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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 12/06/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.57), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di ER, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Ricci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiumicino Via Stoccolma 11 C, giusta delega in atti attrice
E
E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- convenuti contumace
Oggetto: usucapione di beni immobili
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.6.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 per accertare l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno sito il facente parte
[...] CP_5
dell'area censita nel NCEU di fg.n. 5 particella 421 di mq. 1.160. CP_5
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto:
- di aver vissuto dall'anno 1989 fino al 31 luglio 2002 nella casa paterna sita in CP_5
via Vocabolo Cancello n. 2 utilizzando uti dominus anche il terreno poco distante dall'abitazione distinto in catasto al fg. 5 part. 421 di mq.
1.160 per coltivazioni e allevamento pollame;
- dalla data del 31 luglio 2002 è divenuta proprietaria a rogito notaio rep. Per_1
7274 dell'immobile sito in Via Vocabolo Cancello scn distinto al fg. 5 part. 209 CP_5
sub -1 catg. A/3 vani 5 rendita 170,43 (piano terra e primo), - 3 catg. C/2 mq.28 rendita 17,35 -piano S1, per averlo acquistato dal proprio padre con tutti i diritti, azioni, ragioni, accessori e servitù ad esso inerenti, subentrando in tal modo anche nel possesso esclusivo del terreno sopra specificato limitrofo all'abitazione;
- In data 14/2/2004, ha contratto matrimonio in regime di comunione dei beni con il sig.
e da tale data abita con il consorte e i due figli nati dal matrimonio Parte_2
presso la medesima abitazione avvalendosi uti dominus del terreno de quo per finalità agricole e di allevamento, pertanto, ha potuto disporre e godere del terreno sin dall'età infantile, unitamente alla propria famiglia di origine, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie e/o extragiudiziarie, non avendone mai alcuno rivendicato la proprietà;
- i coniugi risultano proprietari dei terreni indicati in catasto alle particelle n. 341 e n.
889 fg.5 che confinano rispettivamente al lato destro e al lato sinistro della porzione di terreno di cui alla particella n. 421 oggetto del presente giudizio;
- dalle visure catastali effettuate, la particella catastale n. 421 del fg. 5 risulta essere intestata per 15/18 alla sig.ra nata a [...] [...] e residente in Controparte_1 CP_5
via vocabolo Molenano n.33 – Stroncone;
per 1/18 al sig. nato a [...] Persona_2 CP_5
27/7/1931 deceduto si ignorano eventuali eredi;
per 1/18 alla sig.ra Controparte_2
nata a [...][...] e residente in [...] ER;
per CP_5
1/36 alla sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_3
viale Gioacchino Rossini n.226; per 1/36 al sig. nato a [...] Controparte_4
l'8/5/1974 e residente in [...]località Palombara AS (TR) n. 417 A;
- non risultano essere trascritte nel ventennio precedente il presente atto e oltre, e contro il suddetto bene, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sul terreno in oggetto;
- è stata presentata istanza di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di
Mediazione, in data 16 ottobre 2024, si è tenuto il primo incontro di mediazione conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione delle parti convocate.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 8.4.2025.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 12.6.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Deve ritenersi raggiunta la prova della c.d. possessio ad usucapionem esercitata dalla sig.ra ull'immobile oggetto di causa per un periodo continuativo di più di venti Parte_1
anni.
Come noto, colui che agisce per accertare l'acquisto della proprietà di un bene a titolo originario per intervenuta usucapione deve fornire la prova del potere di fatto esercitato sul bene in modo pacifico e con animus possidendi (ossia con l'intento - manifestato anche all'esterno – di riservare per sé, escludendo gli altri, le facoltà di godimento e di disposizione inerenti al diritto di proprietà) per un periodo ininterrotto di almeno venti anni, non rilevando, invece, l'elemento soggettivo della buona fede che consiste nella mancata conoscenza dell'altrui diritto (v. Cass. 22667/2017, Cass. 26641/2013, Cass. 25245/2013, Cass. 2857/06,
Cass. 8422/03 e Cass. 6079/02, nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Sciacca, 27 febbraio 2018, e Trib. Caltagirone, 8 febbraio 2018, in Leggi d'Italia). Grava poi su coloro i quali contestino l'avversa domanda allegare e provare che l'inidoneità “ad usucapionem” del possesso in quanto da essi consentito per mera tolleranza (v. Cass.
19830/2014, Cass. 17339/09, Cass. 3404/09, Cass. 21016/08, Cass. 1240/01, Cass. 2598/97 e
Cass. 2520/93).
Nelle specie, risulta provato sulla base della documentazione prodotta che l'attrice ha fissato nell'immobile adiacente al terreno in questione la propria residenza e vi ha abitato ininterrottamente per un periodo di tempo superiore al ventennio, dapprima, insieme alla propria famiglia d'origine e, successivamente, con il marito e i figli e, per tutto questo periodo, ha posseduto uti dominus il terreno oggetto di causa esercitandovi attività di agricoltura e allevamento, facendo emergere chiaramente sia il corpus che l'animus possidendi.
Le predette circostanze risultano assolutamente incontestate vista la contumacia di tutti i convenuti.
Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda proposta dall'attrice deve essere pienamente accolta.
Stante l'espressa rinuncia da parte dell'attrice in caso di mancata resistenza, i convenuti non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (v. sul punto Cass. 2719/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
E ogni altra difesa,
[...] Controparte_3 Controparte_4
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara, anche al fine della relativa trascrizione, che la sig.ra ha Parte_1
acquistato per usucapione il diritto di proprietà sul terreno sito il facente parte CP_5
dell'area censita nel NCEU di fg.n. 5 particella 421 di mq. 1.160. CP_5
- nulla sulle spese.
