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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/12/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 23/08/2025 da nato a [...] il [...], residente a [...]
Silvio Piccolomini, 8
e nata a [...] il [...], residente a [...] settembre 17
Con la partecipazione del figlio maggiorenne nato a [...] il 7 Parte_3 maggio 2002, residente a [...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Biondo del foro di Messina, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Messina via Dogali 50, domicilio digitale
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio FA
Con ricorso depositato il 23 agosto 2025 ai sensi dell'ar.t 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto i signori e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, esponendo di aver contratto matrimonio il 23 giugno 2000 a Messina, in regime di separazione dei beni (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina, anno 2000, n.
113, parte 1^ serie Mandamento Unico); che dal matrimonio sono nati a Messina i figli il 2 settembre 1998 (maggiorenne e autosufficiente) e il 7 maggio 2002 Per_1 Pt_3
(maggiorenne ma non ancora autosufficiente); di essersi separati consensualmente – separazione omologata il 19 ottobre 2015, e di aver chiesto in seguito per due volte la modifica delle condizioni di separazione, la prima accolta con decreto dd 7 marzo 2019
e la seconda accolta con sentenza n. 144/2024; hanno rappresentato, infine, che dal momento della separazione non si sono più riconciliati né è ripresa la convivenza;
non hanno avanzato alcuna reciproca richiesta di assegno divorzile;
hanno dunque chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni omologare la modifica di quanto in precedenza concordato, disponendo che il padre dovrà corrispondere direttamente al figlio il mantenimento pari a euro Parte_3
250 al mese oltre alle spese straordinarie (già poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno); nulla per spese e competenze della procedura.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato per la trattazione ha rimesso la decisione al
Collegio con ordinanza del 25 novembre 2025.
DIRITTO
Il Collegio ravvisa i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita e che sono decorsi ben più di sei mesi dalla separazione personale dei coniugi;
quanto alle condizioni concordate, che prevedono il pagamento diretto al figlio del contributo al mantenimento stabilito con decreto di questo Tribunale del 7 Pt_3 marzo 2019 (250/mese) lo ritiene coerente con l'interesse del figlio stesso, intervenuto in giudizio e ormai 23enne, ricordando che detto contributo è stato sin dalla separazione soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 23 giugno 2000 da e Parte_1 Parte_2 omologa la condizione relativa alla misura del contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio posta a carico del padre che vi provvederà con versamento Pt_3 diretto al figlio stesso,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 23/08/2025 da nato a [...] il [...], residente a [...]
Silvio Piccolomini, 8
e nata a [...] il [...], residente a [...] settembre 17
Con la partecipazione del figlio maggiorenne nato a [...] il 7 Parte_3 maggio 2002, residente a [...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Biondo del foro di Messina, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Messina via Dogali 50, domicilio digitale
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio FA
Con ricorso depositato il 23 agosto 2025 ai sensi dell'ar.t 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto i signori e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, esponendo di aver contratto matrimonio il 23 giugno 2000 a Messina, in regime di separazione dei beni (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina, anno 2000, n.
113, parte 1^ serie Mandamento Unico); che dal matrimonio sono nati a Messina i figli il 2 settembre 1998 (maggiorenne e autosufficiente) e il 7 maggio 2002 Per_1 Pt_3
(maggiorenne ma non ancora autosufficiente); di essersi separati consensualmente – separazione omologata il 19 ottobre 2015, e di aver chiesto in seguito per due volte la modifica delle condizioni di separazione, la prima accolta con decreto dd 7 marzo 2019
e la seconda accolta con sentenza n. 144/2024; hanno rappresentato, infine, che dal momento della separazione non si sono più riconciliati né è ripresa la convivenza;
non hanno avanzato alcuna reciproca richiesta di assegno divorzile;
hanno dunque chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni omologare la modifica di quanto in precedenza concordato, disponendo che il padre dovrà corrispondere direttamente al figlio il mantenimento pari a euro Parte_3
250 al mese oltre alle spese straordinarie (già poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno); nulla per spese e competenze della procedura.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato per la trattazione ha rimesso la decisione al
Collegio con ordinanza del 25 novembre 2025.
DIRITTO
Il Collegio ravvisa i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita e che sono decorsi ben più di sei mesi dalla separazione personale dei coniugi;
quanto alle condizioni concordate, che prevedono il pagamento diretto al figlio del contributo al mantenimento stabilito con decreto di questo Tribunale del 7 Pt_3 marzo 2019 (250/mese) lo ritiene coerente con l'interesse del figlio stesso, intervenuto in giudizio e ormai 23enne, ricordando che detto contributo è stato sin dalla separazione soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 23 giugno 2000 da e Parte_1 Parte_2 omologa la condizione relativa alla misura del contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio posta a carico del padre che vi provvederà con versamento Pt_3 diretto al figlio stesso,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli