Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 139/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Giovanna Cannata Presidente relatore
Dott. Laura Casale Consigliere
Dott. Lucia Franzese Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 139/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in AR, Via Rivarola n. 55, presso lo studio dell'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Genova, Corso Buenos Aires n. 8/24, presso lo studio dell'Avv. Cesare Fossati, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E con l'intervento ex lege di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In accoglimento dell'appello incidentale proposto da parte appellata e in parziale modifica della sentenza impugnata voglia la Corte di Appello Ecc.ma disporre che i figli
e siano affidati in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_2 Controparte_2
1
[...]
Per parte convenuta in riassunzione: “Vorrà l'Ecc.ma Corte d'Appello: preliminarmente: Disporre l'integrazione del contraddittorio, provvedendo alla nomina di un curatore speciale per i figli di minore età. Procedere all'ascolto dei minori, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473-bis.5 e 6 cpc., anche per accertare le cause del rifiuto. Nel merito: dettagliare con precisione i compiti e le funzioni affidate ai servizi sociali e sanitari (inclusa la psicoterapeuta per il sostegno ai figli), nonché i compiti assegnati al curatore speciale, soggetti chiamati ad esercitare la responsabilità genitoriale in via sostitutiva, stante la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, ed esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi sociali, nonché disporre, anche all'esito del giudizio, in ordine alla necessaria prosecuzione di siffatta adeguata vigilanza. Accertare le ragioni del rifiuto dei figli di incontrare il padre e le segnalate condotte della madre, che da anni ostacola il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli minori ed il padre, nonché la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo genitoriale paterno: Sia mediante apposito ascolto separato dei figli, facendosi assistere da esperti e altri ausiliari (art. 473-bis.5 cpc), avendo cura di effettuare registrazione audiovisiva;
Sia assumendo sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e disponendo l'abbreviazione dei termini processuali;
Sia disponendo consulenza tecnica d'ufficio che accerti le cause del rifiuto, nonché i rimedi necessari a superarlo, anche ai sensi dell'art. 473-bis.19 cpc. Previa acquisizione di una completa disclosure, nonché di ogni elemento utile, procedere, al riesame ed alla corretta quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, stabilendolo in forza dei necessari accertamenti, in “coerenza con la nuova rivisitazione dei rapporti genitoriali che andrà adottata”, secondo l'indicazione data dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 473-bis.19 cpc. Confermare la decisione in punto affidamento dei due minori e al Comune di AR, Per_1 Persona_2 fornendo precise indicazioni sul percorso, anche temporale, che i servizi sociali dovranno realizzare per far riprendere i contatti tra il padre ed i figli, considerando, in caso di persistente atteggiamento ostativo della madre, il loro allontanamento dalla stessa ed il loro collocamento temporaneo in idoneo centro ovvero presso parenti disponibili. Con vittoria ovvero compensazione delle spese del presente giudizio nonché di quello di cassazione, anche a sensi dell'art. 337-quater, II co II capoverso c.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/03/2020, promuoveva giudizio di Controparte_1
separazione nei confronti della moglie, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Genova, al quale veniva riunito il procedimento da lei promosso.
1.1. In particolare, il ricorrente assumeva di aver contratto matrimonio in data 15.05.2004, con rito concordatario, in Zoagli (GE) con che dall'unione erano nati due figli: Parte_1
in data 07.08.2007 e in data 25.04.2013; che, nel mese di novembre 2019, veniva Per_1 Per_2
2 cacciato di casa dalla moglie;
che, dopo il suo allontanamento, la gli aveva Parte_1
impedito, per alcune settimane, di vedere i figli;
che, successivamente, gli aveva permesso di vedere i minori a week end alternati;
che non poteva nemmeno telefonare liberamente ai bambini;
che le visite con i figli erano controllate dalla madre e interrotte improvvisamente senza apparente motivo;
che, durante le poche visite ai figli, dopo una fase iniziale di smarrimento, i ragazzi dimostravano di essere contenti di vedere il padre, ma che, ciononostante, preferivano vederlo raramente e sempre nei pressi della casa familiare;
che, per quanto concerne gli aspetti economici, era un lavoratore dipendente con stipendio mensile di circa € 1.600,00, era altresì onerato dal canone di locazione della nuova abitazione pari a circa € 600,00 mensili;
che la moglie aveva sempre lavorato come impiegata e commessa, oltre a gestire due case-vacanza di proprietà del padre, percependo un reddito annuo pari a € 10.000,00; che la casa familiare era di esclusiva proprietà della resistente essendo dunque la predetta priva di oneri alloggiativi.
1.2 Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, disponesse l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi genitori con collocazione prevalente presso la madre determinando le modalità di visita padre-figli; in punto economico si dichiarava disponibile a versare € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Con memoria difensiva depositata in data 08/06/2020, si costituiva in giudizio Parte_1
la quale si associava alla domanda di separazione personale ma assumeva che il marito
[...]
aveva sempre mostrato un carattere aggressivo nei confronti propri e dei figli e che aveva subito violenze, percosse e lesioni;
che, nel febbraio 2017 il marito aveva violentemente percosso la moglie, chiudendosi all'interno della casa con i bambini, urlando e proferendo minacce;
che, nella medesima occasione, era stata ricoverata al Pronto Soccorso di Lavagna dove le era stato diagnosticato un trauma costale e cervicale venendo successivamente dimessa con prognosi di otto giorni;
che il marito si era allontanato dalla casa coniugale per tre volte senza dare alcun preavviso e che, a seguito di un ennesimo litigio, avvenuto davanti ai minori in data 01/12/2019, si era allontanato in via definitiva;
che, per quanto riguarda gli aspetti economici, il marito svolgeva lavori come libero professionista percependo circa € 5.000,00 netti all'anno, oltre a svolgere attività lavorativa come impiegato tecnico alle dipendenze della “Affinc” S.r.l. con uno stipendio di circa €
2.000,00 mensili netti;
che la casa coniugale sita in Vico Saline 29/6 era di proprietà del proprio padre e concessa in comodato d'uso, dietro corresponsione delle spese di ordinaria amministrazione forfettariamente calcolate in € 300,00 mensili;
che non svolgeva attività lavorativa e che l'unica
3 fonte di reddito derivava dalla locazione saltuaria di due appartamenti di proprietà del padre;
che, da quando si era allontanato dalla casa familiare, il aveva versato, quale contributo al _1
mantenimento della moglie e dei figli, somme variabili a progressiva diminuzione.
2.1. Alla luce di quanto sopra, chiedeva la separazione con addebito al , l'affidamento _1
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
il contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del pari ad € 600,00 (300,00 per _1 ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e un contributo al mantenimento per sé pari a €
400,00 mensili.
3. In attesa della fissazione della udienza Presidenziale, i coniugi trovavano un accordo relativamente alla frequentazione del padre con i figli, accordo che però portava a situazioni di conflitto in quanto il padre – ogni volta che per motivi contingenti i figli non potevano essergli consegnati (malattia, scuola, inviti a festicciole da parte dei compagni) – chiedeva l'intervento dei
Carabinieri o della Pubblica Sicurezza con grave disagio dei minori.
3.1. Il Presidente del Tribunale disponeva in via provvisoria l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, mantenendo le modalità di visita in essere, assegnava la casa coniugale alla e disponeva “ritenuto che, essendo emerso che i genitori non Parte_1 sono in grado di pervenire da soli alle migliori intese nell'interesse dei figli, il Servizio Sociale di
AR (già formalmente investito del caso, tanto da avere già conosciuto e ascoltato sia i coniugi che i minori), deve essere incaricato di: a) inviare i coniugi al Servizio Consultoriale al fine di consentire loro di usufruire di un percorso di sostegno alla genitorialità; b) inviare i minori presso il medesimo Servizio Consultoriale al fine di una loro valutazione psicodiagnostica;
c) procedere ad un sostegno educativo dei minori, monitorando la loro relazione con entrambe le figure genitoriali, attivando l'intervento di un educatore (che, d'intesa con gli operatori del Servizio, valuterà la possibilità di seguire e anche presso le abitazioni dei genitori); Per_1 CP_3
d) sostenere i minori nella ripresa di una regolare relazione con il padre […]”.
3.2 In data 29/07/2020, il Presidente f.f. disponeva con ordinanza l'onere, a carico del , _1 del versamento di € 600,00 mensili (300,00 per ogni figlio) quale contributo al mantenimento dei minori, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Le parti venivano quindi rimesse davanti al G.I. ed il procedimento veniva istruito tramite licenziamento di CTU per verificare le condizioni psicologiche degli adulti e dei minori in relazione alle capacità genitoriali e le modalità di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario 4 compatibili con le loro esigenze e con i loro interessi nonché tramite indagini di Polizia Tributaria nei confronti di entrambe le parti.
3.3 Con ordinanza emessa in data 05/03/2021, il G.I. sulla base di una relazione pervenuta dai
Servizi Sociali -dalla quale risultava che i figli della coppia erano stati ricoverati presso l'Ospedale di Lavagna in un momento in cui erano a lui affidati, con prognosi di giorni 7 per “crisi di Per_2 panico e riferite percosse”, con prognosi di giorni dieci per “contusione alla spalla sinistra Per_1 ed al polso sinistro”-, disponeva in via di urgenza la sospensione della frequentazione dei minori con il padre, in quanto “oggetto di maltrattamenti fisici da parte del genitore”.
