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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1013/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Canè, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Ciancio, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta/opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“Piaccia al Tribunale Adito respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- IN VIA PREGIUDIZIALE: Rigettarsi la domanda di carenza di legittimazione passiva formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- IN VIA PRELIMINARE: Valutarsi il comportamento di ai sensi dell'art. 116, Controparte_1 comma 2 c.p.c. nonché, sul piano della responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per non aver partecipato all'incontro di mediazione promosso dall'attrice e prodromico al presente giudizio e condannarsi al conseguente risarcimento a favore della Controparte_1 sig.ra dei danni subiti nella misura che verrà liquidata in via equitativa. Parte_1
- Rigettarsi la domanda di intervenuta prescrizione dei buoni postali oggetto di causa formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- NEL MERITO: Accertarsi e dichiararsi che in data 13.01.2001 ha venduto e Controparte_1 fatto sottoscrivere alla sig.ra i Buoni Postali Fruttiferi nn.: 39140910000, Parte_1
39141010070, 39141110047, 39141210024, 48647310354, per un importo complessivo di euro 3.500,00, privi di qualsivoglia indicazione della loro scadenza, della serie e del rendimento e che ha rilasciato alla sig.ra un unico foglio illustrativo per tutti i
Controparte_1 Parte_1 sopraccitati Buoni con scadenza ventennale, rifiutandosi di pagare quanto Pt_2 riportato dai titoli ed i relativi interessi alla sig.ra nel 2018, in quanto i Buoni Postali Parte_1 sono stati ritenuti prescritti. Per l'effetto, condannare a rifondere alla sig.ra
Controparte_1 la somma di euro 3.500,00, oltre gli interessi maturati dai suddetti Buoni Postali nella Parte_1 misura contrattualmente pattuita e nel limite della competenza per valore del Giudice adito. Respingersi ogni contraria istanza, eccezione e difesa di accertando e
Controparte_1 dichiarando infondate in fatto ed in diritto le difese di
Controparte_1
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambe i giudizi, compresa la mediazione civile esperita.”
Conclusioni per parte appellata
“contrariis reiectis, piaccia a codesto Ill.mo Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice d'appello, confermare la sentenza nr. 1052/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, anche con diversa motivazione, rigettando tutte le domande e le pretese di pagamento della sig.ra
infondate in fatto e in diritto, in accoglimento delle seguenti domande ed Parte_1 eccezioni:
- In via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali nnrr.
39140910000; nr. 39141010070; nr. 39141110047; nr. 39141210024 e nr. 48647310354 serie a termine serie “AA1” sottoscritti il 13/1/2001 dalla signora e Parte_1 CP_2
[...]
- In via principale: respingere ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertando e dichiarando infondate in fatto e in diritto le pretese di pagamento della sig.ra . Parte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO. Con atto di citazione la signora ha chiesto al Giudice di Pace di Bergamo di condannare Parte_1
a pagare in suo favore l'importo di € 3.500,00 a titolo di rimborso dei seguenti Controparte_1
buoni postali fruttiferi, emessi il 13 gennaio 2001:
1. a termine della serie AA1 n. 39140910000; CP_3
2. a termine della serie AA1 n. 39141010070; CP_3
3. a termine della serie AA1 n. 39141110047; CP_3
4. a termine della serie AA1 n. 39141210024; CP_3
5. b.p.f. a termine della serie AA1 n. 48647310354.
1.1. Costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ragione del fatto che emittente dei buoni postali fruttiferi è Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
Parte convenuta ha eccepito altresì la prescrizione del diritto vantato da parte attrice, maturato trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo (fissata ex lege in 6 anni), dunque il 13 gennaio
2017.
1.2. Con sentenza n. 1052/2022 il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato la domanda attorea ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di che Controparte_1
“risulta avere svolto unicamente la funzione di collocatore e cassiere, non risultando soggetto obbligato al pagamento dei buoni fruttiferi.”
2. ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO. L'appello proposto da è fondato e pertanto Parte_1
deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Bergamo.
2.1. Legittimazione passiva di Il giudice di prime cure è incorso in un errore Controparte_1
di diritto nell'accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Controparte_1
[...]
Per una chiara comprensione sia dell'eccezione che del suo rigetto valga sintetizzare quanto segue:
- il Regio Decreto Legge n. 2106/1924 (“Emissione di buoni postali di risparmio nominativi”) ha autorizzato il Ministro per le finanze “a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione delle poste e alla Cassa depositi e prestiti” (art. 1, comma 1).
- la Cassa depositi e prestiti, fondata nel 1850 e che nel 1898 era stata costituita quale Direzione generale del (era dunque priva di personalità giuridica pur godendo di Controparte_4
autonomia contabile e amministrativa), nel 1983 diviene azienda autonoma della Stato (legge n. 197/83).
- Il Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 5.12.2003 disciplina la trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in società per azioni.
Nel preambolo di tale D.M. si legge:
“Ravvisata la necessità di determinare: - le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della […]” CP_5
L'art. 3, comma 4 lett. c, intitolato “Attività e passività trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze”, dispone: “Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da […] buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.”
Il comma 5 del medesimo articolo dispone che:
“I rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento”.
Parte convenuta, per fondare la propria eccezione di carenza di legittimazione richiama quindi il disposto dell'art. 4 del Decreto ministeriale del 2003 ove è disposto:
“
2. Per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, la provvede tra l'altro a: a) effettuare le operazioni di erogazione, di CP_5
riscossione e di recupero dei crediti e di rimborso titoli;
[…]; c) rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il;
[…]. CP_4 Controparte_6
3. Per la rappresentanza in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, la
è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.” CP_5
Quanto emerge da tali norme, nella prospettazione difensiva di parte appellata, non risulterebbe inciso dal contratto stipulato tra Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nella veste di rappresentante del
Ministero dell'Economia, e in virtù del quale quest'ultima svolge l'attività di Controparte_1
rimborso dei buoni postali fruttiferi.
Ebbene, il rapporto tra Cassa (e per il suo tramite il ), e deve CP_4 CP_1 Parte_1 essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 1269 cod.civ., vale a dire in una delegazione di pagamento. In conformità ad autorevole dottrina, deve osservarsi che l'incarico delegatorio
(iussum) consente di sussumere nella figura contrattuale del mandato il rapporto di provvista tra delegante e delegato che rimane autonomo rispetto al rapporto tra delegante e delegatario. Ora, se il ragionamento fin qui svolto si arrestasse a tale stadio, ne dovrebbe conseguire, a stretto rigore ed in conformità all'art. 77 c.p.c., l'accoglimento dell'eccezione formulata da parte appellata. Una norma di legge impedisce però di addivenire a tale conclusione. L'art. 1, lett. h) del D.P.R. 144/2001
(“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) dispone che la raccolta di risparmio postale attraverso buoni postali fruttiferi è effettuata da per conto della Cassa Controparte_1 depositi e prestiti;
l'art. 13 (“Norma finale”) del medesimo D.P.R. dispone: “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra e clientela alla data di entrata in vigore CP_1 delle stesse.”
Ritiene questo Giudice che tali disposizioni abbiano integrato la disciplina codicistica della delegazione imponendo in capo al delegato, vale a dire in capo a l'obbligo di Controparte_1
pagare al delegatario e in capo al delegatario l'obbligo di rivolgersi al delegato per ricevere il pagamento. In altri termini, il suddetto intervento normativo ha dato vita a un modello di delegazione riconducibile a quella che chiara voce dottrinale, già nei primi decenni del secolo scorso, trattando dell'istituto della delegazione, qualificava quale negozio giuridico plurilaterale o, come successiva ricostruzione dottrinale avrebbe prospettato, quale contratto unico complesso;
tutti e tre i soggetti coinvolti sono pertanto parti di un negozio (l'obbligo legale di cui si è detto non contraddicendo la natura contrattuale dell'operazione) e tutti e tre sono evidentemente legittimati ad agire.
3. (…SEGUE). Rigetto dell'eccezione di prescrizione. Anche in sede di appello Controparte_1 ha reiterato l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.
L'eccezione è infondata.
3.1. Vale premettere che è corretto quanto dedotto da in ordine alla previsione CP_1
legislativa di un termine prescrizionale di dieci anni dei buoni oggetto di causa.
I titoli oggetto di causa sono stati emessi il 13 gennaio 2001 e pertanto, ai sensi dell'art. 15 del
Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 che ha istituito la nuova serie, pubblicato sulla G.U. n.
300/2000, “a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla AA1.”
Come correttamente rilevato dalla stessa società appellata, le condizioni di rimborso dei titoli sono stabilite per legge, in particolare dall'art. 18 del D.M. del 19 dicembre 2000 che ha previsto che i buoni della serie AA1 possono essere liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.
L'art. 8 del medesimo decreto ministeriale ha previsto che i diritti dei titolari dei b.f.p. si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
3.2. L'odierna appellante signora fin dal primo grado, ha dedotto che allorquando ha Parte_1
acquistato i buoni postali le ha consegnato un solo foglio informativo, quello Controparte_1
relativo al sesto buono postale, il n. 57151200131 – non oggetto del presente giudizio – il cui termine di rimborso era ventennale. La signora ha dedotto in modo chiaro e puntuale che Parte_1 non le ha consegnato altresì i fogli illustrativi relativi ai cinque buoni della serie Controparte_1
AA1, oggetto del presente giudizio.
Vale rilevare inoltre che i titoli oggetto di causa sono privi di una chiara indicazione della data di scadenza.
Ebbene, per quanto sia indubbio che il legittimo possessore di un titolo di legittimazione ex art. 2002 cod.civ. quale un buono postale fruttifero sia tenuto ad attivarsi con diligenza sì da conoscere gli elementi disciplinanti il rapporto negoziale, per quanto non espressamente indicati nel buono, tale onere però – come rilevata da giurisprudenza di merito condivisa da questo giudice (v. Corte di
Appello di Napoli n. 3719/2024) – può essere diligentemente assolto purchè l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. Questa la ragione per cui la legge prevede obblighi pubblicitari e di trasparenza in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (v. artt. 3 e 6 del
Dm. 19 dicembre 2000): l'adempimento di tali obblighi consente all'investitore di poter conoscere il significato dell'operazione. Tale esigenza – evidenzia la stessa Corte di appello di Napoli citando l'AGCM – è ancor più stringente se si considera che i buoni fruttiferi postali rappresentano prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmi postale, a basso rischio, associabili – così si è espressa l'AGCM nell'adunanza del 18 ottobre 2022 – ad una idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza e che per questo suscitano l'interesse soprattutto di consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (termini mutuati dall'AGCM).
La condotta di non può dirsi conforme al canone generale della buona fede Controparte_1
contrattuale, atteso che la carenza di informazioni fornite al sottoscrittore il buono comporta che a quest'ultimo venga addossato l'onere di individuare la data di scadenza del buono medesimo.
A tale condotta omissiva di – che non ha consegnato fogli informativi sui buoni AA1 CP_1
e che non ha indicato chiaramente il termine di scadenza dei buoni sottoscritti dalla signora
– deve imputarsi causalmente l'ignoranza dell'odierna appellante in ordine Parte_1 all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale. Alla vicenda oggetto del presente giudizio risulta pertanto applicabile l'art. 2941 n. 8 là dove è disposto che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto. L'ignoranza in cui è incorsa la signora non costituisce un Parte_1
impedimento soggettivo (irrilevante ai fini della sospensione della prescrizione), ma una causa giuridica (l'inadempimento,) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto dell' inadempimento in punto obblighi informativi, l'odierna appellante non è stata messa nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendole la possibilità di farlo valere (argomentare e termini mutuati da Corte di Appello di
Napoli n. 3719/2024).
A supporto di tale interpretazione dell'art. 2941 n. 8 – per cui un'omissione informativa nell'ipotesi in cui questa riguardi atti cui il debitore è per legge tenuto – si rinvia a Cass. n. 11348/1998.
4. (…SEGUE). Per i motivi esposti, in riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1 deve essere condannata a pagare in favore di l'importo di € 3.500,00, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della messa in mora (vale a dire dal 20 settembre
2018, cfr. doc. 8 att. fasc.primo grado) al saldo.
5. SPESE DI LITE. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte appellata. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al decisum, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase decisoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.276,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Parte appellata deve essere condannata a rifondere altresì le spese di lite del primo grado;
applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, per la fase introduttiva e la fase decisionale ed i valori minimi per la fase istruttoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.089,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1052/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Bergamo in data 25 novembre 2022, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello.
2. Condanna a pagare in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
3.500,00, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della messa in mora (vale a dire dal 20 settembre 2018) al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di Controparte_1
che liquida in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA. 4. Condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 1.089,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1013/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Canè, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Ciancio, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta/opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“Piaccia al Tribunale Adito respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- IN VIA PREGIUDIZIALE: Rigettarsi la domanda di carenza di legittimazione passiva formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- IN VIA PRELIMINARE: Valutarsi il comportamento di ai sensi dell'art. 116, Controparte_1 comma 2 c.p.c. nonché, sul piano della responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per non aver partecipato all'incontro di mediazione promosso dall'attrice e prodromico al presente giudizio e condannarsi al conseguente risarcimento a favore della Controparte_1 sig.ra dei danni subiti nella misura che verrà liquidata in via equitativa. Parte_1
- Rigettarsi la domanda di intervenuta prescrizione dei buoni postali oggetto di causa formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- NEL MERITO: Accertarsi e dichiararsi che in data 13.01.2001 ha venduto e Controparte_1 fatto sottoscrivere alla sig.ra i Buoni Postali Fruttiferi nn.: 39140910000, Parte_1
39141010070, 39141110047, 39141210024, 48647310354, per un importo complessivo di euro 3.500,00, privi di qualsivoglia indicazione della loro scadenza, della serie e del rendimento e che ha rilasciato alla sig.ra un unico foglio illustrativo per tutti i
Controparte_1 Parte_1 sopraccitati Buoni con scadenza ventennale, rifiutandosi di pagare quanto Pt_2 riportato dai titoli ed i relativi interessi alla sig.ra nel 2018, in quanto i Buoni Postali Parte_1 sono stati ritenuti prescritti. Per l'effetto, condannare a rifondere alla sig.ra
Controparte_1 la somma di euro 3.500,00, oltre gli interessi maturati dai suddetti Buoni Postali nella Parte_1 misura contrattualmente pattuita e nel limite della competenza per valore del Giudice adito. Respingersi ogni contraria istanza, eccezione e difesa di accertando e
Controparte_1 dichiarando infondate in fatto ed in diritto le difese di
Controparte_1
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambe i giudizi, compresa la mediazione civile esperita.”
Conclusioni per parte appellata
“contrariis reiectis, piaccia a codesto Ill.mo Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice d'appello, confermare la sentenza nr. 1052/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, anche con diversa motivazione, rigettando tutte le domande e le pretese di pagamento della sig.ra
infondate in fatto e in diritto, in accoglimento delle seguenti domande ed Parte_1 eccezioni:
- In via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali nnrr.
39140910000; nr. 39141010070; nr. 39141110047; nr. 39141210024 e nr. 48647310354 serie a termine serie “AA1” sottoscritti il 13/1/2001 dalla signora e Parte_1 CP_2
[...]
- In via principale: respingere ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertando e dichiarando infondate in fatto e in diritto le pretese di pagamento della sig.ra . Parte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO. Con atto di citazione la signora ha chiesto al Giudice di Pace di Bergamo di condannare Parte_1
a pagare in suo favore l'importo di € 3.500,00 a titolo di rimborso dei seguenti Controparte_1
buoni postali fruttiferi, emessi il 13 gennaio 2001:
1. a termine della serie AA1 n. 39140910000; CP_3
2. a termine della serie AA1 n. 39141010070; CP_3
3. a termine della serie AA1 n. 39141110047; CP_3
4. a termine della serie AA1 n. 39141210024; CP_3
5. b.p.f. a termine della serie AA1 n. 48647310354.
1.1. Costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ragione del fatto che emittente dei buoni postali fruttiferi è Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
Parte convenuta ha eccepito altresì la prescrizione del diritto vantato da parte attrice, maturato trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo (fissata ex lege in 6 anni), dunque il 13 gennaio
2017.
1.2. Con sentenza n. 1052/2022 il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato la domanda attorea ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di che Controparte_1
“risulta avere svolto unicamente la funzione di collocatore e cassiere, non risultando soggetto obbligato al pagamento dei buoni fruttiferi.”
2. ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO. L'appello proposto da è fondato e pertanto Parte_1
deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Bergamo.
2.1. Legittimazione passiva di Il giudice di prime cure è incorso in un errore Controparte_1
di diritto nell'accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Controparte_1
[...]
Per una chiara comprensione sia dell'eccezione che del suo rigetto valga sintetizzare quanto segue:
- il Regio Decreto Legge n. 2106/1924 (“Emissione di buoni postali di risparmio nominativi”) ha autorizzato il Ministro per le finanze “a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione delle poste e alla Cassa depositi e prestiti” (art. 1, comma 1).
- la Cassa depositi e prestiti, fondata nel 1850 e che nel 1898 era stata costituita quale Direzione generale del (era dunque priva di personalità giuridica pur godendo di Controparte_4
autonomia contabile e amministrativa), nel 1983 diviene azienda autonoma della Stato (legge n. 197/83).
- Il Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 5.12.2003 disciplina la trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in società per azioni.
Nel preambolo di tale D.M. si legge:
“Ravvisata la necessità di determinare: - le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della […]” CP_5
L'art. 3, comma 4 lett. c, intitolato “Attività e passività trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze”, dispone: “Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da […] buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.”
Il comma 5 del medesimo articolo dispone che:
“I rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento”.
Parte convenuta, per fondare la propria eccezione di carenza di legittimazione richiama quindi il disposto dell'art. 4 del Decreto ministeriale del 2003 ove è disposto:
“
2. Per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, la provvede tra l'altro a: a) effettuare le operazioni di erogazione, di CP_5
riscossione e di recupero dei crediti e di rimborso titoli;
[…]; c) rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il;
[…]. CP_4 Controparte_6
3. Per la rappresentanza in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, la
è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.” CP_5
Quanto emerge da tali norme, nella prospettazione difensiva di parte appellata, non risulterebbe inciso dal contratto stipulato tra Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nella veste di rappresentante del
Ministero dell'Economia, e in virtù del quale quest'ultima svolge l'attività di Controparte_1
rimborso dei buoni postali fruttiferi.
Ebbene, il rapporto tra Cassa (e per il suo tramite il ), e deve CP_4 CP_1 Parte_1 essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 1269 cod.civ., vale a dire in una delegazione di pagamento. In conformità ad autorevole dottrina, deve osservarsi che l'incarico delegatorio
(iussum) consente di sussumere nella figura contrattuale del mandato il rapporto di provvista tra delegante e delegato che rimane autonomo rispetto al rapporto tra delegante e delegatario. Ora, se il ragionamento fin qui svolto si arrestasse a tale stadio, ne dovrebbe conseguire, a stretto rigore ed in conformità all'art. 77 c.p.c., l'accoglimento dell'eccezione formulata da parte appellata. Una norma di legge impedisce però di addivenire a tale conclusione. L'art. 1, lett. h) del D.P.R. 144/2001
(“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) dispone che la raccolta di risparmio postale attraverso buoni postali fruttiferi è effettuata da per conto della Cassa Controparte_1 depositi e prestiti;
l'art. 13 (“Norma finale”) del medesimo D.P.R. dispone: “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra e clientela alla data di entrata in vigore CP_1 delle stesse.”
Ritiene questo Giudice che tali disposizioni abbiano integrato la disciplina codicistica della delegazione imponendo in capo al delegato, vale a dire in capo a l'obbligo di Controparte_1
pagare al delegatario e in capo al delegatario l'obbligo di rivolgersi al delegato per ricevere il pagamento. In altri termini, il suddetto intervento normativo ha dato vita a un modello di delegazione riconducibile a quella che chiara voce dottrinale, già nei primi decenni del secolo scorso, trattando dell'istituto della delegazione, qualificava quale negozio giuridico plurilaterale o, come successiva ricostruzione dottrinale avrebbe prospettato, quale contratto unico complesso;
tutti e tre i soggetti coinvolti sono pertanto parti di un negozio (l'obbligo legale di cui si è detto non contraddicendo la natura contrattuale dell'operazione) e tutti e tre sono evidentemente legittimati ad agire.
3. (…SEGUE). Rigetto dell'eccezione di prescrizione. Anche in sede di appello Controparte_1 ha reiterato l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.
L'eccezione è infondata.
3.1. Vale premettere che è corretto quanto dedotto da in ordine alla previsione CP_1
legislativa di un termine prescrizionale di dieci anni dei buoni oggetto di causa.
I titoli oggetto di causa sono stati emessi il 13 gennaio 2001 e pertanto, ai sensi dell'art. 15 del
Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 che ha istituito la nuova serie, pubblicato sulla G.U. n.
300/2000, “a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla AA1.”
