Articolo 3 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
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27 agosto 1985
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6 aprile 1987
Art. 3. Contributo per la rottamazione di autoveicoli 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298 , siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, che acquistino la disponibilita' di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere d), e) ed f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o piu' autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilita' da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata utile maggiore di 70 quintali ((o)) peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali.
2. La portata degli autoveicoli da radiare dalla circolazione deve essere complessivamente superiore a quella degli autoveicoli da acquistare.
3. Per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative e consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, il requisito della iscrizione nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.
Entrata in vigore il 6 aprile 1987