo rigetto e l'accertamento della RTU applicata come dovuta.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, a seguito del trasferimento del Consigliere relatore ad altro ufficio, con provvedimento del 17 settembre 2025 il procedimento è stato rimesso sul ruolo e assegnato ad altro
Consigliere relatore.
All'udienza del 30 settembre 2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia espressa ai termini ex art. 190 c.p.c. da parte di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti. Parte Preliminarmente deve darsi atto che l'appello proposto dalla attiene esclusivamente alla somma contestata per l'applicazione della RTU, essendo circostanza incontestata tra le parti che, invece,
l'importo oggetto dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c – per il quale non vi era la contestazione della applicazione della RTU- è già stato pagato.
Tanto premesso, quanto al primo motivo di appello, inerente l'erronea dichiarazione di inammissibilità del deposito della documentazione relativa alla delibera n. 940/2020 solo con le comparse conclusionali, osserva il Collegio che il motivo è inammissibile considerato che la valutazione, compiuta dal giudice di prime cure, in ordine alla violazione dei principi di buona fede
4 non appare riferita alla condotta processuale consistente nel deposito della delibera solo con la Parte comparsa conclusionale, bensì al comportamento tenuto dalla che, ad avviso del giudice di prime cure, aveva adottato una delibera dello stesso contenuto delle precedenti delibere annullate dal giudice amministrativo e dopo ben 7 anni, in violazione del principio di buona fede contrattuale.
In sentenza, infatti, si legge nella parte che qui interessa “Nuovamente la ha Parte_1 provveduto ad adottare nuova Deliberazione n. 940/2020, depositata in sede di comparsa conclusionale con la quale è stata confermata la quantificazione della Regressione Tariffaria per gli esercizi 2013 e 2014. Ora un tale comportamento è da considerarsi assolutamente contrario al principio di buona fede contrattuale;
l'aspetto pubblicistico della opponibilità della RTU e della riduzione del corrispettivo dovuto deve necessariamente essere contemperato all'esigenza degli enti erogatori di prestazioni di conoscere in tempi relativamente stringenti di eventuali superamenti dei tetti di spesa. Nel caso oggetto di giudizio la riduzione sarebbe legittimata da un provvedimento emesso all'esito di due pronunzie di annullamento delle delibere sottostanti e ben sette anni dopo, con evidente lesione dell'equilibrio contrattuale”.
Appare evidente, pertanto, che il rigetto dell'opposizione non è fondato sulla tardività ed inammissibilità della produzione della delibera n. 940/2020 solo con le comparse conclusionali, bensì sulla valutazione della violazione del canone della buona fede contrattuale da parte della Pubblica
Amministrazione che solo in data successiva, e riproducendo il contenuto di due delibere annullate, ha adottato altra delibera concernente la RTU.
Dall'esame del provvedimento impugnato discende, pertanto, l'inammissibilità del motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello inerente la erronea disapplicazione della delibera n.940/2020 sia in quanto il giudice ordinario non ha potere di disapplicazione del provvedimento sia in quanto la delibera era legittima e corretta si evidenzia che lo stesso appellato con la comparsa conclusionale depositata il 15.7.2025 ha dato atto che con Decreto del Presidente della IC del 30.12.2023
è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto l'impugnativa della n. 940/20 Pt_3 Parte_1 determinativa della RTU per gli anni 2013 e 2014, dando atto della fondatezza dell'appello e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Considerato che lo stesso appellato ha dedotto la fondatezza dell'appello, deve ritenersi che sia venuta meno la necessità di pronunciarsi sul secondo motivo di impugnazione, nonché sugli ulteriori motivi che restano assorbiti.
