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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12913/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19.11.2024 da 1) Parte_1
Nata a Tashkent (Uzbekistan) il 13.03.1998 Cittadina: Uzbeka Cod. Fisc.: C.F._1
Residente in Milano, Via Rovereto n. 9 con l'Avv. Sidiki Kanu, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2
Nato a Smire (Kosovo) il 02.08.1997 Cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2
Residente in Milano, Via Rovereto 9 con l'Avv. Sidiki Kanu, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OG (Turchia) il 4.09.2021 (anno 2021, atto n. 382, parte 2, serie C1)
separati con sentenza n. 460/2025 del Tribunale di Milano emessa il 29.01.2025 e pubblicata il 04.02.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 , comma III lettera a) della L. n. 898/ del 1.12.1970 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto, tra le parti, matrimonio civile a OG (Turchia) in data 04.09.2021, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.0382, parte 2, serie C1 dell'anno 2021 ed ordinare al competente ufficiale di Stato civile di procedere alle annotazioni di legge;
2) dare atto che dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ed in ragione della reciproca indipendenza economica e della intervenuta definizione dei rapporti, che ogni questione economico - patrimoniale è stata definita e che, pertanto, nulla hanno le parti a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 460/2025 emessa il 29.01.2025 e pubblicata il 04.02.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04.09.2021 in OG (Turchia) tra la e (anno 2021, atto n. 382, parte 2, serie Parte_1 Parte_2
C1);
Pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19.11.2024 da 1) Parte_1
Nata a Tashkent (Uzbekistan) il 13.03.1998 Cittadina: Uzbeka Cod. Fisc.: C.F._1
Residente in Milano, Via Rovereto n. 9 con l'Avv. Sidiki Kanu, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2
Nato a Smire (Kosovo) il 02.08.1997 Cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2
Residente in Milano, Via Rovereto 9 con l'Avv. Sidiki Kanu, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OG (Turchia) il 4.09.2021 (anno 2021, atto n. 382, parte 2, serie C1)
separati con sentenza n. 460/2025 del Tribunale di Milano emessa il 29.01.2025 e pubblicata il 04.02.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 , comma III lettera a) della L. n. 898/ del 1.12.1970 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto, tra le parti, matrimonio civile a OG (Turchia) in data 04.09.2021, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.0382, parte 2, serie C1 dell'anno 2021 ed ordinare al competente ufficiale di Stato civile di procedere alle annotazioni di legge;
2) dare atto che dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ed in ragione della reciproca indipendenza economica e della intervenuta definizione dei rapporti, che ogni questione economico - patrimoniale è stata definita e che, pertanto, nulla hanno le parti a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 460/2025 emessa il 29.01.2025 e pubblicata il 04.02.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04.09.2021 in OG (Turchia) tra la e (anno 2021, atto n. 382, parte 2, serie Parte_1 Parte_2
C1);
Pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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