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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/09/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5608/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5608/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO ALFONSO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in data 25.1.2001 in Ardea (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1 Parte 1 anno 2001).
Dall'unione nascevano tre figli, (n. 19.3.1994), (n. 13.7.1999) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
24.1.2007). Con ricorso depositato il 9.9.20219 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi. Parte resistente non si costituiva e all'udienza presidenziale non poteva pertanto essere esperito il tentativo di conciliazione.
All'esito dell'udienza presidenziale, più volte rinviata per il rinnovo della notifica, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto. Venivano inoltre richieste informazioni ai Servizi Sociali del Comune di Ardea sul minore . Persona_4
Avanti al G.I. nominato si costituiva solo il ricorrente.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Ardea, all'udienza del 30.10.2023 il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Il G.I. rimetteva quindi la causa al Collegio per la pronuncia sullo status. Con sentenza non definitiva n. 2127/2023 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di separazione e rimetteva la causa in istruttoria.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.5.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Essendo già intervenuta sentenza sulla separazione dei coniugi, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Quanto ai figli e, in particolare, al figlio , che all'epoca dell'instaurazione del presente Per_3 giudizio era minorenne, sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Ardea e del Comune di San Salvo (CH), da cui risulta che nell'ambito di procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Roma è stata dapprima sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori
– sospensione successivamente revocata con affidamento tuttavia del minore al Servizio Sociale;
risulta inoltre che il figlio sia stato collocato con la madre in apposita struttura al di fuori Per_3 della Regione Lazio e che, nonostante sia stato in seguito disposto un percorso di riavvicinamento del figlio al padre, questo non si sia realizzato.
In ogni caso, il figlio è nelle more divenuto maggiorenne e, pertanto, in ordine Per_3 all'affidamento e al diritto di visita paterno, non deve essere adottata alcuna pronuncia.
Posto quanto sopra, si osserva che il ricorrente non ha avanzato domande di contenuto economico, e ha anzi chiesto al Tribunale di disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Il Tribunale prende quindi atto che le parti, economicamente indipendenti, provvederanno ognuno al proprio mantenimento, considerato che non sono state prospettate, né sono emerse aliunde, circostanze differenti.
Non si accollano le spese alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dispone che le parti, economicamente indipendenti, provvedano ognuno al proprio mantenimento;
- spese di lite irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5608/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO ALFONSO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in data 25.1.2001 in Ardea (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1 Parte 1 anno 2001).
Dall'unione nascevano tre figli, (n. 19.3.1994), (n. 13.7.1999) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
24.1.2007). Con ricorso depositato il 9.9.20219 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi. Parte resistente non si costituiva e all'udienza presidenziale non poteva pertanto essere esperito il tentativo di conciliazione.
All'esito dell'udienza presidenziale, più volte rinviata per il rinnovo della notifica, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto. Venivano inoltre richieste informazioni ai Servizi Sociali del Comune di Ardea sul minore . Persona_4
Avanti al G.I. nominato si costituiva solo il ricorrente.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Ardea, all'udienza del 30.10.2023 il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Il G.I. rimetteva quindi la causa al Collegio per la pronuncia sullo status. Con sentenza non definitiva n. 2127/2023 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di separazione e rimetteva la causa in istruttoria.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.5.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Essendo già intervenuta sentenza sulla separazione dei coniugi, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Quanto ai figli e, in particolare, al figlio , che all'epoca dell'instaurazione del presente Per_3 giudizio era minorenne, sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Ardea e del Comune di San Salvo (CH), da cui risulta che nell'ambito di procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Roma è stata dapprima sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori
– sospensione successivamente revocata con affidamento tuttavia del minore al Servizio Sociale;
risulta inoltre che il figlio sia stato collocato con la madre in apposita struttura al di fuori Per_3 della Regione Lazio e che, nonostante sia stato in seguito disposto un percorso di riavvicinamento del figlio al padre, questo non si sia realizzato.
In ogni caso, il figlio è nelle more divenuto maggiorenne e, pertanto, in ordine Per_3 all'affidamento e al diritto di visita paterno, non deve essere adottata alcuna pronuncia.
Posto quanto sopra, si osserva che il ricorrente non ha avanzato domande di contenuto economico, e ha anzi chiesto al Tribunale di disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Il Tribunale prende quindi atto che le parti, economicamente indipendenti, provvederanno ognuno al proprio mantenimento, considerato che non sono state prospettate, né sono emerse aliunde, circostanze differenti.
Non si accollano le spese alla parte convenuta, che non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dispone che le parti, economicamente indipendenti, provvedano ognuno al proprio mantenimento;
- spese di lite irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera