Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 171/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. VICARI ANGELO, ; C.F._3
Appellanti
, C.F.: , nato a [...] il Parte_3 C.F._4
20.03.1951, residente in [...]7, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Cavallaro;
Appellante contro nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. GIUSEPPE AUGELLO, C.F._5
- 1 -
Appellato
con sede in Catania, via Pietro Verri 13, C.F./P.IVA , in CP_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LUIGI EDOARDO AUGELLO, C.F. C.F._7
Appellato
°°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
La controversia in esame trova origine in una complessa operazione realizzata dalle odierne parti i cui tratti salienti è utile riferire.
SS service s.r.l., società proprietaria di una struttura alberghiera, aveva un capitale sociale di euro 10.331,00, così ripartito: - , titolare di una quota di €. Parte_4
3.099,55; - , titolare di una quota di €. 1.548,90; - titolare Parte_1 Parte_2 di una quota di €. 2.583,00; - , titolare di una quota di €. 3.099,55. Parte_3
In data 26/5/2007 veniva sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto la cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale di SS SE s.r.l., di proprietà
e nonché la cessione dei crediti vantati dai soci Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_1
e nei confronti di SS SE SR a titolo di versamenti eseguiti in Pt_2 Parte_3
conto aumento di capitale effettuato per godere delle agevolazioni di cui alla legge
488/92, per un corrispettivo complessivo di €. 1.500.000,00,
In data 7.8.2007 venivano effettuate le cessioni di quota in favore di CP_1
In particolare, cedeva a parte della
[...] Parte_4 Controparte_1 propria quota, per €. 258,28; cedeva a l'intera propria quota Parte_1 CP_1 di nominali €. 5.712,54; cedeva a l'intera propria quota di Parte_2 CP_1 nominali €. 382,50; cedeva a l'intera propria quota di Parte_3 CP_1 nominali €. 1.136,41. A seguito di dette cessioni il capitale sociale della Parte_5
[...] [...]
[...]
[...]
pari ad €. 10.331,00, risultava così suddiviso: : una quota di €.
[...] Parte_4
2.841,27, pari al 27,50%; : una quota di €. 7.489,73, pari al residuo Controparte_1
72,50%.
Contestualmente alla cessione delle quote, in data 7/8/2007, venivano stipulate tre proposte “di cessione del credito ex art. 1260 e ss. e 1326 cod. civ.” sottoscritte dai proponenti la cessione e e Parte_1 Parte_3 Parte_2 dall'accettante/cessionario nelle quali venivano ribadite le premesse di cui CP_2 all'accordo del 26.5.2007 e, mediante il meccanismo di proposta-accettazione, stabiliti i termini della cessione di credito, sia in ordine al quantum del credito ceduto sia delle modalità di pagamento.
Veniva, inoltre, previsto che a garanzia dell'importo del pagamento dilazionato, la cessionaria si impegnava a stipulare apposita garanzia fideiussoria con CP_2
primario istituto di credito entro il 30/6/2008 e venivano stabilite le seguenti altre clausole 1) che “Il proponente (dunque rispettivamente e si Pt_1 Parte_3 Pt_2 impegna a rispondere di eventuali sopravvenienze passive della Società “SS
SE S.r.l.”, comunque connesse all'eventuale futura revoca e/o disconoscimento, anche parziale, dei contributi dalla medesima già maturati e riscossi ai sensi della
Legge 488. Resta inteso che ove la revoca/disconoscimento dei contributi in discorso dovesse intervenire nelle more dei pagamenti dovuti dalla cessionaria, quest'ultima avrà titolo a trattenere presso di sé i relativi importi senza che il proponente possa attivare le garanzie fideiussorie di cui al precedente capoverso”; 2) che “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 c.c. il proponente garantisce l'effettiva sussistenza del credito oggetto della presente proposta di cessione”; 3) il proponente dichiara, infine, di non vantare altre ragioni di credito nei confronti della SS SE S.r.l. e di rinunciare a qualunque eventuale diritto e/o azione, a qualsiasi titolo esperibile, nei confronti della società”.
Contestualmente venivano sottoscritti tre atti “di cessione di credito pro soluto” tra i
“vecchi soci”, e e Parte_3 Pt_1 Pt_2 CP_2
cedeva pro soluto il proprio credito di nominali €. 6.322.285,00 alla Parte_1
- 3 - Jacks S.r.l., per il corrispettivo di €. 1.106.000,00; cedeva pro soluto Parte_3 il proprio credito di €. 1.896.867,00, per il corrispettivo di €. 219.800,00; Parte_2 cedeva pro soluto il proprio credito di €. 817.848,00 alla per il corrispettivo CP_2
di €. 74.200,00.
L'adempimento del pagamento del corrispettivo delle cessioni di credito veniva garantito – non da come convenuto - ma da mediante CP_2 Controparte_1
emissione e consegna di assegni bancari postdatati.
°°°
e in proprio e nella qualità di amministratore unico di CP_2 Controparte_1
proponevano domanda al tribunale assumendo l'inesistenza dei crediti ceduti CP_2
da e a e la conseguente nullità per difetto di causa Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_2
della garanzia personale offerta da ai cedenti. CP_1
Chiedevano di dichiarare la nullità/annullabilità/risoluzione dei tre negozi di cessione del credito per inesistenza dell'oggetto o per difetto di causa o per inadempimento e di dichiarare che nulla era da lui dovuto in forza dell'obbligazione di garanzia CP_1
assunta.
Il Tribunale di Catania così statuiva: “a) accertata l'inesistenza dei crediti ceduti, dichiara la nullità delle cessioni di credito - elencate in citazione e prodotte docc. da 7
a 12 - per mancanza di causa e oggetto;
b) dichiara i convenuti obbligati in favore degli attori a prestare la garanzia da essi dovuta, ex art. 1266 c.c.;
c) dichiara i convenuti, ciascuno in dipendenza delle proposte di cessione di credito e delle cessioni stesse, tenuti ad apprestare, in favore degli attori, la garanzia da essi dovuta di rispondere delle sopravvenienze passive della società SS SE s.r.l. comunque connesse all'eventuale revoca e/o disconoscimento, anche parziale, dei contributi dalla medesima già maturati e riscossi ai sensi della Legge 488, nonché per la revoca dei contributi ex L. 488/92;
d) condanna i convenuti e alla restituzione in favore della Parte_2 Parte_1
degli importi fino ad oggi incassati in dipendenza delle stesse cessioni di CP_2
- 4 - credito, pari ad €. 433.000,00, come specificati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre interessi ed al maggior danno ex art. 1224 c.c.;
e) dichiara la nullità, siccome privi di causa, degli assegni emessi da sul CP_2
proprio conto corrente n. 192955 acceso presso Banca Nuova Agenzia di Catania
Piazza Verga: - assegno n. 0014086322-03 emesso in favore di di €. Parte_2
10.000,00; - assegno n. 0014086323-04 emesso in favore di di €. Parte_2
10.000,00; - assegno n. 0014086324-05 emesso in favore di di €. 7.500,00; Parte_2
- assegno n. 0014086325-06 emesso in favore di di €. 7.500,00; - assegno Parte_2
n. 0014086326-07 emesso in favore di di €. 80.000,00, già oggetto di Parte_2
sequestro giudiziario.
f) condanna tutti i convenuti al risarcimento dei danni occorsi alla in CP_2 dipendenza della inesistenza integrale del credito, quantificati in €. 120.000,00, salvo quanto emergerà dall'istruttoria, e comunque in via equitativa dal Giudice.
g) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti dagli attori;
h) Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare a ciascuna delle parti attrici le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, che si liquidano in € 25000, 00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%;
i) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome provvisoriamente liquidate”.
La sentenza è stata gravata da due distinti appelli principali. Il primo proposto da il secondo da e In entrambi gli Parte_3 Parte_2 Parte_1
appelli si sono costituiti e CP_2 Controparte_1
I due appelli sono stati riuniti con decreto del 21.6.2021.
All'udienza dell'11.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Gli appelli proposti investono tutti i capi di statuizione della sentenza sopra riferiti.
Evidenti ragioni di ordine logico impongono di iniziare l'esame dei motivi di gravame
- 5 - da quello che riguarda l'esistenza dei crediti ceduti con il negozio del 07.08.2007 che riveste rilevanza, in astratto, assorbente delle altre questioni.
1. INESISTENZA DEI CREDITI CEDUTI A CP_2
La statuizione del tribunale muove dalla valutazione della notevole mole di documenti versati in atti e delle conclusioni cui sono giunti la Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione del 06.11.2009 redatto a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti della società SS SE SR ed il c.t.u. nominato in primo grado.
Il motivo di critica mira a dimostrare che il tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove e che i crediti ceduti erano esistenti.
Per giungere a tale conclusione gli appellanti utilizzano numerosi argomenti volti a smentire, anzi tutto, le conclusioni tratte dalla Guardia di Finanza e dal c.t.u..
Conviene, dunque, procedere all'esame dei singoli punti di critica affrontati dai gravami.
1.1 Motivazione apparente
“il primo giudicante si è limitato a trascrivere nel corpo della sentenza i fatti di causa così come prospettati dalle parti, a richiamare la documentazione prodotta dagli attori e dai convenuti e a trascrivere le conclusioni rese dal ctu, per giungere poi ad una sterile e generica conclusione, priva di autonoma motivazione, con cui ha accolto tutte le domande di parte attrice dichiarando l'inesistenza dei crediti ceduti, senza eseguire un approfondito esame degli atti processuali anche in relazione alle eccezioni difensive spiegate dai convenuti”.
Il motivo di critica appena riferito, prossimo all'inammissibilità per genericità, di fatto sostiene che la sentenza sia nulla perché supportata da una motivazione solo apparente.
Così non è.
Il tribunale, condivisibile o meno che sia, ha svolto una propria autonoma valutazione delle fonti di prova a disposizione, esplicitandola e traendone poi le conclusioni.
Tanto è sufficiente ad escludere l'esistenza di una motivazione apparente.
1.2 Violazione della regola dell'onere della prova ed errata valutazione
- 6 - delle prove
La motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria atteso che nella sentenza si ammette che “l'insieme dei fatti riscontrati dai militari della G.D.F. nel corpo del p.v.c. elevato nei confronti della SS SE evidenzia, a prescindere dalle presunzioni e valutazioni rassegnate dai verbalizzanti, l'esistenza di un meccanismo atto a simulare fittizi versamenti di capitale da parte dei soci al fine di rappresentare contabilmente e supportare documentalmente la dazione di capitale proprio nell'investimento parzialmente finanziato con i contributi pubblici ai sensi della Legga 488/92. Tanto più alla luce delle ulteriori condivisibili osservazioni – qui di seguito integralmente richiamate – offerte dal ctu che ha rilevato come ….”non disponendo, tuttavia, dei documenti esaminati dai verbalizzanti nel corso della propria verifica e, soprattutto, della documentazione bancaria della SS SE, dei suoi soci oggi convenuti e della G&P RU, non è stato possibile ricostruire tutte le transazioni finanziarie intercorse tra i predetti soggetti e, quindi, individuare la provvista utilizzata per l'esecuzione dei singoli versamenti in favore della società (se in parte effettivamente provenienti dalla medesima società beneficiaria)”. Pertanto non è possibile discriminare eventuali versamenti effettivi da quelli, invece, simulati (cfr sentenza pagg.
20 e 21). Addirittura viene riconosciuto che “ai fini di tale ricostruzione non sia possibile fare ricorso alle scritture contabili della società in atti, come detto consistenti unicamente nel libro giornale degli esercizi 2004 e 2005, nelle quali sono ovviamente rappresentati i versamenti”…… In buona sostanza nella sentenza il giudice ammette, richiamando anche le osservazioni del ctu, che dalla documentazione prodotta dagli attori a cui spettava l'onera rigoroso della prova, e anche dal p.v.c. della Guardia di
Finanza non è stato possibile ricostruire fedelmente tutte le transazioni finanziarie dei soci e, quindi, discriminare i versamenti effettivi da quelli simulati, e di aver deciso la complessa vicenda giudiziaria solo ed esclusivamente sulla scorta degli indizi desunti dal p.v.c. della Guardia di Finanza”.
Il motivo, qui necessariamente riferito in modo sintetico, contiene due distinte critiche.
La prima riguarda la regola processuale dell'onere della prova che gli appellanti
- 7 - ritengono sia stata violata dal tribunale quando - a fronte della accertata impossibilità
(da parte del c.t.u.) di ricostruire alcuni passaggi della contabilità societaria – il primo giudice ha, comunque, tratto le conclusioni criticate piuttosto che prendere atto della mancanza della prova.
La censura ora in esame non può essere condivisa.
Essa non tiene conto del fatto che il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova non invertendo l'onere probatorio ma avvalendosi di tutta la documentazione acquisita in atti con l'ausilio tecnico-valutativo demandato al c.t.u. e ritenendo tali prove idonee alla dimostrazione della tesi degli attori.
La conclusione può, legittimamente, criticarsi perché ritenuta errata ma non si ravvisa la contraddittorietà lamentata.
La seconda critica attiene l'errata valutazione delle prove e si fonda sulla frammentaria estrapolazione di passaggi motivazionali della sentenza che non valutano, né tengono conto delle argomentazioni della decisione nel loro complesso.
In particolare, il tribunale ha esplicitato lunga ed articolata motivazione dedicando un paragrafo all'esame delle scritture contabili (p.
9-15 della motivazione); un paragrafo all'esame della documentazione prodotta dai convenuti (in primo grado) e Pt_2
(p. 15-17); un paragrafo alla documentazione prodotta dal convenuto (in primo Pt_1
grado) in essa comprese le sentenze del Tribunale di Enna del 5.2.19 e della Parte_3
Corte dei Conti del 31.3.2015 (p. 17-19).
Del tutto irrilevante, per almeno due concomitanti ragioni, è il fatto che nel procedere a tale esame il primo giudice ha in gran parte riferito considerazioni tratte dalla c.t.u. e dal verbale della Guardia di Finanza. L'esame delle scritture contabili è connotato da elevato grado di tecnicismo tanto che il tribunale si è avvalso di un ausiliario con competenze specialistiche (un commercialista) ed è del tutto consequenziale che le considerazioni dell'ausiliario (se condivise) vengano trasfuse nel corpo della decisione anche testualmente;
sotto diverso profilo, l'accertamento eseguito dalla G.d.F. rappresenta certamente prova utilizzabile (soggetta alla libera valutazione del giudice) così come rilevante è la valutazione tecnico-contabile che il c.t.u. (che, lo si ricorda, è
- 8 - soggetto imparziale) ha fatto del materiale probatorio sottopostogli.
Sotto diverso ma connesso profilo, sussiste l'obbligo del giudice di procedere ad una autonoma valutazione, obbligo che risulta puntualmente adempiuto nell'apposito paragrafo “Considerazioni conclusive in merito alla verosimile esistenza dei crediti ceduti e sull'origine delle provviste utilizzate” e nel paragrafo “Conclusioni” (pp. 19-27 della motivazione).
Il motivo di censura ora in esame suggerisce – al fine di palesarne l'infondatezza – di riferire l'argomentazione esplicitata dal tribunale, rendendo essa piena evidenza dell'insufficienza del motivo di critica ad offrire convincente prova dell'errore che si attribuisce al primo giudice.
Si legge nei paragrafi della motivazione della sentenza sopra citati: -------------------------
“Osserva, correttamente, il c.t.u., quanto alla natura dei versamenti che si assumono eseguiti dai soci della SS SE e dai quali originano i crediti ceduti, che i versamenti che si assumono eseguiti dai soci sono stati iscritti nei bilanci degli esercizi
2004, 2005 e 2006 tra le voci del patrimonio netto, nella sottovoce “versamenti in conto capitale” (modificata in “soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale” solo nel bilancio dell'esercizio 2007 e, quindi, dopo la cessione dei crediti in contestazione).
Tale circostanza, a prescindere da ogni successiva considerazione in esito alla effettiva esecuzione, totale o parziale, dei versamenti in parola, impone una riflessione in merito alla loro natura, e cioè se ad essi debba essere attribuita la natura di finanziamenti, dai quali scaturisce in capo al socio una autonoma posizione di credito nei confronti della società, ovvero di versamenti a titolo dotazione di capitale, per i quali non sorge in capo al socio un diritto di credito esigibile nel corso della vita della società (se non nella fase della liquidazione in ipotesi di residui attivi) ed autonomamente alienabile rispetto alla partecipazione sociale. …. Nel caso di specie, non disponendo dei verbali delle assemblee dei soci della SS SE, non è possibile ricostruire in via diretta quale fosse stata all'epoca del conferimento la volontà negoziale delle parti, sebbene, come chiarito nelle pagine che precedono, avendo la predetta società ottenuto la concessione di contributi pubblici per realizzazione di un investimento che imponeva un
- 9 - rilevante apporto di capitali da parte dei soci, la finalità pratica delle erogazioni da questi eseguite avrebbe dovuto essere quella di dotare la società di capitale permanente piuttosto che a titolo di finanziamento/mutuo.
In ogni caso, si rileva che gli unici elementi in atti dai quali desumere tale volontà, la cui valutazione si rimette al Decidente, sono rappresentati: dai bilanci di esercizio, laddove i versamenti dei soci venivano imputati tra le riserve del patrimonio netto (e, quindi, quale dotazione permanente di capitale), fatta eccezione per il bilancio del 2006 nel quale, oltre ai versamenti imputati a patrimonio netto (€ 13 milioni circa), si riscontrano ulteriori versamenti dei soci iscritti tra i debiti sociali sebbene per importi modesti (€ 180 mila circa); dalle scritture private di cessione dei crediti dell'agosto 2007, tuttavia postume all'esecuzione dei versamenti ed alla loro appostazione in bilancio, nell'ambito delle quali i soci cedenti si dichiaravano creditori della SS SE ed in calce alle quali l'amministratore unico della predetta società dichiarava di prendere atto della cessione di tali crediti;
da alcune contabili di disposizione di bonifici eseguiti dal socio (versate in atti dal Parte_3 medesimo convenuto) in favore di SS SE riportanti quale causale “aumento futuro capitale soci”.
Tale ultima circostanza, impone poi un ulteriore considerazione. Ed infatti, qualora la volontà negoziale delle parti (soci conferenti e società) fosse stata quella di eseguire dei versamenti in relazione ad un prossimo e specifico (non generico) aumento di capitale sociale, stabilendo un chiaro collegamento causale tra l'apporto e tale aumento, sì da condizionare risolutivamente l'acquisizione patrimoniale della società alla futura delibera, l'assenza di una tale delibera farebbe maturare al socio il diritto al rimborso e, quindi, vantare un credito esigibile nei confronti della società. E tuttavia, nella lacunosa documentazione in atti non si rinviene alcun elemento in tal senso (se non, come già riferito, nella causale di alcune contabili di bonifico allegate dal convenuto
, mentre appare poco verosimile che i soci possano aver eseguito cospicui e Parte_3 ripetuti versamenti per ben tre esercizi a fronte dell'aspettativa di una delibera di aumento di capitale sociale mai adottata nel suddetto arco temporale.
- 10 - Tali ultimi considerazioni sono condivise dal Giudicante, atteso il quadro documentale su richiamato, gli accertamenti giurisdizionali effettuati e i molteplici indici univoci e concordanti confermano quanto su esposto, non ravvisandosi alcun elemento che anche solo in ipotesi possa fare propendere per la reale effettuazione di siffatti versamenti e essere stati gli stessi – ove mai effettuati – legati ad una causale a titolo di finanziamento, anzicchè di versamento in conto capitale. ------------------------------------
Conclusioni. L'insieme dei fatti riscontrati dai militari della G.d.F. nel corpo del p.v.c. elevato nei confronti della SS SE evidenzia, a prescindere dalle presunzioni e valutazioni rassegnate dai verbalizzanti, l'esistenza di un meccanismo atto a simulare fittizi versamenti di capitale da parte dei soci al fine di rappresentare contabilmente e supportare documentalmente la dazione di capitale proprio nell'investimento parzialmente finanziato con contributi pubblici ai sensi della L. 488/92.
Tanto più alla luce delle ulteriori condivisibili osservazioni – qui di seguito integralmente richiamate – offerte dal consulente tecnico che ha rilevato come… non disponendo, tuttavia, dei documenti esaminati dai verbalizzanti nel corso della propria verifica e, soprattutto, della documentazione bancaria della SS SE, dei suoi soci oggi convenuti e della G&P RU, non è stato possibile ricostruire tutte le transazioni finanziarie intercorse tra i predetti soggetti e, quindi, individuare la provvista utilizzata per l'esecuzione dei singoli versamenti in favore della società (se in parte effettivamente proveniente dai soci ovvero integralmente simulata mediante fittizi giri di denaro proveniente dalla medesima società beneficiaria).
In altre parole, non è possibile discriminare eventuali versamenti effettivi da quelli, invece, simulati. A fronte del contesto sopra descritto appare evidente come, ai fini di tale ricostruzione, non sia possibile fare ricorso alle scritture contabili della società in atti, come detto consistenti unicamente nel libro giornale degli esercizi 2004 e 2005, nelle quali sono ovviamente rappresentati i versamenti simulati. In seno alle dette scritture contabili, peraltro, i versamenti in questione risultano contabilmente imputati ai singoli soci in parti uguali tra di essi e, quindi, anche in contrasto con le successive scritture di cessione, laddove i crediti ceduti sono diversamente ripartititi tra i soci
- 11 - cedenti con differenze, peraltro, di rilevante ammontare. Ne consegue che la verifica della verosimile esistenza dei crediti contestati e della loro eventuale misura non può prescindere dall'esame della documentazione prodotta dai convenuti a comprova dei versamenti dagli stessi eseguiti in favore della società.
Buona parte della documentazione prodotta dai convenuti e a comprova Pt_1 Pt_2 dell'effettiva esistenza dei propri crediti ceduti consiste in alcuni contratti di mutuo, di finanziamento e di aperture di credito, stipulati dalla SS SE con vari istituti di credito e garantiti dai soci. Essa, pertanto, lungi dall'attestare la provvista finanziaria utilizzata dai soci per eseguire i versamenti in contestazione, conferma, al contrario, che per la realizzazione del complesso alberghiero la società ha dovuto ricorrere a fonti di finanziamento esterne rispetto all'apporto personale dei propri soci.
Altra documentazione consiste, invece, in alcuni contratti di mutuo, di finanziamento e di aperture di credito stipulati dai soci con taluni istituti di credito.
Al riguardo si osserva che, sebbene non possa escludersi che tali contratti siano stati stipulati al fine di reperire risorse finanziarie da destinare alla società partecipata, si deve tuttavia rilevare che, a corredo dei contratti in commento, non è stato allegato alcun documento attestante il trasferimento delle somme dalla disponibilità personale dei soci a quella della società. Sicché non può nemmeno escludersi che i contratti in parola siano stati conclusi per esigenze personali. In ogni caso, deve rilevarsi che si tratta di importi di gran lunga inferiori all'ammontare dei crediti ceduti (ed infatti, quand'anche fosse stato documentato il trasferimento alla SS SE delle risorse finanziarie discendenti dai menzionati contratti, avrebbe conferito la somma di Pt_1
€ 100 mila - € 62,5 mila circa rivenienti dal mutuo ed € 37,5 rivenienti dall'apertura di credito per la quota parte ad esso riferibile - a fronte del credito ceduto di € 6,3 milioni;
avrebbe conferito la somma di € 37,5 mila rivenienti dall'apertura di Pt_2 credito per la quota parte ad esso riferibile, oltre ad € 87 mila eventualmente rivenienti da un contratto di mutuo indicato tra gli allegati ma non rinvenuto nel fascicolo, a fronte del credito ceduto di oltre € 800 mila).
I convenuti hanno, altresì, prodotto una ctu depositata nell'ambito della procedura
- 12 - esecutiva n.6/08 R.G.E. avente ad oggetto il complesso turistico – alberghiero di pertinenza della SS SE SR, in seno alla quale il perito ha attribuito a tale complesso un valore di € 12.800.000 in applicazione del metodo analitico-comparativo basato su borsini di operatori specializzati nel settore.
Al riguardo, a prescindere dalla circostanza che tale stima non tiene conto del costo di costruzione della struttura (unico valore che avrebbe potuto fornire un'idea dei capitali impiegati per la sua realizzazione), si rileva che nel presente giudizio non è in discussione la materiale realizzazione dell'opera, bensì l'esistenza o meno dei conferimenti eseguiti dai soci, costituenti i crediti ceduti. Sicché, la circostanza che la struttura possa avere un determinato valore di mercato (nel 2011), non appare idonea, in assenza di ulteriori e migliori elementi, a dimostrare l'esecuzione dei conferimentida parte dei soci negli anni 2004/2006. Tanto più ove si consideri che gli stessi convenuti hanno versato in atti documenti attestanti il ricorso della SS SE a fonti di finanziamento esterne per la realizzazione dell'opera.
I convenuti e hanno, altresì, prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi Pt_1 Pt_2
relative agli anni 2004 e 2005 dal cui esame, fatta eccezione per quella presentata dal per l'anno 2004 di cui si riferirà nell'immediato prosieguo, è emerso che gli Pt_1
stessi hanno conseguito redditi piuttosto modesti, appena sufficienti a garantire la copertura delle spese familiari e, quindi, non idonei a giustificare i consistenti versamenti che si assumono eseguiti in favore di SS SE. Solo nell'anno 2004 il ha dichiarato un reddito lordo di rilevante ammontare (€ 2 milioni circa), quasi Pt_1
esclusivamente generato dai compensi percepiti dalla SS SE. E tuttavia, alla luce dei fatti descritti nel p.v.c., dei quali si è diffusamente riferito nel capitolo che precede (le somme corrisposte dalla società al per l'attività professionale Pt_1
venivano riversate nelle casse della medesima quali versamenti in conto capitale eseguiti da tutti i soci in parti uguali;
la mancata esibizione di qualsivoglia documentazione attestante la qualità e quantità delle prestazioni eseguite;
le generiche dichiarazioni rese sull'argomento dal ai militari della G.d.F.), non può che Pt_1 propendersi per la fittizietà dell'intera operazione.
- 13 - Parte della documentazione prodotta dal convenuto , rappresentata Parte_3
da copia della facciata di assegni bancari ma non anche del retro recante la girata all'incasso ed il timbro della banca negoziatrice del titolo, da copia di matrici di assegni bancari e da copia parziale di e/c utili a verificare l'addebito degli assegni cui fanno riferimento le citate matrici, non appare idonea a supportare l'effettivo conferimento di capitali nella SS SE. Altra parte della detta documentazione, rappresentata da copia di alcune contabili relative a bonifici disposti in favore della
SS SE per complessivi € 201.000, nonché da copia di un e/c di un c/c intestato al nel quale risulta contabilizzato l'accredito della somma di € 237.000 a Parte_3 titolo mutuo seguita dall'addebito di n.2 disposizioni di bonifico in favore di SS
SE per complessivi € 133.775, appare, invece, idonea a supportare l'esecuzione di versamenti in favore della predetta società, sebbene per importi inferiori (€ 334.775.00)
a quelli oggetto della contestata cessione. Si rammenta, inoltre, che le operazioni documentate dal nei limiti sopra indicati, non sono comprese tra quelle Parte_3
analiticamente contestate dalla G.d.F. nel più volte citato p.v.c..
Il signor ha, altresì, prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi relative agli Parte_3
anni 2004 e 2005, dalle quali si evince che lo stesso ha conseguito redditi di discreto ammontare, tenuto anche conto dell'epoca in cui sono stati conseguiti, compatibili con l'ammontare dei bonifici da quest'ultimo documentati, ma non anche con i maggiori importi indicati nella contabilità della SS SE a titolo di versamenti del socio e con quelli oggetto del contratto di cessione dei crediti (€ 1,9 milioni circa).
Non può quindi quanto meno ritenersi in alcun modo raggiunta la prova della effettività dei finanziamenti, incombente sui convenuti, rilevando le seguenti considerazioni conclusivamente rassegnate dal c.t.u. e condivise dal Giudicante: i modesti redditi dichiarati negli anni 2004 e 2005 dai convenuti e (senza Parte_2 Parte_1 considerare il reddito da quest'ultimo dichiarato per l'anno 2004 per le ragioni sopra chiarite) non appaiono compatibili con i consistenti conferimenti di capitale che essi assumono di aver eseguito in favore della SS SE, quali risultano indicati nelle rispettive scritture di cessione di crediti del 7.8.2007.
- 14 - La documentazione prodotta dai predetti convenuti a comprova dell'esistenza dei propri crediti ceduti non è apparsa idonea a supportare tale esistenza;
l'effettivo conferimento di capitali in favore della SS SE limitatamente all'importo di €
334.775.
I pur discreti redditi da quest'ultimo dichiarati negli anni 2004 e 2005, compatibili con i versamenti documentati, non appaiono invece conciliabili con i maggiori conferimenti di capitale che egli assume di aver eseguito in favore della predetta società, quali risultano indicati nella scrittura di cessione di crediti del 7.8.2007 (€ 1,9 milioni circa).
Conclusioni che non sono scalfite dalle osservazioni alla ctu formulate dalle parti, ove si consideri: - che in relazione ai dedotti versamenti, essendo rappresentata per lo più
<<… da copie di matrici di assegni, ovvero da estratti conto di movimenti bancari dai quali non si evincono gli intestatari delle operazioni, bensì solo i numeri e gli importi degli assegni …>>, in conseguenza, in mancanza di specifiche contestazioni in merito alle contabili di bonifico in questione, già in atti sin dalla fase cautelare, il c.t.u. ne ha tenuto conto senza operare ulteriori verifiche, non senza considerare che per ciò che concerne la verifica dell'effettivo accredito dei bonifici in parola, non essendo stati prodotti gli e/c dei c/c della SS, essa non poteva e non può essere condotta. L'unica verifica possibile riguarda la contabilizzazione di tali bonifici nelle scritture contabili della SS versate in atti solo per gli anni 2004 e 2005, sulla cui complessiva attendibilità, almeno con riferimento all'annotazione dei versamenti eseguiti dai soci, è stata espressa più di qualche perplessità. Nondimeno da tale verifica, condotta solo con riferimento alle contabili di bonifico del 7.12.2004, del 31.8.2005 e del 7.10.2005 (le uniche rientranti per data nel periodo documentato dalle scritture contabili in atti), è emerso che: a fronte della contabile di bonifico del 7.12.2004 di € 30.000, sul conto
“soci versamenti in c/capitale” si riscontra l'annotazione del versamento di € 30.000 del socio in data 13.12.2004; a fronte della contabile di bonifico del Parte_3
31.8.2005 di € 25.000, sul conto “soci versamenti in c/capitale” si riscontra l'annotazione di un versamento, tra gli altri di pari importo, di € 25.000 in data
1.9.2005; a fronte della contabile di bonifico del 7.10.2005 di € 10.000, sul conto “soci
- 15 - versamenti in c/capitale” si riscontra l'annotazione in pari data del versamento di €
10.000 del socio - che, parimenti, per ciò che concerne, invece, la verifica Parte_3 dell'effettivo addebito dei bonifici in parola sui conti del , dall'esame dei Parte_3 parziali estratti conto in atti, si è riscontrato l'addebito di bonifici per complessivi €
95.000, e più precisamente: € 25.000 in data 31.8.2005 sul c/c Bnl n.1552 (come da lettera contabile in atti che non può generare perplessità in ordine all'esecuzione del bonifico in essa annotato); € 20.000 in data 28.2.2006, € 40.000 in data 4.5.2006 ed €
10.000 in data 3.7.2006 sul c/c Banca Antonveneta n.10470 F (come da estratti conto in atti); - che la censurata valorizzazione delle emergenze rese dal PVC elevato dalla
G.d.F. nei confronti della SS non considera che il c.t.u. ha preso in considerazione ai fini della propria valutazione i soli fatti riscontrati dai verbalizzanti, attesa anche la fede pubblica riconosciuta agli atti redatti da pubblici ufficiali. Fatti (quali le segnalazioni operate dagli istituti di credito in relazione alle norme dettate in materia di antiriciclaggio, la omessa produzione di documenti in sede di verifica, le dichiarazioni rese a verbale, l'esistenza di verbali assembleari della G&P con i quali si autorizzava la concessione di somme a titolo di mutuo ai soci di SS) che non sono stati nemmeno specificamente contestati dal come non veritieri. - Che la Parte_3
