Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1266/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1266/2023 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa congiuntamente da nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Agrigento alla via Mazzini n. 135 presso lo studio dell'Avv. Arnaldo Faro (C.F.
), del foro di Agrigento, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Concetta Maria Rosa Bonanno (C.F.: , giusta procura C.F._3
in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8
), giusta procura in atti C.F._5
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.12.2023, il SI. ha rappresentato che dal rapporto di Parte_1
convivenza more uxorio con la SI.ra è nata, ad Enna il 03.05.2023, la figlia P_ [...]
che la famiglia aveva stabilito la propria residenza abituale in Enna alla via Santa Persona_1
Barbara n. 5, presso un immobile condotto in locazione;
che ben presto è emersa un'incompatibilità caratteriale tra le parti e che il 16.06.2023 le stesse hanno deciso di porre fine al loro rapporto di convivenza;
che, a quel punto, madre e figlia si sono trasferite stabilmente presso l'abitazione dei nonni materni, ad Enna al viale delle Olimpiadi n. 83, e che anche il padre ha fatto ritorno dalla propria famiglia di origine;
che la conflittualità tra le parti è sfociata in alcune vicende con risvolti di carattere penale, tanto da impedire loro di autoregolamentarsi in ordine alla gestione della figlia minore nelle more di una decisione dell'autorità giudiziaria.
Il ricorrente ha rilevato di essere stato del tutto estromesso dalla vita della piccola atteso che la Per_1
madre ha assunto in via unilaterale tutte le decisioni relative alla bambina, senza coinvolgimento alcuno del ricorrente e addirittura impedendogli di coltivare una relazione affettiva stabile con la bambina.
Segnatamente, il padre ha evidenziato che la madre ha imposto un regime di incontri padre-figlia pari ad un'ora pomeridiana settimanale e soltanto presso l'abitazione della famiglia durante la P_ quale “la resistente impediva categoricamente al ricorrente di interagire con la bambina, proibendogli di accarezzarla, di prenderla in braccio, di coccolarla, di giocarci ... limitandosi solamente ad osservare la figlia”; ciò fino al 02.08.2023, allorquando si è verificata una lite tra il ricorrente e il padre della resistente (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso introduttivo).
pagina 2 di 8 Il ricorrente ha dedotto che, dopo quell'episodio, “temendo per la propria incolumità personale e temendo ancora che si innescassero ulteriori litigi, non si è più potuto recare in casa dei SI.ri per fare visita alla figlia”. P_
Alla luce dei fatti narrati, il ricorrente ha evidenziato che non sussistono le condizioni affinché il diritto di visita venga esercitato in casa della famiglia stante il clima di tensione creatosi e che gli P_
impedisce anche solo di fare una carezza alla figlia, chiedendo quindi di poter vedere la figlia, in un primo periodo, all'interno del c.d. Spazio Neutro, mediato dagli assistenti sociali, onde consentire anche ai nonni paterni gli incontri con la nipote, o, in subordine, disporre che il diritto di visita venga esercitato in un ambiente diverso dalla casa dei con adozione di tutte le opportune P_
prescrizioni atte a garantire che agli incontri siano presenti soltanto padre, madre e figlia minore. Il ricorrente ha allegato piano genitoriale chiedendo di esercitare il diritto di visita con le modalità suddescritte per almeno un'ora per tre pomeriggi a settimana, fino al compimento del secondo anno di età della bambina, a partire dal quale il padre ha chiesto di potere incontrare la minore senza la costante presenza della madre, portarla con sé, con indicazione anche delle successive modalità di pernottamento e precisazione della ripartizione delle ricorrenze e del periodo estivo.
In punto di mantenimento, il ricorrente si è reso disponibile e ha in concreto versato già in corso di causa, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con Decreto del 07.12.2023, il giudice delegato, dr.ssa Sara Antonelli, ha fissato udienza per la comparizione delle parti per il 28.02.2024.
In data 26.01.2024 si è costituita la resistente, la quale, concorde nella richiesta di affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, ha chiesto di regolare il diritto di visita del padre per un'ora a settimana, presso l'abitazione dei coniugi ovvero presso l'abitazione P_
della nonna materna della resistente o, alternativamente, presso i locali parrocchiali di C.da S.Lucia in
Enna; chiedendo di rinviare ogni ulteriore determinazione al compimento del terzo anno di età della piccola con possibilità di pernottamento presso il padre solo al compimento del quarto anno di Per_1
età.
In punto di mantenimento, la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente l'onere di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore una somma non inferiore ad
€ 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie da comunicarsi solo ove superiori ad € 250,00.
pagina 3 di 8 Nelle more della celebrazione della prima udienza e, in seguito alla sostituzione del Giudice deSInato alla trattazione del procedimento, la causa ha subito una serie di rinvii, fino all'assegnazione allo scrivente relatore, nel luglio 2024.