L'appello va dunque accolto con riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dando atto che l'appello Parte concerne la sola somma contestata dalla come non dovuta in applicazione della RTU e che la
5 residua somma portata dal decreto ingiuntivo- non contestata- risulta già corrisposta con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese di lite, non può essere accolta la richiesta di integrale compensazione formulata dall'appellato, considerato che ha insistito nel rigetto dell'appello fino al deposito del decreto del
Presidente della IC che ha rigettato il ricorso straordinario affermando la legittimità della delibera n.940/2020, pur in presenza di un orientamento costante del Tribunale di Napoli (cfr. i Parte numerosi precedenti allegati dalla unitamente all'atto di citazione in appello) di rigetto della Parte richiesta di disapplicazione della delibera della
Pertanto, tenuto conto dell'esito della vicenda processuale, il va Controparte_1 condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere all' le spese di entrambi i gradi Parte_4 del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00 - nei seguenti importi: euro 2.800,00 cui vanno ad aggiungersi € 420,00 per le spese generali, per un importo complessivo di € 3.220,00 per il primo grado di giudizio;
euro 3.200,00 cui vanno ad aggiungersi euro 480,00 per le spese generali oltre ad euro 382,50 per spese vive per il complessivo importo di euro 4.008,50 per il giudizio di appello, oltre diversi oneri se dovuti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n°
1876/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.02.2021:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 6749/15, emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.11.2015;
2) condanna il a rifondere all' le spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come segue:
– per il primo grado: € 3.220,00. per compensi e spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori,
– per il grado di appello: € 4008,50 per compensi, spese generali e spese vive oltre agli eventuali ulteriori accessori,
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dott.Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n° 1876/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.02.2021, iscritto al n. 3594/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente,
TRA
, in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara
(C.F. ) C.F._1
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cristallino (C.F. C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 6749/15, emesso dal Tribunale di Napoli in favore della società odierna appellata, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€13.719,71, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di residuo capitale sul fatturato relativo a prestazioni sanitarie erogate -in regime di accreditamento provvisorio- nell'anno 2014. Parte A fondamento dell'opposizione, l' deduceva, in primo luogo, che l'importo di € 6.453,84 non fosse dovuto, in quanto corrispondente alla cosiddetta Regressione Tariffaria Unica (RTU), da
1 applicarsi in forza della Deliberazione n. 930/14; con riferimento al residuo importo di € 7.245,87, pur non sollevando specifiche contestazioni nel merito, l'opponente sosteneva che lo stesso non potesse essere corrisposto fino a quando il centro non avesse provveduto all'emissione di una nota di credito per l'importo oggetto di contestazione, pari a € 6.453,84 , come previsto dall'art. 7, comma 5 Parte del contratto sottoscritto tra le parti. In conclusione, l' chiedeva in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente costituito, il nel contestare gli assunti di controparte eccepiva Controparte_1
l'assenza di un atto deliberativo legittimante l'applicazione dell'invocata RTU ovvero l'emissione di note di credito. Parte opposta chiariva che, con Deliberazione n. 930/2014, l' aveva Parte_1
illegittimamente collocato un'altra struttura sanitaria (identificata con cod. 022026) nella tipologia funzionale "D", in violazione dell'art. 6, comma 3, lett. c), del contratto. Tale erronea collocazione aveva compromesso la verifica dello sforamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, seconda ipotesi, incidendo sulla quantificazione complessiva delle prestazioni erogate nella branca di riferimento e, di riflesso, sulla determinazione della RTU. Deduceva a tale scopo che la corretta assegnazione delle strutture alle rispettive tipologie rappresenta, infatti, un presupposto indispensabile per la determinazione della RTU conforme ai criteri contrattuali e validamente opponibile alle strutture accreditate.
Tanto premesso, chiedeva, accertata in via incidentale l'illegittimità della Deliberazione n. 930/2014
(già oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato), il rigetto dell'opposizione in quanto infondata nonché generica e del tutto incerta nel petitum con conseguenziale conferma del d.i. opposto.
Relativamente alla somma non contestata, pari ad € 7.245,87, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, veniva emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Nelle more del giudizio, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di annullamento dapprima della delibera n. 930/2014, ad opera del Consiglio di Stato con sentenza n. 3063 del 2018, e successivamente della delibera n. 697/2018, (che riproduceva sostanzialmente il contenuto della Parte prima) con decisione del Tar n. 1228/2020, l' provvedeva all'adozione di una nuova deliberazione, la n. 940/2020, con la quale veniva nuovamente determinata la regressione tariffaria per l'anno 2014, confermando in larga parte la quantificazione già effettuata nelle delibere annullate.
In sede di comparsa conclusionale, l'ente opponente depositava in giudizio la suddetta deliberazione.
Tuttavia, tale ultima delibera diveniva oggetto di ricorso straordinario al Presidente della IC.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n° 1876/2021, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto previa disapplicazione della intervenuta Deliberazione n. 940/2020. Il giudice di
2 prime cure motivava la decisione considerando contrario al principio di buona fede contrattuale il Parte comportamento assunto dall' la regressione tariffaria sarebbe stata infatti legittimata da un provvedimento (n. 940/2020) emesso all'esito di due pronunzie di annullamento delle delibere sottostanti di cui riproduceva il contenuto e sette anni dopo, con evidente lesione dell'equilibrio contrattuale.
In particolare, così provvedeva: “a) rigetta la opposizione e previa disapplicazione della
Deliberazione n. 940/2020 conferma il decreto ingiuntivo n. n. 6749/2015 emesso dal Tribunale di
Napoli;b) condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_2 CP_1 che liquida in euro 3.500,00, con attribuzione all'avv.to Giuseppe Cristallino procuratore
[...] dichiaratosi antistatario”
Avverso tale sentenza, l' ha proposto appello lamentando che il giudice di prime Parte_1 cure:
- aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della documentazione depositata dall'odierna appellante in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, disconoscendo, peraltro, la natura autoritativa e pubblicistica della potestà programmatoria esercitata a livello regionale;
- aveva erroneamente disapplicato la deliberazione n. 940 del 2020, omettendo così di applicare la relativa RTU, legittimamente determinata;
- non aveva adeguatamente motivato la decisione di primo grado- la stessa mancava infatti di richiami codicistici e giurisprudenziali a suo sostegno;
-non aveva considerato che, nelle more del giudizio, a seguito di specifica istanza di concessione della parziale provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., era stato disposto il pagamento della somma non contestata, pari ad € 7.245,87, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/02 come richiesti, oltre le spese della procedura;
circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Napoli a revocare il
D.I. opposto.
Ha chiesto pertanto a questa Corte di “voler accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata resa dal Tribunale di Napoli n. 1876/2021, pubblicata in data 26/02/2021, nel giudizio rubricato sub n. 33303/2015 r.g.a.c.c., revocarla e, per l'effetto, revocare il d.i.
n.6749/2015 e dichiarare che nullo è dovuto alla società appellata.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, comprese le spese forfettarie ed ogni altro accessorio di legge.
Costituitosi in giudizio in data 14.01.2022, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, ritenuto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3 In particolare, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze formulate dall'appellante, evidenziando come il giudice di prime cure avesse correttamente statuito in ordine alla condotta contrattuale Parte illegittimamente attuata dall' nell'esercizio di un potere autoritativo. L' aveva infatti Pt_2 adottato una nuova deliberazione, dal contenuto sostanzialmente identico a quello delle precedenti già annullate, la quale era stata a sua volta impugnata mediante ricorso straordinario al Presidente della IC. In via subordinata, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
In ulteriore subordine, ha richiesto l'accertamento del credito vantato nei confronti dell' CP_3 nella misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna al pagamento della relativa somma, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. 231/2002, ovvero secondo legge. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Parte Con comparsa conclusionale depositata in data 21 maggio 2025, l' nel riportarsi integralmente alle proprie difese, ha confermato quanto rappresentato e documentato con il proprio atto d'appello e ha depositato copia del decreto con cui è stato definito il Ricorso straordinario al Presidente della
IC (invocato dalla società appellata) con il suo rigetto e l'accertamento della RTU applicata come dovuta.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, a seguito del trasferimento del Consigliere relatore ad altro ufficio, con provvedimento del 17 settembre 2025 il procedimento è stato rimesso sul ruolo e assegnato ad altro
Consigliere relatore.
All'udienza del 30 settembre 2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia espressa ai termini ex art. 190 c.p.c. da parte di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti. Parte Preliminarmente deve darsi atto che l'appello proposto dalla attiene esclusivamente alla somma contestata per l'applicazione della RTU, essendo circostanza incontestata tra le parti che, invece,
l'importo oggetto dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c – per il quale non vi era la contestazione della applicazione della RTU- è già stato pagato.