ritenuta non verosimiglianza dei versamenti erogati dai convenuti alla SS è conclusione che è stata correttamente desunta e argomentata, non tanto in forza delle risultanze del citato PVC, ma piuttosto in considerazione dell'insufficienza dei redditi conseguiti dai convenuti in relazione al rilevante ammontare di dette erogazioni, costituendo i fatti indicati dai militari in seno al detto verbale, hanno costituito solo un elemento indiziario che, unitamente ad altri, ha permesso di inquadrare efficacemente la vicenda dibattuta tra le parti;
- Che quanto alle conclusioni cui è pervenuta la Corte dei Conti con la sentenza resa nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna della SS SE in solido con , e al Pt_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3
pagamento delle quote di contributo pubblico indebitamente percepite, il c.t.u. correttamente ne ha dato atto nel proprio elaborato, rappresentando anche le perplessità formulate dalla predetta Autorità in ordine all'attività istruttoria posta in
- 16 - essere dall'organo requirente che si è limitato a richiamare alcuni passi del PVC in questione. Passi che confermavano la ricostruzione della fittizietà dell'operazione nel suo complesso, così come quelle riportate in altra sentenza versata in atti (quella resa dalla CTP di Enna); - che l'indicazione della matrice di un determinato assegno, non consentendo di individuare il relativo beneficiario, non può costituire elemento idoneo, nemmeno in termini di verosimiglianza, a comprovare l'esecuzione di un conferimento di denaro in una società. - Che la lamentata impossibilità di richiedere alla banca negoziatrice dei titoli che si assumono tratti a titolo di finanziamento oltre il decennio dalla loro emissione, si rammenta che i finanziamenti in contestazione riguardano gli anni 2004/2006, mentre il giudizio che ci occupa è stato incardinato nel 2012 (e la fase cautelare ancor prima). - che i pur discreti redditi dichiarati dal negli anni Parte_3
2004 e 2005, compatibili con i versamenti idoneamente documentati, non appaiono invece conciliabili con i maggiori conferimenti di capitale che il convenuto assume di aver eseguito in favore della SS, quali risultano indicati nella scrittura di cessione di crediti del 7.8.2007 (€ 1,9 milioni circa). Infatti - diversamente da quanto opinato dal
CTP per cui la capacità reddituale del proprio assistito sarebbe idonea, sempre in ottica di verosimiglianza, a supportare le erogazioni dallo stesse eseguite in favore della SS, tenendosi conto non solo dei redditi conseguiti negli anni 2004 e 2005, ma anche di quelli percepiti in anni precedenti ed accumulati nel tempo - come, nella propria valutazione, il c.t.u. ha tenuto conto anche di redditi percepiti in anni precedenti rispetto al 2004 e 2005 posto che, diversamente, non sarebbe potuto pervenire alla conclusione che quelli (al netto delle imposte) percepiti in quegli anni, pari a complessivi € 105 mila, fossero compatibili con erogazioni eseguite in favore della società per € 334 mila. Appare altrettanto evidente come una tale misura del reddito, anche a volerla considerare costante per diversi decenni antecedenti agli anni
2004/2005, non possa ritenersi compatibile con erogazioni che si assumono eseguite in favore della SS per circa € 1,9 milioni. Ed infatti, deducendo da tali redditi i necessari consumi personali, anche in una misura minima di € 15/20 mila annui, si perverrebbe ad un flusso monetario da destinare al risparmio di circa € 30 mila annui;
- 17 - - che non risponde, inoltre, al vero che il c.t.u. abbia sottovalutato la circostanza che tutti i finanziamenti ottenuti dalla SS siano stati garantiti personalmente dai soci.
Invero, lo scrivente ha valutato tale circostanza ritenendola: estranea all'oggetto del giudizio, posto che i crediti ceduti non riguardavano i crediti futuri che i soci cedenti avrebbero eventualmente vantato nei confronti della società a titolo di regresso per le garanzie prestate, ma quelli che si assumevano nascenti da finanziamenti già erogati all'epoca della cessione;
in contrasto con la tesi sostenuta dai convenuti, posto che i contratti di mutuo, di finanziamento e di aperture di credito, stipulati dalla SS
SE, cui essi fanno riferimento, lungi dall'attestare la provvista finanziaria utilizzata dai soci per eseguire i versamenti in contestazione, confermano, al contrario, che per la realizzazione del complesso alberghiero la società ha dovuto ricorrere a fonti di finanziamento esterne rispetto all'apporto personale dei propri soci (che avrebbe dovuto essere sufficiente a garantire l'esecuzione dell'intero programma di investimenti); - che la trasmissione di file pdf, denominati “contabilità lavori”,
“certificato di agibilità”, “computo metrico generale” e “attestazione di esecuzione lavori”, che a dire del Commissione tributaria provinciale di Catania giustificherebbero le prestazioni rese dal in favore della SS è avvenuta al di Pt_1
fuori del contraddittorio tra le parti e oltre i termini concessi dalla legge.
Tanto osservato, deve ritenersi pacifico che non siano stati effettuati gli asseriti versamenti personali da parte dei soci convenuti, essendo quindi i relativi, pretesi, crediti oggetto di cessione in questione del tutto insussistenti. Senza omettere di considerare che neanche è stata fornita la prova che i detti – presunti – versamenti siano poi stati effettuati a titolo di finanziamento, piuttosto che in conto capitale, nel qual caso venendo in considerazione un credito non soggetto ad obbligo di restituzione e quindi non cedibile a terzi (come ricordato dal c.t.u. allorquando ha rilevato che avendo la predetta società ottenuto la concessione di contributi pubblici per realizzazione di un investimento che imponeva un rilevante apporto di capitali da parte dei soci, la finalità pratica delle erogazioni da questi eseguite avrebbe dovuto essere quella di dotare la società di capitale permanente piuttosto che a titolo di
- 18 - finanziamento/mutuo). Circostanza questa ulteriormente riscontrata dalla causale dei bonifici fatti da in cui viene esplicitamente richiamata la dedotta natura dei Parte_3
versamenti in conto capitale e dall'essere, peraltro i versamenti dei soci in contestazione iscritti nei bilanci della società tra le riserve del patrimonio netto e non tra i debiti. Invero – rileva il c.t.u. - dall'esame dei bilanci di esercizio si evince, inoltre, che detti versamenti venivano imputati come segue: - nell'esercizio 2004 per €
6.520.421, iscritti nella voce altre riserve senza ulteriori specifiche;
- nell'esercizio
2005 per € 12.945.379, iscritti nella voce altre riserve senza ulteriori specifiche;
- nell'esercizio 2006 per € 12.910.000, iscritti nella voce altre riserve, sottovoce
“versamenti in conto capitale”.
La corte ritiene che tali argomenti non solo siano persuasivi ma valgano a smentire la fondatezza delle varie critiche alla sentenza esposte alle pagine da nove a quindici dell'atto di appello che per la quasi totalità sono la mera riproposizione delle argomentazioni già smentite dal tribunale senza offrire plausibili alternative ricostruzioni in fatto o diritto che dimostrino l'errore nella decisione.
In proposito, non appare superfluo ricordare che la decisione di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità e che è onere dell'appellante formulare motivi di critica che persuadano dell'errore commesso dal primo giudice.
Alcune precisazioni si rendono ancora opportune per completezza di motivazione.
Gli appellanti ritengono che “ciò che rileva è l'accertamento delle somme effettivamente versate dai soci a titolo di finanziamento….” (p. 11 appello) e che l'appostazione in bilancio dei versamenti sia la prova regina della loro effettività (p. 10).
La premessa è corretta mentre non lo è la conclusione per almeno due ragioni.
La prima. Il bilancio è atto predisposto dall'amministratore ed approvato dai soci, cioè dagli stessi soggetti cui si imputa la fittizietà delle operazioni ed in ogni caso ne è ben dimostrabile la non veridicità.
La seconda. Il c.t.u. ed il tribunale hanno osservato che “… i versamenti dei soci in contestazione iscritti nei bilanci della società tra le riserve del patrimonio netto e non tra i debiti”, fatto questo che – se volesse ritenersi il bilancio attendibile –
- 19 - qualificherebbe la dazione di denaro come in conto capitale, precludendone la qualificazione di credito verso la società da finanziamento del socio (con diritto di restituzione) e la conseguente cedibilità a terzi.
E' ancora opportuno rilevare che sul titolo della appostazione in bilancio, nei termini sopra riferiti e valorizzato in più passaggi motivazionali della sentenza, non è stato proposto motivo di censura con la conseguenza che tale ratio decidendi, di per sé idonea a fondare la decisione, rimane confermata.
Il tribunale, senza essere in alcun modo smentito, ha accertato che la produzione di copia di assegni che avrebbe dovuto dare la prova dei versamenti di denaro alla società da parte dei soci in realtà nulla prova, trattandosi di copie di matrici di assegni ovvero estratti conto di movimenti bancari dai quali non si evincono i beneficiari del pagamento (si veda per una più articolata esposizione p. 26, riga 21 ss, della sentenza).
Il tribunale precisa, inoltre, che gli estratti conto prodotti da “… lungi dal Parte_3 narrare e dare conto di movimenti per quasi 2 milioni di euro … recano per i due anni rappresentati (2005 e 2006), movimenti di poche decine di migliaia di euro (astratti ed impersonali)”.
Anche tale accertamento non risulta adeguatamente confutato dal gravame.
Va ancora osservato che non appare condivisibile quanto eccepito dall'appellante nel II motivo di appello (p. 16 ss) ove si afferma che i contratti di mutuo prodotti Pt_1
e l'elenco analitico dei lavori eseguiti e la documentazione fiscale dei propri redditi dimostrerebbero l'effettività del compenso percepito da SS SE SR ed il suo successivo “riversamento” alla stessa società (cfr. p. 19).
Il contratto di mutuo può dimostrare l'avvenuta percezione da parte del mutuatario di una somma di denaro ma non che la somma ricevuta sia poi stata consegnata ad un terzo
(nel caso SS SR).
Prova inammissibile - perché fondata su un documento prodotto tardivamente (come eccepito dalla difesa degli appellati) – è poi quella fondata sull'elenco analitico dei lavori eseguiti da parte di SS SR (documento che, comunque, sarebbe stato inidoneo a dare la prova che interessa perchè non prova il pagamento di un corrispettivo, né la
- 20 - dazione di some a terzi).
Il processo verbale di contestazione della G.d.F. non è affatto irrilevante né inutilizzabile (sanzione processuale questa per la quale non viene chiarito da cosa deriverebbe) come, invece, sostenuto dagli appellanti, avendo per contro, al pari di ogni documento, valore di prova liberamente valutabile dal giudice.
Significativo ed esemplificativo di un certo modus operandi appare la ricostruzione dalla Guardia di Finanza di finanziamenti solo virtuali con riferimento ad alcune operazioni, opportunamente valorizzata dal tribunale nei termini seguenti “I militari, infine, a titolo dimostrativo di tale “costruzione virtuale” degli apporti di capitale erogati dai soci della SS SE, descrivevano n.8 operazioni riguardanti pagamenti eseguiti dalla predetta società alla G&P per un complessivo ammontare di €
3.760.000 e contestuali versamenti dei soci per complessivi € 3.684.088, intervenute tra il 14.6.2005 ed il 20.6.2015. Tutte le operazioni descritte dai militari evidenziano la medesima matrice:
1) SS SE dispone bonifico e/o emette assegno bancario in favore della G&P;
2) G&P incassa la somma ed emette assegno bancario di importo uguale o prossimo, che i militari presumono incassato dal in forza della successiva Parte_4
operazione dallo stesso disposta;
3) dispone bonifico in favore di SS SE con causale Parte_4
versamento futuro capitale sociale;
4) SS SE contabilizza l'apporto quale versamento suddiviso tra i soci in parti eguali.
Conclude il c.t.u., correttamente, che l'insieme dei fatti descritti nel corpo del p.v.c., a prescindere dalle presunzioni e valutazioni rassegnate dai verbalizzanti, consente di affermare l'esistenza di meccanismo atto a simulare fittizi versamenti dei soci in favore della società al fine di rappresentare contabilmente e supportare documentalmente la dazione di capitale proprio nell'investimento parzialmente finanziato con contributi pubblici ai sensi della L. 488/92.
Si rammenta al riguardo che l'art. 6 del D.M. n.129141 del 27.11.2003, con il quale il
- 21 - Ministero competente aveva decretato la concessione provvisoria alla SS SE delle agevolazioni, subordinava l'erogazione delle stesse <<… alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione prevista dalla normativa, utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o più forme consentite dalla normativa medesima, fino al raggiungimento dell'importo di 12.910.000 euro …>> (cfr. Atto di citazione, doc. 38).
Depongono in favore di tale conclusione, i fatti sotto indicati: la prima segnalazione all'UI (cfr. pag. 13 lett. a) attestante che parte delle somme versate dalla SS
SE alla G&P RU, quale corrispettivo per lavori eseguiti in appalto, venivano prelevate in contanti dal conto di quest'ultima e contestualmente versate, sempre in contanti, sul conto corrente della SS SE, quali versamenti dei soci;
la terza segnalazione all'UI (cfr. pag. 13 lett. c) attestante che le somme versate dalla
SS SE all'arch. (per complessivi € 2 milioni), venivano da questo Pt_1
integralmente rimesse alla società quale versamento soci. A ciò si deve aggiungere che nelle scritture contabili della SS SE le somme riversate dal non Pt_1
venivano imputate quale versamento in conto capitale del predetto socio, ma venivano ascritte a tutti e quattro i soci in egual misura (cfr. partitario di SS SE acceso al conto “versamenti in conto capitale” anno 2005, n.8 annotazioni del 24.1.2005 e del
25.1.2005 di € 200.000,00 ciascuna); la contestualità cronologica e la sostanziale coincidenza di importi tra determinati pagamenti effettuati dalla SS SE alla
G&P RU ed i versamenti eseguiti dai soci della predetta SS SE in favore della società partecipata;
le singolari delibere assunte dall'assemblea dei soci di
G&P RU (società appaltatrice i lavori di realizzazione della struttura alberghiera Villa SS) che autorizzavano la concessione di somme a titolo di mutuo ai signori , e tutti soci della SS SE (società Pt_4 Pt_1 Parte_3 Pt_2
appaltante i predetti lavori) con vincolo di destinazione delle somme prese a mutuo alla realizzazione del centro turistico – alberghiero Villa SS” (p. 13 ss della motivazione).
°°°
- 22 - Le considerazioni che precedono palesano, a giudizio della corte, l'infondatezza del motivo in esame (nonchè del II motivo dell'appello proposto da p. 16 Parte_1
ss).
°°°
2. ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI
, E DI PRESTARE LA Pt_2 Pt_1 Parte_3
GARANZIA: a) EX ART. 1266 C.C.; b) IN CASO DI
SOPRAVVENIENZE Parte_6
CONNESSE ALL'EVENTUALE REVOCA DEL CONTRIBUTO
PREVISTO DALLA LEGGE 488/92
Il tribunale ha reso due distinte statuizioni aventi ad oggetto l'accertamento di obbligazioni di “garanzia” a carico di e Pt_1 Pt_2 Parte_3
La prima riguarda la garanzia legale di esistenza del credito ex art. 1266 c.c.
La seconda la garanzia convenzionale prestata per eventuali sopravvenienze passive connesse ai finanziamenti ricevuti da SS SE SR ai sensi della L. 488/1992.
2.1. Garanzia legale prevista dall'art. 1266 c.c.
Entrambe le parti appellanti avevano contestato in primo grado di essere tenute a prestare detta garanzia.
Con il motivo di appello si rileva la contraddizione logica tra la statuizione di nullità del negozio di cessione del credito (capo a del dispositivo) e l'accertamento dell'esistenza dell'obbligo di garanzia previsto dall'art. 1266 c.c..
In particolare, l'appellante rileva “Pertanto, delle due l'una: o la cessione di Parte_3
credito è nulla, con conseguente obbligo restitutorio del prezzo e non è dovuta alcuna garanzia, oppure la cessione di credito è valida, permane il corrispettivo ed anche la garanzia convenuta. La Sentenza impugnata, ove avesse fatto corretta applicazione dei suesposti principi, avrebbe dovuto rilevare che, a seguito della dichiarata nullità del contratto di cessione di crediti, il Sig. non avrebbe dovuto prestare la Parte_3
garanzia ex art. 1266 c.c., non avendo percepito alcun corrispettivo”.
- 23 - Il motivo è fondato.
Statuita la nullità del negozio viene meno non solo l'obbligo del cessionario di pagare il corrispettivo ma anche la garanzia accessoria al negozio di esistenza del credito (cioè dell'oggetto del negozio).
Per la stessa ragione, come si vedrà, viene meno anche la garanzia (relativa al pagamento del prezzo della cessione) prestata da in favore del cedente il CP_1
credito mediante il rilascio di assegni bancari. Parte_3
2.2. Garanzia convenzionale prevista per sopravvenienze passive connesse a revoca contributo ex lege 488/92
a) Appello proposto da e Pt_1 Pt_2
Gli appellanti e criticano la decisione di primo grado negando di poter Pt_1 Pt_2
essere chiamati a rispondere per le passività legate al fallimento di SS SE SR perché la garanzia prestata con la scrittura del 07/08/2007 concessa “…. sulle sopravvenienze passive connesse all'eventuale revoca e/o disconoscimento anche parziale dei contributi erogata alla SS SE SR non può essere invocata sia per il fatto che non si è avverata la condizione, sia per il fatto che la dichiarazione di fallimento non è ascrivibile ad alcuna forma di responsabilità diretta in capo ai cedenti.
…. consolidato che nella cessione dei crediti pro-soluto deve essere data la garanzia della sussistenza e della validità del credito al momento della stipula risultando del tutto irrilevante la solvenza del debitore ceduto”.
Lamentano, inoltre, che la scrittura privata sottoscritta tra le parti il 07/08/2007 invocata quale titolo dell'obbligazione di garanzia sarebbe priva di effetti perché abrogata “… dalla successiva scrittura del 11/12/2007 … con cui le parti avevano espressamente modificato la scrittura del 07/08/2007 pattuendo che in caso di mancata liberazione delle fideiussioni prestate da e in favore del Monte dei Parte_2 Parte_1
HI di IE , banca delegata alla Parte_7
concessione del finanziamento pubblico, ENTRO E NON OLTRE il 31/12/2011 da parte di e i cessionari e non CP_1 Pt_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1
rispondevano più degli obblighi assunti in favore della SS SE SR e nei
- 24 - confronti del Monte dei HI di IE Capitale SE Banche per l'impresa SpA”.
Assumono che l'inadempimento consistente nella mancata liberazione delle fideiussioni prestate entro il 31/12/2011 aveva determinato la condizione prevista dall'accordo del
11/12/2007 con conseguente liberazione di e da ogni obbligo assunto nei Pt_1 Pt_2
confronti della SS SE SR e conseguenzialmente anche nei confronti dei cessionari del credito.
La difesa di e di assume che tale motivo di gravame CP_2 Controparte_1
sarebbe inammissibile trattandosi di difesa nuova.
Così non è perché la difesa in esame integra una eccezione in senso lato essendo volta a paralizzare l'altrui domanda di esecuzione di un negozio (eccependone la sopravvenuta inefficacia).
In proposito, senza dar conto della lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ha caratterizzato l'istituto delle eccezioni (in senso stretto-in senso lato) sotto il profilo processuale, può darsi conto dell'approdo del diritto vivente che muove dalla considerazione secondo cui“… il regime delle eccezioni è in funzione del valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione e che non deve esser dato spazio a un effetto contrario, che sì verificherebbe se ogni questione, anche per sua natura rilevabile d'ufficio, fosse sottoposta ai limiti preclusivi di allegazione e prova a cura di parte ….” (Cass. su 10531/13) per giungere alla conclusione della rilevabilità anche d'ufficio delle eccezioni in senso lato che, come tali, non soggiacciono al divieto dei nova in appello posto dall'art. 345 cpc che va riferito alle eccezioni in senso stretto. Le eccezioni in senso lato sono, dunque, ammissibili anche in appello purchè riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (cioè nel rispetto delle preclusioni istruttorie) anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (si vedano (Cass. 6979/25; Cass., 3267/24; Cass. n. 34053 del 5/12/2023; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 23471 del 2/09/2024; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15653 del
05/06/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/ 02/2024; v. anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 9200 del 2/04/2021).
- 25 - Nel merito della questione, gli appellanti e con il negozio del 7 agosto Pt_1 Pt_2
2007, avevano assunto l'obbligazione di rispondere “di eventuali sopravvenienze passive della società comunque connesse all'eventuale futura revoca Parte_8
e/o disconoscimento, anche parziale, dei contributi dalla medesima già maturati e riscossi ai sensi della legge numero 488” (prodotta da entrambe le parti).
Con il negozio del 11.12.2007 veniva espressamente previsto che , Parte_3
e nella qualità di amministratore di si Parte_4 Controparte_1 CP_2
obbligavano ad ottenere, entro la data del 31.12.2011 la liberazione di e Pt_1 Pt_2
dalle fideiussioni da loro prestate in favore di Banca Monte dei HI e di Merchant
NK in occasione della stipula di due finanziamenti (del 2003 e 2004) in favore di
SS SE SR.
E' pacifico che la liberazione di e dall'obbligazione di garanzia assunta Pt_1 Pt_2
in favore delle banche non sia avvenuta rimanendo così inadempiuta l'obbligazione assunta con il negozio dell'11.12.2007.
Le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dal medesimo negozio ove è previsto che avrebbe determinato la liberazione di e dagli “ … obblighi Pt_1 Pt_2
da loro assunti in favore della SS SE SR, e nei confronti della Monte dei
HI capitale services banche per l' . La presente integra gli accordi Parte_7 sottoscritti in data 07.08.2007” (doc. 15 della produzione di e . Pt_1 Pt_2
La tesi degli appellanti della sostanziale abrogazione del negozio del 7.8.07 per effetto del successivo negozio del dicembre 2007 con il venir meno della garanzia prestata non convince perché il tenore delle previsioni del negozio del 11.12.2007 non consente di poter affermare che l'obbligazione di garanzia assunta in favore di SS SE SR ivi prevista sia la stessa obbligazione assunta con il negozio precedente del 07.08.2007.
Neppure il mancato avveramento della condizione (revoca dei finanziamenti concessi ex lege 488/92) può dirsi rilevante. La garanzia prestata intendeva, infatti, prevenire le conseguenze di un eventuale accadimento futuro e potrebbe venire meno solo nel caso
(rimasto indimostrato) in cui fosse stato provato che la verificazione dell'evento futuro è ormai definitivamente preclusa.
- 26 - b) Appello proposto da Parte_3
L'appellante prospetta le due ragioni di critica avverso il capo di statuizione: Parte_3
a) inesistenza di un titolo giustificativo dell'obbligazione, atteso che la garanzia per le passività connesse alla L. 488/2 era prevista nella proposta contrattuale di cessione del credito ma non nell'atto di cessione del credito che è seguito alla proposta di contrattuale;
b) difetto di legittimazione di e in quanto la Controparte_1 CP_2
garanzia era per eventuali passività di SS SE SR, diritto sostanziale questo rispetto al quale e sono soggetti terzi ed estranei. CP_1 CP_2
Il motivo è fondato.
La proposta contrattuale (nel caso in esame di cessione quote e crediti della società
SS SR) ha trovato seguito e conclusione con una nuova manifestazione di volontà negoziale nei contratti di compravendita di quote sociali e crediti dei soci stipulati tra da una parte e e dall'altra (ciascuno con un singolo CP_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3
negozio). E', dunque, solo quest'ultimo negozio, denominato “Atto di cessione di credito pro soluto”, che disciplina il rapporto tra le parti.
In assenza di ogni manifestazione di volontà che consenta una diversa conclusione,
l'obbligazione di garanzia prevista nella proposta contrattuale ma non riproposta nel negozio di cessione vero e proprio non può che ritenersi inesistente.
L'argomento sub b) rimane assorbito.
3. Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza con riferimento al capo di statuizione relativo al risarcimento del danno
Il motivo è fondato.
Il tribunale in parte motiva ha rigettato la domanda di risarcimento del danno (“La domanda non può trovare accoglimento con riguardo alla prospettata azione di risarcimento del danno, dovendosi ribadire quanto osservato in sede cautelare, per cui la sussistenza del danno è stata descritta da parte ricorrente solo in termini generali, con rinvio di ulteriori specificazioni nella successiva sede di merito;
pertanto, allo stato delle acquisizioni, non è dato ricavare in termini sufficientemente chiari … quale possa
- 27 - essere la consistenza del danno e ciò anche con riferimento alle possibili
'sopravvenienze passive' dal momento che la valutazione del danno deve necessariamente passare anche attraverso la analisi delle poste attive di
[...]
(così p. 27 della sentenza). Controparte_3
Nel dispositivo si legge “condanna tutti i convenuti al risarcimento dei danni occorsi alla in dipendenza della inesistenza integrale del credito, quantificati in €. CP_2
120.000,00, salvo quanto emergerà dall'istruttoria, e comunque in via equitativa dal
Giudice”.
Il contrasto tra parte motiva e dispositiva va risolto alla luce della chiara argomentazione che è presente nella parte motiva e depone per il rigetto della domanda.
La statuizione di accoglimento appare essere frutto di un errore (forse materiale) di stesura anche in ragione dell'incongruo riferimento ad una fase istruttoria ancora da svolgersi.
La nullità della statuizione rimane, tuttavia, confinata al singolo capo e non può produrre la nullità dell'intera sentenza.
4. Condanna di e alla restituzione Parte_2 Parte_1
della somma di euro 433.000,00
Gli appellanti ritengono errata la statuizione per difetto di prova dell'avvenuto pagamento della somma.
Il motivo è inammissibile.
Gli odierni appellanti in primo grado (ove rivestivano la posizione processuale di convenuti), a fronte della domanda in questione, mai hanno negato di avere ricevuto la somma ed hanno proposto difese incompatibili con la negazione dell'avvenuto pagamento. In proposito, nelle conclusioni della comparsa di risposta depositata in primo grado si legge: “… dichiarare in ogni caso parte attrice tenuta al pagamento del corrispettivo convenuto per le cessioni dei crediti in favore di e Parte_1 Pt_2
detraendo le somme già corrisposte, oltre gli interessi legali dalle singole
[...] scadenze pattuite sino all'effettivo soddisfo”.
Non sembra che tale difesa possa avere un significato diverso rispetto all'ammissione di
- 28 - avere già ricevuto pagamenti e di volere ottenere il saldo di quanto ancora spettante.
In definitiva, appare corretta la difesa degli appellati che eccepisce la non contestazione sul fatto (pagamento della somma richiesta in restituzione) ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ritenuta operante la non contestazione, il motivo di appello risulta inammissibile.
5. Omessa statuizione in ordine agli assegni emessi in favore di
Parte_3
Il motivo rileva come la sentenza abbia statuito la nullità – perché privi di causa – degli assegni (rectius promessa di pagamento) emessi da in favore di Controparte_1
e mentre abbia omesso ogni statuizione sulla medesima Parte_1 Parte_2
domanda rivolta nei suoi confronti. Conclude che nel caso in cui dovesse essere confermata la statuizione di nullità della cessione del credito andrebbe dichiarata anche la nullità degli assegni.
Il motivo è fondato.
La sentenza ha omesso la statuizione sollecitata dall'appellante con il motivo in esame.
La conferma della statuizione di primo grado relativa alla nullità del negozio di cessione del credito vantato nei confronti di SS SE SR determina anche la nullità per difetto di causa della garanzia (dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione del credito) prestata da mediante l'emissione Controparte_1
degli assegni bancari in favore di Parte_3
La promessa di pagamento rappresentata dagli assegni (n. 5065035589 del 31.12.2011 dell'importo di € 148.000,00, tratto sul Banco di Sicilia;
n. 3028403156-12 di €
30.000,00, tratto su BNL;
n. 3028403157-00 dell'importo di € 30.000,00, tratto su BNL;
n. 3028403158-01 dell'importo di € 40.000,00, tratto su BNL) va, dunque, dichiarata nulla perché priva di causa e tali titoli andranno restituiti al traente Controparte_1
6. Errata statuizione sulle spese
Il tribunale ha così statuito sulle spese: “Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare a ciascuna delle parte attrici le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, che si liquidano in € 25000, 00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario 15%”.
- 29 - Gli appellanti rilevano che ha agito in giudizio proponendo Controparte_1 un'unica domanda in proprio e quale legale rappresentante di fatto questo CP_2
che precluderebbe la liquidazione delle spese in favore di entrambi consentendo piuttosto una sola liquidazione delle spese processuali aumentata fino al 30% ex art. 4, co. 1, DM 55/2024.
Il motivo è fondato.
Le due parti e sono state difese da un unico difensore CP_2 Controparte_1
(avv. Giuseppe Augello) dall'inizio del processo fino al 14.02.2019 e ciò preclude la possibilità di una duplice liquidazione delle spese.
Il tribunale, pare doversi concludere, è stato indotto in errore dal fatto che CP_2
nella parte finale del processo (cioè dopo l'ordinanza del 14.2.2019 con la quale veniva nominato di un curatore speciale a è stata in giudizio in persona del curatore CP_2
speciale, avv. Gaetano Cucuzza, che ha depositato propria autonoma comparsa conclusionale e poi memoria di replica, dando così luogo alla separazione delle difese di e che, tuttavia, dall'inizio del processo fino al 14.2.2019 CP_2 Controparte_1
erano, invece, state unitarie ed affidate ad un unico difensore.
Tanto chiarito, la questione rimane, di fatto, assorbita dalla parziale riforma della sentenza appellata che impone la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, valutato il complessivo esito che vede l'accoglimento dei motivi di appello solo in minima parte, seguono la soccombenza per 4/5 e vanno compensate per la quota residua.
Per il primo grado andrà liquidato un unico compenso maggiorato del 30% per la difesa unica nei confronti di più parti (due).
Per il secondo grado di giudizio la liquidazione del compenso non terrà conto della fase istruttoria/trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulle cause riunite n.
- 30 - 191/21 e 171/21 R.G., così statuisce, in parziale accoglimento degli appelli proposti, che nel resto rigetta, e parziale riforma della sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di
Catania, così statuisce: rigetta la domanda di accertamento dell'obbligazione di e di prestare la garanzia prevista Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'art.1266 c.c.; rigetta la domanda di accertamento dell'obbligazione di
[...] di prestare la garanzia per le sopravvenienze connesse all'eventuale revoca Parte_3
e/o disconoscimento anche parziale dei contributi concessi a SS SE SR ai sensi della L. 488/1992; dichiara che nulla deve a a Controparte_1 Parte_3
titolo di garanzia per il pagamento del prezzo della cessione del credito stipulata tra e rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_3 CP_2 CP_2
e rigetta ogni altro motivo di appello. Controparte_1
Liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 26.000,00 per compensi di avvocato (incluso l'aumento del 30%) oltre spese generali iva e cpa;
liquida le spese del presente giudizio in favore di in euro 12.500,00 per compensi oltre spese CP_2
generali iva e cpa ed in favore di in euro 12.500,00 per compensi Controparte_1
oltre spese generali iva e cpa;
condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido, al pagamento dei 4/5 delle spese liquidate compensandole per la Parte_3
parte residua.
Così deciso in Catania il 06.06.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 31 -