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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 302/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Di Vittorio n. 70, C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mossa e Giovanna Saba
parte ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], c.f.: Controparte_1
, residente in [...] C.F._2
parte convenuta contumace
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
pagina 1 di 5 “A. Verificata e dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in ogni pagina ed in calce alla scrittura privata di compravendita del 01.09.2010;
B. Dichiarare, per l'effetto, legalmente riconosciuta la scrittura privata di compravendita datata
01/09/2010, con la quale ha venduto a la quota di Controparte_1 Parte_1 sua proprietà pari a ½ pro-indiviso dell'edificio con annesso corte pertinenziale sito in Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010;
C. Per l'effetto, ordinare alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Nuoro di effettuare la trascrizione della proprietà dell'immobile suindicato in favore dell'odierna ricorrente;
D. Con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di resistenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio esponendo che: Controparte_1
1. in data 01/09/2010, con scrittura privata di compravendita , Controparte_1 dichiarandosi proprietario, vendeva a anch'essa comproprietaria, la Parte_1 quota di sua competenza, pari a ½ pro - indiviso, dell'edificio, con annessa corte pertinenziale, sito in Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010;
2. nelle premesse dell'atto di compravendita si dava atto del fatto che il suddetto immobile era pervenuto ai proprietari in forza di un atto pubblico di compravendita dell'area di sedime del 03.03.1993, rep. N. 184.613 racc. 30556 e successivo atto di divisione del
30.12.1994 rep. 194761 racc. 32.251, entrambi a rogito del Notaio Persona_1
3. il prezzo della cessione, pattuito nell'importo complessivo di € 10.000,00 (€ diecimila,00), veniva integralmente corrisposto da a Parte_1 Controparte_1
al momento della stipula della scrittura privata di compravendita e per questo il
[...] venditore rilasciava quietanza al saldo nell'art. 4 della stessa scrittura;
4. successivamente alla stipula del contratto l'odierna ricorrente invitava, senza successo, il venditore a presentarsi, nanti un Notaio, per la redazione dell'atto in forma pubblica;
5. l'odierna ricorrente, prima di procedere ad eseguire ulteriori lavori di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile, intende, infatti, accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata sopra descritta evitando così possibili contestazioni da parte dello stesso sottoscrittore.
pagina 2 di 5 Tutto ciò premesso, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto il quale, Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze.
Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216
c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dai ricorrenti, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'istante ha prodotto in causa la scrittura privata datata
01.09.2010, con la quale il signor quale comproprietario, unitamente a Controparte_1
in forza di atto pubblico di compravendita dell'area di sedime del Parte_1
03.03.1993, rep. n. 184.613 racc. 30556 e successivo atto di divisione del 30.12.1994 rep. 194761 racc. 32.251, entrambi a rogito del Notaio vendeva alla Persona_1 Parte_1 che acquistava, la piena proprietà della quota pari a ½ pro indiviso dell'edificio, con annessa corte pertinenziale, sito in Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni della ricorrente e del convenuto.
pagina 3 di 5 Avendo la ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo alla medesima dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
La ricorrente ha peraltro espressamente allegato che “prima di procedere ad eseguire ulteriori lavori di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile, intende, infatti, accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata sopra descritta evitando così possibili contestazioni da parte dello stesso sottoscrittore”.
Con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che il convenuto pur ritualmente citato, ha Controparte_1 scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, la scrittura privata del 01.09.2010, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico della ricorrente.
P.Q.M
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta in data 01.09.2010 con la quale il signor in qualità di Controparte_1 comproprietario, vendeva alla che acquistava, la piena proprietà Parte_1 della quota pari a ½ pro indiviso dell'edificio, con annessa corte pertinenziale, sito in
Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010.
2) spese a carico della ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 10.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 302/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Di Vittorio n. 70, C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mossa e Giovanna Saba
parte ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], c.f.: Controparte_1
, residente in [...] C.F._2
parte convenuta contumace
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
pagina 1 di 5 “A. Verificata e dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in ogni pagina ed in calce alla scrittura privata di compravendita del 01.09.2010;
B. Dichiarare, per l'effetto, legalmente riconosciuta la scrittura privata di compravendita datata
01/09/2010, con la quale ha venduto a la quota di Controparte_1 Parte_1 sua proprietà pari a ½ pro-indiviso dell'edificio con annesso corte pertinenziale sito in Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010;
C. Per l'effetto, ordinare alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Nuoro di effettuare la trascrizione della proprietà dell'immobile suindicato in favore dell'odierna ricorrente;
D. Con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di resistenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio esponendo che: Controparte_1
1. in data 01/09/2010, con scrittura privata di compravendita , Controparte_1 dichiarandosi proprietario, vendeva a anch'essa comproprietaria, la Parte_1 quota di sua competenza, pari a ½ pro - indiviso, dell'edificio, con annessa corte pertinenziale, sito in Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010;
2. nelle premesse dell'atto di compravendita si dava atto del fatto che il suddetto immobile era pervenuto ai proprietari in forza di un atto pubblico di compravendita dell'area di sedime del 03.03.1993, rep. N. 184.613 racc. 30556 e successivo atto di divisione del
30.12.1994 rep. 194761 racc. 32.251, entrambi a rogito del Notaio Persona_1
3. il prezzo della cessione, pattuito nell'importo complessivo di € 10.000,00 (€ diecimila,00), veniva integralmente corrisposto da a Parte_1 Controparte_1
al momento della stipula della scrittura privata di compravendita e per questo il
[...] venditore rilasciava quietanza al saldo nell'art. 4 della stessa scrittura;
4. successivamente alla stipula del contratto l'odierna ricorrente invitava, senza successo, il venditore a presentarsi, nanti un Notaio, per la redazione dell'atto in forma pubblica;
5. l'odierna ricorrente, prima di procedere ad eseguire ulteriori lavori di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile, intende, infatti, accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata sopra descritta evitando così possibili contestazioni da parte dello stesso sottoscrittore.
pagina 2 di 5 Tutto ciò premesso, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto il quale, Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze.
Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216
c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dai ricorrenti, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'istante ha prodotto in causa la scrittura privata datata
01.09.2010, con la quale il signor quale comproprietario, unitamente a Controparte_1
in forza di atto pubblico di compravendita dell'area di sedime del Parte_1
03.03.1993, rep. n. 184.613 racc. 30556 e successivo atto di divisione del 30.12.1994 rep. 194761 racc. 32.251, entrambi a rogito del Notaio vendeva alla Persona_1 Parte_1 che acquistava, la piena proprietà della quota pari a ½ pro indiviso dell'edificio, con annessa corte pertinenziale, sito in Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni della ricorrente e del convenuto.
pagina 3 di 5 Avendo la ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo alla medesima dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
La ricorrente ha peraltro espressamente allegato che “prima di procedere ad eseguire ulteriori lavori di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile, intende, infatti, accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata sopra descritta evitando così possibili contestazioni da parte dello stesso sottoscrittore”.
Con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che il convenuto pur ritualmente citato, ha Controparte_1 scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, la scrittura privata del 01.09.2010, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico della ricorrente.
P.Q.M
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta in data 01.09.2010 con la quale il signor in qualità di Controparte_1 comproprietario, vendeva alla che acquistava, la piena proprietà Parte_1 della quota pari a ½ pro indiviso dell'edificio, con annessa corte pertinenziale, sito in
Orosei, loc. Poiolos e distinto nel NCEU al foglio 33, mappale 1010.
2) spese a carico della ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 10.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
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