3.4 Con ordinanza in data 15.09.2021, il Giudice Istruttore, alla luce delle risultanze peritali, in cui emergeva che entrambi i figli avevano un pessimo rapporto con il padre che non intendevano frequentare per il timore delle sue reazioni violente ed improvvise, disponeva l'attivazione di un percorso di psicoterapia per il figlio prodromico alla eventuale ripresa di incontri protetti Per_2 con il padre, salva la possibilità di partecipare ad “incontri casuali” previo confronto tra la madre e gli operatori del SS;
la presenza di un educatore per gli incontri tra il e la figlia _1 Per_1 che, nelle more dell'organizzazione degli incontri protetti, la madre avrebbe potuto organizzare contatti “casuali”, accompagnata dal proprio padre o da altra persona di sua fiducia, per non più di una volta a settimana;
prescriveva ad entrambi i genitori specifici percorsi di psicoterapia individuale nonché un percorso di sostegno alla genitorialità.
3.5 Quindi, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2014/2022 del 18/08/2022, pronunciava la separazione coniugale tra e con addebito al Parte_1 Controparte_1
marito, sulla base dei documenti prodotti in giudizio, ossia due referti medici, della citata CTU e delle dichiarazioni dei figli.
Inoltre, a causa delle carenze genitoriali emerse dalla CTU, disponeva l'affidamento dei minori ai
Servizi Sociali con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
Quanto alle questioni economiche, poneva, a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
un contributo per il mantenimento dei due figli di € 600,00 mensili, pari ad € 300,00 per ciascuno, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Respingeva, invece, la domanda di riconoscimento di un contributo economico per la moglie, sul presupposto che la stessa traeva redditi dalla locazione di due appartamenti di proprietà del padre ed
5 era priva di oneri alloggiativi, vivendo nell'appartamento già adibito a residenza coniugale di proprietà del padre.
4. impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte d'Appello di Genova, Controparte_1 contestando l'addebito della separazione. Nulla opponendo all'affidamento dei figli ai Servizi
Sociali, si doleva del fatto che il Tribunale non aveva dato indicazioni né alle parti né ai Servizi circa il percorso da seguire per riavvicinare i figli alla figura paterna. Infine, contestava la condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio.
4.1 costituendosi in giudizio, proponeva appello incidentale contro il Parte_1 capo della sentenza che disponeva l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali. Chiedeva, inoltre,
l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli (in ragione della discrasia fra parte motiva e dispositiva della pronuncia del Tribunale, che aveva determinato il contributo per il mantenimento di entrambi i figli, a carico del padre, in € 700,00 -€ 350,00 per ogni figlio-, mentre nel dispositivo l'importo era stato determinato in € 600,00 -€ 300,00 per ogni figlio-), e l'attribuzione di un assegno per sé in quanto priva di redditi e di attività lavorativa, né per età era in condizione di procurarsene. Inoltre, assumeva di occuparsi a tempo pieno dei figli e di sostenere tutte le spese necessarie alle esigenze alimentari e di vita dei medesimi.
4.2. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 83/2022, pubblicata in data 01/12/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Genova in ordine all'addebito della separazione al marito
(respingendo il primo motivo di appello principale del ); confermava, per quanto riguarda _1 il primo motivo di appello incidentale, l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali;
in accoglimento del secondo motivo di appello del , conferiva mandato ai Servizi Sociali di predisporre un _1
piano di riavvicinamento del padre ai figli, da effettuare tramite incontri protetti, da tenersi inizialmente almeno due volte al mese ed incrementarsi in caso di valutazione positiva degli stessi
S.S.
In particolare, la Corte condivideva la decisione del Tribunale circa l'affidamento dei minori ai
Servizi Sociali, in quanto soluzione più idonea ad assicurare ai minori i sostegni terapeutici necessari al fine di sopperire alle carenze ed alle limitate capacità genitoriali, in parte compromesse, dimostrati, nel caso del padre, dagli atteggiamenti violenti e, nel caso della madre, dalla fragilità per una sua certa immaturità e la sua conseguente difficoltà a gestire in maniera equilibrata la difficile situazione familiare creatasi a causa della separazione personale.
6 La Corte d'Appello accoglieva parzialmente, inoltre, anche il primo motivo di appello incidentale di stabilendo l'assegno di mantenimento in suo favore di € 250,00 Parte_1 mensili, in ragione dell'addebito, dell'obbligo assistenziale e delle condizioni economiche della moglie, peggiorate a seguito della separazione.
