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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Alatri, Via Belgio, 12, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Bruno Marucci dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia Manno in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. 37875, raccolta 7313, Persona_1 del 22 marzo 2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 CP_2
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1391/2024 del 3 ottobre 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante ha convenuto in giudizio l' CP_1 chiedendo che fosse accertata << l'illegittimità della richiesta di somme indebitamente percepite per effetto della riliquidazione della pensione cat. AS n.
04203816, dal 01.11.2020 al 31.12.2021, per la complessiva somma di € 5.015,66
e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'indebito per la non ripetibilità delle somme richieste nella loro totalità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario>>
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale ha respinto il ricorso con spese di lite irripetibili.
Con l'atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma Pt_1 con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La parte appellante lamentava e lamenta l'illegittimità della richiesta di restituzione di indebito – di cui alla missiva della parte convenuta datata 7.04.2022 – riguardante somme (euro 5.015,66) erogate nel periodo dal 1.11.2020 al 31.12.2021 in riferimento alla pensione cat. AS (assegno sociale) n. 04203816 in godimento alla prima.
Secondo il primo giudice il < Pt_1 dal 1.11.2020 al 31.12.2021, i limiti reddituali personali e/o familiari previsti al fine di ottenere l'assegno sociale>> ha sostenuto l'illegittimità della suddetta richiesta di restituzione sul presupposto della irripetibilità delle somme già erogate dalla parte convenuta in ragione della buona fede del percipiente e del legittimo affidamento dello stesso.
Il primo giudice, premesso che <– cioè non direttamente collegate al preventivo versamento di contributi previdenziali per opera del medesimo soggetto che beneficerà poi della prestazione (come nel caso di specie, riguardante l'assegno sociale) – non assumono alcuna rilevanza, ai fini della ripetizione delle somme pagate senza titolo, né il fatto che i pagamenti indebiti siano dipesi da un errore compiuto dall'ente erogatore, né lo stato soggettivo (dolo o colpa) del beneficiario né il decorso del termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della L. n. 412/1991>>.
Nello specifico il Tribunale ha escluso che potesse sussistere un legittimo affidamento della parte ricorrente circa la spettanza delle somme (indebitamente) erogate dalla parte convenuta.
Il era perfettamente a conoscenza dei fatti che < Pt_1 estinzione e/o la riduzione del diritto all'assegno sociale in godimento, poiché tali fatti erano direttamente imputabili alla medesima parte ricorrente o comunque riferibili alla stessa e ai componenti del suo nucleo familiare: i fatti in questione erano invero consistiti nell'esistenza, pacifica tra le parti, di ulteriori redditi prodotti dalla parte ricorrente e dal coniuge nel periodo per cui vi è causa – cioè redditi correlati a talune prestazioni previdenziali spettanti alla parte ricorrente (pensione
VO ART n. 33583152 e pensione VO AUT n. 01182028) e alle relative maggiorazioni, oltre che a un indennizzo ricevuto dal coniuge della stessa – e aventi misura incompatibile con il mantenimento dell'intera prestazione assistenziale in godimento e/o con una quota di quest'ultima. E' evidente, per quanto appena illustrato, che non sussiste alcun affidamento “legittimo”, cioè “incolpevole”, in capo alla parte ricorrente circa la effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di assegno sociale: la parte ricorrente era infatti pienamente consapevole dell'esistenza delle ulteriori fonti di reddito sopra menzionate e, di riflesso, della natura indebita dei pagamenti ricevuti dalla parte convenuta per il titolo suddetto o avrebbe potuto essere consapevole di tali evenienze, in ogni caso, usando l'ordinaria diligenza. Le somme richieste in restituzione dalla parte convenuta alla parte ricorrente sono pertanto pienamente ripetibili>>.
Sostiene l'appellante che la sentenza sia ingiusta ed erronea perché: 1) in caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
2) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò CP_1 conoscibili dall'Istituto previdenziale;
3) l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1 dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari.
Pertanto tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica;
4) l'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria. Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; 5) inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti CP_2 per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce. CP_1 CP_2
Alla luce dei principi richiamati sostiene l'appellante che, non avendo ulteriori CP_ redditi, rispetto alle prestazioni godute di cui l' era ovviamente a conoscenza, CP_ non aveva nulla da dichiarare o denunciare all'
Quindi sarebbe configurabile l'assoluta buona fede dell'accipiens con la sussistenza del legittimo affidamento. Del resto costituirebbe circostanza pacifica che la richiesta di indebito era scaturita perché il ricorrente era titolare di due pensioni (VO art 33583152 e VO aut
01182028) e che nel corso del mese di marzo 2021 vedeva un aumento del reddito complessivo dovuto dalla concessione dell'indennizzo commercianti liquidato a favore del coniuge oltre ad un ulteriore reddito di € 733,72 annui Parte_2 derivanti dalla maggiorazione della pensione VO art 33583152. Sicchè per effetto della situazione descritta il reddito complessivo per l'anno 2021 sarebbe stato superiore al limite stabilito dalla legge pari ad € 11.967,28. CP_ Quindi la situazione reddituale del ricorrente era nota e conosciuta dall' quale ente erogatore delle prestazioni godute, sicchè, avrebbe dovuto e potuto sospendere la prestazione contestualmente al riconoscimento della maggiorazione sulla pensione del ricorrente e dell'indennizzo riconosciuto al coniuge.
Rileva il collegio che se grava sul pensionato che chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_2 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011), occorre dare atto che, invero, l' ha chiarito in giudizio quale fosse la ragione dell'indebito. CP_1
Tuttavia, come rilevato puntualmente dalla stessa parte appellante, devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021).
Ha, in particolare, affermato la Suprema Corte che “se è vero che, come sostiene
l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 CP_1
1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì CP_2 applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)...Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile
'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce CP_1
o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020 cit.).
Dunque, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (in tal senso Cass. n. 28771 del 09/11/2018).
Si consideri, inoltre, che l'art. 15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal 01/01/2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Inoltre, è stato istituito presso l' il “Casellario dell'Assistenza” dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 78 del CP_1
2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed il comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito”, di cui al comma 8 dell'art. 35 d.l. n. 207/2008, devono comunicare all' soltanto CP_1
i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria.
Nel caso che occupa non può essere posto in discussione che l' fosse a CP_1 conoscenza delle erogazioni da cui è scaturito l'indebito, essendo entrambe tali prestazione erogate direttamente proprio dall' : con la conseguenza che, CP_1 essendo la situazione reddituale della pensionata già conosciuta integralmente dall' , e non sussistendo alcun onere in capo all'appellata di comunicazione CP_2 all' dei propri nuovi dati reddituali, non può essere addebitata all'accipiens la CP_1 erogazione non dovuta sussistendo una situazione idonea a generare affidamento, poiché la erogazione indebita non è mai addebitabile al pensionato in presenza di una mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' Controparte_3 già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223/2020 cit.).
Pertanto, per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, pur se con le integrazioni sopra illustrate.
Le spese del grado doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di somme percepite per effetto della riliquidazione della pensione cat. AS n. 04203816, dal 01.11.2020 al
31.12.2021, per la complessiva somma di € 5.015,66 e per l'effetto dichiara non ripetibili tali somme. Condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del grado doppio che liquida per il primo in € 1.270,00, e per il secondo in € 1.460,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e
Cpa.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Alatri, Via Belgio, 12, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Bruno Marucci dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia Manno in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. 37875, raccolta 7313, Persona_1 del 22 marzo 2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 CP_2
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1391/2024 del 3 ottobre 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante ha convenuto in giudizio l' CP_1 chiedendo che fosse accertata << l'illegittimità della richiesta di somme indebitamente percepite per effetto della riliquidazione della pensione cat. AS n.
04203816, dal 01.11.2020 al 31.12.2021, per la complessiva somma di € 5.015,66
e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'indebito per la non ripetibilità delle somme richieste nella loro totalità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario>>
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale ha respinto il ricorso con spese di lite irripetibili.
Con l'atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma Pt_1 con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La parte appellante lamentava e lamenta l'illegittimità della richiesta di restituzione di indebito – di cui alla missiva della parte convenuta datata 7.04.2022 – riguardante somme (euro 5.015,66) erogate nel periodo dal 1.11.2020 al 31.12.2021 in riferimento alla pensione cat. AS (assegno sociale) n. 04203816 in godimento alla prima.
Secondo il primo giudice il < Pt_1 dal 1.11.2020 al 31.12.2021, i limiti reddituali personali e/o familiari previsti al fine di ottenere l'assegno sociale>> ha sostenuto l'illegittimità della suddetta richiesta di restituzione sul presupposto della irripetibilità delle somme già erogate dalla parte convenuta in ragione della buona fede del percipiente e del legittimo affidamento dello stesso.
Il primo giudice, premesso che <– cioè non direttamente collegate al preventivo versamento di contributi previdenziali per opera del medesimo soggetto che beneficerà poi della prestazione (come nel caso di specie, riguardante l'assegno sociale) – non assumono alcuna rilevanza, ai fini della ripetizione delle somme pagate senza titolo, né il fatto che i pagamenti indebiti siano dipesi da un errore compiuto dall'ente erogatore, né lo stato soggettivo (dolo o colpa) del beneficiario né il decorso del termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della L. n. 412/1991>>.
Nello specifico il Tribunale ha escluso che potesse sussistere un legittimo affidamento della parte ricorrente circa la spettanza delle somme (indebitamente) erogate dalla parte convenuta.
