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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 950/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 950 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
, (P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola GUARIGLIA
(C.F: ), con studio in Via Armando Diaz di Salerno C.F._1
Appellante
E
(C.F.: , rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 C.F._2 nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Angela CARROZZA ( ) CodiceFiscale_3
Appellata contumace
Avverso
Sentenza n. 572/2021 del Giudice di Pace di Roccadaspide – Dott.ssa Caterina Anna Pellegrino – depositata il 29 giugno 2021, nel giudizio iscritto al n. 3678/2021 R.G. – non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., l'attore in primo grado impugnava la cartella di pagamento n.10020150005254085000, formata in base al ruolo n. 2172/20010, riguardante la tassa automobilistica regionale – annualità 2010.
A sostegno della domanda, deduceva l'intervenuta prescrizione della somma di euro 374,81 sottesa alla cartella opposta, lamentandone il decorso successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Instava, quindi, il Giudice di Pace adito affinché si pronunziasse per la declaratoria di non debenza della somma iscritta al ruolo, con vittoria di spese di lite.
1.1 Con sentenza n. 572/2021, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda, ritenendola correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario e sussistente l'interesse ad agire dell'attore. Accertava, pertanto, l'intervenuta prescrizione del credito e condannava il concessionario al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente. 1.2 Con atto di appello depositato il 03.02.2022 e notificato in data 25.01.2022 a mezzo pec,
l' proponeva gravame postulando la riforma integrale della Controparte_2 sentenza impugnata, vinte le spese di ambo i gradi del giudizio. L'Ente affidava le proprie doglianze ai seguenti motivi di appello: difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado;
inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente/appellato; mancato compimento del termine prescrizionale del credito.
1.3 L'appellata benché regolarmente citato in giudizio, ometteva di Controparte_1 costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 29.06.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016)
Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attrice deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimata, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass.
9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 25.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 29.12.2022, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Nulla deve statuirsi in punto di spese di lite, non essendosi costituita parte appellata che sarebbe risultata vittoriosa nel presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. spese non ripetibili.
Così deciso in Salerno, lì 27.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 950 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
, (P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola GUARIGLIA
(C.F: ), con studio in Via Armando Diaz di Salerno C.F._1
Appellante
E
(C.F.: , rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 C.F._2 nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Angela CARROZZA ( ) CodiceFiscale_3
Appellata contumace
Avverso
Sentenza n. 572/2021 del Giudice di Pace di Roccadaspide – Dott.ssa Caterina Anna Pellegrino – depositata il 29 giugno 2021, nel giudizio iscritto al n. 3678/2021 R.G. – non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., l'attore in primo grado impugnava la cartella di pagamento n.10020150005254085000, formata in base al ruolo n. 2172/20010, riguardante la tassa automobilistica regionale – annualità 2010.
A sostegno della domanda, deduceva l'intervenuta prescrizione della somma di euro 374,81 sottesa alla cartella opposta, lamentandone il decorso successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Instava, quindi, il Giudice di Pace adito affinché si pronunziasse per la declaratoria di non debenza della somma iscritta al ruolo, con vittoria di spese di lite.
1.1 Con sentenza n. 572/2021, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda, ritenendola correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario e sussistente l'interesse ad agire dell'attore. Accertava, pertanto, l'intervenuta prescrizione del credito e condannava il concessionario al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente. 1.2 Con atto di appello depositato il 03.02.2022 e notificato in data 25.01.2022 a mezzo pec,
l' proponeva gravame postulando la riforma integrale della Controparte_2 sentenza impugnata, vinte le spese di ambo i gradi del giudizio. L'Ente affidava le proprie doglianze ai seguenti motivi di appello: difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado;
inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente/appellato; mancato compimento del termine prescrizionale del credito.
1.3 L'appellata benché regolarmente citato in giudizio, ometteva di Controparte_1 costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 29.06.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016)
Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attrice deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimata, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass.
9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 25.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 29.12.2022, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Nulla deve statuirsi in punto di spese di lite, non essendosi costituita parte appellata che sarebbe risultata vittoriosa nel presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. spese non ripetibili.
Così deciso in Salerno, lì 27.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)