Alla prima udienza, celebratasi il 03.07.2024, lo scrivente relatore, previamente sentite separatamente le parti, ha formulato proposta conciliativa che le stesse parti si sono dichiarate disponibili a valutare, chiedendo congiuntamente plurimi rinvii all'uopo.
Con nota del 14.01.2025, depositata in vista dell'udienza del 15.01.2025, le parti hanno depositato l'accordo raggiunto, insistendo congiuntamente per l'accoglimento delle conclusioni di cui allo stesso, di seguito trascritte: “1. Relativamente al regime di affido della figlia minore. La figlia minore,
rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
stabile presso la madre nell'immobile di Enna, Viale delle Olimpiadi n. 14 e con diritto di visita del padre nei modi e nei tempi indicati al successivo punto 2. I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, con l'obbligo da parte degli stessi di mantenerla, educarla, istruirla ed assisterla moralmente nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Ciascun genitore ha la facoltà di adottare le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia minore, mentre, le decisioni di maggior interesse per la prole (cioè quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo e religioso, nonché quelle che riguardano la salute e la scelta della residenza abituale della minore) dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, cosi come le eventuali questioni di straordinaria amministrazione (per la cui attuazione è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare). 2.
Relativamente al diritto di visita del padre. Il padre potrà incontrare liberamente la figlia, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente, in età scolare, con gli impegni inerenti alle attività scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della bambina. In ipotesi di eventuale disaccordo, i genitori dovranno attenersi alle condizioni di seguito meglio specificate, corrispondenti al diritto di frequentazione da parte del genitore non collocatario ed al dovere del genitore collocatario di non ostacolare tale diritto: a) fino al terzo anno di età, il padre avrà diritto di vedere la figlia, in presenza della SI.ra , due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20:00, nei giorni di P_
martedì e giovedì salvo diverso accordo fra le parti. Eventuali mutamenti delle giornate o dell'orario stabiliti dovranno essere concordati tra le parti, fermo rimanendo il diritto del padre di incontrare la figlia due giorni a settimana. b) Gli incontri, si svolgeranno presso l'abitazione della SI.ra
[...]
, nonna della SI.ra . Resta inteso che nelle dette occasioni in cui il ER P_ Pt_1
pagina 4 di 8 eserciterà il suo diritto di visita presso l'abitazione della nonna materna della resistente, SI.ra
[...]
, non saranno presenti i genitori della SI.ra nonché, i genitori del SInor ER P_
(salvo diversi accordi futuri tra la SI.ra e i SI.ri e Parte_1 P_ Controparte_2
, finalizzati a tutelare il diritto di visita dei nonni paterni) atteso il rapporto conflittuale, Controparte_3
in atto sussistente, tra gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale e le parti medesime. c) Dal compimento del terzo anno di età, con gradualità e compatibilmente alla predisposizione della bimba, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore anche in assenza della madre, due pomeriggi a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18.30 in periodo invernale, mentre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nel periodo estivo. Eventuali mutamenti delle giornate o dell'orario stabiliti dovranno essere concordati tra le parti, fermo rimanendo il diritto del padre di incontrare la figlia due giorni a settimana. La minore, inoltre, trascorrerà la giornata della domenica, alternativamente, con il padre e con la madre. La domenica in cui sarà con il padre, quest'ultimo potrà andare a prendere la figlia dall'abitazione in cui è collocata alle ore 12:00 e riaccompagnarla alle ore
18:00. Quando sarà in età scolare, nei pomeriggi in cui è con il padre, sarà cura di Per_1 quest'ultimo provvedere a far eseguire alla figlia i compiti assegnati a scuola. Con rifermento al diritto di visita dei nonni paterni, il SI. , a partire dal terzo anno di età di , Parte_1 Per_1 potendo portare con sé la figlia, avrà cura di far incontrare quest'ultima con i nonni paterni. d) Dal quinto anno di età, la figlia minore potrà pernottare, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre. Nel weekend in cui rimarrà con il padre, il periodo del fine settimana dovrà intendersi Per_1
avere inizio il sabato dalle ore 18:00 e sino alla domenica alle ore 20:00. In questo caso, il sabato dovrà essere considerato giorno di visita (vale a dire il padre, per quella settimana, potrà avere la figlia con sé oltre al sabato, un altro pomeriggio a settimana. Mentre, il weekend in cu la minore è con la madre, il SI. avrà diritto di vederla due pomeriggi a settimana, nelle giornate di martedì e Pt_1
giovedì salvo diverso accordo fra le parti. Eventuali mutamenti dell'orario stabilito dovranno essere previamente concordati con il genitore collocatario. e) Dal compimento del quinto anno di età in occasione delle festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con la madre, il
