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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Maria Grazia Federici Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2901/2024 RG posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 3.6.2025, promossa da in persona del l.r.p.t. (P. IVA , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avvocato Rosaria Limonciello e con domicilio eletto presso il suo studio in Assago (MI) alla Via
Roma n. 2/I
APPELLANTE contro
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Maria Vanzanella e CP_1 CodiceFiscale_1
domicilio eletto presso il suo studio in Varese alla via Sabotino n. 7
APPELLATO
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita: accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla sig.ra , accogliere l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della CP_1 sentenza n. 828/2024 del Tribunale di Varese, respingere ogni domanda proposta nei confronti di
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio” Parte_1
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA : CP_1
“voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello – rejectis contrariis, pronunciare i seguenti provvedimenti: 1) accertare e dichiarare la assoluta inammissibilità, improponibilità, ed infondatezza, in fatto e diritto del proposto ricorso ex art. 351 cpc;
2) per l'effetto rigettare il proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 828/2024 confermandola in toto. 3
3) Vittoria di spese, diritti ed onorari oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 828/2024 pubblicata il 10/09/2024, il Tribunale di Varese, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra ha dichiarato la risoluzione del contratto, avente ad CP_1 oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo e impianto di pompa di calore, stipulato con per inadempimento di quest'ultima, Parte_1
condannandola ad asportare a propria cura e spese i materiali e le apparecchiature fornite e a restituire il prezzo pagato, pari a euro 33.000,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione, ponendo altresì a carico della medesima le spese di CTU e le spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato (d'ora innanzi per Parte_1 brevità solo ”) ha interposto gravame avverso la citata sentenza chiedendone la riforma con Pt_1 accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla sig.ra con CP_1
conseguente rigetto di ogni domanda proposta nei confronti di e con Pt_1 Parte_1
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la signora contestando in toto l'appello avversario ritenuto, in via CP_1
preliminare, inammissibile ex art. 342 e 348bis c.p.c. e comunque infondato nel merito, e chiedendo pertanto la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali da distrarsi a favore dell'avv. Vanzanella dichiaratasi antistatario.
All'udienza del 18/02/2025, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
27.5.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis cpc può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n. 26097/16) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
pagina 2 di 7 Sempre in via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, ex art. 342 cpc, sollevata da parte appellata.
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la sentenza n. 27199/17, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Alla luce dei richiamati principi, la censura dell'appellata non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che, nell'atto di appello, i motivi sono stati prospettati nel rispetto dell'obbligo di specificità, posto che sono limitati alla reiterazione degli argomenti svolti in primo grado ed all'allegazione di un mero dissenso su quanto opinato dal primo Giudice, ma si sono snodati attraverso censure specifiche sui punti argomentativi da questi espressi con indicazione di massima delle modifiche e alternative decisionali richieste.
Ciò è sufficiente per l'ammissibilità dell'appello, come del resto ancora recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo la quale non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo, fine a sé stesso, e verificare se, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma (così C. ord. n. 13535/18).
Passando al merito e all'esame del secondo motivo di impugnazione, da ritenersi logicamente preliminare, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia avviata dalla signora in quanto intrapresa a termini ampiamente decorsi CP_1
tenuto conto
− della consegna dell'impianto sicuramente già nel 2019 e dell'avvio dell'azione giudiziale solo con citazione iscritta a ruolo il 5.4.2022,
pagina 3 di 7 − dell'inefficacia delle missive stragiudiziali ad interrompere la prescrizione dell'azione
− del mancato riconoscimento, da parte di , dei vizi e malfunzionamenti lamentati Pt_1
dall'attrice in primo grado.
Le doglianze attoree sono infondate.
