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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. AN Di IA Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 525 del 2025 promosso da (CF. Parte_1
) nei confronti di (CF. ), per C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c. riguardo al figlio , n. a Sassari Parte_3 il 23.5.2021, poi trasformato in procedimento consensuale, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.4.2025 , premesso di aver intrattenuto con Parte_1 Parte_2 una relazione more uxorio, dalla quale il 23.5.2021 era nato il figlio , che l'unione ed il Pt_3 rapporto sentimentale si erano progressivamente deteriorati, per poi interrompersi definitivamente con l'allontanamento del resistente, chiedeva al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337 ter e segg. c.c..
Il resistente si costituiva in giudizio e le parti, all'udienza del 15.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concordavano le condizioni che di seguito si riportano:
“1) Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Parte_3 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente del medesimo presso l'abitazione della madre, ove lo stesso seguiterà ad abitare, in Olbia, Via del Centenario n. 2/2. che si assegna alla medesima. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, seguiteranno ad essere assunte di comune
1 accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo.
2) Il padre potrà vedere il bambino tutte le volte che vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e ludiche del minore, previo anticipato accordo con la madre sulle modalità di visita. Fermo quanto sopra , il padre terrà con sé almeno un giorno alla settimana e comunque Pt_3 ogni giovedì dalle ore 16,00, ritirandolo dall'uscita di scuola, alle ore 20,00, allorquando dopo averlo fatto cenare lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nonché il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18,30 sino alla domenica alle ore 21,00 allorquando, dopo averlo fatto cenare lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
3) trascorrerà le festività natalizie e pasquali nonché i compleanni, alternativamente con Pt_3 ciascun genitore (Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro, Natale con l'uno e Capodanno con l'altro), salvo diverso anticipato accordo tra le parti, come pure verrà seguita l'alternanza per le festività intermedie e gli eventuali ponti scolastici. Il minore trascorrerà con il padre le vacanze estive per un periodo di dieci/quindici giorni anche consecutivi – salva, comunque, ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le ferie del genitore che dovrà essere preventivamente comunicato alla madre con congruo anticipo.
4) Il sig. verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € Parte_2 Pt_1
250,00 a titolo di mantenimento del piccolo (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_3 indici ISTAT) mediante versamento sul c.c. intesta to alla signora al seguente IBAN Pt_1
[...] oltre alla metà delle spese straordinarie, disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Milano aggiornato al giugno 2025 (prot. 8334/25) fatta eccezione per le spese di baby sitter che resteranno a carico esclusivo della sig.ra Pt_1
L'assegno unico verrà incassato dalla sig.ra nella misura del 100%”. Pt_1
Il Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e la rispondenza dei sopra indicati accordi all'interesse del figlio, dispone che sia affidato congiuntamente ad Parte_3 entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Olbia, Via del Centenario n. 2/2; provvede in ordine all'esercizio della potestà genitoriale da parte dei genitori conformemente alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 24.10.2025.
Il Presidente est.
AN Di IA
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