25 dicembre con il padre analogamente, il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre viceversa l'anno successivo. Anche la giornata dell'Epifania sarà trascorsa dalla minore ad anni alterni, con la madre ovvero con il padre. Analogamente con riferimento alle festività Pasquali, la minore trascorrerà alternativamente la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e, viceversa, l'anno successivo. potrà trascorrere il giorno del suo compleanno, a pranzo o a Per_1
pagina 5 di 8 cena presso ciascun genitore, previo accordo sempre a decorrere dal terzo anno di età. Mentre, fino al compimento del terzo anno di età il padre potrà incontrare la figlia in occasione del suo compleanno presso l'abitazione della SInora . La minore, inoltre, trascorrerà le restanti festività e Persona_2
ricorrenze, alternativamente, con entrambi i genitori. Inoltre, sempre dal quinto anno di età, la figlia minore, trascorrerà la giornata del compleanno dei genitori presso ciascuno di loro. f) A decorrere dal quinto anno di età, durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto e prima metà di settembre fino all'inizio dell'anno scolastico), la minore, potrà trascorrere con il padre due settimane, non consecutive, da concordare con la madre, il quale potrà portarla con sé in vacanza e le relative spese saranno totalmente a carico del genitore ospitante, pur rimanendo fermo il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento. Durante il periodo della vacanza e, comunque, in occasione di eventuali spostamenti in altre località con pernotto in compagnia della prole minore, ciascuno dei genitori si impegnerà a comunicare all'altro il luogo in cui gli stessi si trovano e a favorire le comunicazioni telefoniche con l'altro genitore. Il padre (ovvero la madre) potrà comunicare telefonicamente con la figlia, quotidianamente, nel rispetto dei diritti di privacy dell'altro genitore.
3. Relativamente al mantenimento della figlia minore. Con riferimento alla situazione economico patrimoniale delle
Parti, si rappresenta quanto segue. Il SI. lavora con contratto part-time (per due ore e Parte_1 mezza al giorno), a stampo determinato, presso l'Azienda Pacifico s.r.l., percependo uno stipendio mensile di circa € 550,00 lordi. Il SI. , non è titolare di beni immobili o mobili registrati, né di Pt_1
quote societarie. Egli, altresì, è studente universitario presso la Facoltà Linguistica Moderna dell'Università Telematica Unipegaso. Attualmente, il SI. vive presso l'abitazione dei Parte_1 propri genitori i quali gli garantiscono in uno all'alloggio, il vitto e il pagamento di tutte le spese di gestione della casa familiare. Ragione per cui, non dovendo affrontare spese di tal genere, il SI.
ad oggi si impegna nel corrispondere alla SI. , a titolo di contributo Parte_1 P_ per il mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari ad € Persona_1
250,000 (euro duecentocinquanta, 00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con accredito su conto corrente postale o bancario alla medesima intestato. Si precisa che sin dal mese di luglio del 2023 il SI. corrisponde Parte_1
regolarmente, ogni mese, l'assegno di mantenimento, per un ammontare di € 200,00. L'assegno unico mensile ai sensi della Legge 1° aprile 2021 n. 46, erogato dall' verrà percepito integralmente CP_4
dalla madre quale genitore collocatario fino al compimento del quinto anno di età della figlia minore.
Il SI. , quale genitore non collocatario, si impegna, inoltre, a partecipare nella misura Parte_1
pagina 6 di 8 del 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo, visite mediche specialistiche, acquisto libri scolastici, spese straordinarie per attività ludico-sportive-ricreative, tasse scolastiche e/o assimilate) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia minore. Per le spese in cui è necessaria la concertazione tra i due genitori, si rende necessaria una previa verifica comparata del minor costo a parità di qualità e condizioni.
4. Relativamente ai rapporti tra le Parti. I SI.ri e Parte_1
si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena P_
comunicazione nell'interesse della figlia e al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della stessa con ciascuno dei genitori, con i nonni materni e paterni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto in presenza della figlia. Ciascun genitore presta il consenso al rilascio, presso le autorità competenti, dei documenti validi all'espatrio per loro stessi e per la figlia minore”.
Ritenuta la causa matura, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Considerato che l'accordo intervenuto tra i genitori non è contrario all'interesse della figlia minore può recepirsi nella presente pronuncia quanto concordato tra le parti, come sopra riportato.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DISPONE l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e Per_1
diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1 P_ per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'assegnazione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' CP_4
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 27 marzo 2025.
pagina 7 di 8 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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