Va innanzitutto respinto l'assunto secondo cui le reiterate missive a mezzo delle quali la signora CP_1
ha contestato i vizi e i difetti dei beni acquistati nonché il malfunzionamento dell'impianto predisposto da non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione dell'azione redibitoria intrapresa. Pt_1
Sul punto, con la sentenza 11 luglio 2019 n. 18672, si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, aderendo all'impostazione ed al relativo percorso ermeneutico adottati, in prima battuta, con la sentenza n. 9630/1999 e poi ripresi dalla sentenza n. 22903/2015, hanno ritenuto che, al di là della peculiarità della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 1495 c.c., comma 3 – per il quale le azioni previste dall'art. 1492 c.c. (redibitoria o estimatoria) si prescrivono in ogni caso in un anno dalla consegna - trovi applicazione la disciplina generale in tema di prescrizione, con la conseguente operatività, tra l'altro, delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione (con particolare riferimento - per quel che rileva in questa sede - all'art. 2943 c.c. e, specificamente, al suo comma 4).
Secondo il massimo Collegio non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora
(ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, che si concretano - in relazione al disposto di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, - in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento) da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno (ai sensi della norma generale di cui all'art. 2945 c.c., comma 1).
Sicché deve ritenersi che, nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1.
Nel caso di specie, anche volendo ipotizzare la consegna dei beni ed il completamento dell'impianto nel novembre 2019 (circostanza smentita dalle osservazioni che seguiranno), risulta dalla documentazione pagina 4 di 7 allegata un primo tentativo di risolvere le problematiche denunciate dalla signora già il CP_1
21.11.2019 mediante la sostituzione della batteria.
Nel febbraio 2020 risulta una pec di contestazione afferente il malfunzionamento delle pompe di calore installate a seguito della predisposizione dell'impianto fotovoltaico per non essere idonee a riscaldare l'ambiente. Veniva altresì contestato il mancato invio delle certificazioni degli impianti con conseguente richiesta della loro rimozione con restituzione delle somme sino a quel momento versate dall'odierna appellata.
Seguiva nuova contestazione nel maggio 2020 e una formale richiesta di risoluzione contrattuale alla luce delle problematiche riscontrate nell'impianto inviata via pec il 2.10.2020.
In quella sede la signora contestava che le pompe di calore non erano funzionali al loro scopo CP_1
non riuscendo a riscaldare gli ambienti in modo sufficiente e che il sistema di riscaldamento era inadeguato in presenza di impianti radianti.
Con successiva pec del 25.3.2021 la signora ribadiva le problematiche relative alle pompe di CP_1
calore, la mancanza del progetto e del collaudo dell'impianto.
Ancora con pec dell'8.7.2021 veniva ribadita la persistenza del problema e l'inidoneità delle pompe a far funzionare l'impianto fotovoltaico.
Le predette missive hanno dunque interrotto il termine di prescrizione dell'azione di garanzia poi formalizzata con il deposito del relativo atto di citazione in data 5.4.2022.
Tanto chiarito e con efficacia assorbente rispetto al profilo di doglianza sopra esaminato, va poi condiviso il ragionamento del Tribunale laddove ha ritenuto che, in assenza del certificato di collaudo dell'impianto, non è possibile nemmeno stabilire una data certa per la decorrenza della prescrizione dell'azione.
Premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 1495 c.c., comma 3, è il momento della consegna che individua il "dies a quo" della decorrenza di tale termine di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi e la mancanza di qualità dovute, va osservato che il contratto stipulato in data 5.4.2019 prevedeva l'offerta “chiavi in mano” che includeva “collaudo e messa in esercizio dell'impianto” (cfr. frontespizio contratto 5.4.2019).
Nelle condizioni generali del contratto e precisamente alla clausola 1.6.6 è previsto “Dalla data del collaudo decorrerà la garanzia dell'opera” (cfr. condizioni generali contratto 5.4.2019).