Il era perfettamente a conoscenza dei fatti che < Pt_1 estinzione e/o la riduzione del diritto all'assegno sociale in godimento, poiché tali fatti erano direttamente imputabili alla medesima parte ricorrente o comunque riferibili alla stessa e ai componenti del suo nucleo familiare: i fatti in questione erano invero consistiti nell'esistenza, pacifica tra le parti, di ulteriori redditi prodotti dalla parte ricorrente e dal coniuge nel periodo per cui vi è causa – cioè redditi correlati a talune prestazioni previdenziali spettanti alla parte ricorrente (pensione
VO ART n. 33583152 e pensione VO AUT n. 01182028) e alle relative maggiorazioni, oltre che a un indennizzo ricevuto dal coniuge della stessa – e aventi misura incompatibile con il mantenimento dell'intera prestazione assistenziale in godimento e/o con una quota di quest'ultima. E' evidente, per quanto appena illustrato, che non sussiste alcun affidamento “legittimo”, cioè “incolpevole”, in capo alla parte ricorrente circa la effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di assegno sociale: la parte ricorrente era infatti pienamente consapevole dell'esistenza delle ulteriori fonti di reddito sopra menzionate e, di riflesso, della natura indebita dei pagamenti ricevuti dalla parte convenuta per il titolo suddetto o avrebbe potuto essere consapevole di tali evenienze, in ogni caso, usando l'ordinaria diligenza. Le somme richieste in restituzione dalla parte convenuta alla parte ricorrente sono pertanto pienamente ripetibili>>.
Sostiene l'appellante che la sentenza sia ingiusta ed erronea perché: 1) in caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
2) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò CP_1 conoscibili dall'Istituto previdenziale;
3) l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1 dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari.
Pertanto tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica;
4) l'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria. Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; 5) inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti CP_2 per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce. CP_1 CP_2
Alla luce dei principi richiamati sostiene l'appellante che, non avendo ulteriori CP_ redditi, rispetto alle prestazioni godute di cui l' era ovviamente a conoscenza, CP_ non aveva nulla da dichiarare o denunciare all'
Quindi sarebbe configurabile l'assoluta buona fede dell'accipiens con la sussistenza del legittimo affidamento. Del resto costituirebbe circostanza pacifica che la richiesta di indebito era scaturita perché il ricorrente era titolare di due pensioni (VO art 33583152 e VO aut
01182028) e che nel corso del mese di marzo 2021 vedeva un aumento del reddito complessivo dovuto dalla concessione dell'indennizzo commercianti liquidato a favore del coniuge oltre ad un ulteriore reddito di € 733,72 annui Parte_2 derivanti dalla maggiorazione della pensione VO art 33583152. Sicchè per effetto della situazione descritta il reddito complessivo per l'anno 2021 sarebbe stato superiore al limite stabilito dalla legge pari ad € 11.967,28. CP_ Quindi la situazione reddituale del ricorrente era nota e conosciuta dall' quale ente erogatore delle prestazioni godute, sicchè, avrebbe dovuto e potuto sospendere la prestazione contestualmente al riconoscimento della maggiorazione sulla pensione del ricorrente e dell'indennizzo riconosciuto al coniuge.
Rileva il collegio che se grava sul pensionato che chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_2 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011), occorre dare atto che, invero, l' ha chiarito in giudizio quale fosse la ragione dell'indebito. CP_1
Tuttavia, come rilevato puntualmente dalla stessa parte appellante, devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021).
Ha, in particolare, affermato la Suprema Corte che “se è vero che, come sostiene
l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 CP_1
1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì CP_2 applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)...Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile
'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce CP_1
o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020 cit.).
Dunque, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (in tal senso Cass. n. 28771 del 09/11/2018).
Si consideri, inoltre, che l'art. 15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal 01/01/2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Inoltre, è stato istituito presso l' il “Casellario dell'Assistenza” dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 78 del CP_1
2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed il comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito”, di cui al comma 8 dell'art. 35 d.l. n. 207/2008, devono comunicare all' soltanto CP_1
i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria.
Nel caso che occupa non può essere posto in discussione che l' fosse a CP_1 conoscenza delle erogazioni da cui è scaturito l'indebito, essendo entrambe tali prestazione erogate direttamente proprio dall' : con la conseguenza che, CP_1 essendo la situazione reddituale della pensionata già conosciuta integralmente dall' , e non sussistendo alcun onere in capo all'appellata di comunicazione CP_2 all' dei propri nuovi dati reddituali, non può essere addebitata all'accipiens la CP_1 erogazione non dovuta sussistendo una situazione idonea a generare affidamento, poiché la erogazione indebita non è mai addebitabile al pensionato in presenza di una mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' Controparte_3 già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223/2020 cit.).
Pertanto, per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, pur se con le integrazioni sopra illustrate.
Le spese del grado doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di somme percepite per effetto della riliquidazione della pensione cat. AS n. 04203816, dal 01.11.2020 al
31.12.2021, per la complessiva somma di € 5.015,66 e per l'effetto dichiara non ripetibili tali somme. Condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del grado doppio che liquida per il primo in € 1.270,00, e per il secondo in € 1.460,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e
Cpa.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa