Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Baldascino e Parte_1
Pasquale Granata
- ricorrente -
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Elvia Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.03.2025.
Con ricorso depositato il 11.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del
[...]
con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico Controparte_1
2023/2024, ha convenuto in giudizio l'amministrazione resistente per sentir riconoscere il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, chiedendo di condannare parte resistente a mettere a disposizione la somma complessiva € 500,00, per il tramite della menzionata Carta.
1
64 CCNL “Contratto Scuola”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
” con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che Controparte_1 aderiva alla domanda attorea, dichiarandosi disponibile a riconoscere la prestazione rivendicata, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
È incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, per l'anno scolastico indicato in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. all. 2 del ricorso).
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
2 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_3 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel
D.P.C.M del 28 novembre 2016.
La scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta
Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Da ultimo sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 chiarendo che: “1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
3 didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all'anno scolastico
2023/2024, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00.
La docente, difatti, ha documentato di essere stata assunta con contratto a tempo determinato fino al 30/06 per l'anno scolastico oggetto del ricorso e di aver svolto
4 mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamato ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il . CP_1
È pacifico, inoltre, che la ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico, circostanza non contestata dal . CP_1
Conseguentemente, parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della Carta
Docenti per l'annualità oggetto di ricorso e il convenuto deve essere CP_1 condannato a riconoscere alla medesima il beneficio economico di € 500,00 mediante rilascio e fruizione della Carta per l'annualità 2023/2024.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in ragione della serialità della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1 convenuto, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annue tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_1 della ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 321,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, li 22.03.2024
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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