Mancando quindi la prova dell'intervenuto collaudo dell'impianto, non può ritenersi avverata la condizione essenziale per l'operatività della garanzia.
pagina 5 di 7 La consegna dell'impianto non può quindi ritenersi completa di tutti i componenti contrattualmente previsti (circostanza peraltro confermata dalla CTU che rilevava, tra gli altri, i seguenti “vizi documentali: - assenza di progetti e/o schema degli impianti realizzati;
- mancanza degli allegati obbligatori alle dichiarazioni di conformità e di quest'ultime in originale;
- assenza del libretto d'impianto; - assenza del verbale di verifiche iniziale;
- mancanza di report di collaudo, cfr. pag. 11
CTU), con la conseguenza che, a fronte della riscontrata presenza di vizi, neppure può farsi questione di operatività della garanzia - che avrebbe dovuto decorrere proprio dalla data di messa in funzione effettiva e certificata dell'impianto - rilevando, viceversa, in maniera decisiva il grave inadempimento del venditore all'obbligazione assunta con il contratto per cui è causa, ai sensi degli artt. 1453 e 1455
c.c., per aver
• venduto un impianto inidoneo al funzionamento sia dal punto di vista strutturale, che tecnico che progettuale state le caratteristiche dell'immobile ove è stato posato sia per la tipologia di collegamento all'impianto esistente;
• fornito pannelli fotovoltaici mancanti di “indicazione del caricamento e discaricamento”, batterie non funzionanti e pompe di calore non idonee al funzionamento con un impianto a radiatori come quello presente presso l'abitazione di parte attrice;
• realizzato un impianto con difetti meccanici, elettrici e di installazione tali da pregiudicare il corretto funzionamento
• fornito beni privi dei documentali essenziali come sopra elencati.
Tali risultanze peritali non sono state in alcun modo contestate da (che si è limitata a censurare Pt_1 il CTU per aver quantificato gli interventi di ripristino “solo in un totale omnicomprensivo” senza però contestarne l'ammontare, mentre il TP nominato neppure ha inviato osservazioni alla bozza di elaborato invatagli) con la conseguenza che possono dirsi accertati e sussistenti i vizi ed i difetti lamentati dalla signora nonché l'inidoneità dell'impianto realizzato al suo scopo. CP_1
Per le ragioni che precedono, assorbito ogni altro profilo di doglianza, la sentenza impugnata merita conferma.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la pagina 6 di 7 media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 828/2024 pubblicata il 10/09/2024, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di , delle spese del presente grado CP_1 del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €.
1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Maria Vanzanella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Maria Grazia Federici Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2901/2024 RG posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 3.6.2025, promossa da in persona del l.r.p.t. (P. IVA , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avvocato Rosaria Limonciello e con domicilio eletto presso il suo studio in Assago (MI) alla Via
Roma n. 2/I
APPELLANTE contro
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Maria Vanzanella e CP_1 CodiceFiscale_1
domicilio eletto presso il suo studio in Varese alla via Sabotino n. 7
APPELLATO
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita: accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla sig.ra , accogliere l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della CP_1 sentenza n. 828/2024 del Tribunale di Varese, respingere ogni domanda proposta nei confronti di
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio” Parte_1
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA : CP_1
“voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello – rejectis contrariis, pronunciare i seguenti provvedimenti: 1) accertare e dichiarare la assoluta inammissibilità, improponibilità, ed infondatezza, in fatto e diritto del proposto ricorso ex art. 351 cpc;
2) per l'effetto rigettare il proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 828/2024 confermandola in toto. 3
3) Vittoria di spese, diritti ed onorari oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 828/2024 pubblicata il 10/09/2024, il Tribunale di Varese, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra ha dichiarato la risoluzione del contratto, avente ad CP_1 oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo e impianto di pompa di calore, stipulato con per inadempimento di quest'ultima, Parte_1
condannandola ad asportare a propria cura e spese i materiali e le apparecchiature fornite e a restituire il prezzo pagato, pari a euro 33.000,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione, ponendo altresì a carico della medesima le spese di CTU e le spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato (d'ora innanzi per Parte_1 brevità solo ”) ha interposto gravame avverso la citata sentenza chiedendone la riforma con Pt_1 accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla sig.ra con CP_1
conseguente rigetto di ogni domanda proposta nei confronti di e con Pt_1 Parte_1
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la signora contestando in toto l'appello avversario ritenuto, in via CP_1
preliminare, inammissibile ex art. 342 e 348bis c.p.c. e comunque infondato nel merito, e chiedendo pertanto la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali da distrarsi a favore dell'avv. Vanzanella dichiaratasi antistatario.
All'udienza del 18/02/2025, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
27.5.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis cpc può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n. 26097/16) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
pagina 2 di 7 Sempre in via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, ex art. 342 cpc, sollevata da parte appellata.
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la sentenza n. 27199/17, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Alla luce dei richiamati principi, la censura dell'appellata non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che, nell'atto di appello, i motivi sono stati prospettati nel rispetto dell'obbligo di specificità, posto che sono limitati alla reiterazione degli argomenti svolti in primo grado ed all'allegazione di un mero dissenso su quanto opinato dal primo Giudice, ma si sono snodati attraverso censure specifiche sui punti argomentativi da questi espressi con indicazione di massima delle modifiche e alternative decisionali richieste.
Ciò è sufficiente per l'ammissibilità dell'appello, come del resto ancora recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo la quale non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo, fine a sé stesso, e verificare se, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma (così C. ord. n. 13535/18).
Passando al merito e all'esame del secondo motivo di impugnazione, da ritenersi logicamente preliminare, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia avviata dalla signora in quanto intrapresa a termini ampiamente decorsi CP_1
tenuto conto
− della consegna dell'impianto sicuramente già nel 2019 e dell'avvio dell'azione giudiziale solo con citazione iscritta a ruolo il 5.4.2022,
pagina 3 di 7 − dell'inefficacia delle missive stragiudiziali ad interrompere la prescrizione dell'azione
− del mancato riconoscimento, da parte di , dei vizi e malfunzionamenti lamentati Pt_1
dall'attrice in primo grado.
Le doglianze attoree sono infondate.
Va innanzitutto respinto l'assunto secondo cui le reiterate missive a mezzo delle quali la signora CP_1
ha contestato i vizi e i difetti dei beni acquistati nonché il malfunzionamento dell'impianto predisposto da non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione dell'azione redibitoria intrapresa. Pt_1
Sul punto, con la sentenza 11 luglio 2019 n. 18672, si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, aderendo all'impostazione ed al relativo percorso ermeneutico adottati, in prima battuta, con la sentenza n. 9630/1999 e poi ripresi dalla sentenza n. 22903/2015, hanno ritenuto che, al di là della peculiarità della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 1495 c.c., comma 3 – per il quale le azioni previste dall'art. 1492 c.c. (redibitoria o estimatoria) si prescrivono in ogni caso in un anno dalla consegna - trovi applicazione la disciplina generale in tema di prescrizione, con la conseguente operatività, tra l'altro, delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione (con particolare riferimento - per quel che rileva in questa sede - all'art. 2943 c.c. e, specificamente, al suo comma 4).
Secondo il massimo Collegio non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora
(ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, che si concretano - in relazione al disposto di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, - in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento) da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno (ai sensi della norma generale di cui all'art. 2945 c.c., comma 1).
Sicché deve ritenersi che, nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1.
Nel caso di specie, anche volendo ipotizzare la consegna dei beni ed il completamento dell'impianto nel novembre 2019 (circostanza smentita dalle osservazioni che seguiranno), risulta dalla documentazione pagina 4 di 7 allegata un primo tentativo di risolvere le problematiche denunciate dalla signora già il CP_1
21.11.2019 mediante la sostituzione della batteria.
Nel febbraio 2020 risulta una pec di contestazione afferente il malfunzionamento delle pompe di calore installate a seguito della predisposizione dell'impianto fotovoltaico per non essere idonee a riscaldare l'ambiente. Veniva altresì contestato il mancato invio delle certificazioni degli impianti con conseguente richiesta della loro rimozione con restituzione delle somme sino a quel momento versate dall'odierna appellata.
Seguiva nuova contestazione nel maggio 2020 e una formale richiesta di risoluzione contrattuale alla luce delle problematiche riscontrate nell'impianto inviata via pec il 2.10.2020.
In quella sede la signora contestava che le pompe di calore non erano funzionali al loro scopo CP_1
non riuscendo a riscaldare gli ambienti in modo sufficiente e che il sistema di riscaldamento era inadeguato in presenza di impianti radianti.
Con successiva pec del 25.3.2021 la signora ribadiva le problematiche relative alle pompe di CP_1
calore, la mancanza del progetto e del collaudo dell'impianto.
Ancora con pec dell'8.7.2021 veniva ribadita la persistenza del problema e l'inidoneità delle pompe a far funzionare l'impianto fotovoltaico.
Le predette missive hanno dunque interrotto il termine di prescrizione dell'azione di garanzia poi formalizzata con il deposito del relativo atto di citazione in data 5.4.2022.
Tanto chiarito e con efficacia assorbente rispetto al profilo di doglianza sopra esaminato, va poi condiviso il ragionamento del Tribunale laddove ha ritenuto che, in assenza del certificato di collaudo dell'impianto, non è possibile nemmeno stabilire una data certa per la decorrenza della prescrizione dell'azione.
Premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 1495 c.c., comma 3, è il momento della consegna che individua il "dies a quo" della decorrenza di tale termine di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi e la mancanza di qualità dovute, va osservato che il contratto stipulato in data 5.4.2019 prevedeva l'offerta “chiavi in mano” che includeva “collaudo e messa in esercizio dell'impianto” (cfr. frontespizio contratto 5.4.2019).
Nelle condizioni generali del contratto e precisamente alla clausola 1.6.6 è previsto “Dalla data del collaudo decorrerà la garanzia dell'opera” (cfr. condizioni generali contratto 5.4.2019).
Mancando quindi la prova dell'intervenuto collaudo dell'impianto, non può ritenersi avverata la condizione essenziale per l'operatività della garanzia.
pagina 5 di 7 La consegna dell'impianto non può quindi ritenersi completa di tutti i componenti contrattualmente previsti (circostanza peraltro confermata dalla CTU che rilevava, tra gli altri, i seguenti “vizi documentali: - assenza di progetti e/o schema degli impianti realizzati;
- mancanza degli allegati obbligatori alle dichiarazioni di conformità e di quest'ultime in originale;
- assenza del libretto d'impianto; - assenza del verbale di verifiche iniziale;
- mancanza di report di collaudo, cfr. pag. 11
CTU), con la conseguenza che, a fronte della riscontrata presenza di vizi, neppure può farsi questione di operatività della garanzia - che avrebbe dovuto decorrere proprio dalla data di messa in funzione effettiva e certificata dell'impianto - rilevando, viceversa, in maniera decisiva il grave inadempimento del venditore all'obbligazione assunta con il contratto per cui è causa, ai sensi degli artt. 1453 e 1455
c.c., per aver
• venduto un impianto inidoneo al funzionamento sia dal punto di vista strutturale, che tecnico che progettuale state le caratteristiche dell'immobile ove è stato posato sia per la tipologia di collegamento all'impianto esistente;
• fornito pannelli fotovoltaici mancanti di “indicazione del caricamento e discaricamento”, batterie non funzionanti e pompe di calore non idonee al funzionamento con un impianto a radiatori come quello presente presso l'abitazione di parte attrice;
• realizzato un impianto con difetti meccanici, elettrici e di installazione tali da pregiudicare il corretto funzionamento
• fornito beni privi dei documentali essenziali come sopra elencati.
Tali risultanze peritali non sono state in alcun modo contestate da (che si è limitata a censurare Pt_1 il CTU per aver quantificato gli interventi di ripristino “solo in un totale omnicomprensivo” senza però contestarne l'ammontare, mentre il TP nominato neppure ha inviato osservazioni alla bozza di elaborato invatagli) con la conseguenza che possono dirsi accertati e sussistenti i vizi ed i difetti lamentati dalla signora nonché l'inidoneità dell'impianto realizzato al suo scopo. CP_1
Per le ragioni che precedono, assorbito ogni altro profilo di doglianza, la sentenza impugnata merita conferma.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la pagina 6 di 7 media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 828/2024 pubblicata il 10/09/2024, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di , delle spese del presente grado CP_1 del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €.
1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Maria Vanzanella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Maria Grazia Federici
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