Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 949
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Sentenza 24 giugno 2025

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La Corte d'Appello di Catania, Sezione Civile, si è pronunciata su due appelli riuniti, proposti da diversi soggetti che avevano agito in primo grado come convenuti, avverso una sentenza del Tribunale di Catania. La controversia trae origine da un complesso accordo del 2007 riguardante la cessione di quote di una società alberghiera (SS SE s.r.l.) e di crediti vantati dai soci cedenti nei confronti della stessa società, per un corrispettivo complessivo di € 1.500.000,00. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità delle cessioni di credito per mancanza di causa e oggetto, accertato l'inesistenza dei crediti ceduti, condannato i convenuti a prestare le garanzie dovute ex art. 1266 c.c. e per le sopravvenienze passive connesse alla revoca di contributi pubblici ex L. 488/92, ordinato la restituzione di somme incassate, dichiarato la nullità di assegni bancari emessi a garanzia e condannato al risarcimento dei danni. Gli appellanti contestavano la valutazione delle prove relative all'esistenza dei crediti, la motivazione della sentenza, l'errata applicazione dell'onere della prova, la statuizione sull'obbligo di prestare garanzie (sia legali ex art. 1266 c.c. che convenzionali per sopravvenienze passive), il contrasto tra motivazione e dispositivo in merito al risarcimento danni, la condanna alla restituzione di somme, l'omessa statuizione su alcuni assegni e la statuizione sulle spese.

La Corte d'Appello ha accolto parzialmente gli appelli, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. Ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligazione di prestare la garanzia ex art. 1266 c.c. e quella relativa alla garanzia per sopravvenienze passive connesse alla revoca dei contributi ex L. 488/92, dichiarando che un soggetto non deve nulla a un altro a titolo di garanzia per il pagamento del prezzo della cessione del credito. Ha altresì rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da un appellante e ogni altro motivo di appello non espressamente accolto. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'inesistenza dei crediti ceduti, confermando la valutazione del Tribunale basata sull'analisi della documentazione, delle risultanze della Guardia di Finanza e della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno evidenziato la fittizietà dei versamenti dei soci. È stata accolta la censura relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo in merito al risarcimento danni, risolvendolo nel senso del rigetto della domanda. È stata accolta la censura relativa all'omessa statuizione su alcuni assegni, dichiarandone la nullità per difetto di causa in conseguenza della nullità della cessione del credito. Infine, è stata accolta la censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado, ritenendo che dovesse essere liquidato un unico compenso maggiorato per la difesa unitaria di più parti. Le spese del doppio grado di giudizio sono state poste a carico degli appellanti soccombenti per 4/5, con compensazione per la parte residua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 949
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
    Numero : 949
    Data del deposito : 24 giugno 2025

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