Tanto premesso, quanto al primo motivo di appello, inerente l'erronea dichiarazione di inammissibilità del deposito della documentazione relativa alla delibera n. 940/2020 solo con le comparse conclusionali, osserva il Collegio che il motivo è inammissibile considerato che la valutazione, compiuta dal giudice di prime cure, in ordine alla violazione dei principi di buona fede
4 non appare riferita alla condotta processuale consistente nel deposito della delibera solo con la Parte comparsa conclusionale, bensì al comportamento tenuto dalla che, ad avviso del giudice di prime cure, aveva adottato una delibera dello stesso contenuto delle precedenti delibere annullate dal giudice amministrativo e dopo ben 7 anni, in violazione del principio di buona fede contrattuale.
In sentenza, infatti, si legge nella parte che qui interessa “Nuovamente la ha Parte_1 provveduto ad adottare nuova Deliberazione n. 940/2020, depositata in sede di comparsa conclusionale con la quale è stata confermata la quantificazione della Regressione Tariffaria per gli esercizi 2013 e 2014. Ora un tale comportamento è da considerarsi assolutamente contrario al principio di buona fede contrattuale;
l'aspetto pubblicistico della opponibilità della RTU e della riduzione del corrispettivo dovuto deve necessariamente essere contemperato all'esigenza degli enti erogatori di prestazioni di conoscere in tempi relativamente stringenti di eventuali superamenti dei tetti di spesa. Nel caso oggetto di giudizio la riduzione sarebbe legittimata da un provvedimento emesso all'esito di due pronunzie di annullamento delle delibere sottostanti e ben sette anni dopo, con evidente lesione dell'equilibrio contrattuale”.
Appare evidente, pertanto, che il rigetto dell'opposizione non è fondato sulla tardività ed inammissibilità della produzione della delibera n. 940/2020 solo con le comparse conclusionali, bensì sulla valutazione della violazione del canone della buona fede contrattuale da parte della Pubblica
Amministrazione che solo in data successiva, e riproducendo il contenuto di due delibere annullate, ha adottato altra delibera concernente la RTU.
Dall'esame del provvedimento impugnato discende, pertanto, l'inammissibilità del motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello inerente la erronea disapplicazione della delibera n.940/2020 sia in quanto il giudice ordinario non ha potere di disapplicazione del provvedimento sia in quanto la delibera era legittima e corretta si evidenzia che lo stesso appellato con la comparsa conclusionale depositata il 15.7.2025 ha dato atto che con Decreto del Presidente della IC del 30.12.2023
è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto l'impugnativa della n. 940/20 Pt_3 Parte_1 determinativa della RTU per gli anni 2013 e 2014, dando atto della fondatezza dell'appello e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Considerato che lo stesso appellato ha dedotto la fondatezza dell'appello, deve ritenersi che sia venuta meno la necessità di pronunciarsi sul secondo motivo di impugnazione, nonché sugli ulteriori motivi che restano assorbiti.
L'appello va dunque accolto con riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dando atto che l'appello Parte concerne la sola somma contestata dalla come non dovuta in applicazione della RTU e che la
5 residua somma portata dal decreto ingiuntivo- non contestata- risulta già corrisposta con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese di lite, non può essere accolta la richiesta di integrale compensazione formulata dall'appellato, considerato che ha insistito nel rigetto dell'appello fino al deposito del decreto del
Presidente della IC che ha rigettato il ricorso straordinario affermando la legittimità della delibera n.940/2020, pur in presenza di un orientamento costante del Tribunale di Napoli (cfr. i Parte numerosi precedenti allegati dalla unitamente all'atto di citazione in appello) di rigetto della Parte richiesta di disapplicazione della delibera della
Pertanto, tenuto conto dell'esito della vicenda processuale, il va Controparte_1 condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere all' le spese di entrambi i gradi Parte_4 del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00 - nei seguenti importi: euro 2.800,00 cui vanno ad aggiungersi € 420,00 per le spese generali, per un importo complessivo di € 3.220,00 per il primo grado di giudizio;
euro 3.200,00 cui vanno ad aggiungersi euro 480,00 per le spese generali oltre ad euro 382,50 per spese vive per il complessivo importo di euro 4.008,50 per il giudizio di appello, oltre diversi oneri se dovuti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n°
1876/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.02.2021:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 6749/15, emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.11.2015;
2) condanna il a rifondere all' le spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come segue:
– per il primo grado: € 3.220,00. per compensi e spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori,
– per il grado di appello: € 4008,50 per compensi, spese generali e spese vive oltre agli eventuali ulteriori accessori,
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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