Inoltre, dichiarava inammissibile il secondo motivo di appello incidentale, volto alla correzione dell'asserito errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Genova circa l'esatto importo dell'assegno di mantenimento per i figli, osservando che l'importo indicato nel dispositivo era corrispondente alla richiesta della Parte_1
Infine, compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidato a Parte_1
quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo, si doleva della violazione dell'art. 337 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e
5 c.p.c., per non aver la Corte di Appello disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte non aveva correttamente valutato le risultate della CTU - espletata in primo grado-, da cui risultava che la era idonea all'affidamento. Ne Parte_1 conseguiva, pertanto, l'abnormità del provvedimento di affidamento dei figli ai Servizi Sociali.
5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente assumeva la nullità della sentenza citata, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132 c.p.c., deducendo l'inesistenza della sentenza impugnata, in quanto un provvedimento di così grave impatto sulla vita dei figli minori era stato assunto sostanzialmente senza alcuna motivazione e con mero riferimento alla decisione del
Tribunale “parsa la soluzione più adatta”.
5.3. Con il terzo motivo, lamentava la violazione dell'art. 336 bis c.p.c., della violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York del 20/11/1989, della violazione dell'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 1996, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte esaminato e, conseguentemente, preso in considerazione le esigenze espresse da entrambi i figli minori e, in subordine, per non averne disposto l'audizione, ribadendo che -nel corso della CTU- i minori avevano espresso il desiderio di essere affidati alla madre.
5.4. Con il quarto motivo, censurava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c., per non avere la Corte territoriale deciso sulla eccepita discrasia tra l'importo indicato, a titolo di contributo di mantenimento per i figli, nella motivazione della sentenza del Tribunale
7 nell'importo di € 700,00 mensili e quello indicato in dispositivo della stessa sentenza nell'importo di € 600,00 mensili e, dunque, per omessa pronuncia sulla domanda di correzione dell'errore materiale, dichiarata inammissibile nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale.
6. Resisteva ai motivi il , il quale, oltre a sollevare un'eccezione di tardività di _1
proposizione del ricorso principale, avanzava un motivo di ricorso incidentale, denunciando la violazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in merito all'assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili riconosciuto in favore dell'ex moglie, per erronea valutazione della situazione economica finanziaria delle parti. In particolare, la Corte non avrebbe considerato che il sosteneva le spese del canone di locazione pari ad € 600,00 mensili ed _1 era impiegato a stipendio fisso, mentre l'ex moglie non aveva provato di essere in condizioni economiche pregiudizievoli e, inoltre, percepiva redditi da locazione non dichiarati.
7. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11624 del 15/02/2024, pubblicata il 30/04/2024, in via pregiudiziale, disattendeva l'eccezione -sollevata dal di tardiva proposizione del ricorso _1
principale, accoglieva i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione, -dichiarando assorbito il quarto motivo- e dichiarava inammissibile l'unico motivo di ricorso incidentale proposto dal , rimettendo la causa alla Corte d'Appello di Genova, in _1
diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
7.1 In particolare, la Corte Suprema rilevava, relativamente ai primi due motivi di ricorso, che l'affidamento ai Servizi Sociali costituiva una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, con alcune particolarità, riscontrando diverse inosservanze a principi ritenuti da tempo acquisiti nell'ambito della giurisprudenza della Corte.
Richiamava la normativa di cui alla RM CA (oltre agli orientamenti formatisi in precedenza) in tema di regime di affidamento ai servizi sociali, distinguendo:
- l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale, chiamato “mandato di vigilanza e supporto”, che non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi. Tale tipologia di affidamento richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione dei poteri decisori- e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili;
8 - l'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, il quale costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare, presuppone la sua discussione nel contraddittorio esteso anche ai minori, rendendosi necessaria la nomina di un curatore speciale e dovendo il giudice esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi, che devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito. Trattasi, in questo caso, di un incarico sostitutivo della responsabilità genitoriale, con importante ingerenza dei servizi del territorio e stringente attività controllo da parte del giudice.
Concludeva sul punto che la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, consentendo incontri tra il padre ed i figli solo in modalità protette e rigidamente regolamentate, conteneva sine dubio connotazioni limitative della responsabilità genitoriale e, dunque, risultava censurabile, atteso che non venivano specificamente descritti in sentenza i compiti attribuiti ai Servizi Sociali, non potendo gli stessi svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale -se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.
7.2. La Corte di Cassazione affermava poi che la sentenza della Corte di Appello, dotata di connotazioni certamente limitative della responsabilità genitoriale, avrebbe dovuto essere assunta
“all'esito di una discussione in un contraddittorio complesso esteso anche ai minori i cui interessi fossero adeguatamente rappresentati da un curatore speciale processuale”, rilevando che la mancata nomina determinava “la nullità della decisione impugnata in relazione alle statuizioni che riguardano la regolamentazione dei rapporti genitoriali e di ogni aspetto agli stessi connesso”, imponendosi la cassazione della sentenza, limitatamente a dette statuizioni, con rinvio alla Corte di merito.
7.3 Sotto altro aspetto la Corte rilevava altresì che i giudici di merito non avevano proceduto all'ascolto dei minori, adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo.
8. Nelle more del giudizio davanti alla Corte Suprema, pendendo procedimento penale per maltrattamenti in famiglia a carico del , dopo l'esame protetto dei minori, in sede di _1
incidente probatorio, il PM formulava la richiesta di rinvio a giudizio e veniva fissata udienza preliminare. La conseguentemente, in data 16/03/2023 presentava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Genova ricorso ex artt. 710 e 473 bis 29 c.p.c. affinchè venisse sospeso, previo urgente ascolto di entrambi i minori o quanto meno di , ogni incontro tra padre e figli Persona_3
con provvedimento urgente, preso atto di quanto già dichiarato dai minori sia in sede di CTU che
9 nel succitato procedimento penale. Nel procedimento veniva nominato un Curatore speciale dei minori nella persona dell'Avv. Francesca Zadnik del Foro di Genova ed all'esito veniva dichiarato il non luogo a provvedere in pendenza del presente procedimento.
9. proponeva, in data 11/06/2024, ricorso in riassunzione ex art. 473 Parte_1 bis 30 c.p.c., affinchè la Corte d'Appello adita, sulla base della decisione della Suprema Corte di
Cassazione, in via preliminare, integrasse il contraddittorio, previa nomina del Curatore speciale e disponesse l'ascolto di entrambi i minori e nel merito, chiedeva, in accoglimento dell'appello incidentale dalla stessa proposto e, a parziale modifica della sentenza impugnata, che la Corte pronunciasse l'affidamento dei figli e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Persona_2
ogni conseguente provvedimento;
che, in estremo subordine, determinasse in via dettagliata i compiti demandati ai Servizi Sociali e gli eventuali doveri e poteri sottratti alla responsabilità genitoriale;
infine, che venisse posto, a carico del , l'onere di versare entro i primi cinque _1 giorni di ogni mese, per provvedere al mantenimento di entrambi i figli, l'importo di € 700,00 (€
350,00 per ciascuno figlio), con rivalutazione annuale ISTAT ed il 60% delle spese straordinarie.
9.1. Con comparsa di costituzione e risposta del 25/7/2024, si costituiva in giudizio _1
, il quale si associava alla richiesta di nomina di un curatore speciale per i figli minori e
[...] all'ascolto degli stessi, e chiedeva, nel merito, che la Corte dettagliasse con precisione i compiti e le funzioni affidate ai servizi sociali e sanitari (inclusa la psicoterapeuta per il sostegno ai figli), nonché i compiti assegnati al Curatore Speciale ivi compreso l'esercizio di un'adeguata vigilanza sull'operato dei Servizi Sociali;
che accertasse le ragioni del rifiuto dei figli di incontrare il padre e le condotte della madre, volte ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli minori ed il padre, e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo genitoriale paterno, mediante l'ascolto dei minori, l'assunzione di sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e disponendo consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le cause del rifiuto, nonché i rimedi necessari a superarlo;
confermasse l'affidamento dei due minori al Comune di AR, fornendo precise indicazioni sul percorso, anche temporale, per far riprendere i contatti tra il padre ed i figli, considerando, in caso di persistente atteggiamento ostativo della madre, il loro allontanamento dalla stessa ed il loro collocamento temporaneo in idoneo centro ovvero presso parenti disponibili. Quanto alle questioni economiche depositava
Certificazione Unica 2021, 2022, 2023; il modello 730/2020-2021 e 2022; l'estratto c.c. bancario al
31/12/22 e al 31/12/23; il contratto di locazione 2020-2023; il contratto di locazione 2022-2025, invitando controparte ad effettuare la prescritta produzione e disclosure in tempo utile.
10 9.2. In data 7/10/2024, la procedeva al deposito delle dichiarazioni dei redditi Parte_1
relativamente ai periodi di imposta 2020/2021/2022/2023.
9.3 La Corte, previa nomina del curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. Francesca
Zadnik, all'udienza del 3/12/2024 procedeva all'ascolto dei minori, quindi, all'udienza del
15/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Emendate le cause di nullità della sentenza della Corte d'Appello, così come prescritto dalla corte di Cassazione, mediante la nomina del curatore speciale dei minori ed il loro ascolto, occorre, in primo luogo valutare la fondatezza ed ammissibilità della domanda della di Parte_1
affidamento esclusivo dei minori.
10.1 La domanda non può essere accolta con conseguente conferma della sentenza di primo grado che ha disposto l'affidamento ai Servizi Sociali competenti.
Ciò sulla scorta delle risultanze della CTU svolta in primo grado che ha evidenziato carenze in entrambi i genitori.
10.2 In particolare, quanto al padre, “Partendo dalle risultanze dell'esame psicodiagnostico, il sig.
risulta particolarmente centrato su di sé, sulla propria realizzazione, poco incline a _1 cercare di comprendere l'altro, rigido e gravemente irritabile (si noti che il rileva Per_4
“rabbia presente e repressa che risulta un tratto caratteriale più che uno stato reattivo contingente alla situazione attuale ed è una rabbia generalizzata e diffusa più che specifica a questioni singole), imprevedibile e scarsamente consapevole. I colloqui lo confermano. Essi sono stati improntati a scagionarsi dalla responsabilità di non avere avuto una parte attiva nella crescita dei figli o a proporsi come padre (potenzialmente) amorevole escluso da una madre fagocitante e ipercontrollante. Da notare che non ha contestato le sue assenze o il suo ritiro davanti al pc, le ha ammesse ma ha lasciato intendere che non avrebbe avuto altra possibilità, “per colpa di…”. Per quanto riguarda il presente, la sua convinzione, del tutto coerente, è che la madre, “alienante” prima, lo sia ancor più adesso che il marito è uscito di scena. Non sembra presente una riflessione sull' andamento negativo degli incontri con i figli, sia in presenza dell'educatrice sia, a maggior ragione, in sua assenza;
o sulla scarsa tolleranza davanti alla frustrazione o sulle sue reazioni, eccessive e impulsive, o sui comportamenti di (comunque anomali anche agli occhi di chi Per_2 non è avvezzo a rapportarsi con bambini di quella età) … Per quanto riguarda le capacità genitoriali (la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la 11 funzione organizzativa e il criterio dell'accesso che riguarda la disponibilità o la difficoltà alla collaborazione rispetto al diritto-dovere dell'altro genitore di partecipare alla crescita e all'educazione del figlio), tenuto conto delle risultanze del PASS (“la capacità di analisi e di valutazione è approssimativa e superficiale, il soggetto non sempre riesce a comprendere il funzionamento del bambino a seconda della fascia di età. Molto scarsa è la competenza empatica mentre risulta assente la consapevolezza di valutare i feedback del bambino ai propri interventi per poterli modulare”), si giunge alla conclusione che questo genitore ha esercitato la sua funzione solo in parte (non posso escludere infatti che abbia partecipato all'organizzazione della vita dei figli, per esempio) ma troppo spesso in modo autoritario, imponendo cioè la sua legge (spesso contrapposta a quella materna) e pretendendone il rispetto, senza valutare la personalità e l'età di chi dovesse assoggettarvisi e senza valutare i feedback dei figli ai propri interventi. Quanto alle aree disfunzionali, quindi, esse risultano essere sia di natura relazionale (conflitto padre/figlia; conflitto padre/madre) sia di origine individuale (instabilità comportamentale e labilità affettiva).
L'intervento specialistico dovrà quindi essere diretto all'acquisizione di maggiore consapevolezza di sé, dei propri limiti, delle proprie responsabilità anche e soprattutto nella relazione con l'altro”.
La ctu, sulla scorta di tali valutazioni riteneva indispensabili trattamenti terapeutici per il padre.
Nella relazione del 25/2/2022 dei Servizi Sociali viene dato riscontro della dichiarazione del
[...]
di aver intrapreso un percorso di psicoterapia privato di cui, tuttavia, non viene dato alcun _1
riscontro dalla parte in giudizio.
10.3 Quanto alla capacità genitoriale della madre, la CTU evidenziava che “alcune funzioni sono certamente soddisfatte ma, presumibilmente, per i tratti depressivi che caratterizzano la sua personalità o per il clima disturbato in cui i figli sono cresciuti, ha declinato il suo ruolo più in modo oblativo che in modo responsivo, senza accorgersi che, almeno per quanto riguarda Per_1
(ma anche in parte per , la sua funzione stesse diventando più amicale che genitoriale e Per_2
che, ultimamente, ci fosse una vera e propria inversione di ruoli e, conseguentemente, perdita della funzione di guida autorevole. La fermezza dei figli nella condanna del padre e la determinazione manifestata nel rifiuto ad incontrarlo potrebbero essere conseguenza dell'”arretramento” dal ruolo e della conseguente, tacita e inconsapevole delega ai figli di assumere decisioni in luogo degli adulti. Rispetto al criterio dell'accesso all'altro genitore (ovvero all'alienazione dell'altro genitore, più volte richiamata dal marito), fermo restando che la PAS non può essere scientificamente sostenuta (vd Ordinanza Corte Cassazione 17 maggio 2021 n. 13217) - i fatti, ma
12 soprattutto il turbamento di e spiegano eventuali resistenze della madre a Per_1 Per_2
“spingere” i figli verso situazioni difficili se non traumatiche (anche se non risulta si sia mai opposta agli incontri)… Consapevole dell'importanza per i figli di recuperare i contatti con il padre, ha sempre sostenuto che “ci vorrà tempo e gradualità” ma che sarà disponibile a facilitarli”.
Non risulta che la madre, seppure la ctu abbia indicato utile “una psicoterapia di appoggio (per elaborare vissuti di abbandono e fallimento) e necessario un percorso di sostegno alla genitorialità” abbia avviato tali percorsi. Nonostante la labiale dichiarazione della donna ai SS di aver avviato percorso di sostegno psicologico privato, non ha dato riscontro della prosecuzione al
Servizio né ha allegato alcunchè in giudizio.
10.4 Risulta d'altra parte, dalle relazioni dei Servizi Sociali, che la madre abbia dimostrato sfiducia nel loro operato, dimostrandosi poco collaborante per l'attuazione dei progetti, in particolare, con riguardo al percorso psicologico per Per_2
Infine, dall'ascolto dei minori, risulta confermato il rapporto amicale costruito con i figli, così come descritto dalla ctu, che non consente di attribuire la piena responsabilità genitoriale in capo alla madre.
10.5 In tale situazione, non risultando che i genitori abbiano intrapreso e coltivato alcun fruttuoso percorso terapeutico al fine di superare le criticità evidenziate dalla CTU, le cui conclusioni si condividono siccome congruamente motivate e improntate a rigore scientifico e che non risultano contestate dalle parti, appare che il miglior regime di affidamento nell'interesse dei minori, e in particolar modo di anche in considerazione dell'età di (ormai diciassettenne), sia Per_2 Per_1
quello ai Servizi sociali, cui demandare le decisioni da assumere sugli aspetti fondamentali della vita dei minori, mantenendone la collocazione presso la madre.
In particolare, le questioni di ordinaria amministrazione saranno curate dal genitore collocatario così come specificato in dispositivo.
10.6 Va invece conferito espresso incarico ai Servizi sociali, con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale, di attuare e proseguire in modo regolare il percorso psicologico per in ragione delle determinazioni della CTU, laddove ha evidenziato che “Il malessere di Per_2
è forte e preoccupante. Da tutte le prove raccolte emerge la sua fragilità davanti alla situazione Per_2 familiare: appare “congelato”, attonito. È stato per anni spettatore di eventi per lui incomprensibili, l'unica
13 cosa chiara è che il padre è “cattivo” e che non vuole avere nulla a che fare con lui. Apparentemente adeguato, si confonde, si altera ogni qual volta entrano in gioco le emozioni. Rifugge dall'identificarsi con il maschile (che lo riporta al padre) e attiva meccanismi regressivi per garantirsi protezione” concludendo per la necessità di trattamenti terapeutici per (che prima o poi dovrà “fare i conti” con la parte di sé Per_2
“cattiva” come il padre)”.
11. Quanto alla regolamentazione degli incontri padre-figli va tenuto conto che i minori in sede di ascolto hanno manifestato in modo lucido e coerente la ferma volontà di non incontrare il padre.
Nella relazione di aggiornamento dei Servizi di AR ATS 56 del 18/09/2024, in cui veniva indicato che i figli e proseguivano, con esito positivo, il percorso di sostegno Per_2 Per_1
psicologico individuale ed instauravano con i relativi educatori una relazione di fiducia, riuscendo ad esprimere i propri desideri ed aspettative, e la relazione di aggiornamento del Consultorio ASL4
AR del 19/09/2024 -Prot. GEN n°45683- nella quale veniva dichiarato che non aveva Per_1 più effettuato alcun colloquio con la psicologa e che, in relazione a rispetto all'avvio del Per_2
percorso che, dal mese di novembre a mese di marzo u.s., ha visto una continuità degli incontri pressochè regolare, dal mese di aprile u.s. si è registrata una frequenza alle sedute più discontinua che, di fatto, si è ridotta ad un solo colloquio mensile dal mese di aprile al mese di giugno u.s., si evidenziava che “in questi mesi i minori non hanno cambiato idea rispetto alla frequentazione ed ai contatti con il padre”.
11.1 Ciò posto, non può tuttavia del tutto omettere la possibilità di poter giungere, con il tempo, soprattutto con riferimento a e previo svolgimento degli opportuni percorsi terapeutici, al Per_2
riavvicinamento, dovendosi quindi demandare ai Servizi Sociali di valutare da un lato il recupero delle piene capacità genitoriali in capo al mediante il sostegno psicologico e di gestione _1
della rabbia anche con eventuale incarico da parte la ASL competente e dall'altro la volontà del minore stesso.
Eventuali incontri protetti potranno essere ripresi sono in presenza di tali presupposti.
11.2 Va infine evidenziato che alla luce dell'istruttoria svolta appare superflua la rinnovazione della
CTU richiesta dal , sia quanto all'accertamento della capacità genitoriale, sia quanto _1 all'accertamento delle ragioni del rifiuto manifestato dai minori anche con riferimento alla dedotta alienazione parentale da parte della madre, atteso che si tratta di accertamenti già oggetto di valutazione da parte della dott.ssa nel giudizio di primo grado. In particolare, la CTU ha CP_4
14 valutato la eventuale sussistenza di una condotta alienante della madre, escludendola in ragione della fragilità emotiva della donna, come sopra riportato.
12. Quanto alla determinazione dell'assegno per i figli non sussistono motivi per discostarsi dalla decisione assunta dal Tribunale che lo ha determinazione nella misura di € 600,00, come richiesto dalla madre, e nel rispetto della valutazione delle capacità economiche delle parti.
12.1 Si osserva in primo luogo che non vi è contestazione in ordine alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi depositate da entrambe le parti.
La risulta percepire reddito imponibile annuo medio per gli anni 2020/2022 di € Parte_1
8.000,00, non ha oneri abitativi vivendo in comodato nell'appartamento di proprietà del padre.
Il percepisce per lo stesso periodo il reddito medio imponibile annuo di circa € _1
30.000,00 ed è onerato del canone di locazione, per l'abitazione dove vive, di € 700,00 mensili.
12.2 Dato atto di quanto sopra e tenuto conto che i minori sono collocati presso la madre in via esclusiva, la quale si deve occupare di ogni loro necessità, pare che l'assegno nella misura di €
600,00, corrispondete alla misura di cui alla domanda in primo grado, sia congruo tanto più unitamente alla previsione del 60% delle spese straordinarie a carico del padre.
12.3 Va in ultimo tenuto conto che il è altresì onerato del versamento dell'assegno di _1 mantenimento della moglie nella misura di € 250,00, essendo sceso, su tale punto il giudicato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso del da parte della _1
Corte di Cassazione.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca delle parti secondo una valutazione complessiva del giudizio (quanto alla con Parte_1 riguardo alla domanda di affido esclusivo e alla determinazione dell'assegno per i figli, quanto al
[...]
con riguardo alle visite padre-figli e all'assegno di mantenimento per la moglie), pare equo _1
compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
14. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello in riassunzione è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
15 Definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione respinte,
1) accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione proposto da e Parte_1 per l'effetto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2014/2022 del
18/8/2022
2) confermato l'affidamento dei minori e al Persona_3 Persona_2
Servizio Sociale di AR
3) dispone che il Servizio Sociale adotti in autonomia le decisioni relative alla residenza, espatrio e alla salute dei minori limitatamente al percorso di sostegno psicologico di Per_2
da attuarsi secondo le indicazioni della CTU, con espressa limitazione della responsabilità genitoriale;
4) dispone che sulle questioni cd ordinarie e le decisioni inerenti la scuola e la salute, salvo quanto previsto al punto 3), la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore collocatario
5) invita gli adulti ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale e di sostegno alla genitorialità, e al di intraprendere altresì un percorso terapeutico Controparte_1
per la gestione della rabbia;
6) incarica i Servizi Sociali affidatari di organizzare, quanto sussisteranno i presupposti così come indicato in parte motiva, incontri protetti padre-figli;
7) conferma l'assegno per il mantenimento dei minori a carico di Controparte_1 nella misura di € 600,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
9) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello in riassunzione è stato integralmente rigettato.
Genova, 16/1/2025
Il Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata
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