Come correttamente rilevato dalla stessa società appellata, le condizioni di rimborso dei titoli sono stabilite per legge, in particolare dall'art. 18 del D.M. del 19 dicembre 2000 che ha previsto che i buoni della serie AA1 possono essere liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.
L'art. 8 del medesimo decreto ministeriale ha previsto che i diritti dei titolari dei b.f.p. si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
3.2. L'odierna appellante signora fin dal primo grado, ha dedotto che allorquando ha Parte_1
acquistato i buoni postali le ha consegnato un solo foglio informativo, quello Controparte_1
relativo al sesto buono postale, il n. 57151200131 – non oggetto del presente giudizio – il cui termine di rimborso era ventennale. La signora ha dedotto in modo chiaro e puntuale che Parte_1 non le ha consegnato altresì i fogli illustrativi relativi ai cinque buoni della serie Controparte_1
AA1, oggetto del presente giudizio.
Vale rilevare inoltre che i titoli oggetto di causa sono privi di una chiara indicazione della data di scadenza.
Ebbene, per quanto sia indubbio che il legittimo possessore di un titolo di legittimazione ex art. 2002 cod.civ. quale un buono postale fruttifero sia tenuto ad attivarsi con diligenza sì da conoscere gli elementi disciplinanti il rapporto negoziale, per quanto non espressamente indicati nel buono, tale onere però – come rilevata da giurisprudenza di merito condivisa da questo giudice (v. Corte di
Appello di Napoli n. 3719/2024) – può essere diligentemente assolto purchè l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. Questa la ragione per cui la legge prevede obblighi pubblicitari e di trasparenza in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (v. artt. 3 e 6 del
Dm. 19 dicembre 2000): l'adempimento di tali obblighi consente all'investitore di poter conoscere il significato dell'operazione. Tale esigenza – evidenzia la stessa Corte di appello di Napoli citando l'AGCM – è ancor più stringente se si considera che i buoni fruttiferi postali rappresentano prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmi postale, a basso rischio, associabili – così si è espressa l'AGCM nell'adunanza del 18 ottobre 2022 – ad una idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza e che per questo suscitano l'interesse soprattutto di consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (termini mutuati dall'AGCM).
La condotta di non può dirsi conforme al canone generale della buona fede Controparte_1
contrattuale, atteso che la carenza di informazioni fornite al sottoscrittore il buono comporta che a quest'ultimo venga addossato l'onere di individuare la data di scadenza del buono medesimo.
A tale condotta omissiva di – che non ha consegnato fogli informativi sui buoni AA1 CP_1
e che non ha indicato chiaramente il termine di scadenza dei buoni sottoscritti dalla signora
– deve imputarsi causalmente l'ignoranza dell'odierna appellante in ordine Parte_1 all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale. Alla vicenda oggetto del presente giudizio risulta pertanto applicabile l'art. 2941 n. 8 là dove è disposto che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto. L'ignoranza in cui è incorsa la signora non costituisce un Parte_1
impedimento soggettivo (irrilevante ai fini della sospensione della prescrizione), ma una causa giuridica (l'inadempimento,) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto dell' inadempimento in punto obblighi informativi, l'odierna appellante non è stata messa nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendole la possibilità di farlo valere (argomentare e termini mutuati da Corte di Appello di
Napoli n. 3719/2024).
A supporto di tale interpretazione dell'art. 2941 n. 8 – per cui un'omissione informativa nell'ipotesi in cui questa riguardi atti cui il debitore è per legge tenuto – si rinvia a Cass. n. 11348/1998.
4. (…SEGUE). Per i motivi esposti, in riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1 deve essere condannata a pagare in favore di l'importo di € 3.500,00, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della messa in mora (vale a dire dal 20 settembre
2018, cfr. doc. 8 att. fasc.primo grado) al saldo.
5. SPESE DI LITE. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte appellata. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al decisum, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase decisoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.276,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Parte appellata deve essere condannata a rifondere altresì le spese di lite del primo grado;
applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, per la fase introduttiva e la fase decisionale ed i valori minimi per la fase istruttoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.089,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1052/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Bergamo in data 25 novembre 2022, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello.
2. Condanna a pagare in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
3.500,00, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della messa in mora (vale a dire dal 20 settembre 2018) al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di Controparte_1
che liquida in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA. 4. Condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 1.089,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo