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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4778/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4778/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 09 giugno 2025 e vertente
T R A
, c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Damiana La Malfa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09 giugno 2025 il procuratore della ricorrente ha concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 14 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 novembre 2024, esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 20 settembre 2016 con trascritto nei registri degli Controparte_1
atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina al n. 182, parte 1, anno 2016.
Esponeva che dal matrimonio non nascevano figli e concludeva chiedendo che venisse dichiarata la n. 4778/2024 R.G.
separazione, con assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Messina Via
Nazionale Santa Margherita n. 258 – Santa Margherita (ME).
Il Giudice delegato, con decreto del 19 dicembre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c..
Il resistente, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il Giudice delegato invitava il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che la convivenza tra i coniugi è cessata poco tempo dopo le nozze e che da molti anni ormai i coniugi non sono più in contatto. Invero, la pronuncia della separazione non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che siano per loro natura incompatibili con il vincolo del matrimonio, anche se la causa di questi non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge. Infatti, la volontà di addivenire alla separazione si presta a una interpretazione aperta a valorizzare anche elementi di carattere soggettivo, costituendo un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi i quali, nel caso in esame, non hanno più alcun contatto da molto tempo (Cass.
Civ. n. 21099/2007).
Ove tale volontà si realizzi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la volontà della di pervenire ad una disgregazione del Pt_1 nucleo familiare, e, d'altra parte, il pur essendo stato messo nella condizione di poter CP_1
intervenire nel procedimento eccependo una eventuale riconciliazione, o altri elementi utili ai fini della decisione in punto di pronuncia giudiziale della separazione, stante la regolarità della notifica,
è rimasto contumace.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesto da parte ricorrente.
Ritiene, inoltre, il Collegio che non possa trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare alla non sussistendone i relativi presupposti. Pt_1
Al riguardo, va osservato che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo l'istituto dell'assegnazione della casa familiare (di cui all'art. 337sexies c.c.) finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da n. 4778/2024 R.G.
limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti.
Nel caso che occupa, la stessa ricorrente ha affermato che dall'unione con il resistente non sono nati figli, sicché non può in questa sede addivenirsi ad alcuna assegnazione della casa in favore della moglie.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20 Parte_1
novembre 2024 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10/06/1959 e nato in [...] il [...]; Controparte_1
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
3) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4778/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 09 giugno 2025 e vertente
T R A
, c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Damiana La Malfa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09 giugno 2025 il procuratore della ricorrente ha concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 14 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 novembre 2024, esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 20 settembre 2016 con trascritto nei registri degli Controparte_1
atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina al n. 182, parte 1, anno 2016.
Esponeva che dal matrimonio non nascevano figli e concludeva chiedendo che venisse dichiarata la n. 4778/2024 R.G.
separazione, con assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Messina Via
Nazionale Santa Margherita n. 258 – Santa Margherita (ME).
Il Giudice delegato, con decreto del 19 dicembre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c..
Il resistente, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il Giudice delegato invitava il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che la convivenza tra i coniugi è cessata poco tempo dopo le nozze e che da molti anni ormai i coniugi non sono più in contatto. Invero, la pronuncia della separazione non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che siano per loro natura incompatibili con il vincolo del matrimonio, anche se la causa di questi non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge. Infatti, la volontà di addivenire alla separazione si presta a una interpretazione aperta a valorizzare anche elementi di carattere soggettivo, costituendo un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi i quali, nel caso in esame, non hanno più alcun contatto da molto tempo (Cass.
Civ. n. 21099/2007).
Ove tale volontà si realizzi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la volontà della di pervenire ad una disgregazione del Pt_1 nucleo familiare, e, d'altra parte, il pur essendo stato messo nella condizione di poter CP_1
intervenire nel procedimento eccependo una eventuale riconciliazione, o altri elementi utili ai fini della decisione in punto di pronuncia giudiziale della separazione, stante la regolarità della notifica,
è rimasto contumace.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesto da parte ricorrente.
Ritiene, inoltre, il Collegio che non possa trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare alla non sussistendone i relativi presupposti. Pt_1
Al riguardo, va osservato che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo l'istituto dell'assegnazione della casa familiare (di cui all'art. 337sexies c.c.) finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da n. 4778/2024 R.G.
limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti.
Nel caso che occupa, la stessa ricorrente ha affermato che dall'unione con il resistente non sono nati figli, sicché non può in questa sede addivenirsi ad alcuna assegnazione della casa in favore della moglie.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20 Parte_1
novembre 2024 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10/06/1959 e nato in [...] il [...]; Controparte_1
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
3) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.