ER, 12.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 12/06/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.57), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di ER, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Ricci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiumicino Via Stoccolma 11 C, giusta delega in atti attrice
E
E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- convenuti contumace
Oggetto: usucapione di beni immobili
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.6.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 per accertare l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno sito il facente parte
[...] CP_5
dell'area censita nel NCEU di fg.n. 5 particella 421 di mq. 1.160. CP_5
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto:
- di aver vissuto dall'anno 1989 fino al 31 luglio 2002 nella casa paterna sita in CP_5
via Vocabolo Cancello n. 2 utilizzando uti dominus anche il terreno poco distante dall'abitazione distinto in catasto al fg. 5 part. 421 di mq.
1.160 per coltivazioni e allevamento pollame;
- dalla data del 31 luglio 2002 è divenuta proprietaria a rogito notaio rep. Per_1
7274 dell'immobile sito in Via Vocabolo Cancello scn distinto al fg. 5 part. 209 CP_5
sub -1 catg. A/3 vani 5 rendita 170,43 (piano terra e primo), - 3 catg. C/2 mq.28 rendita 17,35 -piano S1, per averlo acquistato dal proprio padre con tutti i diritti, azioni, ragioni, accessori e servitù ad esso inerenti, subentrando in tal modo anche nel possesso esclusivo del terreno sopra specificato limitrofo all'abitazione;
- In data 14/2/2004, ha contratto matrimonio in regime di comunione dei beni con il sig.
e da tale data abita con il consorte e i due figli nati dal matrimonio Parte_2
presso la medesima abitazione avvalendosi uti dominus del terreno de quo per finalità agricole e di allevamento, pertanto, ha potuto disporre e godere del terreno sin dall'età infantile, unitamente alla propria famiglia di origine, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie e/o extragiudiziarie, non avendone mai alcuno rivendicato la proprietà;
- i coniugi risultano proprietari dei terreni indicati in catasto alle particelle n. 341 e n.
889 fg.5 che confinano rispettivamente al lato destro e al lato sinistro della porzione di terreno di cui alla particella n. 421 oggetto del presente giudizio;
- dalle visure catastali effettuate, la particella catastale n. 421 del fg. 5 risulta essere intestata per 15/18 alla sig.ra nata a [...] [...] e residente in Controparte_1 CP_5
via vocabolo Molenano n.33 – Stroncone;
per 1/18 al sig. nato a [...] Persona_2 CP_5
27/7/1931 deceduto si ignorano eventuali eredi;
per 1/18 alla sig.ra Controparte_2
nata a [...][...] e residente in [...] ER;
per CP_5
1/36 alla sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_3
viale Gioacchino Rossini n.226; per 1/36 al sig. nato a [...] Controparte_4
l'8/5/1974 e residente in [...]località Palombara AS (TR) n. 417 A;
- non risultano essere trascritte nel ventennio precedente il presente atto e oltre, e contro il suddetto bene, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sul terreno in oggetto;
- è stata presentata istanza di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di
Mediazione, in data 16 ottobre 2024, si è tenuto il primo incontro di mediazione conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione delle parti convocate.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 8.4.2025.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 12.6.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Deve ritenersi raggiunta la prova della c.d. possessio ad usucapionem esercitata dalla sig.ra ull'immobile oggetto di causa per un periodo continuativo di più di venti Parte_1
anni.
Come noto, colui che agisce per accertare l'acquisto della proprietà di un bene a titolo originario per intervenuta usucapione deve fornire la prova del potere di fatto esercitato sul bene in modo pacifico e con animus possidendi (ossia con l'intento - manifestato anche all'esterno – di riservare per sé, escludendo gli altri, le facoltà di godimento e di disposizione inerenti al diritto di proprietà) per un periodo ininterrotto di almeno venti anni, non rilevando, invece, l'elemento soggettivo della buona fede che consiste nella mancata conoscenza dell'altrui diritto (v. Cass. 22667/2017, Cass. 26641/2013, Cass. 25245/2013, Cass. 2857/06,
Cass. 8422/03 e Cass. 6079/02, nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Sciacca, 27 febbraio 2018, e Trib. Caltagirone, 8 febbraio 2018, in Leggi d'Italia). Grava poi su coloro i quali contestino l'avversa domanda allegare e provare che l'inidoneità “ad usucapionem” del possesso in quanto da essi consentito per mera tolleranza (v. Cass.
19830/2014, Cass. 17339/09, Cass. 3404/09, Cass. 21016/08, Cass. 1240/01, Cass. 2598/97 e
Cass. 2520/93).
Nelle specie, risulta provato sulla base della documentazione prodotta che l'attrice ha fissato nell'immobile adiacente al terreno in questione la propria residenza e vi ha abitato ininterrottamente per un periodo di tempo superiore al ventennio, dapprima, insieme alla propria famiglia d'origine e, successivamente, con il marito e i figli e, per tutto questo periodo, ha posseduto uti dominus il terreno oggetto di causa esercitandovi attività di agricoltura e allevamento, facendo emergere chiaramente sia il corpus che l'animus possidendi.
Le predette circostanze risultano assolutamente incontestate vista la contumacia di tutti i convenuti.
Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda proposta dall'attrice deve essere pienamente accolta.
Stante l'espressa rinuncia da parte dell'attrice in caso di mancata resistenza, i convenuti non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (v. sul punto Cass. 2719/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
E ogni altra difesa,
[...] Controparte_3 Controparte_4
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara, anche al fine della relativa trascrizione, che la sig.ra ha Parte_1
acquistato per usucapione il diritto di proprietà sul terreno sito il facente parte CP_5
dell'area censita nel NCEU di fg.n. 5 particella 421 di mq. 1.160. CP_5
- nulla sulle spese.
ER, 12.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)